Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 186 capoversi 1 e 2 della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM); visti gli articoli 100 capoverso 4 lettere b e c nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM); vista la legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC); visto l’articolo 27 capoverso 5 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 35 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche (dati) nei sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorveglianza dell’esercito e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) da parte di:2
- a.
autorità della Confederazione e dei Cantoni;
- b.
comandanti e organi di comando dell’esercito (comandi militari) nonché comandanti della protezione civile;
- c.
altri militari e militi della protezione civile;
- d.
terzi che adempiono compiti in relazione con gli affari militari e della protezione civile o per il DDPS.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
Art. 2Principi del trattamento di dati e rete integrata di sistemi d’informazione1
1 Le disposizioni della LSIM sono applicabili per analogia anche:
- a.
al trattamento di dati ai sensi della presente ordinanza;
- b.
ai sistemi d’informazione e ai mezzi di sorveglianza disciplinati unicamente nella presente ordinanza.
2 I dati contenuti nell’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 dell’ordinanza del 19 ottobre 20162 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM) possono essere raccolti attingendo all’archivio centralizzato delle identità per essere trattati nei sistemi d’informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza.
3 La rete integrata di sistemi d’informazione secondo l’articolo 4 LSIM comprende anche i sistemi d’informazione disciplinati soltanto nella presente ordinanza. Sia tra i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza sia tra quest’ultimi e i sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM è in particolare autorizzato il trasferimento di dati secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b LSIM, alle condizioni ivi menzionate.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- RS 172.010.59
Art. 2aOrgani titolari dei sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa1
(art. 186 cpv. 1 lett. a LSIM)
Per i sistemi d’informazione gestiti, conformemente alle disposizioni della LSIM o della presente ordinanza, dall’Aggruppamento Difesa, l’organo federale titolare della protezione dei dati è di volta in volta l’unità amministrativa indicata nell’allegato 1.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 63 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Art. 2abisTrattamento dei dati da parte di responsabili del trattamento1
(art. 186 cpv. 1 lett. a ed e LSIM)
Prima di affidare il trattamento dei dati a un responsabile del trattamento che non è un’unità amministrativa della Confederazione, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati conclude con esso un accordo scritto nel quale sono definite almeno le attività legate al trattamento dei dati da affidare e con cui il responsabile del trattamento si impegna a:
- a.
effettuare soltanto i trattamenti che l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato avrebbe il diritto di effettuare;
- b.
rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati in particolare della LSIM e della presente ordinanza;
- c.
trattare i dati esclusivamente in Svizzera qualora non siano adempiute le condizioni previste dal diritto svizzero per la comunicazione dei dati all’estero;
- d.
comunicare i dati a terzi che non sono collaboratori del responsabile del trattamento solo se l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato:
- 1.
ha prestato il suo consenso scritto in precedenza, e
- 2.
ha concluso anche con il terzo un accordo scritto recante i contenuti minimi indicati nel presente articolo;
- e.
proteggere i dati dall’accesso di persone non autorizzate e dal trattamento indebito adottando provvedimenti tecnici e organizzativi idonei e informare l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato in merito ai provvedimenti adottati;
- f.
comunicare il più rapidamente possibile una violazione della sicurezza dei dati all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- g.
comunicare il più rapidamente possibile una violazione dei suoi obblighi di cui al presente articolo all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- h.
attuare senza indugio le istruzioni fornite dall’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni, per rispettare le prescrizioni in materia di protezione dei dati o per quanto riguarda le attività di trattamento dei dati;
- i.
consentire in qualsiasi momento all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato di consultare tutti i dati trattati per suo conto e trasmetterle i dati su sua richiesta nella forma richiesta;
- j.
tenere un registro delle proprie attività di trattamento e stabilire un regolamento sul trattamento;
- k.
verbalizzare i propri trattamenti dei dati conformemente all’articolo 2c;
- l.
sottoporre se stesso e i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati a un controllo di sicurezza presso gli organi federali competenti al riguardo, qualora l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato lo richieda;
- m.
astenersi dal trattamento dei dati qualora l’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato esprima dubbi legati alla sicurezza o lo richieda per altri motivi;
- n.
comunicare i suoi collaboratori che si occupano del trattamento dei dati all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato su richiesta di quest’ultima fornendo nomi e dati di contatto;
- o.
consegnare i dati all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato dopo la conclusione del mandato e successivamente distruggerli nonché confermare per iscritto l’avvenuta distruzione all’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato;
- p.
pagare una multa convenzionale determinata dall’unità amministrativa della Confederazione che conferisce il mandato e il cui importo deve essere indicato nell’accordo, se il responsabile del trattamento non rispetta gli impegni contrattuali o le prescrizioni in materia di protezione dei dati.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 2bRaggruppamento tecnico dei sistemi d’informazione1
(art. 4, 5 e 186 cpv. 2 lett. a LSIM)
2Più sistemi d’informazione possono essere tecnicamente raggruppati e gestiti per mezzo delle medesime piattaforme, infrastrutture, applicazioni o banche dati tecniche se:
- a.
- b.
- c.
per ogni singolo sistema d’informazione sono osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati di volta in volta applicabili, in particolare le disposizioni in materia di protezione dei dati della LSIM e della presente ordinanza, e il raggruppamento tecnico non comporta un’estensione dell’entità e dello scopo del trattamento dei dati nonché dei diritti d’accesso; e
- d.
per ogni sistema d’informazione interessato, nel corrispondente regolamento sul trattamento dei dati è menzionato che i requisiti di cui alla lettera c sono adempiuti ed è illustrato il modo in cui detti requisiti sono adempiuti.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
(art. 186 cpv. 1 lett. e LSIM)
1 In caso di trattamento automatizzato di dati in un sistema d’informazione secondo la LSIM o la presente ordinanza, l’unità amministrativa della Confederazione responsabile della protezione dei dati e i responsabili del trattamento da questa impiegati verbalizzano:
- a.
i seguenti tipi di trattamento:
- 1.
- 2.
- 3.
l’accesso, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato,
- 4.
la comunicazione, qualora i dati non siano accessibili in modo generalizzato,
- 5.
- 6.
- b.
i dati interessati dal trattamento, ma non il loro contenuto;
- c.
l’identità della persona che ha effettuato il trattamento;
- d.
l’identità del destinatario di dati comunicati;
- e.
il momento del trattamento.
2 I dati necessari per la verbalizzazione delle identità secondo il capoverso 1 lettere c e d sono raccolti:
- a.
presso la persona interessata o le persone di referenza indicate da quest’ultima;
- b.
presso gli organi superiori e i superiori della persona interessata;
- c.
dai sistemi d’informazione disciplinati nella LSIM o nella presente ordinanza o da altri sistemi d’informazione gestiti dal DDPS o da unità amministrative ad esso subordinate;
- d.
presso gli organi e le persone per conto delle quali è svolta l’operazione di trattamento da verbalizzare o dai sistemi d’informazione gestiti da questi ultimi.
3 Se non è possibile accertare e verbalizzare l’identità di una persona secondo il capoverso 1 lettere c o d, adottando provvedimenti tecnici e organizzativi occorre garantire che questa persona non possa trattare i dati.
4 I verbali possono essere resi accessibili esclusivamente agli organi incaricati e alle persone incaricate di verificare l’applicazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l’integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati. Possono essere utilizzati soltanto a tale fine.
5 Sono conservati separatamente dal relativo sistema d’informazione.
6 Sono conservati per un anno.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).
Art. 2dControllo, concessione e rifiuto dell’accesso1
(art. 2a e 186 cpv. 1 lett. b, c ed e LSIM)
1 Nei sistemi d’informazione e nelle banche dati ausiliarie gestiti secondo la LSIM o secondo la presente ordinanza, l’unità amministrativa di volta in volta competente può trattare i seguenti dati degli utenti del sistema d’informazione o della banca dati ausiliaria per controllare, concedere e rifiutare l’accesso al sistema d’informazione o alla banca dati ausiliaria:2
- a.
le loro identità tecniche, dati e autorizzazioni d’accesso;
- b.
i loro template biometrici e i dati biometrici rilevati in occasione dell’identificazione biometrica, se nel sistema d’informazione o nella banca dati ausiliaria sono trattati dati degni di particolare protezione o informazioni classificate SEGRETO o CONFIDENZIALE.
2 Questi dati di un utente devono essere distrutti come segue se la LSIM o la presente ordinanza non prevedono un altro periodo di conservazione dei dati nel rispettivo sistema d’informazione:
- a.
i dati biometrici rilevati in occasione dell’identificazione biometrica: al più tardi un anno dopo il loro rilevamento;
- b.
tutti gli altri dati: al più tardi un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso dell’utente.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).
Art. 2eArchiviazione dei dati1
I dati considerati di valore archivistico sono trasmessi all’Archivio federale.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
Capitolo 2 Sistemi d’informazione per la gestione del personale
Sezione 1 Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile
Art. 3Ripartizione dei costi
1 Fatto salvo il capoverso 3, la Confederazione assume i costi:1
- a.
della gestione e della manutenzione del Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA);
- b.
dell’utilizzazione del PISA da parte degli organi interessati della Confederazione;
- c.
della trasmissione dei dati sicura e criptata tra la Confederazione e i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM.
2 Fatto salvo il capoverso 3, i rimanenti organi di cui all’articolo 16 capoverso 1 LSIM assumono i costi risultanti dall’utilizzazione e dall’ampliamento del PISA.2
3 I costi relativi alla parte del PISA che serve alla tenuta dei controlli relativi alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile sono assunti conformemente alla LPPC.3
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).
1 I dati2 contenuti nel PISA sono indicati nell’allegato 1a.
2 I dati secondo l’allegato 1a numeri 1.10 e 2.7 sono rilevati soltanto previo consenso della persona interessata.3
3 Dal momento della loro attribuzione alla formazione, i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza comunicano al comandante competente i loro numeri di telefono, i loro indirizzi e-mail e il loro indirizzo di domicilio nonché spontaneamente, entro 14 giorni, i cambiamenti di tali dati.
4 L’Ufficio federale della protezione della popolazione e i servizi della Confederazione e dei Cantoni competenti per la protezione civile trattano nel PISA per scopi amministrativi, in particolare per i contatti e per il rendiconto del salario, i dati dell’allegato 1a contrassegnati con un asterisco, concernenti persone che, nella protezione civile, senza aver diritto a un’indennità di perdita di guadagno:
- a.
sono chiamate a prestare impieghi di durata limitata;
- b.
- c.
partecipano a istruzioni;
- d.
esercitano la funzione di contabile.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 5Raccolta dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa1, i comandanti di circondario e gli enti federali e cantonali responsabili della protezione civile acquisiscono i dati per il PISA presso gli organi e le persone di cui all’articolo 15 LSIM.2
1bis In quanto organo competente dell’amministrazione militare secondo l’articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 19973 sulle armi (LArm), l’Aggruppamento Difesa raccoglie le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi automaticamente, tramite un’interfaccia, a partire dal Sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN).4
2 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i comandi militari nonché terzi che trattano dati ai sensi del diritto militare, del diritto in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, del diritto in materia di assicurazione militare, del diritto penale militare, del diritto in materia di servizio civile o del diritto in materia di protezione civile, sono tenuti a comunicare gratuitamente tali dati agli enti e alle persone che li acquisiscono secondo il capoverso 1.5
3 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 LM, gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all’attenzione dell’Aggruppamento Difesa:6
- a.
alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l’anno in questione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza, data di nascita, luogo d’origine e numero AVS;
- b.
il deposito e il ritiro dei documenti di legittimazione;
- c.
il cambiamento dell’indirizzo di residenza all’interno del Comune;
- d.
l’acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare;
- e.
i cambiamenti di cognome;
- f.
i cambiamenti di cittadinanza;
- g.
- h.
4 Le rappresentanze svizzere all’estero notificano all’Aggruppamento Difesa:
- a.
le persone all’estero soggette all’obbligo di leva;
- b.
il decesso all’estero di Svizzeri in età di essere assoggettati all’obbligo militare.
5 Gli uffici di esecuzione e fallimento notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa i sottufficiali, gli ufficiali e gli ufficiali specialisti che, per leggerezza o contegno fraudolento, sono in stato di fallimento o nei confronti dei quali è effettuato un pignoramento infruttuoso. Essi comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sulle procedure di esecuzione e fallimento anteriori e in corso contro persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare.
6 Le autorità inquirenti e i tribunali comunicano all’Aggruppamento Difesa, su richiesta, informazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi contro persone soggette all’obbligo di leva e militari, sempre che le informazioni siano necessarie ai fini della valutazione di una sospensione della chiamata in servizio, di un non reclutamento, di un’esclusione dal servizio militare, di una mutazione o di una chiamata a servizi d’istruzione per un grado superiore oppure ai fini dell’esame dei motivi d’impedimento per la consegna7 dell’arma personale.8
7 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio dell’uditore in capo notifica all’Aggruppamento Difesa:
- a.
le istruzioni preparatorie della giustizia militare e le assunzioni preliminari delle prove;
- b.
le decisioni di desistenza passate in giudicato;
- c.
le sentenze dei tribunali militari passate in giudicato;
- d.
le revoche di sentenze contumaciali;
- e.
le pene disciplinari inflitte dalla giustizia militare.
8 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva e alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, l’Ufficio federale di giustizia notifica senza indugio all’Aggruppamento Difesa:
- a.
le condanne a pene detentive, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità per un crimine o un delitto passate in giudicato e le misure privative della libertà;
- b.
la revoca della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale di una pena;
- c.
la revoca di una misura privativa della libertà, la sostituzione di una misura privativa della libertà con un’altra misura analoga e l’esecuzione di una pena residua.
9 Le istituzioni incaricate dell’esecuzione di pene detentive e di misure privative della libertà notificano senza indugio all’Aggruppamento Difesa l’entrata e l’uscita di una persona soggetta all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).
- RS 514.54
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 195, 2016 4331).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Sezione 1a Sistema d’informazione Gestione dei servizi
I dati contenuti nel sistema d’informazione Gestione dei servizi (GDS) sono indicati nell’allegato 1b.
Sezione 2 Sistema d’informazione medica dell’esercito
I dati contenuti nel Sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA) sono indicati nell’allegato 2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Art. 7Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:1
- a.
le persone soggette all’obbligo di leva, per il tramite di questionari medici raccolti alle giornate informative; questionari psicologici e psichiatrici distribuiti alla giornata di reclutamento nonché ulteriori interviste e visite eseguite nella medesima occasione; scritti personali nonché documenti medici;
- b.
le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile, per il tramite di scritti personali e documenti medici;
- c.
i medici militari delle commissioni per la visita sanitaria, per il tramite di formulari sanitari;
- d.
i medici di truppa, per il tramite di formulari sanitari;
- e.
i medici impiegati, i medici delle piazze d’armi e i medici specialisti delle piazze d’armi, per il tramite di documenti medici e formulari sanitari;
- f.
i medici civili che hanno in cura persone soggette all’obbligo di leva, persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare o persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile, per il tramite di documenti medici;
- g.
l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)2 e i medici di fiducia a cui quest’ultimo si è rivolto;
- h.
l’assicurazione militare, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- i.
l’Ufficio federale della protezione della popolazione, per il tramite di scritti ufficiali e documenti medici;
- j.
il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS, a partire dai risultati dei controlli relativi alle condizioni fisiche o psichiche della persona da valutare;
- k.
i servizi e le persone di cui all’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM che comunicano segni o indizi seri relativi a motivi d’impedimento per la consegna dell’arma personale o dell’arma in prestito.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 3 Dati di ulteriori sistemi d’informazione per la gestione del personale
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 9Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti
I dati contenuti nei Sistemi d’informazione per la registrazione dei pazienti (ISPE) sono indicati nell’allegato 4.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 10aSistema d’informazione di medicina aeronautica1
I dati contenuti nel Sistema d’informazione di medicina aeronautica (MEDIS FA) sono indicati nell’allegato 5a.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Art. 11Sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali1
I dati contenuti nel sistema d’informazione Personale d’impiego del comando forze speciali (SIPI CFS) sono indicati nell’allegato 6.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 12Sistema d’informazione per la consulenza sociale1
I dati contenuti nel sistema d’informazione per la consulenza sociale (ISB) sono indicati nell’allegato 7.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 13Sistema d’informazione Personale Difesa
I dati contenuti nel Sistema d’informazione Personale Difesa (IPV) sono indicati nell’allegato 8.
Art. 14Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione del personale per impieghi all’estero (PERAUS) sono indicati nell’allegato 9.
Sezione 4 Sistema d’informazione Contatti all’estero
Art. 15Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Contatti all’estero (OpenRID) serve alla procedura d’autorizzazione per tutti i contatti all’estero di persone secondo l’articolo 1 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 20091 sui contatti militari internazionali, alla valutazione di tali contatti e dei resoconti di viaggio nonché all’organizzazione e alla valutazione di visite di persone, autorità e organizzazioni straniere.2
2 L’Aggruppamento Difesa3 gestisce l’OpenRID.
- RS 510.215
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641). Di detta mod.è tenuto conto in tutto il testo.
I dati contenuti nell’OpenRID sono indicati nell’allegato 10.
Art. 17Raccolta dei dati1
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’OpenRID presso le persone interessate e presso i loro superiori diretti e indiretti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Art. 18Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’OpenRID agli organi e alle persone competenti per i contatti all’estero, ai superiori diretti e indiretti delle persone interessate e alla Centrale viaggi della Confederazione.
Art. 19Conservazione dei dati
I dati dell’OpenRID sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dalla conclusione del contatto all’estero.
Sezione 5 Sistema d’informazione Alumni
Art. 20Scopo e organo responsabile
1 Il sistema d’informazione Alumni serve allo scambio di informazioni tra i militari incorporati e gli ex militari, al fine di:
- a.
- b.
estendere la rete di contatti dei militari;
- c.
contribuire alla buona reputazione dell’esercito.
2 Il Comando Istruzione gestisce il sistema d’informazione Alumni.
I dati contenuti nel sistema d’informazione Alumni sono indicati nell’allegato 11.
Art. 22Creazione del profilo utente e raccolta dei dati
1 Ogni militare incorporato e ogni ex militare può creare un profilo utente nel sistema d’informazione Alumni.
2 I dati necessari sono raccolti:
- a.
presso le persone che creano il profilo;
- b.
Art. 23Comunicazione dei dati
Il Comando Istruzione rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema d’informazione Alumni:
- a.
alle persone registrate nel sistema d’informazione Alumni;
- b.
alle altre unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa purché i dati siano necessari ai fini dell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla LSIM e dalla LM;
- c.
alle autorità militari cantonali al fine di verificare l’esattezza dei dati forniti dagli utenti.
Art. 24Conservazione dei dati
1 I dati del sistema d’informazione Alumni sono conservati sino alla cancellazione del profilo utente da parte del suo titolare.
2 Sono cancellati quando il titolare di un profilo utente non si è connesso per un anno
Sezione 6 Sistema d’informazione Impieghi di verifica
Art. 25Scopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Impieghi di verifica (IVE) serve all’impiego di persone che prestano impieghi di verifica per l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’IVE.
I dati contenuti nell’IVE sono indicati nell’allegato 12.
Art. 27Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’IVE presso le persone che si mettono a disposizione per impieghi di verifica.
Art. 28Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati dell’IVE unicamente a organi e a persone dell’Aggruppamento Difesa competenti per gli impieghi di verifica.
Art. 29Conservazione dei dati
I dati dell’IVE sono conservati per cinque anni al massimo a decorrere dall’uscita dal pool di personale.
Sezione 7 …
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 1° apr. 2026, con effetto dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
Sezione 8 Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero
Art. 34aOrgano responsabile1
L’Aggruppamento Difesa gestisce il Sistema d’informazione Amministrazione degli impieghi all’estero (HYDRA).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
L’HYDRA serve per:1
- a.
l’amministrazione delle attestazioni dell’obbligo di prestare servizio militare per i militari che prestano servizi all’estero;
- b.
l’allestimento di distinzioni per i partecipanti a missioni di mantenimento della pace all’estero;
- c.
l’amministrazione dei congedi;
- d.
la registrazione di comunicazioni all’assicurazione militare relative a incidenti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
I dati contenuti nell’HYDRA sono indicati nell’allegato 13a.
Art. 34dRaccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per l’HYDRA:
- a.
presso le persone interessate;
- b.
Art. 34eComunicazione dei dati
I dati dell’HYDRA sono trattati esclusivamente all’interno dell’Aggruppamento Difesa. I dati non sono comunicati.
Art. 34fConservazione dei dati
I dati nell’HYDRA sono conservati al più tardi fino al raggiungimento del limite di età per un impiego di promovimento della pace.
Capitolo 3 Sistemi d’informazione per la condotta
Sezione 1 Sistemi d’informazione per la condotta secondo la LSIM
Art. 35Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) sono indicati nell’allegato 14.
2 I dati del SII-SSC sono comunicati ai competenti periti esterni nel quadro della valutazione dell’idoneità nei centri di reclutamento.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 37Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi1
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi (MIL Office) sono indicati nell’allegato 16.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020 (RU 2020 2035). Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 38Sistema d’informazione per la gestione delle competenze12
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione delle competenze (ISKM) sono indicati nell’allegato 17.3
2 I dati per l’ISKM possono essere raccolti, tramite un’interfaccia, a partire dai sistemi seguenti:4
- a.
- b.
il Sistema d’informazione per la gestione della formazione (Learning Management System DDPS, LMS DDPS);
- c.
il Sistema d’informazione per la gestione dei dati del personale (SIGDP).
3 I dati dell’ISKM sono resi accessibili:5
- a.
alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b.
ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali;
- c.
agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti nonché alle persone competenti in seno al DDPS per la pianificazione e lo sviluppo dei quadri nonché per la gestione delle competenze, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2101).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2013, con effetto dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2209).
Art. 40Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri
I dati contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze terrestri (FIS FT) sono indicati nell’allegato 19.
Art. 41Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree
I dati contenuti nel Sistema d’informazione e di condotta delle Forze aeree (FIS FA) sono indicati nell’allegato 20.
Art. 42Sistema d’informazione per la condotta dei militari
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la condotta dei militari (IMESS) sono indicati nell’allegato 21.
Sezione 2 ...
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Sezione 3 ...
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 3a Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi
Art. 52aScopo e organo responsabile
1 Il sistema d’informazione «Sistema di automazione e di aiuto alla gestione guidato dai processi e dagli eventi» (PEGASUS) serve all’amministrazione degli utenti della rete di dati del DDPS nonché all’elaborazione automatica delle identità tecniche di tali persone per l’accesso a piattaforme e sistemi d’informazione differentemente classificati di detta rete.
2 I dati del PEGASUS secondo l’allegato 23a numeri 1, 2, 4, 5, 8, 16 e 26 sono trattati in una banca dati ausiliaria del PEGASUS allo scopo di essere comunicati a fornitori di prestazioni esterni.
2bis I dati del PEGASUS possono essere scambiati, allo scopo di essere armonizzati, con l’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 OIAM1 e i sistemi di gestione delle identità (sistemi IAM) e i servizi di elenchi gestiti in base all’OIAM, per quanto vi possano essere trattati. A tale scopo il PEGASUS può essere integrato nella rete dei sistemi IAM secondo l’articolo 20 OIAM.2
3 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PEGASUS.
- RS 172.010.59
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
I dati contenuti nel PEGASUS sono indicati nell’allegato 23a.
Art. 52cRaccolta dei dati
I dati nel PEGASUS sono raccolti:
- a.
dal sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD);
- b.
- c.
dai sistemi IAM e dai servizi di elenchi gestiti secondo l’OIAM1;
- d.
dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM.
- RS 172.010.59
Art. 52dComunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PEGASUS:
- a.
agli utenti della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a numeri 1–28 e 35;
- b.
alle persone competenti per l’amministrazione della rete di dati del DDPS: i dati secondo l’allegato 23a numeri 29–37; i dati secondo il numero 36 possono essere utilizzati unicamente a scopi di configurazione e non devono essere visibili tramite le interfacce per utenti;
- c.
- d.
al Sistema d’informazione «Piattaforma militare» (MIL PLATTFORM): i dati secondo l’allegato 33d numero 1;
- e.
alle piattaforme e ai sistemi d’informazione della rete di dati del DDPS per i quali sono amministrati nel PEGASUS gli utenti e le rispettive identità tecniche: i dati necessari per l’accesso a tali piattaforme e sistemi d’informazione;
- f.
ai sistemi IAM e ai servizi di elenchi gestiti secondo l’OIAM1;
- g.
all’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 OIAM.
2 Mediante procedura di richiamo, rende accessibili i dati della banca dati ausiliaria del PEGASUS ai fornitori di prestazioni esterni autorizzati.
- RS 172.010.59
Art. 52eConservazione dei dati
1 I dati secondo l’allegato 23a numero 37 sono distrutti al più tardi un anno dopo il decadere dell’autorizzazione all’accesso.
2Gli altri dati del PEGASUS sono conservati per dieci anni al massimo a decorrere dall’estinzione del diritto all’utilizzazione.
Sezione 3b Sistema d’informazione Comunicazione militare
Art. 52fScopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Comunicazione militare (ComMil) serve all’amministrazione degli utenti di sistemi di comunicazione dell’esercito e dell’amministrazione militare nonché alla comunicazione dei loro dati tramite l’infrastruttura di questi sistemi di comunicazione.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il ComMil.
I dati degli utenti di sistemi di comunicazione dell’esercito e dell’amministrazione militare contenuti nel ComMil sono indicati nell’allegato 23b.
Art. 52hRaccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il ComMil:
- a.
presso le persone interessate;
- b.
presso gli organi e le persone competenti dell’esercito e dell’amministrazione militare;
- c.
dai seguenti sistemi d’informazione:
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- d.
dai sistemi IAM e dai servizi di elenchi gestiti secondo l’OIAM1;
- e.
dall’archivio centralizzato delle identità secondo l’articolo 13 OIAM.
- RS 172.010.59
Art. 52iComunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i seguenti dati del ComMil:
- a.
agli utenti di sistemi di comunicazione dell’esercito e dell’amministrazione militare: i dati secondo l’allegato 23b numeri 1–8, 12 e 16–26;
- b.
agli organi e alle persone dell’esercito e dell’amministrazione militare competenti per i sistemi di comunicazione: tutti i dati.
Art. 52jConservazione dei dati
Dopo la deregistrazione di un utente di un sistema di comunicazione i dati del ComMil sono conservati al massimo per cinque anni.
Sezione 4 Sistema d’informazione BELPLAN
Art. 53Scopo e organo responsabile
1 Il sistema d’informazione sulla pianificazione dell’occupazione delle infrastrutture (BELPLAN) serve alla pianificazione complessiva delle infrastrutture dell’esercito al fine di:
- a.
preparare le prestazioni del servizio alla truppa;
- b.
valutare e ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture dell’esercito.
2 Il Comando Istruzione gestisce il BELPLAN.
I dati contenuti nel BELPLAN sono indicati nell’allegato 24.
Art. 55Raccolta dei dati
I dati del BELPLAN sono raccolti:
- a.
presso le persone interessate;
- b.
Art. 56Comunicazione dei dati
Il Comando Istruzione può rendere accessibili mediante procedura di richiamo alle altre unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa i dati del BELPLAN di cui necessitano per le loro esigenze di panificazione e di condotta.
Art. 57Conservazione dei dati
1 I dati del BELPLAN sono conservati per cinque anni.
2 I dati relativi alle prenotazioni di infrastrutture sono conservati per due anni.
Sezione 5 Sistema militare di dosimetria
Art. 57aScopo e organo responsabile1
1 Il Sistema militare di dosimetria (MDS) serve al rilevamento e al controllo centralizzati dei valori di allerta e dei valori limite delle dosi di radiazioni a cui sono esposti i militari e i collaboratori del DDPS durante l’istruzione o un impiego.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il MDS.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
I dati contenuti nel MDS sono indicati nell’allegato 24a.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Art. 57cRaccolta dei dati
I militari competenti per il MDS e i collaboratori addetti del DDPS raccolgono i dati per il MDS:1
- a.
presso i militari interessati, a partire dal PISA;
- b.
presso i collaboratori del DDPS interessati o i loro superiori;
- c.
mediante l’impiego di dosimetri elettronici.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Art. 57dComunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del MDS agli organi e alle persone seguenti: 1
- a.
ai periti in radioprotezione del Centro di competenza dell’esercito per l’eliminazione di mezzi di combattimento nucleari, biologici e chimici nonché per lo sminamento (CC NBC-KAMIR);
- b.
ai militari competenti per le misurazioni e i controlli nonché ai collaboratori addetti del DDPS, per i rispettivi ambiti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Art. 57eConservazione dei dati1
I dati del MDS sono conservati per una durata massima di cinque anni a decorrere dal rilevamento.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Sezione 6 Sistemi di geolocalizzazione
1 Per fornire tempestivamente prestazioni, l’Aggruppamento Difesa può determinare, mediante sistemi di geolocalizzazione disattivabili, la posizione degli utenti di veicoli e di apparecchi di comunicazione.1
2 I dati registrati relativi alla posizione sono distrutti entro 24 ore.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).
Capitolo 4 Sistemi d’informazione per l’istruzione
Sezione 1 Sistemi d’informazione per l’istruzione secondo la LSIM
Art. 58Sistemi d’informazione per i simulatori
I dati contenuti nei Sistemi d’informazione per i simulatori sono indicati nell’allegato 25.
Art. 59Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione1
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la gestione dell’istruzione («Learning Management System DDPS»; LMS DDPS) sono indicati nell’allegato 26.
2 I dati per l’LMS DDPS possono essere raccolti a partire dall’archivio centralizzato delle identità di cui all’articolo 13 OIAM, nella misura in cui ciò è previsto nell’allegato 26.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).
Art. 60Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per i certificati di formazione in materia di buona prassi di fabbricazione (ISGMP) sono indicati nell’allegato 27.
Art. 61Sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito1
I dati contenuti nel sistema d’informazione Circolazione stradale e navigazione dell’esercito (SI CSNE) sono indicati nell’allegato 28.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 61aSistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici1
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per la formazione e il perfezionamento aeronautici (SPHAIR Expert) sono indicati nell’allegato 28a.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 61bSistema d’informazione Formazione alla condotta1
I dati contenuti nel sistema d’informazione Formazione alla condotta (SIFC) sono indicati nell’allegato 29.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 2 …
- Abrogati dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- Introdotti dalla cifra I dell’O del 6 lug. 2011 (RU 2011 3323). Abrogati dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
- Introdotti dalla cifra I dell’O del 26 giu. 2013 (RU 2013 2209). Abrogati dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Capitolo 5 Sistemi d’informazione di sicurezza
Sezione 1 Sistemi d’informazione di sicurezza secondo la LSIM
- Abrogato dall’all. 8 cifra II n. 5 dell’O dell’8 nov. 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 736).
- Abrogato dall’all. 2 cifra II n. 3 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 737).
Art. 69Sistema d’informazione per le richieste di visita
1 I dati contenuti nel Sistema d’informazione per le richieste di visita (SIBE) sono indicati nell’allegato 32.
2 Unitamente al livello di sicurezza e alla decisione concernente il controllo, possono essere comunicati alle autorità di sicurezza del Paese oggetto della richiesta di visita competenti per il trattamento delle richieste di visita i dati necessari per l’identificazione della persona interessata secondo l’allegato 32 numeri 1–10.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Art. 70Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso
I dati contenuti nel Sistema d’informazione per i controlli dell’accesso (ZUKO) sono indicati nell’allegato 33.
Art. 70bisSistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare1
(art. 167c LSIM, art. 100 cpv. 3 lett. a LM)
1 I dati contenuti nel sistema di allestimento di giornali e rapporti per la polizia militare (JORASYS) sono indicati nell’allegato 33bis.
2 Lo JORASYS contiene anche i dati trattati conformemente all’articolo 100 capoverso 3 lettera a LM.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 70terSistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito1
(art. 167i LSIM, art. 100 cpv. 3 lett. a LM)
I dati contenuti nel sistema d’informazione Protezione preventiva dell’esercito (IPSA) sono indicati nell’allegato 33ter.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 2 Sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme
Art. 70aScopo e organo responsabile1
1 Il Sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme serve a chiamare in servizio o allarmare i militari nonché i membri degli stati maggiori di crisi come pure i collaboratori del DDPS che vengono chiamati in servizio o allarmati sulla base della loro funzione o delle loro competenze.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
I dati contenuti nel sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme sono indicati nell’allegato 33a.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
Gli organi e le persone responsabili del sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme raccolgono i dati:2
- a.
dei militari: dal sistema PISA;
- b.
dei membri degli stati maggiori di crisi e dei collaboratori del DDPS: presso le persone interessate.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
Art. 70dComunicazione dei dati
I dati del sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme sono comunicati agli organi e alle persone seguenti:1
- a.
tutti i dati: alle autorità militari responsabili e ai comandi militari competenti;
- b.
i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail necessari per la chiamata in servizio elettronica: ai terzi incaricati della chiamata in servizio elettronica.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
Art. 70eConservazione dei dati1
I dati registrati nel sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme sono conservati al massimo sino:2
- a.
al proscioglimento dei militari dall’obbligo di prestare servizio militare;
- b.
all’uscita dei membri di stati maggiori di crisi dal rispettivo stato maggiore di crisi;
- c.
all’uscita dei collaboratori interessati dal DDPS.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
Sezione 3 Sistema d’annuncio per la sicurezza aerea
Art. 70fScopo e organo responsabile
1 Il Sistema elettronico d’annuncio per la sicurezza aerea «Hazard and Risk Analysis Management» (HARAM) serve al trattamento di annunci concernenti avvenimenti particolari, eventi straordinari e lacune in materia di sicurezza nell’ambito delle operazioni di volo militari.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce l’HARAM.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
I dati contenuti nell’HARAM sono indicati nell’allegato 33b.
Art. 70hRaccolta dei dati
I dati nell’HARAM sono raccolti presso:
- a.
le persone che consultano i rapporti delle Forze aeree in materia di sicurezza in caso di eventi straordinari, avvenimenti particolari e lacune in materia di sicurezza nelle operazioni di volo;
- b.
la Sicurezza di volo delle Forze aeree.
Art. 70iComunicazione dei dati
Ha accesso ai dati dell’HARAM riferiti a persone esclusivamente la divisione Sicurezza di volo delle Forze aeree.
Art. 70kConservazione dei dati
I dati riferiti a persone sono anonimizzati dieci anni dopo l’annuncio e conservati a tempo indeterminato.
Sezione 4 ...
- Introdotti dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195). Abrogati dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 5 Sistema MIL PLATTFORM
Art. 70qScopo e organo responsabile
1 Il sistema MIL PLATTFORM serve alla condotta operativa dell’esercito come sistema d’informazione per la condotta in tutte le situazioni. In esso sono trattati dati per l’adempimento dei compiti seguenti:
- a.
identificazione e individuazione biometriche delle persone;
- b.
controllo, concessione, rifiuto e verbalizzazione dell’accesso al sistema MIL PLATTFORM.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema MIL PLATTFORM.
I dati contenuti nel sistema MIL PLATTFORM sono indicati nell’allegato 33d.
Art. 70sRaccolta dei dati
I dati del sistema MIL PLATTFORM sono raccolti:
- a.
presso le persone autorizzate ad accedere al sistema MIL PLATTFORM;
- b.
presso i comandi militari;
- c.
presso le unità amministrative competenti della Confederazione;
- d.
dal sistema PEGASUS: i dati secondo l’allegato 33d numero 1;
- e.
dal sistema d’informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l’articolo 45 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 20201 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn): i dati secondo l’allegato 33d numero 2.
- RS 128
Art. 70tComunicazione dei dati
I dati del sistema MIL PLATTFORM sono resi accessibili tramite un gruppo d’utenza chiuso:
- a.
ai collaboratori competenti per l’esercizio tecnico del sistema MIL PLATTFORM;
- b.
ai collaboratori competenti per l’amministrazione degli utenti del sistema MIL PLATTFORM, il rilascio delle autorizzazioni d’accesso e il controllo dell’accesso.
Art. 70uConservazione dei dati
1 I dati secondo l’allegato 33d numeri 1, 2, 4 e 6 sono distrutti un anno dopo il decadere dell’autorizzazione d’accesso della persona interessata.
2 I dati secondo l’allegato 33d numeri 3 e 5 sono distrutti un anno dopo il rilevamento.
Capitolo 6 Altri sistemi d’informazione
Sezione 1 Altri sistemi d’informazione secondo la LSIM
Art. 71Sistema d’informazione Centro danni DDPS (SCHAMIS)1
I dati contenuti nello SCHAMIS sono indicati nell’allegato 34.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 72Sistema d’informazione Piattaforma di dati Difesa (SI PDD)1
I dati contenuti nel SI PDD sono indicati nell’allegato 35.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
1 I dati contenuti nel sistema PSN sono indicati nell’allegato 35bis.
2 Il sistema PSN è volto anche allo scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari e i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.
3 La raccolta di dati secondo l’articolo 179d lettera e LSIM può essere effettuata anche a partire da tutti i sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm.
4 Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa comunicano i dati del sistema PSN, per l’adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali, anche:
- a.
all’Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d’informazione secondo l’articolo 32a LArm;
- b.
al PISA tramite un’interfaccia: le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Art. 72terSistema d’informazione per il tiro fuori del servizio1
I dati contenuti nel sistema d’informazione per il tiro fuori del servizio (TFS) sono indicati nell’allegato 35ter.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018 (RU 2018 641). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 72quaterSistema d’informazione Master Data Management1
I dati contenuti nel sistema d’informazione Master Data Management (MDM) sono indicati nell’allegato 35quater.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 2 Sistema d’informazione Fit on Duty
Art. 72aOrgano responsabile
L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione Fit on Duty (sistema FoD) nell’ambito di un sistema pilota ai sensi dell’articolo 35 LPD.
Il sistema FoD serve a raccogliere, valutare, monitorare e comunicare i dati concernenti le condizioni fisiche e psichiche nonché le prestazioni dei militari e del personale militare allo scopo:
- a.
di mantenere e migliorare la forma fisica, la capacità di prestazione e di resistenza nonché la salute;
- b.
di individuare precocemente gli stati di salute critici;
- c.
di prevenire incidenti, lesioni e danni alla salute;
- d.
di ricercare nuovi modelli di prevenzione nell’ambito della salute.
Art. 72cPrincipi applicabili al trattamento dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa può utilizzare i dati di cui all’articolo 72d per effettuare una profilazione, compresa una profilazione a rischio elevato, al fine di valutare lo stato di salute, le capacità fisiche, il potenziale di incidenti, di lesioni o di malattie delle persone di cui all’articolo 72b.
2 La partecipazione di queste persone al sistema FoD è facoltativa e richiede il loro consenso scritto.
I dati contenuti nel sistema FoD sono indicati nell’allegato 35a.
Art. 72eRaccolta dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati:
- a.
presso le persone interessate o i loro rappresentanti legali;
- b.
dai sistemi d’informazione seguenti:
- 1.
- 2.
2 La raccolta di dati dal sistema MEDISA richiede l’approvazione del medico in capo dell’esercito.
Art. 72fComunicazione dei dati
Mediante un accesso in linea e servendosi di un’interfaccia automatizzata, l’Aggruppamento Difesa comunica alle seguenti autorità i dati di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti nel quadro del progetto pilota:
- a.
l’Ufficio federale dello sport (UFSPO), principalmente per le finalità di cui all’articolo 72b lettere a–c;
- b.
Armasuisse S+T, principalmente per la finalità di cui all’articolo 72b lettera d.
Art. 72gConservazione dei dati
1 I dati contenuti nel FoD sono conservati per al massimo 5 anni a partire dalla loro raccolta.
2 Ogni partecipante al sistema FoD può richiedere in qualsiasi momento che i dati nel sistema FoD che lo riguardano siano distrutti. I dati devono essere distrutti entro 30 giorni.
3 I dati di cui al capoverso 1 possono essere conservati in forma anonima.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° apr. 2026, con effetto dal 1° giu. 2026 (RU 2026 173).
Sezione 3 Sistema d’informazione SAT-Admin
Art. 72gbisScopo e organo responsabile
1 Il sistema d’informazione per le attività fuori del servizio e l’istruzione premilitare (SAT-Admin) serve alla pianificazione, allo svolgimento e al controllo delle attività fuori del servizio nonché alla gestione dei membri delle organizzazioni seguenti:
- a.
le organizzazioni riconosciute dall’esercito nel settore delle attività fuori del servizio secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello;
- b.
le società militari e le associazioni militari mantello alle quali l’esercito ha affidato l’organizzazione di corsi d’istruzione premilitare secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del DDPS del 28 novembre 20032 concernente l’istruzione premilitare.
2 Il Comando Istruzione gestisce il SAT-Admin.
- RS 512.30
- RS 512.151
I dati contenuti nel SAT-Admin sono indicati nell’allegato 35b.
I dati del SAT-Admin sono raccolti presso:
- a.
- b.
le organizzazioni di cui all’articolo 72gbis capoverso 1.
Il Comando Istruzione rende accessibili mediante procedura di richiamo alle altre unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa i dati del SAT-Admin di cui necessitano per le loro esigenze di panificazione e di condotta.
I dati personali del SAT-Admin sono conservati per cinque anni dopo l’uscita della persona interessata dall’organizzazione di cui all’articolo 72gbis capoverso 1.
Sezione 4 …
Sezione 4a …
Art. 72gsepties–72gundecies1
- Introdotti dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2016 (RU 2016 2101). Abrogati dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 5 Banche dati ausiliarie
Art. 72hScopo e organo responsabile1
Per la gestione di indirizzi, corsi di formazione e risorse le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e i comandi militari possono trattare, nelle banche dati ausiliarie necessarie al riguardo, dati personali che non sono degni di particolare protezione, sempre che il trattamento avvenga per scopi interni. Queste banche dati servono all’organizzazione dei processi lavorativi nonché alla pianificazione e alla gestione di scuole, corsi e manifestazioni e non necessitano di basi specifiche.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 63 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Nelle banche dati ausiliarie possono essere trattati esclusivamente i dati necessari all’adempimento del rispettivo compito secondo l’allegato 35d.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 63 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e i comandi militari raccolgono i dati:
- a.
dei militari: presso le persone interessate oppure dal PISA;
- b.
presso gli impiegati del DDPS interessati oppure presso i loro superiori;
- c.
di terzi: presso le persone interessate oppure tramite fonti pubblicamente accessibili.
I dati delle banche dati ausiliarie possono essere resi accessibili, mediante procedura di richiamo, alle persone competenti dell’Aggruppamento Difesa e ai comandi militari autorizzati.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 63 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
I dati in banche dati ausiliarie possono essere conservati per due anni al massimo a decorrere dalla conclusione della scuola, del corso o della manifestazione o dalla risoluzione del rapporto con il fornitore e del rapporto di lavoro.
- Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 63 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
Sezione 6 ...
- Introdotti dalla cifra I dell’O del 26 giu. (RU 2013 2209). Abrogati dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Sezione 7 Sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse
Art. 72jOrgani responsabili
1 L’Aggruppamento Difesa gestisce il sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e dell’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse).
2 Sono responsabili del trattamento dei dati nel sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse:
- a.
l’Aggruppamento Difesa, per i collaboratori delle sue unità amministrative subordinate;
- b.
armasuisse, per i suoi collaboratori.
Il sistema serve:
- a.
al reclutamento e alla gestione dei collaboratori;
- b.
alla remunerazione dei collaboratori;
- c.
al versamento di contributi alle assicurazioni sociali.
I dati contenuti nel sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse sono indicati nell’allegato 35bis.
L’Aggruppamento Difesa e armasuisse raccolgono i dati destinati al sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse:
- a.
presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative;
- b.
presso i superiori diretti dei collaboratori interessati;
- c.
L’Aggruppamento Difesa e armasuisse possono rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati del sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse ai seguenti organi e alle seguenti persone:
- a.
ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il trattamento dei propri dati;
- b.
agli organi del personale di queste unità amministrative, per il trattamento dei dati dei loro collaboratori;
- c.
ai superiori gerarchici, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati nonché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori;
- d.
in caso di trasferimenti di personale tra l’Aggruppamento Difesa e armasuisse, al nuovo organo del personale e ai nuovi superiori gerarchici secondo le lettere b e c.
1 I dati del sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse concernenti la valutazione dei collaboratori sono conservati per cinque anni a partire dalla loro raccolta.
2 I dati concernenti la remunerazione dei collaboratori sono conservati per dieci anni a partire dalla data in cui sono spediti ai collaboratori.
3 Gli altri dati concernenti i collaboratori sono conservati per dieci anni a partire dalla fine del rispettivo rapporto di lavoro.
Sezione 8 Sistema d’informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo
Art. 72kScopo e organo responsabile
1 Il Sistema d’informazione Pianificazione e appoggio alle attività di volo (PAV) serve per voli delle Forze aeree:
- a.
alla pianificazione dei voli nonché alle attività prima del volo e dopo il volo;
- b.
al sostegno del personale di volo e di terzi per:
- 1.
- 2.
la fornitura di prestazioni a favore dei voli e delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo;
- c.
allo svolgimento di compiti negli ambiti del traffico aereo e della sicurezza di volo;
- d.
alla verbalizzazione dei voli;
- e.
alla liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PAV.
I dati contenuti nel PAV relativi a piloti militari e civili, ad altri membri del personale di volo, a passeggeri, a esploratori paracadutisti nonché a terzi che forniscono prestazioni in relazione a un volo o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di volo sono indicati nell’allegato 35g.
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il PAV:
- a.
presso la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b.
presso le persone di referenza indicate dalla persona interessata;
- c.
presso gli organi militari e civili nonché le persone interne ed esterne all’amministrazione che:
- 1.
sono competenti per la pianificazione dei voli, le attività prima del volo e dopo il volo nonché l’esecuzione dei voli delle Forze aeree,
- 2.
svolgono compiti negli ambiti del traffico aereo o della sicurezza di volo; o
- 3.
sono competenti per la liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni;
- d.
- e.
- f.
da banche dati, sistemi d’informazione e piattaforme elettroniche di terzi impiegati per la pianificazione dei voli, l’appoggio alle attività di volo, il traffico aereo e la sicurezza di volo.
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili i dati del PAV agli organi e alle persone seguenti, qualora questi ne abbiano bisogno per l’adempimento dei loro compiti:
- a.
ai piloti militari e civili nonché a tutti gli altri membri del personale di volo che effettuano un volo delle Forze aeree;
- b.
agli esploratori paracadutisti presenti a bordo di un volo delle Forze aeree;
- c.
agli altri organi militari e civili nonché alle persone interne ed esterne all’amministrazione che:
- 1.
sono competenti per la pianificazione dei voli, le attività prima del volo e dopo il volo nonché l’esecuzione dei voli delle Forze aeree,
- 2.
svolgono compiti negli ambiti del traffico aereo o della sicurezza di volo per voli delle Forze aeree,
- 3.
forniscono altre prestazioni legate a un volo delle Forze aeree o a favore delle persone a bordo o che partecipano alle operazioni di un volo delle Forze aeree, o
- 4.
sono competenti per la liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni;
- d.
a terzi che gestiscono banche dati, sistemi d’informazione e piattaforme elettroniche che sono impiegati per la pianificazione dei voli, l’appoggio alle attività di volo, il traffico aereo e la sicurezza di volo.
2 Attingendo al PAV, ogni anno comunica ai dipartimenti e alla Cancelleria federale riguardo ai voli che sono svolti per questi ultimi in base all’ordinanza del 24 giugno 20091 sul Servizio di trasporto aereo della Confederazione:
- a.
la data e il luogo dell’atterraggio;
- b.
il modello di aereo impiegato;
- c.
i nomi e i cognomi dei passeggeri che non fanno parte del personale di volo.
- RS 172.010.331
1 I dati non relativi al volo del PAV delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono conservati fino a cinque anni a decorrere dal loro proscioglimento dal servizio di volo o dall’obbligo di prestare servizio militare.
2 I dati delle persone in servizio di volo e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare in relazione alla liquidazione di pretese di indennizzo e di diritti derivanti da assicurazioni sono conservati fino a dieci anni a decorrere dal proscioglimento dal servizio di volo o dall’obbligo di prestare servizio militare.
3 Gli altri dati del PAV sono conservati per due anni dopo l’esecuzione del volo.
Capitolo 7 ...
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 gen. 2018, con effetto dal 1° mar. 2018 (RU 2018 641).
Capitolo 8 Mezzi di sorveglianza
Art. 74Mezzi di sorveglianza autorizzati
1 L’esercito e l’amministrazione militare possono impiegare unicamente mezzi di sorveglianza regolarmente acquistati oppure in fase di valutazione, di prova presso la truppa o di introduzione e il cui impiego è proporzionato al mandato concreto.
2 Al momento della presentazione di una domanda di impiego di mezzi di sorveglianza aerotrasportati, le autorità civili forniscono la prova che esistono le basi legali di cui all’articolo 183 capoverso 2 LSIM. La prova è verificata dall’Aggruppamento Difesa. Se dette basi legali non esistono, la domanda è respinta.
3 Una volta all’anno, l’Aggruppamento Difesa fa sommariamente rapporto al DDPS, all’attenzione delle Commissioni della politica di sicurezza delle due Camere, in merito:1
- a.
allo scopo, alla durata e al numero degli impieghi ai sensi dell’articolo 181 capoverso 2 LSIM;
- b.
al genere di mezzi di sorveglianza impiegati;
- c.
al genere di autorità a favore delle quali hanno avuto luogo gli impieghi.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2035).
Art. 75Impiego mascherato
I mezzi di sorveglianza possono essere impiegati in modo mascherato qualora in caso contrario risultasse pregiudicato l’adempimento dei compiti, segnatamente:
- a.
se devono essere raccolte informazioni che non sarebbero ottenibili con un impiego non mascherato;
- b.
per la protezione degli organi e delle persone che impiegano i mezzi di sorveglianza;
- c.
se un impiego non mascherato è impossibile.
Art. 76Comunicazione dei dati
Sono considerati rilevanti ai fini del perseguimento penale i dati concernenti:
- a.
atti che potrebbero essere punibili;
- b.
informazioni che potrebbero contribuire a impedire o chiarire reati.
Capitolo 9 Disposizioni finali
Art. 77Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 36.
- Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 17 dic. 2014 (RU 2015 195, 2016 4331). Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, con effetto dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133).
Art. 77bDisposizione transitoria della modifica del 3 marzo 20231
Fino al 31 agosto 2026 la verbalizzazione secondo l’articolo 2c deve essere effettuata solo se tecnicamente possibile. In seguito, per sistemi d’informazione esistenti deve essere svolta solo quando termina il loro ciclo di vita.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 133).
Art. 78Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2 L’articolo 53 capoverso 1 lettera b ha effetto sino al 30 giugno 2011 al più tardi.
3 Gli articoli 72a–72g hanno effetto fino al 31 dicembre 2028.1
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 798).
Allegati
- Organo titolare della protezione dei dati presso i sistemi d’informazione dell’Aggruppamento Difesa
- Dati del PISA
- Dati del GDS
- Dati del MEDISA
- Dati degli ISPE
- Dati del MEDIS FA
- Dati del SIPI CFS
- Dati dell’ISB
- Dati dell’IPV
- Dati del PERAUS
- Dati dell’OpenRID
- Dati del sistema Alumni
- Dati dell’IVE
- Dati dell’HYDRA
- Dati del SII-SSC
- Dati del MIL Office
- Dati dell’ISKM
- Dati del FIS FT
- Dati del FIS FA
- Dati dell’IMESS
- Dati del PEGASUS
- Dati del ComMil
- Dati del BELPLAN
- Dati del MDS
- Dati dei sistemi d’informazione per i simulatori
- Dati del LMS DDPS
- Dati dell’ISGMP
- Dati del SI CSNE
- Dati del sistema SPHAIR Expert
- Dati del SIFC
- Dati del SIBE
- Dati del sistema ZUKO
- Dati che devono essere rilevati nel quadro dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 100 LM
- Dati dell’IPSA
- Dati del sistema elettronico di chiamata in servizio e di allarme
- Dati dell’HARAM
- Dati del sistema MIL PLATTFORM
- Dati del sistema SCHAMIS
- Dati del SI PDD
- Dati del sistema d’informazione concernente il personale dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse
- Dati del TFS
- Dati del MDM
- Dati del FoD
- Dati del SAT-Admin
- Dati delle collezioni ausiliarie di dati
- Dati del PAV
- Modifica del diritto vigente
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.