Législation

Ordinanza del 24 giugno 2009 sui contatti militari internazionali (OCMI)

OCMIRS 510.215Non più in vigoreStato 01.01.20248 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2023 735atto di base OSInin vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 5

1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare, ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina le competenze e la procedura in materia di contatti militari internazionali.

2

 È applicabile all’Amministrazione federale, ai militari nonché alle società militari e alle associazioni militari mantello, nella misura in cui, in questioni che riguardano l’esercito svizzero, entrano in contatto con:

  1. a.

    autorità, organizzazioni e privati stranieri in Svizzera e all’estero;

  2. b.

    rappresentanze svizzere all’estero.

Art. 2Contatti militari internazionali

Ai sensi della presente ordinanza, per contatti militari internazionali s’intendono:

  1. a.

    la richiesta, la consegna o la trasmissione d’informazioni di carattere militare, segnatamente documentazioni, indicazioni o notizie;

  2. b.

    le visite di persone, autorità e organizzazioni straniere a militari svizzeri e a uffici, organizzazioni, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari, nonché l’invito a simili visite, così come le visite analoghe di militari svizzeri all’estero;

  3. c.

    la partecipazione di organizzazioni straniere a manifestazioni militari o sportive militari in Svizzera, nonché l’invito a simili manifestazioni, così come la partecipazione di organizzazioni svizzere a analoghe manifestazioni all’estero;

  4. d.

    la partecipazione di militari stranieri a manifestazioni in Svizzera, segnatamente conferenze o dibattiti, su questioni militari nonché gli inviti a simili manifestazioni, così come la partecipazione di militari svizzeri ad analoghe manifestazioni all’estero.

Art. 3Obbligo di autorizzazione

1

 L’avvio formale di contatti militari internazionali è soggetto ad autorizzazione.

2

 La domanda di autorizzazione deve essere previamente presentata all’ufficio dell’Aggruppamento Difesa competente per il protocollo militare (Protocollo militare).

3

 In casi speciali, il Protocollo militare chiede il parere del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 4Eccezioni all’obbligo di autorizzazione

I servizi seguenti possono, nel loro settore di compiti, allacciare formalmente contatti militari internazionali senza l’autorizzazione del Protocollo militare:

  1. a.

    i servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);

  2. b.

    l’organo del DDPS competente per la politica di sicurezza;

  3. c.

    il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni;

  4. d.

    l’Ufficio dell’uditore in capo e la Giustizia militare;

  5. e.

    l’Aggruppamento armasuisse e le imprese d’armamento della Confederazione, sempre che non siano coinvolti militari svizzeri o uffici, organizzazioni, esercitazioni, manifestazioni, stati maggiori, truppe, scuole, corsi o impianti militari;

  6. f.

    l’organo dell’Aggruppamento Difesa competente per le relazioni internazionali;

  7. g.

    il Centro di competenza SWISSINT, nel quadro degli impieghi autorizzati.

Art. 5Protezione delle informazioni

1

 La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l’accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:

  1. a.

    il trattato internazionale secondo l’articolo 87 della legge del 18 dicembre 20201 sulla sicurezza delle informazioni applicabile nel caso concreto;

  2. b.

    l’ordinanza dell’8 novembre 20232 sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

  3. c.

    l’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni;

  4. d.

    l’ordinanza dell’8 novembre 20234 sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende.5

2

 Il Protocollo militare rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 unicamente se la persona che intende allacciare contatti militari internazionali presenta le autorizzazioni o attestazioni necessarie sulla base delle prescrizioni di cui al capoverso 1.

3

 La consegna di informazioni classificate non può in alcun caso essere garantita. Agli eventuali interessati può unicamente essere promesso l’esame della loro domanda.

4

 Chi vuole consegnare su supporti d’informazione informazioni non classificate deve inoltrarle al Protocollo militare, per trasmissione, in una busta neutra non chiusa; è fatto salvo l’articolo 4.

5

 Chi organizza contatti militari internazionali deve istruire tutte le persone che avranno contatti con i visitatori stranieri in merito a quali informazioni militari possono fornire.

  1. RS 128
  2. RS 128.31
  3. RS 128.1
  4. RS 128.41
  5. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 30 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735).

Art. 6Relazioni di organizzazioni militari con il Protocollo militare

Le organizzazioni militari trattano con il Protocollo militare per il tramite, se ne sono affiliate, della loro associazione mantello.

Art. 7Esecuzione

Il Protocollo militare è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni tecniche necessarie.

Art. 8Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2009.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).