Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 2 e 7 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 concernente l’istruzione premilitare, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile ai corsi d’istruzione premilitare di cui all’articolo 2.
2 Ai corsi per giovani tiratori e ai corsi per monitori dei giovani tiratori sono applicabili le prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio; all’istruzione aeronautica preparatoria (corsi per piloti militari e corsi per esploratori paracadutisti) sono applicabili le prescrizioni della legislazione aeronautica.
1 L’istruzione premilitare comprende i corsi seguenti:
- a.
corsi per esploratori radio;
- b.
corsi della musica militare;
- c.
- d.
corsi per giovani autisti;
- e.
corsi veterinari e del treno;
- f.
- g.
- h.
2 Essa è subordinata al Comando Istruzione1.
- Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7403). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 3Direzione e svolgimento1
1 I corsi d’istruzione e i corsi d’istruzione per monitori sono svolti in Svizzera, sotto la direzione e il controllo delle unità organizzative seguenti:
- a.
corsi per esploratori radio
| Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta |
- b.
corsi della musica militare
| Formazione d’addestramento della fanteria |
- c.
| Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC |
- d.
corsi per giovani autisti
| Formazione d’addestramento della logistica |
- e.
corsi veterinari e del treno
| Formazione d’addestramento della logistica |
- f.
| Formazione d’addestramento della logistica |
- g.
| Formazione d’addestramento della logistica |
- h.
| Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta |
2 Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il capo del Comando Istruzione, affidare a società militari e ad associazioni militari mantello lo svolgimento di corsi d’istruzione e corsi d’istruzione per monitori.
3 Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il capo del Comando Istruzione, affidare a terzi per contratto lo svolgimento di corsi per esploratori radio, corsi della musica militare, corsi per maniscalchi, corsi sanitari e corsi «Ciber».
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
1 Le persone con diritto di partecipazione possono per principio seguire una volta sola ognuno dei livelli di un corso d’istruzione.
2 In caso di mancato superamento dell’esame, è possibile ripetere una sola volta un corso d’istruzione o un livello di un corso d’istruzione.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
Art. 5Attestazione delle prestazioni militari1
Chi svolge un’istruzione premilitare registra i partecipanti, le rispettive prestazioni e il superamento del corso d’istruzione in una banca dati elettronica.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
Sezione 2: Prestazioni della Confederazione
1 Le indennità sono stabilite nell’allegato.
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
Art. 7Spedizione e spese di porto
1 La spedizione di invii in grandi quantità delle società militari e delle associazioni militari mantello è effettuata dalle unità organizzative dirigenti.
2 Le spese di porto di invii singoli sono rimborsate alle società militari e alle associazioni militari mantello conformemente al conto generale.
Le unità organizzative dirigenti mettono gratuitamente a disposizione delle società militari e delle associazioni militari mantello i documenti contabili necessari, la documentazione necessaria per i corsi e i libretti delle prestazioni militari.
Sezione 3: Disposizioni amministrative
1 Le unità organizzative dirigenti allestiscono annualmente un preventivo conformemente a quanto previsto dal processo finanziario DDPS.1
2 Esse trasmettono il preventivo al Comando Istruzione, il quale allestisce un preventivo globale per l’istruzione premilitare.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
1 Per ogni corso è allestito un conteggio.
2 Le organizzazioni incaricate dello svolgimento trasmettono i conteggi alle unità organizzative dirigenti entro tre settimane dalla fine del corso.1
3 Le unità organizzative dirigenti verificano i conteggi e li trasmettono, unitamente ai propri conteggi, all’organo di revisione.2
4 Si applicano le scadenze secondo il processo finanziario DDPS.3
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
- Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
Art. 11Organo di revisione
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7403).Il Comando Istruzione è l’organo di revisione per l’istruzione premilitare.
Sezione 4: Disposizioni finali
- Abrogato dal n. V 4 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 13Istruzioni tecniche
1 Le unità organizzative dirigenti emanano le istruzioni tecniche d’intesa con il Comando Istruzione.
- Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
Il Comando Istruzione é incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le necessarie istruzioni.
Art. 15Diritto previgente: abrogazione
Non pubblicata nella RU.L’ordinanza del DMF del 18 dicembre 1975 concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.
Art. 16Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Allegati
- Indennità per le società militari e le associazioni militari mantello
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.