Législation

Ordinanza del DDPS del 28 novembre 2003 concernente l'istruzione premilitare (OISP-DDPS)

RS 512.151In vigoreStato 01.01.202016 articoli

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  • RU 2019 4309in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 3, 4, 5, 9, 10 · abrogato: art. 6, 13
  • RU 2007 4477in vigore il 01.01.2008
    abrogato: art. 12

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1: Disposizioni generali1–5
  2. Sezione 2: Prestazioni della Confederazione6–8
  3. Sezione 3: Disposizioni amministrative9–11
  4. Sezione 4: Disposizioni finali12–16

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 2 e 7 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 concernente l’istruzione premilitare, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza è applicabile ai corsi d’istruzione premilitare di cui all’articolo 2.

2

 Ai corsi per giovani tiratori e ai corsi per monitori dei giovani tiratori sono applicabili le prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio; all’istruzione aeronautica preparatoria (corsi per piloti militari e corsi per esploratori paracadutisti) sono applicabili le prescrizioni della legislazione aeronautica.

Art. 2Corsi

1

 L’istruzione premilitare comprende i corsi seguenti:

  1. a.

    corsi per esploratori radio;

  2. b.

    corsi della musica militare;

  3. c.

    corsi per pontonieri;

  4. d.

    corsi per giovani autisti;

  5. e.

    corsi veterinari e del treno;

  6. f.

    corsi per maniscalchi;

  7. g.

    corsi sanitari;

  8. h.

    corsi «Ciber».

2

 Essa è subordinata al Comando Istruzione1.

  1. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7403). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 3Direzione e svolgimento1

1

 I corsi d’istruzione e i corsi d’istruzione per monitori sono svolti in Svizzera, sotto la direzione e il controllo delle unità organizzative seguenti:

  1. a.

    corsi per esploratori radio

Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta

  1. b.

    corsi della musica militare

Formazione d’addestramento della fanteria

  1. c.

    corsi per pontonieri

Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio/NBC

  1. d.

    corsi per giovani autisti

Formazione d’addestramento della logistica

  1. e.

    corsi veterinari e del treno

Formazione d’addestramento della logistica

  1. f.

    corsi per maniscalchi

Formazione d’addestramento della logistica

  1. g.

    corsi sanitari

Formazione d’addestramento della logistica

  1. h.

    corsi «Ciber»

Formazione d’addestramento dell’aiuto alla condotta

2

 Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il capo del Comando Istruzione, affidare a società militari e ad associazioni militari mantello lo svolgimento di corsi d’istruzione e corsi d’istruzione per monitori.

3

 Le unità organizzative dirigenti possono, d’intesa con il capo del Comando Istruzione, affidare a terzi per contratto lo svolgimento di corsi per esploratori radio, corsi della musica militare, corsi per maniscalchi, corsi sanitari e corsi «Ciber».

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

Art. 4Partecipazione1

1

 Le persone con diritto di partecipazione possono per principio seguire una volta sola ognuno dei livelli di un corso d’istruzione.

2

 In caso di mancato superamento dell’esame, è possibile ripetere una sola volta un corso d’istruzione o un livello di un corso d’istruzione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

Art. 5Attestazione delle prestazioni militari1

Chi svolge un’istruzione premilitare registra i partecipanti, le rispettive prestazioni e il superamento del corso d’istruzione in una banca dati elettronica.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

Sezione 2: Prestazioni della Confederazione

Art. 6Indennità

1

 Le indennità sono stabilite nell’allegato.

2

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

Art. 7Spedizione e spese di porto

1

 La spedizione di invii in grandi quantità delle società militari e delle associazioni militari mantello è effettuata dalle unità organizzative dirigenti.

2

 Le spese di porto di invii singoli sono rimborsate alle società militari e alle associazioni militari mantello conformemente al conto generale.

Art. 8Stampati

Le unità organizzative dirigenti mettono gratuitamente a disposizione delle società militari e delle associazioni militari mantello i documenti contabili necessari, la documentazione necessaria per i corsi e i libretti delle prestazioni militari.

Sezione 3: Disposizioni amministrative

Art. 9Preventivo

1

 Le unità organizzative dirigenti allestiscono annualmente un preventivo conformemente a quanto previsto dal processo finanziario DDPS.1

2

 Esse trasmettono il preventivo al Comando Istruzione, il quale allestisce un preventivo globale per l’istruzione premilitare.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

Art. 10Conteggio

1

 Per ogni corso è allestito un conteggio.

2

 Le organizzazioni incaricate dello svolgimento trasmettono i conteggi alle unità organizzative dirigenti entro tre settimane dalla fine del corso.1

3

 Le unità organizzative dirigenti verificano i conteggi e li trasmettono, unitamente ai propri conteggi, all’organo di revisione.2

4

 Si applicano le scadenze secondo il processo finanziario DDPS.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

Art. 11Organo di revisione

Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DDPS del 30 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7403).

Il Comando Istruzione è l’organo di revisione per l’istruzione premilitare.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 121

  1. Abrogato dal n. V 4 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 13Istruzioni tecniche

1

 Le unità organizzative dirigenti emanano le istruzioni tecniche d’intesa con il Comando Istruzione.

2

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del DDPS del 21 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4309).

Art. 14Esecuzione

Il Comando Istruzione é incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le necessarie istruzioni.

Art. 15Diritto previgente: abrogazione

Non pubblicata nella RU.

L’ordinanza del DMF del 18 dicembre 1975 concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.

Art. 16Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Allegati

  • Indennità per le società militari e le associazioni militari mantello

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2020. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).