Législation

Ordinanza del 21 gennaio 1991 concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte)

RS 451.32In vigoreStato 01.12.202512 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:

Art. 1Inventario federale1

1

 L’Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale (Inventario delle torbiere alte) comprende gli oggetti elencati nell’allegato. Detti oggetti soddisfano nel contempo l’esigenza di particolare bellezza di cui all’articolo 78 capoverso 5 della Costituzione federale2.

2

 La descrizione degli oggetti, pubblicata separatamente, è parte integrante della presente ordinanza.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5303).
  2. RS 101

Art. 2Pubblicazione1

1

 La descrizione degli oggetti è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando (art. 5 cpv. 1 lett. c della L del 18 giu. 20042 sulle pubblicazioni ufficiali). Essa è accessibile in forma elettronica3.

2

 L’Inventario delle torbiere alte può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e presso i servizi cantonali competenti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5303).
  2. RS 170.512
  3. www.bafu.admin.ch > Temi > Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Misure > Infrastruttura ecologica > Biotopi d’importanza nazionale > Paludi

Art. 3Delimitazione degli oggetti

1

 I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto, sufficienti dal punto di vista ecologico, tenendo conto in particolare della zona di contatto e delle torbiere basse attigue.

2

 Se non sono stati ancora definiti i tracciati di confine, l’autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l’accertamento dell’appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che tale accertamento ha un interesse degno di protezione.

Art. 4Finalità della protezione

Gli oggetti devono essere conservati intatti; nelle zone paludose in cattivo stato la rigenerazione deve essere incoraggiata se ritenuta razionale. In detta finalità rientra la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene come anche gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza e la conservazione delle particolarità geomorfologiche.

Art. 5Provvedimenti di protezione e di manutenzione

1

 I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei gestori, adottano adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione per conservare intatti gli oggetti. In particolare vigilano affinché:

  1. a.

    i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza;

  2. b.

    siano vietati gli impianti o le costruzioni e qualsiasi modificazione del terreno, in particolare mediante l’estrazione della torba, l’aratura del suolo paludoso e l’apporto di sostanze o preparati ai sensi dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici o di biocidi ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sui biocidi; fanno eccezione, fatta salva la lettera c, unicamente le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreno destinate a preservare la finalità della protezione;

  3. c.

    le istallazioni o costruzioni adibite alla gestione agricola e qualsiasi modificazione di terreno per tale scopo siano autorizzate se non contrastano con la finalità della protezione;

  4. d.

    siano smantellate le istallazioni o costruzioni edificate dopo il 1° giugno 1983 e ricostituito il terreno modificato dopo tale data, a spese del responsabile, qualora dette opere o modifiche siano in contrasto con la finalità della protezione e non abbiano ottenuto un’autorizzazione passata in giudicato sulla base di zone di utilizzazione conformi alla legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio; se non è possibile ristabilire le condizioni del 1° giugno 1983, occorre provvedere a una sostituzione o a una compensazione adeguate.

  5. e.

    sia mantenuto e all’occorrenza migliorato, il regime idrico locale ove favorisse la rigenerazione della torbiera;

  6. f.

    la gestione forestale venga orientata nel senso della finalità perseguita dalla protezione;

  7. g.

    venga eliminata la sterpaglia e conservata la caratteristica della vegetazione acquitrinosa, se necessario tramite una gestione adeguata;

  8. h.

    i fossati siano mantenuti correttamente e con particolare attenzione sempre che compatibili con la finalità della protezione;

  9. i.

    le torbiere siano protette contro i danni causati dai calpestamenti;

  10. k.

    l’esercizio a fini turistici e ricreativi sia subordinato alla finalità della protezione.

2

 Le disposizioni del capoverso 1 sono applicabili anche alle zone cuscinetto sempre che la finalità perseguita dalla protezione lo esiga.

  1. RS 813.11
  2. RS 813.12
  3. RS 700

Art. 6Termine

1

 I provvedimenti di cui all’articolo 3 capoverso 1 e all’articolo 5 devono essere presi entro un termine di tre anni.

2

 Ai Cantoni a debole e media capacità finanziaria, per i quali la protezione delle torbiere alte costituisce un onere considerevole, sarà concesso un termine di sei anni al massimo qualora si tratti di oggetti la cui conservazione non sia minacciata. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni1 designa i Cantoni.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata giusta l’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Art. 7Protezione transitoria

Le costruzioni, istallazioni e modificazioni di terreni come anche cambiamenti notevoli dei metodi di utilizzazione del suolo sono vietati fintanto che i Cantoni non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione. I Cantoni possono autorizzare deroghe se compatibili con l’articolo 5.

Art. 8Riparazione dei danni

I Cantoni vigilano, ogni qualvolta necessario, al riassetto degli oggetti danneggiati.

Art. 9Doveri della Confederazione

1

 Nell’ambito della loro attività, le autorità, i servizi, gli istituti e stabilimenti federali sono tenuti a conservare intatti gli oggetti.

2

 Essi adottano, nell’ambito delle loro competenze, i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7 e 8 in virtù della pertinente legge federale speciale.

Art. 10Resoconto

I Cantoni, fintanto che non avranno adottato i provvedimenti necessari secondo l’articolo 3 capoverso 1 e l’articolo 5, devono presentare un rapporto alla fine di ogni anno all’UFAM1 sulla condizione della protezione delle torbiere alte nel loro territorio.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 29 set. 2017, in vigore dal 1° nov. 2017 (RU 2017 5303).

Art. 11Prestazioni della Confederazione

1

 La Confederazione consiglia e appoggia i Cantoni nell’adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

2

 Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 16 gennaio 19911 sulla protezione della natura e del paesaggio.2

  1. RS 451.1
  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 12Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1991.

Allegati

  • Elenco delle torbiere alte e delle torbiere di transizione di importanza nazionale

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.12.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).