Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
RS 221.411 · 203 articoli
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Ultime modifiche
- Art. 54, modificato (RO 2023 634) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 45, modificato (RO 2023 634) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 19, modificato (RO 2023 634) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 14a, modificato (RO 2023 634) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 10, modificato (RO 2023 634) in vigore dal 01.01.2025
- Art. 62, modificato (RO 2023 634) in vigore dal 01.01.2025
Estratto del testo (203 articoli)
La presente ordinanza disciplina: a. l’organizzazione della tenuta del registro di commercio; b. la struttura e il contenuto del registro di commercio; c. la comunicazione elettronica con le autorità del registro di commercio…
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. impresa b. domicilio legale…
L’organizzazione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Questi ultimi garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata e prendono provvedimenti per prevenire i conflitt…
1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. 2 L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Uffic…
1 Gli uffici cantonali del registro di commercio presentano all’UFRC un rapporto annuale sulla loro attività. 2 L’UFRC stila un rapporto sui risultati delle ispezioni destinato all’ufficio cantonale del regi…
1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro principale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. 2 Il registro giornaliero è l’elenco elettronico di tutt…
Il registro giornaliero e il registro principale contengono le iscrizioni concernenti: a. gli enti giuridici; b. le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO); c. il capo di indivisioni (art. 341…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
