Législation

Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF)

RS 173.713.161 · ROTPF · 29 articoli

Regolamento sull'organizzazione del TPF (RS 173.713.161) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (29 articoli)

Art. 1, Composizione della Corte plenaria

La composizione della Corte plenaria è disciplinata dall’articolo 53 capoverso 1 LOAP.…

Art. 2, Compiti della Corte plenaria

1 Alla Corte plenaria spettano i compiti di cui all’articolo 53 capoverso 2 LOAP. 2 La Corte plenaria è inoltre competente per: a. l’accoglimento del giuramento o della promessa solenne dei giudici prima…

Art. 3, Votazioni

1 La Corte plenaria delibera, prende le decisioni e procede alle nomine conformemente agli articoli 53 capoversi 3 e 4 nonché 57 LOAP mediante voto palese. 2 Le nomine effettuate alle sedute della Corte plenaria avvengono p…

Art. 3 a, Preparazione delle nomine e della costituzione delle corti

1 La Commissione amministrativa fissa un termine per le candidature relative all’assegnazione alle corti, alla presidenza delle corti, alla Commissione amministrativa e per…

Art. 3 b, Svolgimento della procedura di nomina e della costituzione delle corti

1 Se, al primo scrutinio, nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad ulteriori turni di scrutinio, escludendo dopo ogn…

Art. 4, Composizione della Commissione amministrativa

1 La composizione della Commissione amministrativa è disciplinata dall’articolo 54 capoverso 1 LOAP. 2 La rappresentanza in caso d’impedimento del presidente della Commissione amministrat…

Art. 5, Compiti della Commissione amministrativa

1 Alla Commissione amministrativa spettano i compiti di cui all’articolo 54 capoverso 4 LOAP. 2 Alla Commissione amministrativa competono inoltre: a. la proposta alla Corte plenaria relativa a…

Art. 6, Decisioni della Commissione amministrativa

1 Le decisioni sono valide se alla seduta o alla procedura per circolazione partecipano almeno tre membri. 2 La Commissione amministrativa prende le sue decisioni secondo l’articolo 57 capov…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).