Législation

Regolamento del 17 luglio 2026 sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

RS 173.712.22Stato 01.09.202622 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Il procuratore generale della Confederazione, visto l’articolo 9 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP), emana il seguente regolamento:

Art. 1Struttura organizzativa del Ministero pubblico della Confederazione

1

 Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) si articola nelle seguenti unità:

  1. a.

    le divisioni che conducono procedimenti;

  2. b.

    la divisione Operazioni;

  3. c.

    la divisione Analisi finanziaria forense;

  4. d.

    la Direzione;

  5. e.

    lo Stato maggiore;

  6. f.

    il servizio Comunicazione.

2

 Le divisioni che conducono procedimenti sono le seguenti:

  1. a.

    Protezione dello Stato e organizzazioni criminali;

  2. b.

    Criminalità economica;

  3. c.

    Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cibercriminalità.

Art. 2Sedi distaccate

1

 Il MPC ha sedi distaccate a Losanna, Lugano e Zurigo.

2

 Le sedi distaccate sono aggregate alla divisione Criminalità economica; ciascuna sede è diretta, sul piano amministrativo, dal procuratore responsabile della rispettiva sede. Le altre divisioni che conducono procedimenti possono altresì condurre, presso le sedi distaccate, procedimenti rientranti nei loro ambiti.

Art. 3Procuratore generale della Confederazione

1

 Il procuratore generale della Confederazione dirige il MPC dal punto di vista tecnico, organizzativo e del personale secondo le prescrizioni legali. Rappresenta il MPC verso l’esterno.

2

 Istituisce i seguenti comitati permanenti:

  1. a.

    lo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione;

  2. b.

    lo Stato maggiore di gestione delle risorse;

  3. c.

    il Comitato per i rischi e la sicurezza.

3

 Può istituire altri comitati permanenti e comitati ad hoc. I loro compiti, le loro competenze e le loro attribuzioni sono disciplinati separatamente.

4

 Può delegare singole pratiche segnatamente ai sostituti procuratori generali della Confederazione, ai capidivisione, ai procuratori federali responsabili di un ambito di reato e ai procuratori federali affinché le trattino in modo autonomo.

Art. 4Sostituti procuratori generali della Confederazione

1

 I due sostituti procuratori generali della Confederazione, su incarico del procuratore generale della Confederazione, assumono segnatamente i seguenti compiti:

  1. a.

    assistono il procuratore generale della Confederazione nella condotta;

  2. b.

    esercitano il controllo operativo sui procedimenti condotti presso il MPC ai fini di un perseguimento penale ineccepibile ed efficiente nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale;

  3. c.

    dirigono lo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione;

  4. d.

    conducono e accompagnano procedimenti.

2

 Possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero secondo il Codice di procedura penale (CPP)1.

3

 Per adempiere i loro compiti, i sostituti procuratori generali della Confederazione dispongono, nei confronti dei collaboratori del MPC, del medesimo potere del procuratore generale della Confederazione di impartire istruzioni.

4

 Se deve essere rappresentato (art. 10 cpv. 2 LOAP), il procuratore generale della Confederazione stabilisce quale sostituto procuratore generale agirà in sua rappresentanza. Se ciò non è possibile, ai sostituti procuratori generali della Confederazione si applica l’ordine basato sull’anzianità di servizio (principio di anzianità).

  1. RS 312.0

Art. 5Procuratori federali capo

1

 I procuratori federali capo assumono, in qualità di capidivisione, segnatamente i seguenti compiti di condotta:

  1. a.

    controllano i procedimenti condotti nelle loro divisioni per garantire una prassi unitaria e una conduzione efficiente dei procedimenti;

  2. b.

    consigliano i responsabili di procedimento loro subordinati e, se del caso, intervengono per correggere i procedimenti condotti da questi ultimi;

  3. c.

    controllano l’impiego delle risorse nella loro divisione;

  4. d.

    sono responsabili dell’attuazione dell’orientamento strategico del MPC definito dal procuratore generale della Confederazione;

  5. e.

    informano il procuratore generale della Confederazione e la Direzione sui procedimenti condotti nella loro divisione.

2

 Possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero secondo il CPP1.

  1. RS 312.0

Art. 6Procuratori federali responsabili di un ambito di reato

1

 Il procuratore generale della Confederazione può designare procuratori federali responsabili di singoli ambiti di reato che coordinino la strategia di perseguimento tra le divisioni e, in particolare, garantiscano pratiche uniformi nel rispettivo settore.

2

 I procuratori federali responsabili di un ambito di reato possono essere impiegati in particolare per i seguenti settori:

  1. a.

    protezione dello Stato;

  2. b.

    organizzazioni criminali;

  3. c.

    terrorismo;

  4. d.

    corruzione internazionale;

  5. e.

    riciclaggio di denaro;

  6. f.

    criminalità economica in generale;

  7. g.

    diritto penale internazionale;

  8. h.

    assistenza giudiziaria;

  9. i.

    cibercriminalità.

3

 Possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero secondo il CPP1.

  1. RS 312.0

Art. 7Altre categorie di procuratori

1

 Gli altri procuratori del MPC assumono una delle seguenti funzioni:

  1. a.

    procuratore federale;

  2. b.

    sostituto procuratore federale;

  3. c.

    assistente procuratore federale.

2

 I procuratori federali e i sostituti procuratori federali possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero secondo il CPP1. Per promuovere e sostenere l’accusa i sostituti procuratori federali necessitano di un’autorizzazione speciale rilasciata dal procuratore generale della Confederazione.

3

 Gli assistenti procuratori federali assistono i responsabili di procedimento; possono compiere atti istruttori secondo il CPP ma non sono abilitati a ordinare misure coercitive né a emettere decisioni che aprono o chiudono un procedimento.

4

 Possono essere impiegati dal procuratore generale della Confederazione per singoli interventi temporanei quali procuratori federali ad interim. Nell’ambito di un intervento di questo tipo possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero secondo il CPP.

5

 Il procuratore generale della Confederazione può incaricare una persona esterna quale procuratore federale straordinario per singoli procedimenti. La persona incaricata può, nel quadro di tale incarico, assumere tutti i compiti del pubblico ministero secondo il CPP.

  1. RS 312.0

Art. 8Divisioni che conducono procedimenti

1

 Ciascuna divisione che conduce procedimenti è diretta da un procuratore federale capo. Le divisioni stabiliscono autonomamente la loro organizzazione interna e la sottopongono al procuratore generale della Confederazione per approvazione.

2

 Conducono procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria. Per condurre procedimenti, possono costituire gruppi di collaboratori provenienti da diverse divisioni.

3

 La divisione Protezione dello Stato e organizzazioni criminali persegue segnatamente le seguenti categorie di reati:

  1. a.

    reati previsti nel Codice penale (CP)1 che secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettere a–f e h–l CPP2 sottostanno alla giurisdizione federale;

  2. b.

    reati per i quali leggi federali speciali prevedono la giurisdizione federale (art. 23 cpv. 2 CPP), nella misura in cui il procuratore generale della Confederazione non indichi la divisione Criminalità economica o la divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cibercriminalità quale divisione competente;

  3. c.

    reati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale.

4

 La divisione Criminalità economica persegue segnatamente le seguenti categorie di reati:

  1. a.

    reati negli ambiti del riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e corruzione che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP sottostanno alla giurisdizione federale;

  2. b.

    reati di cui alla legge del 19 giugno 20153 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi) che secondo l’articolo 156 capoverso 1 LInFi sottostanno alla giurisdizione federale;

  3. c.

    reati di cui ai titoli secondo e undicesimo del CP che secondo l’articolo 24 capoverso 2 CPP sottostanno alla giurisdizione federale facoltativa.

5

 La divisione Assistenza giudiziaria, terrorismo, diritto penale internazionale e cibercriminalità adempie segnatamente i seguenti compiti:

  1. a.

    condurre procedure di assistenza giudiziaria che rientrano nell’ambito di competenza federale secondo l’Assistenza in materia penale del 20 marzo 19814 (AIMP);

  2. b.

    perseguire penalmente i reati commessi nell’ambito del terrorismo che secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP o secondo una legge federale speciale sottostanno alla giurisdizione federale;

  3. c.

    perseguire penalmente i reati della categoria di reati del genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra che secondo l’articolo 23 capoverso 1 lettera g CPP sottostanno alla giurisdizione federale;

  4. d.

    perseguire penalmente i reati della categoria di reati della cibercriminalità che rientrano nell’ambito di competenza federale, nella misura in cui la loro trattazione non sia affidata a un’altra divisione che conduce procedimenti;

  5. e.

    sostenere la Direzione e tutte le unità organizzative nelle questioni inerenti all’assistenza giudiziaria e ai contatti internazionali nonché coordinare l’attività del MPC nel campo dell’assistenza giudiziaria;

  6. f.

    sostenere la Direzione e tutte le unità organizzative nelle questioni inerenti alla cibercriminalità nonché coordinare l’attività del MPC nel campo della cibercriminalità.

6

 Il procuratore generale della Confederazione può incaricare una divisione di condurre procedimenti che rientrano nell’ambito di un’altra divisione.

  1. RS 311.0
  2. RS 312.0
  3. RS 958.1
  4. RS 351.1

Art. 9Divisione Operazioni

1

 La divisione Operazioni è diretta da un procuratore federale capo. Stabilisce autonomamente la sua organizzazione interna e la sottopone al procuratore generale della Confederazione per approvazione.

2

 Si articola in particolare nei seguenti settori:

  1. a.

    Trattamento centrale delle ricezioni;

  2. b.

    Esecuzione delle sentenze;

  3. c.

    Innovazioni con i sottosettori Supporto procedurale, Servizi digitali nonché Trasformazione e progetti.

3

 Fornisce prestazioni di supporto e di coordinamento, in particolare per le divisioni che conducono procedimenti. Può dirigere gruppi di lavoro trasversali.

4

 Assicura la gestione delle conoscenze per l’intero MPC. Assicura una formazione e una formazione continua specialistiche uniformi per i collaboratori delle divisioni che conducono procedimenti.

5

 Il capo della divisione garantisce in particolare una visione d’insieme delle risorse impiegate nei procedimenti del MPC e ne coordina l’assegnazione ottimale con la Polizia giudiziaria federale. A tal fine, siede presso gli organi competenti o ne assume la presidenza.

Art. 10Divisione Analisi finanziaria forense

1

 La divisione Analisi finanziaria forense è diretta da un capodivisione. Stabilisce autonomamente la sua organizzazione interna e la sottopone al procuratore generale della Confederazione per approvazione.

2

 Fornisce prestazioni di analisi e di supporto segnatamente nei seguenti settori:

  1. a.

    processi economici e finanziari;

  2. b.

    contabilità;

  3. c.

    banche e finanze;

  4. d.

    ispezione e revisione contabile;

  5. e.

    mercati dei capitali;

  6. f.

    governo d’impresa e conformità normativa;

  7. g.

    valori patrimoniali digitali.

3

 Con le sue prestazioni sostiene le divisioni nella conduzione dei loro procedimenti penali e delle procedure di assistenza giudiziaria.

Art. 11Direzione

1

 La Direzione del MPC è composta dalle persone seguenti:

  1. a.

    il procuratore generale della Confederazione;

  2. b.

    i due sostituti procuratori generali della Confederazione;

  3. c.

    i capidivisione;

  4. d.

    il capo dello Stato maggiore;

  5. e.

    il capo del servizio Comunicazione.

2

 È l’organo consultivo del procuratore generale della Confederazione. Si riunisce a intervalli regolari per discutere di questioni tecniche, organizzative e relative al personale, per esaminare pratiche importanti e per preparare decisioni strategiche.

3

 Alle riunioni della Direzione possono essere convocati altri collaboratori quali partecipanti permanenti o ad hoc.

Art. 12Stato maggiore

1

 Lo Stato maggiore è diretto dal capo dello Stato maggiore. Quest’ultimo disciplina autonomamente l’organizzazione interna dello Stato maggiore e la sottopone al procuratore generale della Confederazione per approvazione.

2

 Lo Stato maggiore si articola in particolare nei seguenti settori:

  1. a.

    Servizi centrali;

  2. b.

    Risorse umane;

  3. c.

    Finanze;

  4. d.

    Servizio giuridico;

  5. e.

    Tecnologia e sicurezza delle informazioni.

3

 Il consulente per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 10 della legge del 25 settembre 20201 sulla protezione dei dati è aggregato al settore Servizi centrali.

  1. RS 235.1

Art. 13Servizio Comunicazione

1

 Il servizio Comunicazione è diretto dal capo della comunicazione. Quest’ultimo disciplina autonomamente l’organizzazione interna del servizio Comunicazione e la sottopone al procuratore generale della Confederazione per approvazione.

2

 Il servizio Comunicazione assicura in particolare l’uniformità della comunicazione interna ed esterna del MPC e fornisce consulenza e supporto in questo ambito al procuratore generale della Confederazione nonché alla Direzione.

Art. 14Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione

1

 Lo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione è diretto da un sostituto procuratore generale della Confederazione. Il capo della divisione Operazioni è un membro permanente di questo Stato maggiore. Gli altri procuratori federali capo, i procuratori federali responsabili di un ambito di reato e, se necessario, altri procuratori federali partecipano alle riunioni dello Stato maggiore in funzione delle esigenze del singolo caso specifico.

2

 Lo Stato maggiore decide se le nuove pratiche in entrata rientrano nelle competenze delle autorità federali preposte al perseguimento penale della Confederazione e se le condizioni per avviare un procedimento sono soddisfatte. In caso di competenza facoltativa (art. 24 cpv. 2 CPP1), esamina se i procedimenti in questione sono in linea con la strategia del MPC e se sono disponibili le risorse necessarie. Verifica anche la trasmissione spontanea di cui all’articolo 67a AIMP2.

3

 In casi semplici il capo dello Stato maggiore operativo decide direttamente.

4

 La direzione dello Stato maggiore operativo è l’interlocutrice dei collaboratori del MPC, di altri organi federali e dei Cantoni per le questioni inerenti alla competenza in materia di procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria.

5

 Lo Stato maggiore operativo può essere incaricato dal procuratore generale della Confederazione di esaminare questioni speciali inerenti alla competenza e alla procedura e di seguire procedimenti in corso.

  1. RS 312.0
  2. RS 351.1

Art. 15Stato maggiore di gestione delle risorse

1

 Lo Stato maggiore di gestione delle risorse è composto da almeno due rappresentanti del MPC e da almeno due rappresentanti della Polizia giudiziaria federale. I rappresentanti del MPC sono nominati dal procuratore generale della Confederazione.

2

 Lo Stato maggiore di gestione delle risorse è diretto dal capo della divisione Operazioni. Ne fanno altresì parte gli altri procuratori federali capo.

3

 Lo Stato maggiore di gestione delle risorse gestisce le risorse della Polizia giudiziaria federale necessarie per svolgere i procedimenti.

4

 È inoltre la piattaforma comune del MPC e della Polizia giudiziaria federale incaricata di trattare le questioni inerenti all’applicazione del diritto penale e del diritto di procedura penale e la loro attuazione nella prassi.

Art. 16Comitato per i rischi e la sicurezza

1

 Il Comitato per i rischi e la sicurezza è l’organo di controllo e coordinamento per la sicurezza globale. È diretto da un responsabile della sicurezza designato dal procuratore generale della Confederazione.

2

 Il procuratore generale della Confederazione definisce i singoli settori di sicurezza. A ciascuno di essi è assegnato un incaricato. Gli incaricati fungono da interlocutori e sono membri del Comitato.

3

 Il responsabile della sicurezza è competente per la sicurezza globale. Coordina segnatamente le attività degli incaricati alla sicurezza.

Art. 17Commissioni

Il procuratore generale della Confederazione può costituire commissioni permanenti e commissioni ad hoc. I loro compiti, le loro competenze e le loro attribuzioni sono disciplinati separatamente.

Art. 18Principi dell’assegnazione delle pratiche

1

 Il procuratore generale della Confederazione assegna le nuove pratiche alle unità organizzative affinché le trattino.

2

 All’interno delle unità organizzative, le pratiche loro assegnate sono ripartite dal rispettivo responsabile. Egli è responsabile di un’equa ripartizione delle pratiche.

3

 Le nuove pratiche che sono assegnate al Trattamento centrale delle ricezioni per la prima trattazione e che non sono portate a termine a questo stadio, sono inoltrate da quest’ultimo all’unità organizzativa competente. Se è necessaria una decisione secondo l’articolo 14 capoverso 2 ed è confermata la competenza federale, la nuova pratica è assegnata dallo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione all’unità organizzativa competente per l’ulteriore trattazione.

Art. 19Eleggibilità dei procuratori federali nominati per la durata di una carica

È eleggibile quale procuratore federale secondo gli articoli 5, 6 e 7 capoverso 1 lettere a e b chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 20Istruzioni generali

Il procuratore generale della Confederazione emana le istruzioni necessarie alla gestione e alla conduzione dei procedimenti.

Art. 21Abrogazione di un altro regolamento

Il regolamento del 26 febbraio 20211 sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione è abrogato.

  1. [RU 2021 128]

Art. 22Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2026.

17 luglio 2026

In nome del Ministero pubblico della Confederazione:

Il procuratore generale della Confederazione, Stefan Blättler

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.09.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).