Législation

Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi)

RS 958.1 · LInFi · 175 articoli

Legge sull'infrastruttura finanziaria (RS 958.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (175 articoli)

Art. 1, Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina l’organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e d…

Art. 2, Definizioni

Ai sensi della presente legge s’intende per: a. infrastruttura del mercato finanziario: 1. una borsa (art. 26 lett. b), 2. un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 lett. c), 3. una controparte centrale (555art. 4…

Art. 3, Società madri e società del gruppo importanti

1 Sottostanno agli articoli 88–92, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro del…

Art. 4, Obbligo di autorizzazione

1 Le infrastrutture del mercato finanziario necessitano di un’autorizzazione della FINMA. 2 Un sistema di pagamento necessita di un’autorizzazione della FINMA unicamente se la funzionalità del mercato finanz…

Art. 5, Condizioni di autorizzazione

Ha diritto all’autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni supplementari applicabili alle singole infrastrutture del mercato finanziario.…

Art. 6, Requisiti supplementari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Oltre alle condizioni di cui all’articolo 5, le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica (art. 22) devono adempiere i r…

Art. 7, Mutamento dei fatti

1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione o l’approvazione. 2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attivi…

Art. 8, Organizzazione

1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve avere personalità giuridica secondo il diritto svizzero nonché sede e amministrazione principale in Svizzera. 2 Essa stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).