Législation

Ordinanza del 17 febbraio 2010 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)

Org-DFFRS 172.215.1In vigoreStato 01.10.202634 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2025 235in vigore il 01.05.2025
    modificato: art. 9
  • RU 2023 746in vigore il 01.01.2024
    abrogato: art. 6a
  • RU 2020 5893in vigore il 01.01.2021
    introdotto: art. 6b · modificato: art. 18, 20a
  • RU 2019 4103in vigore il 01.01.2020
    modificato: art. 15
  • RU 2018 3503in vigore il 01.11.2018
    introdotto: art. 29b
  • RU 2017 5161in vigore il 01.01.2018
    abrogato: art. 21 e 22 · introdotto: art. 29a

10 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Il Dipartimento1–4
  2. Capitolo 2Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale5–20a
  3. Capitolo 3Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata21 e 22–26
  4. Capitolo 4Disposizioni finali27–30

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); in applicazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:

Capitolo 1 Il Dipartimento

Art. 1Obiettivi

1

 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mantenimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell’economicità, dell’efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esigenze del cittadino.

2

 Esso si impegna affinché l’aliquota d’imposizione, l’aliquota fiscale e la quota d’incidenza della spesa pubblica siano tra le più basse rispetto a quelle degli altri Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

3

 In particolare il DFF persegue gli obiettivi seguenti:

  1. a.

    finanze della Confederazione:

    1. 1.

      equilibrare le entrate e le uscite secondo le regole del freno all’indebitamento sull’arco di un ciclo congiunturale,

    2. 2.

      verificare periodicamente la necessità dei sussidi;

  2. b.

    imposte:

    1. 1.

      conformare il regime fiscale in modo da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell’universalità, dell’uguaglianza, della semplicità e dell’imposizione secondo la capacità economica,

    2. 2.

      migliorare i fattori di localizzazione fiscali tenendo conto del consenso internazionale;

  3. c.

    politica della piazza finanziaria: contribuire a mantenere la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera;

  4. d.

    dogane: all’atto della riscossione dei tributi e dell’adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire una circolazione delle persone e delle merci per quanto possibile efficiente;

  5. e.

    alcol: conformare il controllo del mercato dell’alcol in modo tale che gli obiettivi fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in maniera efficace ed economica;

  6. f.

    gestione dell’Amministrazione:

    1. 1.

      rafforzare l’orientamento ai risultati nella gestione dell’Amministrazione,

    2. 2.

      coordinare la gestione dei rischi dell’Amministrazione federale,

    3. 3.

      garantire la gestione degli enti esterni incaricati di compiti amministrativi secondo i principi del governo d’impresa;

  7. g.

    personale federale:

    1. 1.

      condurre una politica del personale che sia all’avanguardia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi,

    2. 2.

      garantire una previdenza personale adeguata;

  8. h.

    prestazioni trasversali: soddisfare, all’insegna dell’economicità, della sostenibilità e della qualità, le esigenze comprovate dell’Amministrazione federale in materia di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e telecomunicazione, costruzioni e logistica;

  9. i.

    prestazioni relative al supporto: garantire la fornitura economica di attività ripetitive e standardizzate tramite centri di servizi.

4

 Nel perseguire questi obiettivi, il DFF tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. In particolare difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1 (economia esterna), la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) – nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2Principi delle attività dipartimentali

Il DFF osserva i principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), rispetta il principio della sussidiarietà dell’attività dello Stato e si basa sui i seguenti principi:

  1. a.

    collabora con l’economia, i partner sociali e i Cantoni;

  2. b.

    tiene conto delle esigenze dei cittadini;

  3. c.

    promuove soluzioni sostenibili e semplici dal punto di vista amministrativo;

  4. d.

    adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti;

  5. e.

    persegue una politica in materia di informazione e di comunicazione chiara e aperta.

Art. 3Competenza speciale

1

 Il DFF persegue e giudica le infrazioni alle disposizioni penali della legge del 22 giugno 20071 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) e delle leggi sui mercati finanziari giusta l’articolo 1 LFINMA (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

2

 Esso applica nel suo settore di competenze la legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità.

3

 Il DFF istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della LF del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa).

  1. RS 956.1
  2. RS 170.32
  3. RS 172.021

Art. 4Disposizioni comuni all’insieme delle unità amministrative

1

 Le unità amministrative del DFF menzionate nel capitolo 2 hanno, nel loro settore di competenze, facoltà di ricorrere al Tribunale federale.

2

 Gli obiettivi di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 e 25 servono alle unità amministrative del DFF quali linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro affidati dalla legislazione federale.

Capitolo 2 Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

Sezione 1 Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera

Art. 5Segreteria generale1

La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali:

  1. a.

    sostiene il capo del Dipartimento quale membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;

  2. b.

    pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento;

  3. c.

    è responsabile della ricerca e della pianificazione delle informazioni, nonché della comunicazione a livello di Dipartimento;

  4. d.

    mette a disposizione servizi logistici e coordina, d’intesa con gli uffici, le esigenze in materia di risorse all’interno del Dipartimento;

  5. dbis.

    decide in merito alla consegna degli averi non rivendicati che sono offerti alla Confederazione conformemente all’articolo 54 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 aprile 20142 sulle banche;

  6. e.

    è competente per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3 e in generale per la consulenza giuridica a livello dipartimentale;

  7. f.

    fornisce alle unità amministrative del DFF prestazioni di sostegno in ambito di traduzione;

  8. g.

    ...

  9. h.

    esegue i compiti relativi al riconoscimento degli organi di mediazione assegnati al DFF negli articoli 84 e 85 della legge del 15 giugno 20183 sui servizi finanziari;

  10. i.

    gestisce l’autorità di controllo di cui all’articolo 39 della legge del 26 settembre 20254 sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), che verifica l’esattezza, la completezza e l’attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza e sorveglia l’esecuzione della LTPG nella misura necessaria alla sua attività di controllo;

  11. j.

    persegue e giudica le violazioni degli obblighi di annuncio o di collaborazione secondo l’articolo 43 LTPG e punisce l’inosservanza di decisioni secondo l’articolo 44 LTPG.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
  2. RS 952.02
  3. RS 950.1
  4. RS 955.3

Art. 6Delegato federale al plurilinguismo1

1

 Il delegato federale al plurilinguismo è subordinato alla SG.

2

 Svolge i compiti che gli sono assegnati dall’ordinanza del 4 giugno 20102 sulle lingue.

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
  2. RS 441.11

Art. 6a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 18 feb. 2015 (RU 2015 615). Abrogato dalla cifra II n. 5 dell’O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

Art. 6bIncaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera1

1

 L’Incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera esercita la direzione operativa dell’organizzazione «e-government Svizzera». Tale organizzazione è aggregata a livello amministrativo alla SG.

2

 Attua la Strategia di e-government Svizzera.

  1. Introdotto dall’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

Sezione 2 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

Art. 7Obiettivi e funzioni

1

 La SFI persegue i seguenti obiettivi:

  1. a.

    essa difende in particolare in collaborazione con il DFAE, il DEFR (economia esterna), la BNS e la FINMA nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;

  2. b.

    promuove la competitività internazionale e l’integrità della piazza finanziaria svizzera, l’accesso a mercati finanziari esteri e la stabilità del settore finanziario svizzero;

  3. c.

    tenendo conto del consenso internazionale, contribuisce a migliorare i fattori di localizzazione fiscali della Svizzera.

2

 Per raggiungere i suoi obiettivi, la SFI svolge le seguenti funzioni:

  1. a.

    sostiene il DFF e il Consiglio federale nel coordinamento e nella gestione strategica in questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, nonché in questioni doganali internazionali, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;

  2. b.

    elabora le basi delle questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali, della politica dei mercati finanziari e della regolamentazione dei mercati finanziari;

  3. c.

    elabora atti normativi in ambito di questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali, regolamentazione dei mercati finanziari e di assistenza amministrativa in materia fiscale;

  4. d.

    è responsabile per le questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali e conduce i relativi negoziati a livello internazionale;

  5. e.

    elabora, per l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e per l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e d’intesa con essi, le direttive concernenti le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali;

  6. f.

    rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare, fiscali e monetarie internazionali;

  7. g.

    cura le relazioni della Confederazione con la BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale e di stabilità dei mercati finanziari nonché con la FINMA;

  8. h.

    cura i contatti con le associazioni di categoria e con le autorità estere nel suo settore di competenza;

  9. i.

    informa sulle questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali e sulla regolamentazione dei mercati finanziari.

Sezione 3 Amministrazione federale delle finanze

Art. 8Obiettivi e funzioni

1

 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:

  1. a.

    garantisce una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione;

  2. b.

    prepara il consuntivo e – tenuto conto delle esigenze della politica economica – il preventivo nonché il piano finanziario all’attenzione del Consiglio federale;

  3. c.

    si impegna a gestire in modo efficace i crediti e le uscite e a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, della pianificazione finanziaria e sulla preparazione degli affari del Consiglio federale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie;

  4. d.

    si adopera per una gestione amministrativa orientata ai risultati e per un controllo sistematico in tutta l’Amministrazione federale e presso gli enti esterni incaricati di compiti amministrativi;

  5. e.

    provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria e della gestione della liquidità, alla costante solvibilità della Confederazione garantendole una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali;

2

 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. a.

    prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio;

  2. b.

    mette a disposizione basi e opzioni di politica finanziaria, in particolare per la conduzione della politica economica e monetaria;

  3. c.

    rappresenta, dopo aver consultato la SFI e la SECO, la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni finanziare e monetarie, statistica finanziaria, gestione della tesoreria, contabilità e Public Corporate Governance;

  4. d.

    elabora atti normativi in ambito di:

    1. 1.

      diritto in materia di finanze pubbliche,

    2. 2.

      diritto monetario e riguardante la Banca nazionale, a meno che non attengano alla stabilità dei mercati finanziari.

  5. e.

    rappresenta la Confederazione nella riscossione di pretese contestate e la difesa da pretese patrimoniali ingiustificate;

  6. f.

    coordina la gestione dei rischi ed è competente per la gestione assicurativa centralizzata nella Confederazione;

  7. g.

    cura le relazioni della Confederazione con la BNS per quanto non sia di competenza della SFI.

Art. 9Disposizioni particolari

1

 L’AFF adempie i seguenti compiti particolari:

  1. a.

    provvede alla raccolta di fondi e all’investimento di denaro della Confederazione;

  2. b.

    elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale;

  3. c.

    allestisce la statistica finanziaria delle amministrazioni pubbliche;

  4. d.

    gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Finanze»;

  5. e.

    autorizza a nome del DFF la conclusione di contratti assicurativi.

2

 L’AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell’Amministrazione federale. Emana le istruzioni necessarie.

2bis

 Gestisce il sistema di informazione per la gestione dei dati di base (sistema GDB) e svolge gli altri compiti che le sono assegnati dal capitolo 4 sezione 3 dell’ordinanza del 2 aprile 20251 sulla digitalizzazione.2

3

 Sono sottoposte all’AFF le seguenti unità:

  1. a.

    l’Ufficio centrale di compensazione comprese le seguenti unità:

    1. 1.

      Finanze e registri centrali,

    2. 2.

      Cassa federale di compensazione con la cassa di compensazione per gli assegni familiari,

    3. 3.

      Cassa svizzera di compensazione,

    4. 4.

      Ufficio AI per assicurati all’estero;

  2. b.

    la Zecca svizzera (Swissmint).3

4

 ...4

  1. RS 172.019.1
  2. Introdotto dall’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020 (RU 2020 5893). Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra II n. 8 dell’O del 2 apr. 2025 sulla digitalizzazione, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 235).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 4149).
  4. Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).

Sezione 4 Ufficio federale del personale

Art. 10Obiettivi e funzioni

1

 L’Ufficio federale del personale (UFPER) persegue i seguenti obiettivi:

  1. a.

    pone le basi per una lungimirante politica della Confederazione in materia di personale e di previdenza;

  2. b.

    garantisce un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie e del personale;

  3. c.

    promuove, all’interno dell’Amministrazione federale, la parità dei sessi;

  4. d.

    ...

  5. e.

    garantisce una formazione e un perfezionamento del personale conformi alle esigenze e alla prassi; fa eccezione la formazione specializzata.

2

 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. a.

    elabora, sviluppa e applica la politica del personale e di previdenza della Confederazione;

  2. b.

    sviluppa le basi e gli strumenti per la gestione e l’attuazione della politica del personale e di previdenza in tutti i processi riguardanti il personale di tutta l’Amministrazione federale;

  3. c.

    mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanziarie, allestisce il preventivo delle uscite del personale ed è competente per il controllo in materia di politica del personale;

  4. d.

    mette a disposizione un’offerta di formazione e perfezionamento per tutte le categorie di personale di tutta l’Amministrazione federale;

  5. e.

    è responsabile del Sistema informatizzato di gestione del personale per tutta l’Amministrazione federale;

  6. f.

    informa gli impiegati dell’Amministrazione federale nelle questioni relative al personale;

  7. g.

    coordina e valuta le disposizioni in ambito di personale e di diritto previdenziale delle unità amministrative autonome.

Art. 11Disposizioni particolari

1

 L’UFPER adempie i seguenti compiti particolari:

  1. a.

    gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale;

  2. b.

    gestisce il «Centro Prestazioni di servizi Personale» del DFF;

  3. c.

    gestisce il centro di formazione dell’Amministrazione federale;

  4. d.

    esegue per i Dipartimenti la valutazione delle funzioni delle classi 1–31 delegatagli in virtù dell’articolo 53 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale.

2

 Sono aggregati amministrativamente all’UFPER:

  1. a.

    il segretariato dell’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione;

  2. b.

    l’Organo di mediazione per il personale federale.

  1. RS 172.220.111.3

Sezione 5 Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 12Obiettivi e funzioni

1

 L’AFC persegue i seguenti obiettivi:

  1. a.

    procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;

  2. b.

    provvede alla riscossione, rispettosa dell’uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte e dei tributi federali di sua competenza;

2

 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFC svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. a.

    elabora atti normativi in ambito di diritto fiscale. Tiene conto delle esigenze della politica economica e finanziaria;

  2. b.

    attua, insieme ai Cantoni, l’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;

  3. c.

    informa sulle questioni fiscali nazionali e, d’intesa con la SFI, su questioni relative alla trasposizione del diritto fiscale internazionale.

  4. d.

    fornisce il suo contributo per un buon clima fiscale e per l’evoluzione della fiscalità.

Art. 13Compiti particolari1

L’AFC adempie i seguenti compiti particolari:

  1. a.

    sostiene la SFI nella negoziazione di accordi internazionali in questioni fiscali e li applica. Coordina con la SFI i contatti necessari;

  2. b.

    nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano dell’attuazione del diritto fiscale;

  3. c.

    attua lo scambio di informazioni a livello internazionale conformemente all’articolo 15 della legge federale del 18 dicembre 20152 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;

  4. d.

    allestisce la statistica fiscale svizzera e gestisce la documentazione sui regimi fiscali svizzeri e, in collaborazione con la SFI, su su quelli esteri;

  5. e.

    riscuote il canone per le imprese secondo gli articoli 70–70d della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3787).
  2. RS 653.1
  3. RS 784.40

Sezione 6 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Art. 14Obiettivi e funzioni

1

 L’UDSC1 persegue i seguenti obiettivi:

  1. a.

    procura alla Confederazione le entrate provenienti dalle imposte e dai tributi federali di sua competenza per permetterle di finanziare i suoi compiti;

  2. b.

    gestisce il traffico merci al confine mediante procedure semplici ed economiche tenendo conto delle norme internazionali riconosciute dalla Svizzera concernenti i flussi delle merci;

  3. c.

    previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo in tal modo alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione;

2

 Per raggiungere i suoi obiettivi, l’UDSC svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. a.

    sorveglia e controlla il traffico viaggiatori e il traffico merci attraverso il confine doganale;

  2. b.

    garantisce la sicurezza nella zona di confine;

  3. c.

    riscuote i tributi doganali e i tributi dovuti in virtù di leggi federali di natura non doganale, per quanto lo prevedano i relativi atti normativi;

  4. d.

    partecipa all’applicazione di atti normativi della Confederazione di natura non doganale, per quanto questi lo prevedano;

  5. e.

    collabora con l’economia, in particolare per semplificare e accelerare le procedure d’imposizione doganale;

  6. f.

    collabora con le amministrazioni doganali estere, in particolare per quanto concerne la coordinazione delle procedure d’imposizione doganale.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2741). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 15Compiti particolari1

L’UDSC adempie i seguenti compiti particolari:

  1. a.

    nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, negozia trattati internazionali in materia doganale e li applica, per quanto non siano toccate le competenze di altre unità amministrative;

  2. b.

    nei limiti delle sue competenze e d’intesa con la SFI e altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni doganali;

  3. c.

    nei limiti delle sue competenze e d’intesa con altri servizi competenti in materia, rappresenta la Svizzera presso organizzazioni internazionali e in organi specializzati che si occupano di questioni di sicurezza dei confini e, per l’adempimento dei suoi compiti, collabora con le autorità e gli organi di altri Stati nonché con organizzazioni internazionali e l’Unione Europea.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4103).

Sezione 7 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione

Art. 16Obiettivi

L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue, quale fornitore di prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione, i seguenti obiettivi:

  1. a.

    fornisce prestazioni nel settore dell’informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi dei beneficiari delle prestazioni e garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; rispetta le direttive del Consiglio informatico della Confederazione (CIC);

  2. b.

    adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni;

  3. c.

    impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace.

Art. 17Compiti

L’UFIT adempie i seguenti compiti:

  1. a.

    sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per processi lavorativi specifici alla clientela;

  2. b.

    sviluppa e gestisce sistemi e applicazioni per i processi di e-government, in particolare anche per la pubblicazione di informazioni in Internet;

  3. c.

    gestisce sistemi e applicazioni nonché i relativi centri di competenza;

  4. d.

    garantisce la gestione dei centri di calcolo per la prevenzione di catastrofi;

  5. e.

    mette la burotica a disposizione dei suoi clienti, la gestisce e sostiene gli utenti nella sua utilizzazione;

  6. f.

    garantisce l’interoperabilità della burotica in tutta l’Amministrazione federale;

  7. g.

    garantisce le prestazioni di servizi relative alla comunicazione di dati e vocale all’interno dell’Amministrazione federale nonché il loro allacciamento a Internet;

  8. h.

    offre ai clienti formazioni generiche e specifiche nel settore dell’informatica;

  9. i.

    collabora con organizzazioni che si occupano della fornitura di prestazioni informatiche e rappresenta la Confederazione in queste organizzazioni.

Art. 18Disposizioni particolari

1

 ...1

2

 L’UFIT fattura le prestazioni ai suoi clienti e provvede alla trasparenza dei costi nei confronti del DFF.2

3

 L’UFIT fornisce prestazioni interdipartimentali conformemente all’ordinanza del 25 novembre 20203 sulla trasformazione digitale e l’informatica.4

4

 Esso può offrire le sue prestazioni ad altri servizi della Confederazione e, secondo le direttive della legislazione sulle finanze, anche a terzi.

  1. Abrogato dall’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
  3. RS 172.010.58
  4. Nuovo testo giusta l’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

Sezione 8 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

Art. 19Obiettivi e funzioni

1

 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi:

  1. a.

    provvede, secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 5 dicembre 20081 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, in particolare per gli spazi:

    1. 1.

      dell’Amministrazione federale,

    2. 2.

      dell’Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento,

    3. 3.

      dei Tribunali federali,

    4. 4.

      delle rappresentanze svizzere all’estero;

  2. b.

    soddisfa, quale fornitore di prestazioni esclusivo, le esigenze in tutte le fasi del processo logistico:

    1. 1.

      dell’Amministrazione federale centrale,

    2. 2.

      delle commissioni decisionali,

    3. 3.

      delle unità aggregate a livello amministrativo all’Amministrazione federale.

2

 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni:

  1. a.

    provvede a una gestione immobiliare integrale;

  2. b.

    quale servizio centrale d’acquisto nel settore civile, garantisce nel settore della logistica l’approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d’assortimento;

  3. c.

    quale servizio centralizzato, diffonde pubblicazioni federali e stampati all’attenzione del pubblico e dell’Amministrazione federale;

  4. d.

    è competente dell’allestimento e della pubblicazione di dati federali.

  1. RS 172.010.21

Art. 20Disposizioni particolari

1

 L’UFCL adempie i seguenti compiti particolari:

  1. a.

    dirige la Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) e ne gestisce la segreteria;

  2. b.

    dirige la Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) e ne gestisce la segreteria;

  3. c.

    dirige il Centro di competenza per gli appalti pubblici della Confederazione (CCAP);

  4. d.

    è l’autorità esecutiva della Confederazione secondo l’ordinanza del 27 novembre 20001 sui prodotti da costruzione e gestisce la segreteria della Commissione dei prodotti da costruzione.

2

 Secondo le direttive della legislazione sulle finanze della Confederazione, esso può offrire prestazioni anche a terzi.

  1. [RU 2001 100, 2006 4291 IV, 2010 2631 all. n. 4. RU 2014 2887 art. 46]. Vedi ora l’O del 9 dic. 2014 (RS 933.01).

Sezione 9 ...

Art. 20a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2011 (RU 2011 3787). Nuovo testo giusta l’all n. 3 dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5893).

Capitolo 3 Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata

Sezione 1 ...

Art. 21 e 221

  1. Abrogati dall’all. 2 cifra II n. 4 dell’O del 15 set. 2017 sull’acol, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).

Sezione 2 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Art. 23

1

 La FINMA è l’autorità che vigila sui mercati finanziari.

2

 Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella LFINMA1.

  1. RS 956.1

Sezione 3 Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Art. 24

1

 La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA attua la previdenza professionale per i datori di lavoro di cui all’articolo 4 della legge del 20 dicembre 20061 su PUBLICA.

2

 Il suo ruolo, i suoi compiti, le sue competenze e la sua organizzazione sono disciplinati nella legge su PUBLICA.

  1. RS 172.222.1

Sezione 4 Controllo federale delle finanze

Art. 25Obiettivi e funzioni

1

 Il Controllo federale delle finanze (CDF) è l’organo supremo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipendente, nel quadro della legislazione.

2

 Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva:

  1. a.

    il Consiglio federale nella sua vigilanza sull’Amministrazione federale;

  2. b.

    il Parlamento nella sua alta vigilanza sull’Amministrazione e la giustizia.

3

 Il CDF verifica che la gestione finanziaria sia regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge con l’esame delle finanze a tutti i livelli dell’esecuzione del preventivo.

Art. 26Pareri all’attenzione del Consiglio federale

Nell’ambito della procedura di corapporto il CDF può formulare autonomamente pareri all’attenzione del Consiglio federale.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 27Regolamento interno

Il DFF emana un regolamento interno conformemente all’articolo 29 OLOGA.

Art. 29Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 29aDisposizioni transitorie della modifica del 15 settembre 20171

Fino all’entrata in vigore degli articoli 27, 38, 52, 71 e 76b della modifica del 30 settembre 20162 della legge del 2 giugno 19323 sull’alcool (LAlc), l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol, con le seguenti eccezioni:

  1. a.

    le autorizzazioni secondo l’articolo 27 capoverso 2 LAlc sono rilasciate dalla Regìa federale degli alcool (RFA);

  2. b.

    la RFA sorveglia l’impiego delle bevande distillate che essa vende ai titolari di licenze;

  3. c.

    la RFA gestisce l’azienda di Schachen, nel Cantone di Lucerna, e conclude tutti i negozi giuridici ad essa connessi.

  1. Introdotto dall’all. 2 cifra II n. 4 dell’O del 15 set. 2017 sull’acol, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5161).
  2. RU 2017 777
  3. RS 680

Art. 29bDisposizione transitoria della modifica del 28 settembre 20181

Fino all’entrata in vigore degli articoli 71 e 76b della modifica del 30 settembre 20162 della LAlc3:

  1. a.

    l’UDSC svolge tutti i compiti previsti nella legislazione sull’alcol;

  2. b.

    la RFA conclude tutti i negozi giuridici pendenti al 1° novembre 2018 e relativi alla sua attività commerciale precedente.

  1. Introdotto dall’art. 4 dell’O del 28 set. 2018 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore della Confederazione, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3503).
  2. RU 2017 777
  3. RS 680

Art. 30Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2010.

Allegati

  • Modifica del diritto vigente

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).