Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA)
RS 172.222.1 · 30 articoli
Legge su PUBLICA (RS 172.222.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 24, modificato (RO 2022 524) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 24a, modificato (RO 2022 524) in vigore dal 01.01.2023
- Art. 11, modificato (RO 2011 5583) in vigore dal 01.01.2012
- Art. 15, modificato (RO 2011 5583) in vigore dal 01.01.2012
Estratto del testo (30 articoli)
La presente legge regola l’organizzazione della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e ne stabilisce compiti e competenze.…
1 PUBLICA è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria. 2 PUBLICA ha sede a Berna ed è iscritta nel registro di commercio.…
1 PUBLICA assicura il personale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. Essa attua la previdenza conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia,…
1 Sono affiliati a PUBLICA i datori di lavoro di cui all’articolo 32 b sul personale federale (LPers). 2 3 L’affiliazione di un datore di lavoro a PUBLICA si effettua per contratto. I regolamenti della previdenza come pure la fissazi…
RS 830.1 PUBLICA è surrogata nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei confronti di un terzo che risponde dell’evento assic…
1 PUBLICA tratta i dati personali necessari all’attuazione della previdenza professionale riguardanti gli assicurati e i loro congiunti. 2 Se necessario all’adempimento dei compiti assegnatile, PUBLICA può tratta…
1 Per ogni datore di lavoro affiliato, per i suoi impiegati e per gli aventi diritto alle rendite che da esso dipendono, PUBLICA istituisce una specifica cassa di previdenza. 2 PUBLICA può istituir…
1 Ogni cassa di previdenza assume autonomamente i propri rischi attuariali. 2 Per l’insieme delle casse di previdenza, PUBLICA costituisce: a. un accantonamento per compensare le fluttuazioni nell’andamento dei rischi morte e invalid…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
