Législation

Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA)

RS 172.222.1 · 30 articoli

Legge su PUBLICA (RS 172.222.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (30 articoli)

Art. 1, Oggetto

La presente legge regola l’organizzazione della Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e ne stabilisce compiti e competenze.…

Art. 2, Forma giuridica e sede

1 PUBLICA è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria. 2 PUBLICA ha sede a Berna ed è iscritta nel registro di commercio.…

Art. 3, Compiti

1 PUBLICA assicura il personale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte. Essa attua la previdenza conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia,…

Art. 4

1 Sono affiliati a PUBLICA i datori di lavoro di cui all’articolo 32 b sul personale federale (LPers). 2 3 L’affiliazione di un datore di lavoro a PUBLICA si effettua per contratto. I regolamenti della previdenza come pure la fissazi…

Art. 5, Regresso nei confronti di terzi responsabili

RS 830.1 PUBLICA è surrogata nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei confronti di un terzo che risponde dell’evento assic…

Art. 6, Trattamento dei dati

1 PUBLICA tratta i dati personali necessari all’attuazione della previdenza professionale riguardanti gli assicurati e i loro congiunti. 2 Se necessario all’adempimento dei compiti assegnatile, PUBLICA può tratta…

Art. 7, Istituzione di casse di previdenza

1 Per ogni datore di lavoro affiliato, per i suoi impiegati e per gli aventi diritto alle rendite che da esso dipendono, PUBLICA istituisce una specifica cassa di previ­denza. 2 PUBLICA può istituir…

Art. 8

1 Ogni cassa di previdenza assume autonomamente i propri rischi attuariali. 2 Per l’insieme delle casse di previdenza, PUBLICA costituisce: a. un accantonamento per compensare le fluttuazioni nell’andamento dei rischi morte e invalid…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).