Législation

Ordinanza del 25 novembre 2020 sul coordinamento della trasformazione digitale e la governance delle TIC in seno all'Amministrazione federale (Ordinanza sulla trasformazione digitale e l'informatica, OTDI)

RS 172.010.58 · OTDI · 38 articoli

Ordinanza sulla trasformazione digitale e l'informatica (RS 172.010.58) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (38 articoli)

Art. 1, Oggetto e scopi

La presente ordinanza definisce gli organi, le strategie e le procedure necessarie per: a. la messa a disposizione degli utenti di servizi digitali adeguati ai loro bisogni; b. la digitalizzazione, l’automatizzazione…

Art. 2, Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione…

Art. 2 a, Applicabilità alle prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi

1 Alle prestazioni TIC dell’esercito che, per l’adempimento efficace dei compiti dell’esercito, durante un impiego devono essere a disposizione necessariame…

Art. 3, Responsabilità dei dipartimenti e della Cancelleria federale

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i dipartimenti e la Cancelleria federale sono responsabili della trasformazione digitale nei loro rispettivi ambit…

Art. 4

1 Il settore TDT della CaF è diretto dal delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC (delegato TDT). Quest’ultimo è direttamente subordinato al cancelliere della Confederazione. 2 Il settore TDT della CaF provve…

Art. 5, Ruolo

1 Il Consiglio della trasformazione digitale e della governance delle TIC della Confederazione (Consiglio TDT) è un organo interdipartimentale che fornisce consulenza al delegato TDT e alle unità amministrative nel coordinare l…

Art. 6, Composizione

1 Il Consiglio TDT si compone delle persone seguenti: a. il delegato TDT; b. un rappresentante di ogni dipartimento; c. l’incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera; d. un rappr…

Art. 7, Sedute

1 I membri del Consiglio TDT possono presentare proposte e iscrivere argomenti all’ordine del giorno. 2 Il delegato TDT e i rappresentanti dei dipartimenti hanno diritto di voto. 3 Il delegato TDT può far capo a consulenti ter…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).