Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)
RS 950.1 · LSerFi · 96 articoli
Legge sui servizi finanziari (RS 950.1) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 4, modificato (RO 2024 53) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 4, modificato (RO 2024 53) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 50, modificato (RO 2024 53) in vigore dal 01.03.2024
- Art. 3, modificato (RO 2021 33) in vigore dal 01.08.2021
- Art. 35, modificato (RO 2021 33) in vigore dal 01.08.2021
- Art. 3, modificato (RO 2021 33) in vigore dal 01.08.2021
Estratto del testo (96 articoli)
1 La presente legge ha lo scopo di proteggere i clienti dei fornitori di servizi finanziari e di creare condizioni comparabili per la fornitura di servizi finanziari da parte di tali fornitori; contribuisce in tal mod…
1 Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica: a. i fornitori di servizi finanziari; b. i consulenti alla clientela; c. i produttori e gli offerenti di strumenti finanziari. 2 Non so…
Ai sensi della presente legge s’intende per: a. strumenti finanziari: 1. i titoli di partecipazione: – i valori mobiliari sotto forma di azioni, inclusi i valori mobiliari equiparabili ad azioni, che conferiscono diritti…
1 I fornitori di servizi finanziari classificano le persone alle quali forniscono tali servizi in una delle seguenti categorie: a. clienti privati; b. clienti professionali; c. clienti istituzionali. 2 Son…
1 I clienti privati facoltosi e le strutture d’investimento private create per tali clienti possono dichiarare di volere essere considerati clienti professionali (opting-out). 2 È considerato facoltoso ai sensi…
I consulenti alla clientela dispongono di conoscenze adeguate delle norme di comportamento di cui alla presente legge e delle conoscenze specialistiche necessarie per la loro attività.…
1 I fornitori di servizi finanziari osservano gli obblighi risultanti dal diritto in materia di vigilanza sanciti nel presente titolo quando forniscono tali servizi. 2 Sono fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.…
1 I fornitori di servizi finanziari indicano ai loro clienti: a. il proprio nome e indirizzo; b. il proprio campo d’attività e status di vigilanza; c. la possibilità di avviare una procedura di med…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
