Législation

Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA)

OLAlARS 916.307.1In vigoreStato 01.06.202644 articoli

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  • RU 2026 159in vigore il 01.06.2026
    introdotto: art. 23s
  • RU 2025 765in vigore il 01.01.2026
    introdotto: art. 23r
  • RU 2025 361in vigore il 01.07.2025
    introdotto: art. 23q
  • RU 2024 647in vigore il 01.01.2025
    introdotto: art. 23p
  • RU 2024 196in vigore il 01.06.2024
    abrogato: art. 23j · introdotto: art. 23o
  • RU 2023 745in vigore il 01.01.2024
    modificato: art. 1a, 3, 8 · abrogato: art. 23h, 23i · introdotto: art. 23n

14 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali1–5
  2. Sezione 2Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali6–14
  3. Sezione 3Additivi per alimenti per animali e premiscele15–18
  4. Sezione 4Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali19
  5. Sezione 5Prescrizioni relative all’igiene degli alimenti per animali20
  6. Sezione 6Tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti21
  7. Sezione 7Disposizioni finali22–24

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 9 capoverso 1, 11, 15 capoverso 2, 16, 19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2, 30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2, 42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali (OsAlA), ordina:

Sezione 1 Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 1Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali

Gli alimenti per animali devono essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche riportate nell’allegato 1.1.

Art. 1aMaterie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate1

Il catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate figura nell’allegato 1.4.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU 2013 1739). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).

Art. 2Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell’alimentazione animale

Sono vietati o autorizzati con restrizioni l’immissione sul mercato e l’uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell’allegato 4.1.

Art. 3Maggiori controlli1

1

 L’allegato 4.2 parte 1 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine.

2

 L’allegato 4.2 parte 2 contiene l’elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA a causa di un rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine.

3

 Gli alimenti per animali elencati nell’allegato 4.2 parti 1 e 2 possono essere importati direttamente in Svizzera soltanto per via fluviale. Deve essere inoltrata elettronicamente una notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell’importazione.

4

 Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56–58 del regolamento (UE) 2017/6252 (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES)3 e, per gli alimenti per animali che sottostanno ai maggiori controlli di cui all’allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17934 rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale.

5

 Sui lotti sono effettuati i controlli seguenti:

  1. a.

    controllo dei documenti;

  2. b.

    controllo dell’identità e controllo fisico, compresi prelievi di campioni e analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato 4.2 parti 1 e 2 e in modo che non siano prevedibili per il responsabile del lotto.

6

 I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE.

7

 Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all’ordinanza del 16 giugno 20065 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).
  2. Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 del 8.10.2021, pag. 27.
  3. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), versione della GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37.
  4. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111.
  5. RS 910.11

Art. 4Tenore di additivi per alimenti per animali

1

 Fatte salve le condizioni d’uso stabilite nell’autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per alimenti per animali in quantità di oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli alimenti completi per animali o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

2

 Il centuplo della concentrazione massima di additivi per alimenti per animali consentito negli alimenti completi per animali può essere superato solo se la composizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale secondo l’articolo 11 OsAlA. Le condizioni d’uso di tali alimenti per animali sono specificate nell’elenco degli scopi d’utilizzo per alimenti dietetici per animali secondo l’allegato 3.11.

  1. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5Alimenti dietetici per animali1

1

 L’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteristiche nutrizionali particolari è riportato nell’allegato 3.1.

2

 …2

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621).
  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

Sezione 2 Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 6Indicazioni

1

 L’etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell’etichettatura possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell’alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

  1. a.

    l’indicazione è oggettiva, verificabile dall’UFAG e comprensibile per l’utilizzatore dell’alimento per animali;

  2. b.

    lo stabilimento responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’UFAG, una prova scientifica della veridicità dell’indicazione, mediante riferimento a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall’impresa. La prova scientifica deve essere disponibile al momento dell’immissione sul mercato dell’alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all’UFAG i loro dubbi in merito alla veridicità di un’indicazione. Se l’UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica relativa a un’indicazione è ingannevole, esige che venga eliminata l’indicazione in questione.

2

 Sono consentite indicazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e l’integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a.

3

 L’etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la presentazione dell’etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l’alimento composto per animali:

  1. a.

    previene, tratta o cura una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico;

  2. b.

    ha un particolare fine nutrizionale menzionato nell’elenco degli scopi d’utilizzo riportato nell’allegato 3.1, tranne nei casi in cui adempie le condizioni in esso stabilite.

Art. 7Requisiti minimi relativi all’etichettatura di alimenti per animali

1

 L’indicazione dell’elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme ai requisiti del capitolo I dell’allegato 8.2 o del capitolo I dell’allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all’etichettatura per l’autorizzazione dell’additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti.

2

 Il tenore d’acqua deve essere indicato conformemente all’allegato 1.1 numero 6.

3

 Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell’allegato 8.1.

Art. 8Requisiti particolari relativi all’etichettatura di materie prime

1

 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

  1. a.

    la denominazione della materia prima conformemente a quella del catalogo delle materie prime di alimenti per animali secondo l’allegato 1.4 o a quella dell’elenco di cui all’articolo 9 capoverso 3 OsAlA; tale denominazione è utilizzata conformemente all’articolo 9 capoverso 4 OsAlA; e

  2. b.

    l’indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l’elenco riportato nell’allegato 1.2; può essere sostituita dalle indicazioni previste dal catalogo delle materie prime di alimenti per animali di cui all’allegato 1.4 per la materia prima in questione.1

2

 L’etichettatura delle materie prime contenenti additivi per alimenti per animali deve comprendere le indicazioni supplementari seguenti:

  1. a.

    le specie animali o le categorie di animali cui è destinata la materia prima, se gli additivi per alimenti per animali in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie;

  2. b.

    le istruzioni per l’uso corretto secondo l’allegato 8.1 numero 4, se per l’additivo per alimenti per animali in questione è stata stabilita una concentrazione massima;

  3. c.

    la durata minima di conservazione per gli additivi per alimenti per animali che non sono additivi tecnologici.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).

Art. 9Requisiti obbligatori particolari relativi all’etichettatura di alimenti composti per animali

1

 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura degli alimenti composti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:

  1. a.

    le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l’alimento composto per animali;

  2. b.

    le istruzioni per l’uso corretto con l’indicazione dello scopo dell’alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l’allegato 8.1 numero 4 se l’alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;

  3. c.

    qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell’etichettatura:

    1. 1.

      il nome o la ditta e l’indirizzo del produttore, o

    2. 2.

      il numero d’omologazione o di registrazione del produttore;

  4. d.

    la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti:

    1. 1.

      la dicitura «da consumarsi entro …», seguita dall’indicazione della data (giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,

    2. 2.

      la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro …», seguita dall’indicazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o

    3. 3.

      la dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se nell’ambito dell’etichettatura è inserita la data di fabbricazione;

  5. e.

    l’elenco delle materie prime di alimenti per animali che compongono l’alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d’acqua dell’alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;

  6. f.

    le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell’allegato 8.2 o il capitolo II dell’allegato 8.3.

2

 L’elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti:

  1. a.

    la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la presenza della materia prima è evidenziata nell’etichettatura in parole, immagini o grafici;

  2. b.

    se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull’etichettatura, lo stabilimento responsabile dell’etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell’alimento per animali;

  3. c.

    nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione della denominazione specifica della materia prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l’allegato 1.3 cui appartiene la materia prima.

3

 Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l’allegato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Art. 10Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, l’etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. a.

    la qualifica «dietetici», riservata esclusivamente ad alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, congiuntamente alla denominazione dell’alimento per animali secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA;

  2. b.

    le indicazioni prescritte per il rispettivo scopo d’utilizzo nelle colonne da 1 a 6 dell’elenco degli scopi d’utilizzo previsti secondo l’allegato 3.1;

  3. c.

    l’indicazione di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso dell’alimento per animali o prima di prolungare la durata d’utilizzo.

Art. 11Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 9 della presente ordinanza, sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia deve comparire un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all’acquirente di richiedere informazioni supplementari riguardo:

  1. a.

    agli additivi per alimenti per animali contenuti nell’alimento per animali da compagnia; e

  2. b.

    alle materie prime in essi incorporate, se la categoria è indicata secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera c.

Art. 12Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti non conformi per animali

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, un alimento per animali che non soddisfa i requisiti legali, come ad esempio un alimento contaminato per animali, deve riportare nell’etichettatura le indicazioni particolari secondo l’allegato 8.4.

Art. 13Deroghe relative all’etichettatura

1

 Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAlA e l’articolo 8 capoverso 2 lettera c o l’articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta secondo l’articolo 14 capoverso 1 OsAlA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni.

2

 Le indicazioni obbligatorie secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti.

3

 Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate.

4

 Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non superano i 20 chilogrammi, destinati all’utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all’acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e l’articolo 8 capoverso 1 o l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all’acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa.

5

 Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg.

6

 Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell’alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all’etichettatura secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 8 della presente ordinanza.

7

 L’UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scientifici o sperimentali, a condizione che l’etichetta indichi tale scopo.

8

 Le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l’acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinunciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii.

9

 Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali.

Art. 14Etichettatura facoltativa

1

 Oltre ai requisiti obbligatori relativi all’etichettatura, nell’etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione:

  1. a.

    il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito;

  2. b.

    il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia.

2

 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6.

3

 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell’UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell’etichettatura.

Sezione 3 Additivi per alimenti per animali e premiscele

Art. 15Condizioni d’utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni secondo l’allegato 6.2 e le condizioni d’utilizzo stabilite nell’autorizzazione per additivi per alimenti per animali, tranne nei casi in cui l’autorizzazione prevede altrimenti.

Art. 16Richieste e domande

1

 Le richieste di omologazione di additivi per alimenti per animali e le domande di autorizzazione devono essere preparate secondo le indicazioni dell’allegato 5.

2

 Le domande per esperimenti con additivi per alimenti per animali secondo l’articolo 21 OsAlA devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 5 capoverso 2.

Art. 17Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali

1

 L’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l’articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell’allegato 2.

2

 La nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali è riportata nell’allegato 6.1.

Art. 18Requisiti particolari relativi all’etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele

Oltre alle informazioni secondo l’articolo 32 capoverso 1 OsAlA, l’imballaggio o il contenitore di un additivo per alimenti per animali appartenente a uno dei gruppi funzionali secondo l’allegato 8.5 o di una premiscela contenente una simile sostanza deve recare, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni secondo l’allegato 8.5.

Sezione 4 Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Art. 19

1

 Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 1.

2

 Le soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili e le misure specifiche da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 2.

3

 Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 3.

4

 I tenori massimi di contaminazione radioattiva negli alimenti per animali figurano nell’allegato 10 parte 4.1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

Sezione 5 Prescrizioni relative all’igiene degli alimenti per animali

Art. 20

1

 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.

2

 Le imprese del settore dell’alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di una registrazione o un’omologazione secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA, devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra.1

3

 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono, se previsti:

  1. a.

    soddisfare criteri microbiologici specifici; e

  2. b.

    prendere le misure o attuare i processi necessari a raggiungere obiettivi specifici.

4

 L’UFAG, d’intesa con il settore degli alimenti per animali, può stabilire i criteri e gli obiettivi specifici secondo il capoverso 3 lettere a e b.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

Sezione 6 Tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti

Art. 21

1

 Le tolleranze consentite per gli scarti tra le indicazioni relative alla composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali nell’etichettatura e i valori riscontrati nell’ambito di controlli ufficiali sono riportate nell’allegato 7.

2

 La procedura di campionatura e i metodi d’analisi applicati durante i controlli ufficiali di alimenti per animali sono retti dalle prescrizioni riportate nell’allegato 9.

3

 Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn).2

  1. RS 916.441.22
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 231

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 16 set. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

Art. 23a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6401). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 16 set. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

Art. 23b1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU 2014 1621). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 16 set. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

Art. 23c1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 20 mag. 2015 (RU 2015 1793). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

Art. 23d1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 16 set. 2016 (RU 2016 3351). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3623).

Art. 23e1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6421). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5571).

Art. 23f1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 2018 4453). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

Art. 23g1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019 (RU 2019 3623). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

Art. 23h1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR dell’11 nov. 2020 (RU 2020 5571). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).

Art. 23i1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAG del 23 apr. 2021 (RU 2021 256). Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).

Art. 23j1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAG del 3 nov. 2021 (RU 2021 698). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFAG del 24 apr. 2024, con effetto dal 1° giu. 2024 (RU 2024 196).

Art. 23kDisposizioni transitorie della modifica del 25 aprile 20221

1

 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 25 aprile 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.

2

 Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.

3

 Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 25 aprile 2022.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAG del 25 apr. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 276).

Art. 23lDisposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 20221

1

 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 2 novembre 2022 dall’elenco degli additivi autorizzati per l’alimentazione animale di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

2

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

3

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 736).

Art. 23mDisposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 20231

1

 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

2

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

3

Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2023.

4

I citrati di sodio, i citrati di potassio, il sorbitolo, il mannitolo, l’idrossido di calcio, lo xilitolo, il lattato di ammonio e l’acetato di ammonio, classificati come additivi per alimenti per animali mediante la modifica del 24 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati come materie prime fino al 30 maggio 2028.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAG del 24 apr. 2023, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 218).

Art. 23nDisposizioni transitorie della modifica del 1° novembre 20231

1

 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 1° novembre 2023 dall’elenco degli additivi di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.

2

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.

3

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2023.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 745).

Art. 23oDisposizioni transitorie della modifica del 24 aprile 20241

1

 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

2

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

3

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

4

 L’additivo «Anise star terpenes» da Illicium verum Hook (numero di ordine 302), stralciato mediante la modifica del 24 aprile 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2 numero 2.2.2 lettera a, nonché le premiscele, gli alimenti composti e le materie prime per animali che ne contengono, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del 24 aprile 2024.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAG del 24 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 196).

Art. 23pDisposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241

1

 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 6 novembre 2024 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.

2

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024.

3

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 6 novembre 2024 

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 647)

Art. 23qDisposizioni transitorie della modifica del 19 maggio 20251

1

 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 19 maggio 2025 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.

2

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.

3

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 19 maggio 2025.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR del 19 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 361).

Art. 23rDisposizioni transitorie della modifica del 29 ottobre 20251

1

 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 29 ottobre 2025 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025.

2

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025.

3

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 29 ottobre 2025.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAG del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 765).

Art. 23sDisposizioni transitorie della modifica del 31 marzo 20261

1

 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del 31 marzo 2026 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 31 marzo 2026.

2

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 31 marzo 2026.

3

 Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 31 marzo 2026.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAG del 31 mar. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 159).

Art. 24Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Allegati

  • Disposizioni tecniche relative a impurità, alimenti d’allattamento per animali, materie prime utilizzate come denaturanti o leganti, tenori di ceneri e d’acqua
  • Indicazioni obbligatorie per le materie prime
  • Categorie di materie prime utilizzabili nell’etichettatura degli alimenti composti per animali da compagnia
  • Catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate
  • Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)
  • Elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)
  • Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni
  • Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA
  • Disposizioni d’esecuzione concernenti l’allestimento e la presentazione di proposte nonché la valutazione e l’omologazione di additivi per alimenti per animali
  • Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali
  • Condizioni generali per l’uso di additivi per alimenti per animali
  • Tolleranze consentite per l’indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali
  • Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali
  • Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito
  • Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare
  • Disposizioni specifiche relative all’etichettatura di alimenti non conformi per animali
  • Prescrizioni specifiche relative all’etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali
  • Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali
  • Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali
  • Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali
  • Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.06.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).