Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 181 capoverso 4 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, ordina:
Art. 1Campo d’applicazione1
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), compresi la sua stazione federale di ricerca Agroscope e il suo Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione.2
2 Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).
- Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 dell’O del 5 giu. 2026 sugli emolumenti in ambito statistico, in vigore dal 15 lug. 2026 (RU 2026 326).
Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti1
1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
2 Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6–14 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).
- RS 172.041.1
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 675).
Art. 3aRinuncia alla riscossione di tasse1
Non sono riscosse tasse per:
- a.
- b.
le decisioni concernenti aiuti finanziari e indennità;
- c.
l’uso di servizi elettronici dell’UFAG da parte di terzi che agiscono unicamente nell’ambito di un mandato di diritto pubblico o che sostengono l’attuazione del diritto europeo.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).
Art. 4Calcolo della tassa1
1 Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2.
1bis Per il calcolo delle tasse in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 20182 sulla salute dei vegetali si applica l’allegato 3.3
2 Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
3 Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.
4 Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli
169–171a della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura sia necessaria un’ispezione aziendale, per ogni ispezione è riscosso un importo forfettario di 200 franchi per costi di viaggio e trasporto.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).
- RS 916.20
- Introdotto dalla cifra I n. 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).
Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l’UFAG può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.
Art. 5aAcquisizione di dati sul latte e valutazioni1
Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).
Art. 6Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 18 ottobre 20001 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura è abrogata.
- [RU 2000 2698, 2001 1191 art. 51 n. 5, 2003 152 cifra II n. 5319, 2005 3035 art. 69 n. 1]
Art. 7Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.
Allegati
- Tasse per prestazioni e decisioni
- Tasse per l’acquisizione di dati sul latte e valutazioni:
- Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV)
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.