Législation

Ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

RS 910.11In vigoreStato 15.07.20269 articoli

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  • RU 2026 326atto di base OEm-Stat (RS 431.09)in vigore il 15.07.2026
    modificato: art. 1
  • RU 2021 675Ordinanza sulle tasse UFAG · atto di base Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricolturain vigore il 01.01.2022
    abrogato: art. 3
  • RU 2019 1615atto di base Ordinanza concernente la modifica delle ordinanze sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente e sulle tasse dell'Ufficio federale dell'agricolturain vigore il 01.01.2020
    introdotto: art. 4
  • RU 2015 4491Ordinanza sulle tasse UFAG · atto di base Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricolturain vigore il 01.01.2016
    modificato: art. 3a · introdotto: art. 4
  • RU 2010 2315Ordinanza sulle tasse UFAG · atto di base Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricolturain vigore il 01.07.2010
    modificato: art. 1, 2, 4 · introdotto: art. 5a

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 181 capoverso 4 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1Campo d’applicazione1

1

 La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), compresi la sua stazione federale di ricerca Agroscope e il suo Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell’ambito della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione.2

2

 Essa disciplina altresì la riscossione di tasse da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 6 dell’O del 5 giu. 2026 sugli emolumenti in ambito statistico, in vigore dal 15 lug. 2026 (RU 2026 326).

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti1

1

 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

2

 Per la riscossione di emolumenti da parte di organi d’esecuzione, a cui l’UFAG ha affidato compiti d’esecuzione, si applicano per analogia gli articoli 2 capoverso 2 e 6–14 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).
  2. RS 172.041.1

Art. 31

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 3 nov. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 675).

Art. 3aRinuncia alla riscossione di tasse1

Non sono riscosse tasse per:

  1. a.

    …

  2. b.

    le decisioni concernenti aiuti finanziari e indennità;

  3. c.

    l’uso di servizi elettronici dell’UFAG da parte di terzi che agiscono unicamente nell’ambito di un mandato di diritto pubblico o che sostengono l’attuazione del diritto europeo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mag. 2010 (RU 2010 2315). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

Art. 4Calcolo della tassa1

1

 Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2.

1bis

 Per il calcolo delle tasse in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 20182 sulla salute dei vegetali si applica l’allegato 3.3

2

 Se gli allegati non indicano alcun importo o invece di un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

3

 Se una decisione o una prestazione per la quale negli allegati è fissato un importo si rivela eccezionalmente elevata, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

4

 Qualora per l’emanazione di una misura amministrativa di cui agli articoli
169–171a della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura sia necessaria un’ispezione aziendale, per ogni ispezione è riscosso un importo forfettario di 200 franchi per costi di viaggio e trasporto.4

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).
  2. RS 916.20
  3. Introdotto dalla cifra I n. 2 dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1615).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4491).

Art. 5Supplemento

Per prestazioni e decisioni che su richiesta sono rese d’urgenza o al di fuori del normale orario di lavoro, l’UFAG può riscuotere un supplemento fino a concorrenza del 50 per cento della tassa.

Art. 5aAcquisizione di dati sul latte e valutazioni1

Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2315).

Art. 7Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.

Allegati

  • Tasse per prestazioni e decisioni
  • Tasse per l’acquisizione di dati sul latte e valutazioni:
  • Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV)

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).