Législation

Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS)

LASRS 851.1In vigoreStato 08.04.201737 articoli

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  • RU 2015 4299Mantenimento del figlio · atto di base Codice civile svizzeroin vigore il 01.01.2017
    modificato: art. 7 · introdotto: art. 32
  • RU 2015 3857atto di base LSEst (RS 195.1)in vigore il 01.11.2015
    modificato: art. 1
  • RU 2011 725Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione · atto di base Codice civile svizzeroin vigore il 01.01.2013
    modificato: art. 5, 9
  • RU 2006 2197atto di base LTAF (RS 173.32)in vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 34
  • RU 2005 5685atto di base LUD (RS 211.231)in vigore il 01.01.2007
    modificato: art. 6, 32
  • RU 1991 1328atto di base Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, Modificain vigore il 01.07.1992
    modificato: art. 2, 7, 9, 12, 13, 20, 21, 25, 30, 32 · abrogato: art. 26, 27

6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Titolo primo: Disposizioni generali1–11
  2. Titolo secondo: Assistenza di cittadini svizzeri12–19
  3. Titolo terzo: Assistenza di stranieri20–23
  4. Titolo quarto: Disposizioni diverse24–28
  5. Titolo quinto: Competenza, procedura e contenzioso29–34
  6. Titolo sesto: Disposizioni finali35–38

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 115 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 1976, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione

Art. 1

1

 La presente legge determina il Cantone competente per assistere una persona nel bisogno dimorante in Svizzera.

2

 Essa disciplina il rimborso delle spese assistenziali fra i Cantoni.

3

 L’assistenza degli Svizzeri all’estero è retta dalla legge del 26 settembre 20141 sugli Svizzeri all’estero; quella dei richiedenti l’asilo, dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione, delle persone ammesse provvisoriamente e degli apolidi è retta da atti legislativi particolari2 della Confederazione.3

  1. RS 195.1
  2. RS 142.31, 855.1
  3. Nuovo testo giusta il n. III 6 dell’all. alla L del 26 set. 2014 sugli Svizzeri all’estero, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3857; FF 2014 1723 2379).

Capitolo 2: Definizioni

Art. 2Bisogno

1

 È persona nel bisogno chi non può provvedere sufficientemente o tempestivamente con mezzi propri al sostentamento.1

2

 Il bisogno è giudicato secondo le prescrizioni e i principi vigenti nel luogo d’assistenza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 3Prestazioni assistenziali

1

 Sono prestazioni assistenziali a tenore della presente legge le prestazioni in denaro e in natura di un ente pubblico, pagate secondo il diritto cantonale alle persone nel bisogno e commisurate ai bisogni.

2

 Non sono prestazioni assistenziali:

  1. a.

    le prestazioni sociali cui ha diritto l’interessato e il cui ammontare non è stabilito secondo l’apprezzamento dell’autorità bensì calcolato secondo le prescrizioni, segnatamente le prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, i contributi statali e comunali, disciplinati per legge o regolamento, alle spese d’alloggio, di istruzione e di assicurazione dei meno abbienti e altri contributi con carattere di sovvenzione;

  2. b.

    i contributi minimi alle assicurazioni obbligatorie ente pubblico deve prestare in luogo degli assicurati;

  3. c.

    i contributi prelevati da speciali fondi di soccorso statali e comunali;

  4. d.

    le spese per l’esecuzione di pene privative della libertà e di misure penali;

  5. e.

    l’estinzione di debiti fiscali da parte di un ente pubblico;

  6. f.

    le spese di un ente pubblico per il patrocinio gratuito;

  7. g.

    l’assunzione delle spese di sepoltura.

Capitolo 3: Domicilio assistenziale

Sezione 1: Costituzione in genere

Art. 4

1

 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2

 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.

Sezione 2 Ricovero in case di cura o istituti; collocamento in una famiglia

Art. 51

La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un’autorità non costituiscono domicilio assistenziale.

  1. Nuovo testo giusta il n. 33 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Sezione 3: Membri della famiglia

Art. 6Coniugi; partner registrati1

Ogni coniuge e ogni partner registrato ha un proprio domicilio assistenziale.

  1. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Art. 7Minorenni1

1

 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.2

2

 Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.3

3

 Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale:

  1. a.

    alla sede dell’autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela;

  2. b.

    al luogo di cui all’articolo 4, se esercita un’attività lucrativa ed è stato finora capace di provvedere al proprio sostentamento;

  3. c.

    all’ultimo domicilio assistenziale stabilito nei capoversi 1 e 2, se non vive durevolmente coi genitori o con uno di loro;

  4. d.

    al suo luogo di dimora, negli altri casi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
  3. Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).

Sezione 4: Fine

Art. 9In genere

1

 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.1

2

 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3

 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un’autorità non pongono termine al domicilio assistenziale.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nuovo testo giusta il n. 33 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

Art. 10Divieto di sfratto

1

 Le autorità non devono indurre una persona nel bisogno a lasciare il Cantone di domicilio, nemmeno mediante sussidi per le spese di trasloco o altre agevolazioni, a meno che ciò non sia nel suo proprio interesse.

2

 In caso di infrazione al presente divieto, il domicilio assistenziale sussiste nel precedente luogo di domicilio per tutto il tempo in cui la persona nel bisogno non sarebbe presumibilmente partita senza l’intervento dell’autorità, ma al massimo per cinque anni.

3

 Per gli stranieri, sono riservate le disposizioni su la revoca dei permessi di presenza, l’espulsione, il rinvio e il rimpatrio.

Capitolo 4: Dimora

Art. 11

1

 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2

 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.

Titolo secondo: Assistenza di cittadini svizzeri

Capitolo 1: Competenza

Art. 12Principio

1

 L’assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2

 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l’assistenza incombe al Cantone di dimora.1

3

 Il Cantone designa l’ente pubblico tenuto all’assistenza e la competente autorità assistenziale.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 13Casi d’urgenza

1

 Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.1

2

 …2

  1. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogato dal n. I della L del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Capitolo 2: Obbligo di rimborsare le spese

Art. 14Obbligo del Cantone di domicilio1

1

 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell’assistenza necessaria in caso d’urgenza e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell’assistito al luogo di domicilio.

2

 …2

  1. Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).
  2. Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).

Art. 18Obbligo della Confederazione1

1

 È riservato il rimborso di spese d’assistenza da parte della Confederazione in base a speciali disposti.2

2

 Ha diritto al rimborso il Cantone di dimora o di domicilio che ha prestato l’assistenza.

  1. Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).
  2. Vedi RS 141.0, 142.31, 852.1

Titolo terzo: Assistenza di stranieri

Capitolo 1: Competenza

Art. 20Stranieri domiciliati in Svizzera

1

 Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, semprechè la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano.

2

 Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l’articolo 13 s’applica per analogia.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 21Stranieri non domiciliati in Svizzera

1

 Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.1

2

 Il Cantone di dimora provvede affinché l’assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 22Rimpatrio

[CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. La LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20) non contiene più dispozioni sul rimpatrio.

È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d’assistenza o della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

Capitolo 2: Obbligo di rimborsare le spese

Art. 23

1

 Il Cantone di domicilio rimborsa al Cantone di dimora le spese dell’assistenza necessaria e di quella ulteriormente prestata su suo mandato, nonché le spese di ritorno dell’assistito al luogo di domicilio.

2

 Sono riservate le pretese di risarcimento verso lo Stato d’origine derivanti da trattati internazionali.

Titolo quarto: Disposizioni diverse

Capitolo 1: Rimborso da parte dello Stato d’origine

Art. 24

Per il rimborso delle spese di ospedalizzazione o di ricovero in un ospizio o di altre spese di cura da parte dello Stato d’origine di uno straniero si applicano gli eventuali trattati internazionali.

Capitolo 2 Contributi di mantenimento e d’assistenza giusta il diritto di famiglia

Art. 25

1

 Il Cantone di domicilio è competente per far valere i diritti ai contributi di mantenimento o di assistenza trasferiti all’ente pubblico in virtù del Codice civile svizzero1; per gli stranieri non domiciliati in Svizzera è competente il Cantone di dimora.2

2

 e 3 3

  1. RS 210
  2. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
  3. Abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).

Capitolo 3: Restituzioni

Art. 26…1

1

 L’obbligo di restituzione dell’assistito e dei suoi eredi è retto dal diritto del Cantone in cui l’assistito era domiciliato al momento dell’assistenza. Le pertinenti pretese sono fatte valere e giudicate dalle autorità e dai tribunali di questo Cantone.

2

 …2

3

 Se l’assistito era uno straniero non domiciliato in Svizzera, il diritto determinante e le autorità e i tribunali competenti sono quelli del Cantone che ha prestato l’assistenza.

4

 …3

  1. Abrogata dal n. I della L del 14 dic. 1990, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).
  3. Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). Abrogato dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).

Capitolo 4: Rettificazione

Art. 28

1

 Ogni Cantone interessato può esigere la rettificazione di un caso assistenziale se risulta che la soluzione adottata o la decisione presa è manifestamente errata.

2

 Il Cantone di dimora può esigere dal precedente Cantone di domicilio una rettificazione nel senso dell’articolo 10 capoverso 2 se le autorità del Cantone di domicilio hanno indotto la persona nel bisogno a lasciare il Cantone.1

3

 Il diritto alla rettificazione si restringe alle prestazioni assistenziali nei cinque anni precedenti l’istanza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).

Titolo quinto: Competenza, procedura e contenzioso

Capitolo 1: Via di servizio e norme cantonali di competenza

Art. 29

1

 I Cantoni corrispondono tra loro per il tramite delle autorità cantonali competenti.

2

 Ogni Cantone designa l’ente pubblico che deve provvedere all’assistenza o al rimborso delle spese e quello a cui devono essere versate le somme rimborsate dagli altri Cantoni.

Capitolo 2: Notifica d’assistenza

Art. 30…12

Il Cantone di dimora che assiste d’urgenza una persona nel bisogno e chiede il rimborso delle spese al Cantone di domicilio deve notificargli il caso assistenziale il più presto possibile.

  1. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Abrogata dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).

Capitolo 3: Regolamento dei conti

Art. 32

1

 Di norma entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre civile, il Cantone creditore presenta al Cantone debitore un conto complessivo delle spese d’assistenza dovute.1

2

 Per ogni caso assistenziale deve essere allegata una distinta separata delle spese e degli introiti.

3

 I coniugi o i partner registrati che vivono in comunione domestica e i figli minorenni con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall’aspetto contabile, come un solo caso assistenziale.2

3bis

 Il figlio minorenne che ha un proprio domicilio assistenziale secondo l’articolo 7 capoverso 2 è considerato, sotto il profilo contabile, un caso assistenziale a sé stante.3

4

 Il Cantone debitore regola il conto entro un mese, indipendentemente dal regresso verso l’ente pubblico tenuto all’assistenza secondo il diritto cantonale.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
  2. Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
  3. Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
  4. Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Capitolo 4: Contenzioso

Art. 33Opposizione

1

 Il Cantone che non riconosce la pretesa di rimborso delle spese, l’istanza di rettificazione o i conti deve, entro 30 giorni, fare opposizione motivata al Cantone richiedente.

2

 Il termine d’opposizione decorre dal ricevimento della notifica d’assistenza, dei conti o dell’istanza di rettificazione.

Art. 34Decisione e ricorso

1

 Il Cantone richiedente, se non riconosce l’opposizione e questa non è ritirata, deve respingerla indicando i motivi e richiamandosi esplicitamente al presente articolo.

2

 La decisione di rigetto diventa definitiva se il Cantone opponente, entro 30 giorni dal ricevimento, non interpone ricorso presso l’autorità giudiziaria cantonale competente.1

3

 …2

  1. Nuovo testo giusta il n. 119 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
  2. Abrogato dal n. 119 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Titolo sesto: Disposizioni finali

Art. 35Esecuzione

1

 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

2

 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive e adeguano le prescrizioni cantonali.

3

 Se un Cantone non è in grado di adeguare tempestivamente la propria legislazione, il governo cantonale è autorizzato ad emanare un ordinamento provvisorio valido fino all’entrata in vigore delle prescrizioni cantonali modificate.

Art. 37Disposizioni transitorie

1

 I fatti rilevanti per il domicilio rimangono determinanti anche se occorsi prima dell’entrata in vigore della presente legge.

2

 Per i casi assistenziali pendenti come casi concordatari al momento dell’entrata in vigore della presente legge non è necessaria una nuova notifica d’assistenza.

Art. 37aDisposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 20121

Il Cantone di origine è tenuto al rimborso delle spese assistenziali secondo il diritto anteriore soltanto se gli sono fatturate entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge.

  1. Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall’8 apr. 2017 (RU 2015 319; FF 2012 6899 6995).

Art. 38Referendum e entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 16 gen. 1978.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1979

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 08.04.2017. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).