Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 34 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG); ordina:
Capitolo 1 Indennità per persone che prestano servizio
Sezione 1 Diritto all’indennità
Art. 1Persone che esercitano un’attività lucrativa
1 È considerato persona che esercita un’attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l’entrata in servizio un’attività lucrativa durante almeno quattro settimane.
2 Sono equiparati alle persone che esercitano un’attività lucrativa:
- a.
- b.
chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un’attività lucrativa per un periodo più lungo;
- c.
chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio, o che l’avrebbe conclusa durante il servizio.
Art. 2Persone che non esercitano un’attività lucrativa
Le persone che non rispondono ai requisiti di cui all’articolo 1 sono considerate persone che non esercitano un’attività lucrativa.
Art. 3Persone che partecipano ai corsi di formazione dei quadri di Gioventù e Sport
L’Ufficio federale dello sport definisce quali sono i corsi che danno diritto all’indennità ai sensi dell’articolo 1a capoverso 4 LIPG.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
Sezione 2 Calcolo dell’indennità
Art. 4Indennità per lavoratori salariati
1 L’indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:1
- a.
- b.
- c.
- d.
servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG;
- e.
un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)2 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g o 329gbis CO;
- f.
assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG;
- g.
accoglimento di un bambino di età inferiore a quattro anni in vista dell’adozione (adottando);
- h.
altri motivi non imputabili a colpa propria.
2 Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un’attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell’entrata in servizio, l’indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire.3
2bis Per la persona che ha portato a termine la sua formazione subito prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbe conclusa durante il medesimo, l’indennità è calcolata sulla base del salario percepito per la professione in questione. Vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Nel singolo caso possono essere impiegati altri valori statistici, se il reddito non figura nella RSS. In caso di differenze di reddito tra i sessi, va utilizzato il valore più elevato.4
3 Per chi collabora ad un’azienda della propria famiglia senza essere retribuito in termini monetari e presta servizio prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha compiuto vent’anni, l’indennità è calcolata sulla base del salario mensile globale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 19475 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).
- RS 220
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 471).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 471).
- RS 831.101
Art. 5Accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare
1 È considerato salariato con reddito regolare chi:
- a.
ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito non è soggetto a importanti oscillazioni;
- b.
ha interrotto il lavoro per uno dei motivi di cui all’articolo 4 capoverso 1.
2 Il reddito giornaliero medio percepito prima dell’entrata in servizio è calcolato come segue:
- a.
per i salariati retribuiti su base oraria, l’ultimo salario orario percepito prima dell’entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette.
- b.
Per i salariati retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l’ultimo mese civile prima dell’entrata in servizio è diviso per 30.
- c.
Per i salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima dell’entrata in servizio è diviso per 28.
3 Se il reddito medio percepito prima dell’entrata in servizio non può essere calcolato in base al capoverso 2, poiché l’inizio dell’ultimo rapporto lavorativo del salariato risale a poco prima dell’entrata in servizio, fa stato il salario convenuto dalle parti.
4 Le parti del salario pagate regolarmente ma solo una volta all’anno o a intervalli di più mesi, sono convertite in salario giornaliero medio e aggiunte al reddito determinato in base al capoverso 2.
Art. 6Accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito irregolare
1 Per la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell’articolo 5, il reddito medio percepito prima dell’entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell’entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio.
2 Se anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo più lungo.
Art. 7Indennità per lavoratori indipendenti
1 L’indennità per lavoratori indipendenti è calcolata sulla base del reddito determinante per l’ultimo contributo AVS prima dell’entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei periodi in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un reddito a causa di:
- a.
- b.
- c.
servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG;
- d.
un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO1 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329gbis CO;
- e.
assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG.2
1bis Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l’anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell’indennità.3
2 Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un’attività indipendente per un periodo più lungo, l’indennità è calcolata sulla base del reddito che avrebbe potuto conseguire.
3 Nel caso di un lavoratore indipendente che non è tenuto a pagare prima dell’entrata in servizio i contributi previsti dalla legge federale del 20 dicembre 19464 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’indennità è calcolata sulla base del reddito conseguito durante l’anno precedente l’entrata in servizio.
- RS 220
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).
- RS 831.10
Art. 8Indennità per lavoratori contemporaneamente salariati e indipendenti
L’indennità è calcolata sommando i redditi da attività dipendente e quelli da attività indipendente, accertati in base agli articoli 4–7.
Art. 9Indennità per persone che fino all’entrata in servizio hanno percepito un’indennità giornaliera
Per le persone che fino all’entrata in servizio hanno percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l’indennità corrisponde complessivamente almeno all’ammontare dell’indennità giornaliera percepita in precedenza.
Art. 10Indennità durante l’istruzione di base per la protezione civile
(art. 9 cpv. 4 terzo periodo LIPG)
Nel caso di persone che hanno prestato almeno 40 giorni di servizio ai sensi dell’articolo 1a capoversi 1 e 2bis LIPG, l’indennità giornaliera di base ammonta all’80 per cento del reddito medio percepito prima dell’entrata in servizio.
Art. 11Numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute
Sono considerati equivalenti alla durata di una scuola reclute:
- a.
i primi 124 giorni di servizio civile computabili, nel caso in cui la persona che presta servizio civile non è stata attribuita a un’arma;
- b.
la durata della scuola reclute corrispondente all’arma a cui una persona è stata attribuita prima di essere ammessa al servizio civile.
Sezione 3 Assegni per spese di custodia
Art. 12Spese supplementari per la custodia dei figli
Sono rimborsate come spese per la custodia dei figli in particolar modo:
- a.
spese per pasti dei figli consumati fuori casa;
- b.
spese di viaggio e di alloggio per figli che vengono accuditi da terzi;
- c.
retribuzioni per aiuti famigliari o domestici;
- d.
retribuzioni per asili nido, scuole diurne e doposcuola;
- e.
spese di viaggio di terzi che si recano al domicilio della persona che presta servizio per accudirne i figli.
Art. 13Ammontare degli assegni
1 Sono rimborsati i costi effettivi, per una somma che non deve tuttavia superare il 27 per cento dell’indennità totale massima, moltiplicata per il numero dei giorni di servizio.
2 Spese inferiori a 20 franchi non sono rimborsate.
Sezione 4 Assegni per l’azienda a favore di persone che lavorano per l’azienda agricola di famiglia
Ha diritto all’assegno per l’azienda chi svolge la sua attività lucrativa principale nell’azienda agricola di famiglia e che:
- a.
può essere qualificato come lavoratore salariato del settore agricolo ai sensi dell’articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 19521 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) oppure è sposato al capo dell’azienda;
- b.
presta servizio per almeno 12 giorni consecutivi; e
- c.
per sostituire il quale è assunta, per lavorare nell’azienda, una persona retribuita per almeno dieci giorni con un salario che raggiunge, sulla base di una media giornaliera, almeno l’importo dell’assegno per l’azienda.
- RS 836.1
Sezione 5 Esercizio del diritto
1 La domanda d’indennità è presentata tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG o un formulario ufficiale cartaceo, allegando la documentazione necessaria.1
2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali distribuisce il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità e i formulari particolari presso i seguenti uffici:
- a.
gli stati maggiori e le unità militari;
- b.
gli uffici della protezione civile incaricati di convocare;
- c.
l’organo federale responsabile dell’esecuzione del servizio civile2 e i suoi incaricati;
- d.
l’Ufficio federale dello sport.
3 La domanda d’indennità è generata alla fine del servizio. Se il servizio dura più di 30 giorni, la domanda è generata dopo dieci giorni e, in seguito, alla fine di ogni mese civile.3
4 Se una persona o i suoi congiunti necessitano del versamento dell’indennità in tempi più ristretti, la domanda d’indennità è generata ogni dieci giorni durante tutto il servizio.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
- Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
Art. 16Attestazione dei giorni di servizio
1 I contabili dello stato maggiore, delle unità militari e degli uffici della protezione civile incaricati di convocare attestano il numero di giorni di servizio rimborsati.
2 L’organo federale responsabile dell’esecuzione del servizio civile1 e i suoi incaricati attestano il numero dei giorni di servizio computabili.
3 Il responsabile per l’organizzazione della formazione federale e cantonale dei monitori di Gioventù e Sport (G+S) e dei corsi per monitori di giovani tiratori attesta i giorni di servizio che danno diritto a un’indennità.
4 Ogni giorno di servizio che dà diritto a un’indennità può essere attestato una volta sola.
5 In caso di presentazione della domanda d’indennità mediante un formulario ufficiale cartaceo, se questo contiene errori o è andato perduto la cassa di compensazione competente rilascia un formulario sostitutivo. In tale formulario essa attesta, sulla base dei dati contenuti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG, dell’attestazione di frequenza del corso o di un estratto del sistema d’informazione del servizio civile, il numero dei giorni di servizio che danno diritto a un’indennità.2
- Dal 1° gen. 2019: Ufficio federale del servizio civile.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 9 dell’O del 1° apr. 2026, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU 2026 174).
Art. 17Dichiarazione del salario da parte del datore di lavoro1
Se una persona che presta servizio è indennizzata quale lavoratore salariato, il datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità, il salario versato durante il servizio nonché la durata dell’impiego. Lo fa conformemente alla procedura stabilita dalla cassa di compensazione competente oppure mediante un formulario ufficiale cartaceo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
Art. 18Esercizio del diritto all’indennità da parte di terzi
1 I congiunti e il datore di lavoro della persona che presta servizio autorizzati ad agire in sua vece in virtù dell’articolo 17 capoverso 1 LIPG esercitano il diritto all’indennità presso la cassa di compensazione competente e si procurano direttamente, se necessario, l’attestato dei giorni di servizio che danno diritto a un’indennità e la dichiarazione di salario. Gli articoli 15–17 si applicano per analogia.1
2 Nel caso sussista un diritto ad un assegno a favore di persone che lavorano per l’azienda di famiglia ai sensi dell’articolo 14, l’articolo 17 capoverso 1 lettera b LIPG è applicabile, per analogia, anche per il titolare dell’azienda.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
Art. 19Cassa di compensazione competente
1 La cassa di compensazione competente per ricevere la domanda d’indennità e per fissare e pagare le indennità è:1
- a.
per le persone tenute a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi prima dell’entrata in servizio;
- b.
per le persone domiciliate in Svizzera, non soggette al pagamento dei contributi: la cassa di compensazione cantonale del loro Cantone di domicilio;
- c.
per le persone domiciliate all’estero, che non sono obbligatoriamente assicurate in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.
2 Se più casse di compensazione sono competenti, la persona avente diritto all’indennità sceglie tra di esse.
3 La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
Art. 19aTrasmissione della domanda d’indennità1
1 La cassa di compensazione competente riceve la domanda non appena la persona che presta servizio l’ha convalidata nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG.
2 Se la domanda non è convalidata entro 30 giorni dal momento in cui è stata generata, l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) invia il formulario ufficiale cartaceo alla persona che presta servizio.
3 Se la domanda è depositata mediante il formulario ufficiale cartaceo, la persona che presta servizio deve inviarlo personalmente alla cassa di compensazione competente.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
Sezione 5a Sistema d’informazione
Art. 19bContenuto del sistema d’informazione e comunicazione dei dati
(art. 21a cpv. 4 lett. b LIPG)
1 Il sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG contiene i seguenti dati:
- a.
i seguenti dati relativi alla persona che presta servizio: numero AVS, cognome, nomi, data di nascita, sesso, indirizzo di domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono;
- b.
i dati relativi al periodo di servizio, segnatamente il numero di controllo, la data di entrata in servizio secondo l’ordine di marcia o la convocazione, il periodo di servizio, il codice del servizio, le mutazioni, il numero di giorni di soldo;
- c.
i seguenti dati relativi ai figli della persona che presta servizio: il numero AVS, il cognome, i nomi, la data di nascita, il rapporto di filiazione, l’attestato di formazione e, se del caso, il formulario per i figli elettivi e i figli del coniuge;
- d.
le spese supplementari per la custodia dei figli;
- e.
le informazioni sull’attività esercitata prima del periodo di servizio;
- f.
le coordinate per il pagamento dell’indennità;
- g.
i documenti attestanti i dati di cui alle lettere a–f, se non provengono da uno dei sistemi d’informazione o uno dei registri di cui all’articolo 21a capoverso 2 LIPG;
- h.
i dati tecnici relativi alla gestione della domanda d’indennità.
2 I dati di cui al capoverso 1 sono trasmessi alla cassa di compensazione competente per il trattamento della domanda d’indennità:
- a.
quando la persona che presta servizio l’ha convalidata nel sistema d’informazione;
- b.
quando una domanda d’indennità è depositata mediante il formulario ufficiale cartaceo; o
- c.
su richiesta di una persona autorizzata ad agire secondo l’articolo 17 capoverso 1 LIPG.
Art. 19cAccesso al sistema d’informazione
(art. 21a cpv. 4 lett. d LIPG)
Hanno accesso al sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG:
- a.
la persona che presta servizio, per completare e convalidare la domanda d’indennità;
- b.
la cassa di compensazione competente, per trattare la domanda;
- c.
l’UCC, per gestire il sistema d’informazione.
Art. 19dProtezione dei dati e sicurezza delle informazioni
(art. 21a cpv. 4 lett. f LIPG)
L’UCC adotta i provvedimenti organizzativi e tecnici necessari per garantire la sicurezza dei dati.
Art. 19eDurata di conservazione
(art. 21a cpv. 4 lett. c LIPG)
1 I dati sono conservati nel sistema d’informazione per cinque anni a contare dalla fine del servizio che dà diritto all’indennità.
2 I giustificativi allegati alla domanda sono cancellati dopo che la persona prestante servizio ha convalidato la domanda d’indennità.
(art. 21a cpv. 4 lett. a LIPG)
L’UCC è responsabile della protezione dei dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 21a LIPG.
Sezione 6 Fissazione e pagamento dell’indennità
Art. 20Fissazione dell’indennità
1 La cassa di compensazione può incaricare il datore di lavoro di fissare l’indennità di base e gli assegni per i figli, purché la persona avente diritto all’indennità non sia legata a più datori di lavoro o svolga contemporaneamente un’attività dipendente ed un’attività indipendente. La cassa di compensazione verifica il calcolo del datore di lavoro.
2 Su domanda della persona avente diritto all’indennità la cassa di compensazione, o il datore di lavoro nel caso l’indennità sia stata fissata da lui, è tenuta a fornire spiegazioni sul calcolo dell’indennità.
Art. 21Pagamento dell’indennità
1 Una volta ricevuta la domanda, la cassa di compensazione o il datore di lavoro paga senza indugio l’importo dovuto o lo compensa ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPGA o dell’articolo 20 capoverso 2 LAVS1.2
2 L’articolo 19 capoverso 2 LPGA può essere applicato anche nel caso in cui il servizio abbia luogo del tutto o in parte durante il tempo libero del lavoratore salariato o il datore di lavoro sia domiciliato all’estero.
3 Le indennità sono versate su un conto corrente bancario o postale. Su richiesta possono essere pagate in contanti.
4 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.
- RS 831.10
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
Art. 22Indennità per persone all’estero
1 L’indennità per persone che abitano all’estero è fissata in franchi svizzeri.
2 Il pagamento dell’indennità ha luogo nella valuta del Paese di domicilio. Per la conversione in valuta straniera è applicato per analogia l’articolo 20 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
- RS 831.111
Capitolo 2 Indennità di maternità e indennità per l’altro genitore
Sezione 1 Inizio ed estinzione del diritto all’indennità
Art. 23Inizio del diritto1
(art. 16c e 16j cpv. 2 LIPG)
1 Il diritto all’indennità sussiste se il neonato è in grado di vivere.
2 La madre ha inoltre diritto all’indennità se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
Art. 24Durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato1
La prova che il neonato deve restare in ospedale per almeno due settimane consecutive immediatamente dopo la nascita deve essere fornita mediante un attestato medico.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).
Art. 25Estinzione del diritto all’indennità di maternità1
(art. 16
d cpv. 3 prima parte del periodo LIPG)
2Il diritto all’indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l’attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153).
Sezione 2 Durata minima del periodo d’assicurazione
Art. 26Computo dei periodi d’assicurazione all’estero
(art. 16
b cpv. 1 lett. a e 16
i cpv. 1 lett. b LIPG)
1Per determinare la durata minima del periodo d’assicurazione secondo l’articolo 16b capoverso 1 lettera a o 16i capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi di assoggettamento all’assicurazione obbligatoria della madre o dell’altro genitore avente diritto in uno Stato:2
- a.
che applica l’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con il suo allegato II, e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/724 nella loro versione modificata5;
- b.
facente parte dell’Associazione europea di libero scambio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- RS 0.142.112.681
- R (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del R (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27 mar. 1972, pag. 1 (parimenti codificato dal R (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997, pag. 1); modificato da ultimo dal R (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999, pag. 1).
- Una versione consolidata provvisoria del testo dei R (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, ivi comprese le mod. introdotte mediante il R (CE) del Consiglio n. 307/1999, può essere richiesta all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa fede solo la versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
Art. 27Riduzione del periodo d’assicurazione minimo in caso di parto prematuro
(art. 16
b cpv. 2 e 16
i cpv. 2 LIPG)
1In caso di parto prematuro il periodo d’assicurazione stabilito all’articolo 16b capoverso 1 lettera a o all’articolo 16i capoverso 1 lettera b LIPG è ridotto:2
- a.
a 8 mesi, se il parto ha luogo tra l’ottavo e il nono mese di gravidanza;
- b.
a 7 mesi, se il parto ha luogo tra il settimo e l’ottavo mese di gravidanza;
- c.
a 6 mesi, se il parto ha luogo prima del settimo mese di gravidanza.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
Sezione 3 Durata minima del periodo di attività lucrativa
Art. 28Computo dei periodi di attività lucrativa all’estero
(art. 16
b cpv. 1 lett. b e 16
i cpv. 1 lett. c LIPG)
1Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi di esercizio di un’attività lucrativa della madre o del padre avente diritto in uno Stato:2
- a.
che applica l’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, con il suo allegato II, e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/724 nella loro versione modificata5;
- b.
facente parte dell’Associazione europea di libero scambio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
- RS 0.142.112.681
- R (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del R (CEE) n. 1408/71, GU L 74 del 27 mar. 1972, pag. 1 (parimenti codificato dal R (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997, pag. 1); modificato da ultimo dal R (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999, pag. 1).
- Una versione consolidata provvisoria del testo dei R (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, ivi comprese le mod. introdotte mediante il regolamento (CE) del Consiglio n. 307/1999, può essere richiesta all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa fede solo la versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
Art. 28aComputo dei periodi di servizio1
(art. 16b cpv. 1 lett. b e 16i cpv. 1 lett. c LIPG)
Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali la persona avente diritto ha prestato servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
Art. 29Disoccupazione della madre o dell’altro genitore
(art. 16
b cpv. 3 e 16
i cpv. 3 LIPG)
1 1 La madre che, al momento del parto, è disoccupata, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui all’articolo 16b capoverso 1 lettera b LIPG, ha diritto all’indennità se:
- a.
fino al parto ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione; oppure
- b.
il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera ai sensi della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
1bis Una madre secondo il capoverso 1 lettera a ha diritto al versamento dell’indennità di maternità di durata prolungata (art. 16c cpv. 3 LIPG), se:
- a.
non ha esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione prima del parto e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità; e
- b.
è disponibile un attestato medico secondo l’articolo 24.3
2 L’altro genitore che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all’articolo 16i capoverso 1 lettera c LIPG, ha diritto all’indennità se:4
- a.
fino alla nascita del figlio ha beneficiato di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione; o
- b.
il giorno della nascita del figlio presta servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG e quel giorno adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un’indennità giornaliera ai sensi della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione.5
3 L’altro genitore secondo il capoverso 2 lettera a ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso della madre (art. 16kbis cpv. 2 LIPG), se:
- a.
non ha esaurito le indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione prima della nascita del figlio e il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo per l’altro genitore in caso di decesso della madre; e
- b.
è disponibile un attestato medico secondo l’articolo 24.6
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- RS 837.0
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 289).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
Art. 30Incapacità al lavoro della madre o dell’altro genitore1
(art. 16
b cpv. 3 e 16
i cpv. 3 LIPG)
2La madre o l’altro genitore che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cui all’articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG, hanno diritto all’indennità se:3
- a.
fino alla nascita del figlio hanno beneficiato di un’indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un’assicurazione sociale o da un’assicurazione privata oppure di indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità; o
- b.
al momento della nascita del figlio, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, hanno un rapporto di lavoro ancora valido.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
Sezione 4 Calcolo dell’indennità
Art. 31Indennità per la madre o l’altro genitore che esercita un’attività lucrativa dipendente
1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima della nascita del figlio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre o l’altro genitore non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:2
- a.
- b.
- c.
- d.
servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG;
- e.
un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO3 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g o 329gbis CO;
- f.
assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG;
- g.
accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
- h.
altri motivi non imputabili a colpa propria.
2 L’indennità di maternità e quella per l’altro genitore sono calcolate separatamente.4
3 Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.5
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- RS 220
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
Art. 32Indennità per la madre o l’altro genitore che esercita un’attività lucrativa indipendente1
Alla madre o all’altro genitore che esercita un’attività lucrativa indipendente si applica per analogia l’articolo 7 capoversi 1 e 1bis.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
Art. 33Indennità per la madre o l’altro genitore che esercita contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente1
Se la madre o l’altro genitore esercita contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente, l’indennità è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1bis e 31.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
Sezione 5 Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell’indennità
Art. 34Cassa di compensazione competente1
1 Competente per ricevere i formulari nonché fissare e pagare le indennità è:
- a.
per la madre tenuta a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento del parto;
- b.
per l’altro genitore tenuto a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l’ultimo giorno di fruizione del congedo per l’altro genitore;
- c.
per la madre e l’altro genitore domiciliati all’estero che non sono più obbligatoriamente assicurati in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.
2 L’articolo 19 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
1 Per la madre e l’altro genitore che al momento della nascita del figlio esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego.
2 Per la madre e l’altro genitore che al momento della nascita del figlio sono disoccupati oppure incapaci al lavoro, l’ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell’impiego.
3 Il datore di lavoro presso il quale l’altro genitore è impiegato durante il suo congedo o la cassa di disoccupazione dell’altro genitore attesta la fruizione dei giorni di congedo.
4 L’organo competente rilascia alla madre che partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, un attestato secondo cui per le sedute in questione non è prevista una supplenza. La madre inoltra questo attestato alla cassa di compensazione.2
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ott. 2020 (RU 2020 4697). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 153).
Art. 35Fissazione e pagamento delle indennità
1 Per la fissazione dell’indennità si applicano per analogia gli articoli 20 e 22.
2 L’indennità di maternità è versata mensilmente e posticipatamente. Se è inferiore a 200 franchi mensili, è versata in una sola volta alla fine del diritto. Lo stesso vale per le indennità giornaliere supplementari per l’altro genitore in caso di decesso della madre di cui all’articolo 16kbis LIPG.1
3 L’indennità per l’altro genitore è versata in una sola volta, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16j capoverso 3 LIPG. Lo stesso vale per l’indennità di maternità supplementare in caso di decesso dell’altro genitore di cui all’articolo 16cbis LIPG.2
4 È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS3.4
5 Per il versamento dell’indennità si applica per analogia l’articolo 21 capoversi 3 e 4.5
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- RS 831.10
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4697).
Capitolo 2a Indennità di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio
Sezione 1 Diritto di genitori affilianti, matrigne e patrigni nonché della madre e dell’altro genitore disoccupati o incapaci al lavoro
Art. 35aGenitori affilianti
1 Il diritto dei genitori affilianti che si sono assunti durevolmente le spese di mantenimento e di educazione del figlio è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG.
2 Il diritto dei genitori affilianti si estingue se il figlio ritorna presso uno dei suoi genitori.
Art. 35bMatrigne e patrigni
Una matrigna o un patrigno ha diritto secondo l’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se:
- a.
vive nella medesima economia domestica con il genitore che detiene l’autorità parentale e la custodia del figlio e lo assiste adeguatamente nel mantenimento e nell’educazione del figlio; e
- b.
un genitore rinuncia completamente al suo diritto, a condizione che sussista un rapporto di filiazione con entrambi i genitori.
Art. 35cDisoccupazione della madre o dell’altro genitore1
Il diritto della madre disoccupata o dell’altro genitore disoccupato è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell’altro genitore e fino all’inizio del diritto la madre o l’altro genitore ha percepito un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
Art. 35dIncapacità al lavoro della madre o dell’altro genitore
Il diritto della madre o dell’altro genitore incapace al lavoro è retto dall’articolo 16n capoversi 1 e 2 LIPG, se l’assistenza al figlio necessita della presenza della madre o dell’altro genitore e:2
- a.
fino all’inizio del diritto, la madre o l’altro genitore incapace al lavoro ha percepito indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità o un’indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un’altra assicurazione sociale o da un’assicurazione privata; o
- b.
all’inizio del diritto, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, ha un rapporto di lavoro ancora valido.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 756).
Sezione 2 Calcolo dell’indennità
Art. 35eRipartizione tra i genitori
Se il congedo di assistenza è ripartito tra i genitori, le indennità sono calcolate separatamente per ciascun genitore.
Art. 35fIndennità per lavoratori salariati
1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima della fruizione dei giorni di congedo corrispondenti, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l’avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
- a.
- b.
- c.
- d.
servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG;
- e.
un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO1 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g o 329gbis CO;
- f.
assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG;
- g.
accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
- h.
altri motivi non imputabili a colpa propria.
2 L’indennità giornaliera è ricalcolata se il salario determinante cambia durante la fruizione dei giorni di congedo.
3 Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.
- RS 220
Art. 35gIndennità per lavoratori indipendenti1
Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l’articolo 7 capoversi 1 e 1bis.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
Art. 35hIndennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente1
L’indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1bis e 35f.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
Sezione 3 Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell’indennità
Art. 35iCassa di compensazione competente
1 Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi all’inizio del periodo di diritto all’indennità.
2 Se il congedo di assistenza è ripartito tra i genitori, la cassa di compensazione competente all’inizio del periodo di diritto all’indennità resta competente per entrambi i genitori durante l’intero termine quadro.
3 La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.
1 Per gli aventi diritto che all’inizio del periodo di diritto all’indennità esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego.
2 Per gli aventi diritto di cui all’articolo 35c o 35d che prima del periodo di disoccupazione o di incapacità al lavoro hanno esercitato un’attività lucrativa, l’ultimo datore di lavoro attesta il salario determinante per il calcolo dell’indennità nonché la durata dell’impiego.
3 Il datore di lavoro o gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione attestano alla fine di ogni mese i giorni di congedo di assistenza fruiti.
Art. 35kPagamento dell’indennità1
1 L’indennità è versata mensilmente e posticipatamente. È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS2.
2 Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.
3 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.
4 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità delle persone che abitano all’estero si applica per analogia l’articolo 22.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 497).
- RS 831.10
Capitolo 2b Indennità in caso di adozione
Sezione 1 Durata minima del periodo d’assicurazione e durata minima del periodo di attività lucrativa
Art. 35lComputo dei periodi d’assicurazione e dei periodi di attività lucrativa all’estero
(art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG)
Per determinare la durata minima del periodo d’assicurazione e la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’articolo 16t capoverso 1 lettera b LIPG si applicano per analogia gli articoli 26 e 28.
Art. 35mComputo dei periodi di riscossione di indennità giornaliere
(art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG)
Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l’articolo 16t capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali l’avente diritto:
- a.
ha prestato servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG; o
- b.
ha beneficiato di indennità giornaliere dovute a malattia o infortunio versate dall’assicurazione contro la disoccupazione, dall’assicurazione invalidità oppure da un’assicurazione sociale o da un’assicurazione privata.
Sezione 2 Calcolo dell’indennità
Art. 35nIndennità per lavoratori salariati
1 L’indennità è calcolata sulla base dell’ultimo salario determinante percepito prima dell’accoglimento dell’adottando, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l’avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
- a.
- b.
- c.
- d.
servizio ai sensi dell’articolo 1a LIPG;
- e.
un congedo di maternità ai sensi dell’articolo 329f CO1 o di un congedo per l’altro genitore ai sensi dell’articolo 329g o 329gbis CO;
- f.
assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG;
- g.
accoglimento di un adottando di età inferiore a quattro anni;
- h.
altri motivi non imputabili a colpa propria.
2 Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.
- RS 220
Art. 35oIndennità per lavoratori indipendenti
Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l’articolo 7 capoversi 1 e 1bis.
Art. 35pIndennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente
L’indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un’attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente accertati in base all’articolo 35n e quelli da attività lucrativa indipendente accertati in base all’articolo 7 capoversi 1 e 1bis.
Sezione 3 Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell’indennità
Art. 35qCassa di compensazione competente
1 Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è la Cassa federale di compensazione (CFC).
2 La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.
1 Per gli aventi diritto che all’inizio del periodo di diritto all’indennità esercitano un’attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro attesta, sul formulario per l’esercizio del diritto all’indennità, il salario determinante per il calcolo dell’indennità, il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità nonché la durata dell’impiego.
2 Il datore di lavoro presso il quale l’avente diritto è impiegato durante il congedo di adozione attesta la fruizione dei giorni di congedo.
3 I lavoratori indipendenti inoltrano alla CFC la decisione di tassazione fiscale, non appena l’hanno ricevuta.
Art. 35sPagamento dell’indennità
1 L’indennità è versata in una volta sola posticipatamente, dopo l’estinzione del diritto secondo l’articolo 16u capoverso 3 LIPG.
2 È fatta salva la compensazione di cui all’articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all’articolo 20 capoverso 2 LAVS1.
3 Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.
4 Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.
5 Per la fissazione e il pagamento dell’indennità delle persone che abitano all’estero si applica per analogia l’articolo 22.
- RS 831.10
Capitolo 3 Disposizioni comuni
1 I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
|
Reddito annuo dell’attività lucrativa
|
|
Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa
|
|
di almeno fr.
|
ma inferiore a fr.
|
|
|
10 100
|
17 600
|
0,269
|
|
17 600
|
23 000
|
0,275
|
|
23 000
|
25 500
|
0,281
|
|
25 500
|
28 000
|
0,287
|
|
28 000
|
30 500
|
0,293
|
|
30 500
|
33 000
|
0,299
|
|
33 000
|
35 500
|
0,312
|
|
35 500
|
38 000
|
0,324
|
|
38 000
|
40 500
|
0,336
|
|
40 500
|
43 000
|
0,349
|
|
43 000
|
45 500
|
0,361
|
|
45 500
|
48 000
|
0,373
|
|
48 000
|
50 500
|
0,392
|
|
50 500
|
53 000
|
0,410
|
|
53 000
|
55 500
|
0,429
|
|
55 500
|
58 000
|
0,448
|
|
58 000
|
60 500
|
0,466
|
2 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 25 a 1250 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 471).
- RS 831.101
Art. 37Conteggio dei contributi per i lavoratori salariati
1 Nel caso in cui paga l’indennità alla persona avente diritto o la versa assieme al salario, il datore di lavoro tratta nel conteggio per la cassa di compensazione la somma versata come fosse una parte integrante del salario determinante ai sensi dell’AVS.
2 I contributi per l’AVS, per l’assicurazione per l’invalidità, per l’indennità di perdita di guadagno e per l’assicurazione contro la disoccupazione prelevati sull’indennità possono essere rimborsati al datore di lavoro dalla cassa di compensazione o direttamente assieme al rimborso dell’indennità o attraverso un accredito ad hoc.
3 I contributi per gli assegni familiari nell’agricoltura versati dal datore di lavoro sulla base dell’indennità gli vengono rimborsati o assieme a quest’ultima o attraverso un accredito ad hoc, conformemente all’articolo 18 capoverso 1 LAF1. La cassa di compensazione addebita il montante corrispondente al conto dei contributi prelevati in virtù della LAF.
4 La cassa di compensazione deduce dalle indennità che versa o direttamente a lavoratori salariati oppure a datori di lavoro non soggetti all’obbligo di versare contributi i contributi dei lavoratori salariati per l’AVS, per all’assicurazione per l’invalidità, per l’indennità di perdita di guadagno e per l’assicurazione contro la disoccupazione. Inscrive l’indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa.
5 Sull’assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi a carico dei lavoratori salariati.
6 L’articolo 6quater OAVS2 concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS3 e l’articolo 34d OAVS concernente il salario di poco conto non sono applicabili.4
- RS 836.1
- RS 831.101
- RS 831.10
- Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
Art. 38Conteggio dei contributi per i lavoratori indipendenti e per le persone che non esercitano un’attività lucrativa
1 La cassa di compensazione deduce dalle indennità i contributi per l’AVS, per l’assicurazione per l’invalidità e per l’indennità di perdita di guadagno applicando la stessa aliquota valida per i lavoratori salariati. Inscrive l’indennità soggetta a contributi sul conto individuale della persona assicurata come reddito da attività lucrativa.
2 Sull’assegno per spese di custodia non sono prelevati contributi.
3 L’articolo 6quater OAVS1 concernente i contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS2 e l’articolo 19 OAVS concernente il reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non sono applicabili.3
- RS 831.101
- RS 831.10
- Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).
Il datore di lavoro tiene conto delle indennità da lui versate nel conteggio per la cassa di compensazione.
Art. 40Crediti per restituzione di rendite irrecuperabili
Ai crediti per restituzione di rendite irrecuperabili è applicato l’articolo 79bis OAVS1.
- RS 831.101
Art. 41Copertura delle spese di amministrazione
1 Per i contributi alle spese di amministrazione versati da datori di lavoro, lavoratori indipendenti e persone che non esercitano un’attività lucrativa valgono le stesse aliquote applicate dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2 Il Dipartimento federale dell’interno stabilisce eventuali sussidi prelevati dal fondo di compensazione dell’indennità di perdita di guadagno per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione.
Art. 42Disposizioni applicabili1
Se la LIPG e la presente ordinanza non stabiliscono altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni dei capi quarto e sesto nonché gli articoli 34–43 e 205–212bis OAVS2.
- Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).
- RS 831.101
Capitolo 4 Disposizioni finali
1 Il Dipartimento federale dell’interno è incaricato dell’esecuzione.
2 Può emanare disposizioni d’esecuzione concernenti gli organi di esecuzione come pure, d’accordo con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, raccomandazioni rivolte ai contabili dell’esercito e della protezione civile, ai responsabili per l’organizzazione dei corsi di formazione dei quadri di Gioventù e Sport e agli organi responsabili dell’esecuzione del servizio civile.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024 (Digitalizzazione nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: fase d’introduzione del sistema d’informazione), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 719).
Art. 44Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
ordinanza del 24 dicembre 19591 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG)
- 2.
ordinanza del 31 luglio 19722 sulle indennità per perdita di guadagno ai partecipanti ai corsi per monitori di «Gioventù e Sport»
- [RU 1959 2240; 1964 332; 1969 324; 1973 2056, 2153; 1976 63; 1981 1020 art. 5; 1983 919 art. 5; 1987 1397; 1992 1842; 1994 2177; 1996 2685 app. 3 n. 9; 1999 1854; 2002 723 all. 2 n. 8, 3350, 3942; 2003 5215 cifra II; 2004 4377]
- [RU 1972 1954]
Art. 45Modifica del diritto vigente
- Le mod. possono essere consultate alla RU 2005 1251.
Art. 46Disposizione transitoria
L’indennità giornaliera di base per persone che prestano servizio civile e che, il 31 dicembre 2003, hanno prestato almeno 103 giorni di servizio ai sensi dell’articolo 1a capoversi 1–3 LIPG, è calcolata durante i restanti giorni di servizio sulla base dell’articolo 10 LIPG.
Art. 47Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2005.