Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 47 capoverso 5, 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 2, 64 capoverso 2, 67 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Capitolo 1 Oggetto e campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a:
- a.
i seguenti oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:
- 1.
oggetti contenenti metallo che entrano in contatto con la pelle,
- 2.
colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente, nonché la loro caratterizzazione,
- 3.
apparecchi e strumenti per piercing, tatuaggi e trucco permanente,
- 4.
- 5.
oggetti d’uso per lattanti1 e bambini piccoli,
- 6.
materiali tessili secondo l’articolo 64 capoverso 1 ODerr quanto alla loro infiammabilità e combustibilità, alle sostanze chimiche in essi contenute nonché alla loro caratterizzazione,
- 7.
prodotti di pelletteria quanto alle sostanze chimiche in essi contenute,
- 8.
cordoncini e lacci nellʼabbigliamento per bambini;
- b.
candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi.
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Capitolo 2 Oggetti d’uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli
Sezione 1 Requisiti per gli oggetti contenenti metallo che vengono a contatto con la pelle
Art. 2Oggetti contenenti nichelio12
1 Gli oggetti che vengono a contatto diretto con la pelle per un periodo prolungato, come orecchini, montature di occhiali, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia e anelli, casse di orologi a polso, cinturini e chiusure di orologi, borchie e bottoni, cerniere lampo, fermagli e marchi metallici applicati agli indumenti, nonché fibbie di cinture, non devono cedere più di 0,5 µg di nichelio per cm2 e settimana.
2 Se gli oggetti di cui al capoverso 1 sono provvisti di un rivestimento, questʼultimo deve essere di qualità tale che il valore limite non sia superato durante un periodo di uso normale dellʼoggetto di almeno due anni.3
3 I perni destinati alla prima perforazione, parti di orecchini e piercing introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate non devono cedere più di 0,2 µg di nichelio per cm2 e settimana. Questo limite massimo si applica parimenti ai dispositivi di chiusura.4
4 Per gli oggetti dʼuso di cui ai capoversi 1–3 conformi alle norme tecniche menzionate nellʼallegato 1 si presume che adempiano i requisiti fissati in questa sezione se questi ultimi sono contemplati da tali norme.5
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).
Art. 2aOggetti contenenti cadmio1
1 Gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialetti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.2
2 Il capoverso 1 non si applica a oggetti usati di cui all’articolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 20093 sulla sicurezza dei prodotti.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010 (RU 2010 4763). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 21 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU 2012 401). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837).
- RS 930.11
Art. 2bOggetti contenenti piombo1
1 Gioielli e gioielli fantasia non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.2
2 Il capoverso 1 non si applica agli oggetti usati di cui allʼarticolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 20093 sulla sicurezza dei prodotti.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837).
- RS 930.11
Sezione 2 Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini
1 Per piercing s’intende la perforazione di parti del corpo, ad esempio i lobi degli orecchi, allo scopo di introdurvi un oggetto ornamentale.
2 Per tatuaggio s’intende l’introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle mediante speciali aghi e apposite macchine per tatuaggi. Le immagini e gli ornamenti così prodotti durano per tutta la vita della persona tatuata.
3 Per trucco permanente s’intende l’introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle; la stabilità dei pigmenti coloranti impiegati è inferiore rispetto a quella del tatuaggio.
4 In relazione ai prodotti di cui alla presente sezione, per sterile s’intende l’assenza di organismi vitali, compresi i virus.
Art. 4Obbligo di diligenza
Le persone che effettuano piercing, tatuaggi e trucchi permanenti a terzi devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire la trasmissione di infezioni.
Art. 5Requisiti relativi ai piercing1
I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837).
Art. 5aRequisiti relativi ai colori per tatuaggi e ai colori per il trucco permanente1
1Nei colori per tatuaggi e nei colori per il trucco permanente le seguenti sostanze possono essere presenti nelle seguenti concentrazioni:
- a.
sostanze di cui all’articolo 54 capoverso 1 ODerr: meno di 0,5 mg/kg;
- b.
coloranti di cui all’articolo 54 capoverso 3 ODerr che:
- 1.
devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare: meno di 0,5 mg/kg,
- 2.
non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose: meno di 0,5 mg/kg, oppure
- 3.
non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi: meno di 0,5 mg/kg;
- c.
tutti gli altri coloranti: conformemente all’articolo 54 capoverso 3 ODerr;
- d.
sostanze classificate come cancerogene o mutagene delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20152 sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/20083, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione tramite inalazione: meno di 0,5 mg/kg;
- e.
sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle delle categorie 1, 1A o 1B secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008: meno di 10 mg/kg;
- f.
sostanze classificate come corrosive per la pelle delle categorie 1, 1A 1B o 1C, come irritanti per la pelle della categoria 2, come causanti gravi lesioni oculari della categoria 1 o come causanti irritazione oculare della categoria 2 secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008:
- 1.
per un utilizzo esclusivamente come regolatore del pH: meno di 1000 mg/kg,
- 2.
in tutti gli altri casi: meno di 100 mg/kg;
- g.
sostanze classificate come tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l’allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l’esposizione per inalazione: meno di 10 mg/kg;
- h.
metalli pesanti e determinate altre sostanze secondo l’allegato XVII, voce 75 appendice 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH dell’UE)4: le concentrazioni di cui al regolamento REACH.
2Per le sostanze di determinate categorie in merito al valore limite di concentrazione si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:
- a.
se una sostanza appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere a–f, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito alla lettera corrispondente;
- b.
se una delle sostanze appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere b–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito in tali lettere;
- c.
se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera a appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettera g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera g;
- d.
se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera h appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettere a–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera h.
3I requisiti di cui al capoverso 1 non si applicano per le sostanze che a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa sono allo stato gassoso oppure che a una temperatura di 50 °C generano una pressione di vapore superiore a 300 kPa ad eccezione della formaldeide (N. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).
4Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente, nel rispetto delle limitazioni d’uso corrispondenti, possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l’articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle e non rilasciano formaldeide.
5In deroga alle disposizioni dei capoversi 1, 2 e 4, per le sostanze di cui all’allegato 2 si applicano le concentrazioni massime ivi stabilite.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837).
- RS 813.11
- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2088, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1464, GU L 180 del 17.7.2023, pag. 12.
Art. 6Requisiti relativi all’igiene dei colori per tatuaggi, di colori per il trucco permanente e di perni destinati alla prima perforazione1
1 I colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono essere fabbricati e confezionati in modo da garantirne la sterilità fino al primo uso. Dopo l’apertura della confezione devono essere adottati tutti i provvedimenti volti ad escludere qualsiasi contaminazione microbica.2
2 Al momento del primo impiego i perni destinati alla prima perforazione devono essere sterili.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).
Art. 7Requisiti degli apparecchi e degli strumenti per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente1
Gli apparecchi e gli strumenti, o le parti di questi, utilizzati per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente devono essere sterili sempreché penetrino nella pelle dei consumatori.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161).
Art. 8Caratterizzazione dei colori impiegati per tatuaggi e il trucco permanente nonché per gioielli per il piercing
1 Sui contenitori di colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:
- a.
il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona, imbottiglia o consegna i colori;
- b.
la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (INCI, IUPAC, CAS o CI); se il nome di una sostanza utilizzata deve essere già indicato sull’etichetta ai sensi dell’OPChim1, questo componente non deve essere indicato ai sensi della presente ordinanza;
- c.
un riferimento per l’identificazione del lotto;
- d.
la data di conservabilità minima (con l’indicazione del mese e dell’anno) entro cui i coloranti mantengono le loro specifiche caratteristiche a condizioni di conservazione appropriate;
- e.
le condizioni di conservazione da osservare affinché sia garantita la conservabilità minima indicata;
- f.
se necessario, le istruzioni per l’uso e le avvertenze, a meno che esse siano già indicate sull’etichetta ai sensi dell’OPChim;
- g.
la dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui all’articolo 5a capoverso 1 lettera f numero 1;
- h.
la dicitura «miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
- i.
l’avvertenza «Contiene cromo. Può provocare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di cromo (VI) inferiore al valore massimo ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera h;
- j.
l’avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di nichelio inferiore al valore massimo ai sensi dell’articolo 5a capoverso 1 lettera h.
2 Sugli imballaggi di gioielli per piercing devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
il nome e l’indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona o consegna l’oggetto per il piercing;
- b.
i perni destinati alla prima perforazione devono essere caratterizzati come tali.
3 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 nonché quelle relative alla composizione del materiale per i gioielli per il piercing devono essere rese accessibili ai consumatori su richiesta.
- RS 813.11
Art. 9Direttive professionali specifiche1
LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può esaminare direttive professionali specifiche di buona prassi di lavoro in materia di piercing, tatuaggio e trucco permanente e raccomandarne lʼapplicazione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).
Sezione 3 …
- Abrogati dall’all. n. 4 dell’O del 29 set. 2023, con effetto dal 1° nov. 2023 (RU 2023 576).
Sezione 4 Oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli
Art. 13Campo d’applicazione e definizione1
1La presente sezione si applica agli oggetti d’uso per lattanti e bambini fino a 36 mesi.
2 Per «articolo di puericultura» ai sensi della presente sezione s’intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene o il nutrimento del lattante.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).
Art. 14Requisiti generali relativi ad articoli di puericultura1
1 Gli articoli di puericultura non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP2), ftalato di dibutile (DBP3), ftalato di diisobutile (DIBP4) e ftalato di butilbenzile (BBP5).6
2 Gli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca da lattanti e bambini piccoli non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di diisononile (DINP7), ftalato di disodecile (DIDP8) e ftalato di diottile (DNOP9).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
- N. Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; n. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Einecs) 204-211-0
- N. CAS 84-74-2; n. Einecs 201-557-4
- N. CAS 84-69-5; n. Einecs 201-553-2
- N. CAS 85-68-7; n. Einecs 201-622-7
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).
- N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0; n. Einecs 249-079-5 e 271-090-9
- N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1; n. Einecs 247-977-1 e 271-091-4
- N. CAS 117-84-0; n. Einecs 204. 214-7
Art. 14aBiberon e succhiotti1
1 I poppatoi per biberon e le tettarelle possono cedere ad un simulatore di saliva i seguenti quantitativi massimi di sostanze:
- a.
N-nitrosamine: 0,01 mg per kg di parti di elastomero o gomma;
- b.
sostanze N-nitrosificabili: 0,1 mg per kg di parti di elastomero o gomma.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, con effetto dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).
I biberon per lattanti e bambini piccoli devono recare un’avvertenza che metta in guardia dai danni ai denti dovuti al consumo prolungato (suzione continua) di bevande zuccherate o agrodolci. …2
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
Art. 14cOggetti con componenti di plastica e gomma che contengono IPA e destinati a lattanti e bambini piccoli1
Gli articoli per lattanti e bambini piccoli non possono essere immessi sul mercato se uno dei loro componenti di plastica o gomma contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nell’allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d numero 2 dell’ordinanza del 18 maggio 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
- 814.81
Si presume che gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli di cui alle norme enunciate nell’allegato 4 soddisfino i requisiti di sicurezza.
Sezione 5 Infiammabilità e combustibilità dei materiali tessili
Art. 16Campo d’applicazione1
La presente sezione si applica ai materiali tessili di cui all’articolo 64 capoverso 1 ODerr.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 26 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6123).
1 I materiali tessili devono essere confezionati in modo tale da non presentare un pericolo eccessivo sotto il profilo dell’infiammabilità e della combustibilità.
2 Gli indumenti e i filati per la fabbricazione di indumenti devono essere confezionati in modo tale da impedire che la fiamma si propaghi rapidamente sulla superficie del tessuto senza che nel contempo bruci la struttura fondamentale di quest’ultimo («surface flash»).
3 L’allegato 5 stabilisce norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. In occasione dell’adeguamento di questo allegato, l’USAV designa, per quanto possibile, norme armonizzate a livello internazionale.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6123).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 26 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6123).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
Sezione 6 Sostanze chimiche in materiali tessili, in prodotti di pelletteria e in altri oggetti che vengono a contatto con il corpo umano
Art. 21Coloranti azoici
1 I materiali tessili e i prodotti di pelletteria di cui nell’allegato 6 nonché le loro parti colorate non devono contenere coloranti azoici che, a causa di una dissociazione riduttiva di uno o più gruppi azoici, possono emettere uno o più ammini aromatici di cui nell’allegato 7 in una concentrazione superiore a 30 mg/kg.1
2 Al fine di determinare gli ammini aromatici secondo l’allegato 7 si applicano le norme tecniche enunciate nell’allegato 8.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).
Art. 22Sostanze vietate e limitatamente ammesse
1 Per il trattamento di materiali tessili è vietato impiegare le sostanze seguenti:
- a.
arsenico e suoi composti;
- b.
- c.
1ter Nei seguenti oggetti, la concentrazione di stagno proveniente da composti di dioctilstagno non deve superare lo 0,1 per cento in massa:
- a.
- b.
- c.
- d.
articoli di puericultura, compresi i pannolini;
- e.
articoli per l’igiene femminile.2
1quater I materiali tessili e le calzature di cui alla voce 72 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento UE-REACH)3 non possono contenere sostanze la cui concentrazione, misurata in materiali omogenei, è pari o superiore a quella specificata nell’appendice 12 del regolamento UE-REACH.4
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010 (RU 2010 4763). Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento 2018/1513, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, con effetto dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837).
Sezione 7 Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini
1 I cordoncini e i lacci nei vestiti per bambini fino all’età di 14 anni devono essere apposti in modo tale che il pericolo di rimanere impigliati, strangolati o feriti sia ridotto al minimo.
2 Si presume che i cordoncini e i lacci di cui al capoverso 1 siano conformi ai requisiti di sicurezza se soddisfano le norme secondo l’allegato 8a.
Capitolo 3 Candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi
Art. 23Candele, bastoncini fumiganti e oggetti simili
1 Le candele, i bastoncini fumiganti e gli oggetti simili possono emanare, durante il processo di combustione, sostanze o miscele di sostanze unicamente in quantitativi che non mettano in pericolo la salute.
2 Il tenore di piombo degli stoppini di candele non deve superare i 600 mg/kg.
1 È vietato consegnare ai consumatori dei fiammiferi con fosforo bianco.
2 I fiammiferi possono essere venduti unicamente in imballaggi, pacchetti e scatole recanti la ditta del fabbricante o la sua marca depositata.
3 L’imballaggio posto a diretto contatto con i fiammiferi (scatola, bustine di fiammiferi da staccare, ecc.) dev’essere di materiale resistente e tale da garantire un’adeguata protezione dei fiammiferi.
1 Per accendini si intendono dispositivi atti a produrre una fiamma mediante scintille ottenute da uno sfregamento meccanico su una pietra focaia oppure utilizzando l’effetto piezo-elettrico. Di regola servono ad accendere di proposito articoli per fumatori come sigarette, sigari e pipe oppure materiali come carta e stoppini.
2 Come combustibili possono essere impiegati benzina o gas liquidi quali propano o butano.
3 Gli accendini devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino secondo il capoverso 4. Sono eccettuati gli accendini ricaricabili che soddisfano le seguenti condizioni:
- a.
all’accendino si applica una garanzia del fabbricante valida almeno due anni secondo la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 19992 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
- b.
l’accendino è concepito in modo tale da assicurare una durata di vita di almeno cinque anni, riparazioni comprese, e può essere riparato e ricaricato in modo sicuro lungo la sua intera durata di vita;
- c.
le parti dell’accendino che non sono di consumo, ma sono soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono poter essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato con sede in Svizzera o nell’Unione europea.
4 Per accendino munito di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino si intende un accendino che, in condizioni di utilizzazione abituali o ragionevolmente prevedibili, non può essere azionato da bambini di età inferiore ai 51 mesi a causa della forza necessaria per azionarlo o delle sue caratteristiche costruttive o del sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero della complessità o della sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.
5 Gli accendini che assomigliano a oggetti in grado di attirare l’attenzione dei bambini (accendini fantasia) non possono essere fabbricati, importati o consegnati. Si tratta in particolare di accendini che:
- a.
riproducono la forma di personaggi dei fumetti, di giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, derrate alimentari, animali, figure umane o loro parti;
- b.
producono altri effetti (si illuminano, emettono suoni, comportano parti mobili ecc.).
6 Gli accendini devono soddisfare le norme menzionate nell’allegato 9.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161).
- GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12
Art. 26Articoli per scherzi
Gli articoli per scherzi e gli oggetti destinati a scopi simili non devono contenere sostanze in quantità tali da risultare pericolose per la salute. Sono segnatamente vietate:
- a.
- b.
la polvere della corteccia di Panama (Quillaja saponaria) ed i suoi derivati contenenti saponine;
- c.
la polvere della radice dell’elleboro verde e nero (Helleborus viridis – Helleborus niger);
- d.
la polvere della radice del veratro bianco e nero (Veratrum album – Veratrum niger);
- e.
la benzidina e suoi derivati;
- f.
- g.
il solfuro d’ammonio, l’idrogensolfuro d’ammonio ed i polisolfuri d’ammonio;
- h.
gli esteri volatili dell’acido bromacetico: bromacetato di metile, bromacetato di etile, bromacetato di propile e bromacetato di butile.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 27Adeguamento degli allegati1
1 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.2
2 Per quanto possibile, l’USAV3 designa norme armonizzate a livello internazionale.
3 In occasione degli adeguamenti può stabilire disposizioni transitorie.4
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
- Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).
Art. 28Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 80 capoverso 7 ODerr vale:
- a.
gli oggetti contenenti nichelio di cui all’articolo 2 capoverso 3 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 agosto 2006;
- b.
gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli di cui agli articoli 13–15 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006;
- c.
le candele, i fiammiferi, gli accendini e gli articoli per scherzi di cui agli articoli 23–26 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006;
- d.
i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente possono essere utilizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2007.
Art. 28aDisposizioni transitorie della modifica del 23 ottobre 20191
1 Gli oggetti non conformi all’articolo 14 capoverso 1 della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 7 luglio 2020.
2 Per gli oggetti non conformi all’articolo 22 capoverso 1quater della modifica del 23 ottobre 2019 si applicano le disposizioni transitorie di cui ai numeri 1 e 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2018/15132.
3 Gli oggetti non conformi alle altre disposizioni della modifica del 23 ottobre 2019 possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 novembre 2020. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3405).
- Regolamento (UE) 2018/1513 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda talune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 1.
Art. 28bDisposizione transitoria della modifica dell’8 dicembre 20231
Gli oggetti non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dall’all. n. 4 dell’O del 29 set. 2023 (RU 2023 576). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 837).
Art. 29Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 26 giugno 19951 sulla combustibilità dei materiali tessili è abrogata.
- [RU 1995 3424; 2005 3389 II 3]
Art. 30Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
Disposizione transitora della modifica del 15 novembre 2006
Gli oggetti di cui agli articoli 14, 14a e 14b possono essere fabbricati e importati secondo il diritto anteriore fino al 16 gennaio 2007. Essi possono essere consegnati ai consumatori ancora fino al 31 marzo 2008.
Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2008
Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010
Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 2011
Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013
Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016
Allegati
- Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio
- Sostanze con valori limite di concentrazione specifici nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente
- Norme tecniche per lenti a contatto cosmetiche afocali
- Norme tecniche concernenti gli oggetti d’uso per lattanti e bambini piccoli
- Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili
- Materiali tessili e prodotti di pelletteria che non possono contenere coloranti azoici di cui all’articolo 21 capoverso 1
- Elenco delle ammine aromatiche
- Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche
- Norma tecnica per i cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini
- Norme tecniche per gli accendini
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.