Ordinanza del 1° luglio 2020 relativa ai dispositivi medici (ODmed)
RS 812.213 · 114 articoli
ODmed (RS 812.213) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.
Ultime modifiche
- Art. 15, modificato (RO 2023 576) in vigore dal 01.11.2023
- Art. 93, modificato (RO 2023 576) in vigore dal 01.11.2023
- Art. 4, modificato (RO 2023 576) in vigore dal 01.11.2023
- Art. 13, modificato (RO 2023 576) in vigore dal 01.11.2023
- Art. 21, modificato (RO 2022 291) in vigore dal 01.11.2023
- Art. 100, modificato (RO 2023 576) in vigore dal 01.11.2023
Estratto del testo (114 articoli)
1 La presente ordinanza si applica a: a. dispositivi medici e loro accessori ai sensi dell’articolo 3; b. gruppi di prodotti senza destinazione d’uso medica secondo l’allegato 1. 2 Nella presente ordinanza per di…
La presente ordinanza non si applica a: a. sangue umano, emoderivati, plasma o cellule ematiche di origine umana oppure dispositivi che, al momento dell’immissione in commercio o della messa in servizio, contengono tali emo…
1 Sono considerati dispositivi medici a. che sono destinati dal fabbricante a essere impiegati sull’essere umano; b. che non esercitano l’azione principale cui sono destinati n…
1 Nella presente ordinanza si intende per: a. messa a disposizione sul mercato: b. immissione in commercio: c. messa in servizio: d. manutenzione: e. ricondizionamento : f. fabbricante: relativo ai dispositivi medic…
1 Le equivalenze terminologiche tra l’UE-MDR e la presente ordinanza figurano nell’allegato 2. 2 Se nella presente ordinanza si rimanda a disposizioni dell’UE-MDR che a loro volta rimandano ad altre disposi…
1 Un dispositivo può essere immesso in commercio o messo in servizio solo se è conforme alla presente ordinanza qualora sia debitamente fornito e correttamente installato, oggetto di un’a…
1 I dispositivi offerti in Svizzera mediante i servizi della società dell’informazione, segnatamente mediante un servizio online che soddisfa i requisiti di cui al capoverso 4, devono essere conformi ai requisiti d…
1 I prodotti senza destinazione d’uso medica di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera b devono essere conformi alle specifiche comuni designate da Swissmedic. 2 I dispositivi che hanno una destinazione d’uso sia…
Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).
