Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 23 e 36 capoversi 3 e 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Sezione 1 Definizioni
A complemento delle definizioni secondo l’articolo 2 ODerr, nella presente ordinanza s’intende per:
- a.
categoria funzionale: uno dei gruppi di additivi figuranti nell’allegato 1, ordinato in base alla funzione tecnologica che esercita nelle derrate alimentari;
- b.
derrata alimentare senza zuccheri aggiunti: derrata alimentare senza aggiunta di:
- 1.
monosaccaridi o disaccaridi,
- 2.
derrate alimentari contenenti monosaccaridi o disaccaridi e impiegate per le loro proprietà dolcificanti;
- c.
derrata alimentare a ridotto contenuto calorico: derrata alimentare con un contenuto calorico ridotto di almeno il 30 per cento rispetto a quello della derrata alimentare originaria o di un prodotto analogo;
- d.
preparati di edulcoranti o edulcoranti da tavola: preparati di edulcoranti ammessi, i quali:
- 1.
possono contenere altri additivi secondo l’allegato 3 posizione 11.4 e ingredienti alimentari; e
- 2.
vengono impiegati come sostitutivi di sorte di zuccheri secondo l’articolo 80 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
- RS 817.022.17
Sezione 2 Requisiti degli additivi e loro utilizzazione
1 Gli additivi e le derrate alimentari a cui vengono aggiunti uno o più additivi possono essere utilizzati esclusivamente secondo le disposizioni della presente ordinanza.
2 Quali additivi possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze secondo l’allegato 1a.
3 Ai gruppi di additivi secondo l’allegato 2 si applicano le condizioni d’uso comuni.
4 L’ammissibilità degli additivi e dei gruppi di additivi nelle singole derrate alimentari è disciplinata nell’allegato 3 lettera B.
5 Un additivo deve essere utilizzato secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF). La BPF è rispettata qualora:
- a.
l’additivo sia utilizzato in una quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto voluto; e
- b.
l’utilizzazione dell’additivo non sia ingannevole per il consumatore.
6 Non sono considerati additivi:
- a.
i coadiuvanti tecnologici;
- b.
le sostanze utilizzate per la protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali;
- c.
le sostanze aggiunte alle derrate alimentari a fini nutrizionali;
- d.
le sostanze per il trattamento dell’acqua potabile;
- e.
i monosaccaridi, i disaccaridi e gli oligosaccaridi nonché le derrate alimentari utilizzate per le loro proprietà dolcificanti e contenenti tali sostanze;
- f.
le derrate alimentari, liofilizzate o concentrate, che sono aggiunte durante la fabbricazione di derrate alimentari composte per le loro proprietà aromatizzanti, gustative o fisiologiche–nutrizionali e che possiedono l’effetto secondario di colorare;
- g.
le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimenti ma che non fanno parte delle derrate alimentari e non sono destinate a essere consumate con queste ultime;
- h.
i prodotti contenenti pectina ottenuti da residui essiccati di mele spremute o dalla scorza essiccata di agrumi oppure da una miscela di tali sostanze mediante trattamento con acido diluito e successiva neutralizzazione parziale con sodio o sali di potassio;
- i.
le basi o la gomma base per la fabbricazione di gomma da masticare;
- j.
la destrina bianca o gialla, l’amido torrefatto o destrinizzato, l’amido modificato con trattamento acido o alcalino, l’amido sbiancato, l’amido modificato fisicamente e l’amido trattato mediante enzimi amilolitici;
- k.
il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;
- l.
gli aminoacidi e i loro sali, tranne l’acido glutammico, la glicina, la cisteina, la cistina e i loro sali;
- m.
i caseinati e la caseina;
- n.
- o.
- p.
le sostanze secondo l’articolo 2 lettere a e d dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
- RS 817.022.42
1 Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altri additivi negli allegati 1a–3 e 5.
2 Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a.
la quantità proposta è innocua per la salute;
- b.
è dimostrata una sufficiente necessità tecnologica e l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnico;
- c.
il consumatore non è tratto in inganno dall’utilizzazione del nuovo additivo;
- d.
l’additivo presenta vantaggi per il consumatore;
- e.
il richiedente presenta i documenti analitici.
3 In caso di richiesta per l’ammissione di un additivo destinato all’uso come edulcorante, oltre alle condizioni secondo il capoverso 2 occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a.
l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri nella fabbricazione di derrate alimentari a ridotto contenuto calorico, derrate alimentari non cariogene o derrate alimentari senza zuccheri aggiunti;
- b.
l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri e la sua utilizzazione consente di prolungare la durata di conservazione della derrata alimentare;
- c.
l’additivo è destinato a essere impiegato nella fabbricazione di derrate alimentari secondo l’articolo 2 lettere d–f dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.
4 In caso di richiesta per l’ammissione di un nuovo additivo destinato all’uso come colorante, occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- a.
l’additivo restituisce l’apparenza originaria delle derrate alimentari il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;
- b.
l’additivo accresce l’attrattiva visiva delle derrate alimentari;
- c.
l’additivo colora derrate alimentari normalmente incolori.
5 Una richiesta non è necessaria per gli additivi che possono essere immessi legalmente sul mercato nella quantità utilizzata secondo le prescrizioni dell’Unione Europea determinanti per l’immissione in commercio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
- RS 817.022.104
Art. 3Criteri di purezza
Gli additivi devono soddisfare i criteri di purezza specifici stabiliti nell’allegato 4.
Art. 4Additivi trasferiti
1Gli additivi trasferiti sono additivi provenienti dagli ingredienti di una derrata alimentare composta.
2Il trasferimento («carry-over») è ammesso se l’additivo:
- a.
può essere utilizzato nell’ingrediente impiegato e la derrata alimentare composta non è elencata nell’allegato 6 numero 1 o 2;
- b.
è ammesso negli additivi, negli enzimi o negli aromi aggiunti, è stato trasferito da questi ultimi nella derrata alimentare e non ha alcuna funzione tecnologica nella derrata alimentare finita;
- c.
è impiegato in una derrata alimentare destinata a essere utilizzata soltanto nella preparazione di una derrata alimentare composta e la sua utilizzazione nella derrata alimentare composta è ammessa dalla presente ordinanza.
2bis Indipendentemente dal capoverso 2 il trasferimento di additivi impiegati come edulcoranti è ammesso nei seguenti casi, purché l’edulcorante sia ammesso per uno degli ingredienti:
- a.
nelle derrate alimentari composte senza zuccheri aggiunti;
- b.
nelle derrate alimentari composte a ridotto contenuto calorico;
- c.
nelle derrate alimentari composte come razione giornaliera per un’alimentazione contro l’aumento di peso;
- d.
nelle derrate alimentari composte non cariogene;
- e.
nelle derrate alimentari composte con durata di conservazione prolungata.1
3 Se un additivo è aggiunto a un aroma, a un additivo o a un enzima di una derrata alimentare e svolge in essa una funzione tecnologica, esso è considerato quale additivo di tale derrata alimentare e non dell’aroma, dell’additivo o dell’enzima aggiunto e deve quindi essere conforme alle condizioni predefinite per l’utilizzazione di tale derrata alimentare.2
4Gli additivi trasferiti non sono ammessi in:
- a.
alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento;
- b.
alimenti per lo svezzamento a base di cereali e nelle altre pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età;
- c.
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini in tenera età.
5Le eccezioni di cui al capoverso 4 sono disciplinate nell’allegato 5 numero 5 parte B.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 5Preparati di additivi, di aromi e di enzimi
Soltanto gli additivi alimentari figuranti nell’allegato 5 possono venire utilizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e negli aromi alimentari, alle condizioni ivi contenute.
- Abrogati dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Art. 8Additivi in preparati con vitamine, sali minerali e determinate altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico1
Nei preparati con vitamine, sali minerali e determinate altre sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico possono essere utilizzati solo gli additivi elencati nell’allegato 5 numero 5.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Sezione 3 Caratterizzazione
Art. 9Additivi o preparati di additivi consegnati come tali ai consumatori1
Se additivi o preparati di additivi sono consegnati come tali ai consumatori, sull’imballaggio o sull’etichetta devono figurare, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 relativa alle informazioni sulle derrate alimentari (OID), le seguenti indicazioni:
- a.
la menzione «per alimenti» oppure «per alimenti (uso limitato)» o la menzione dell’utilizzazione prevista nelle derrate alimentari;
- b.
la denominazione della classe funzionale secondo l’allegato 1;
- c.
i componenti e le denominazioni stabilite, in ordine ponderale di quantità decrescente; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denominazioni singole e i numeri E;
- d.
lo scopo di utilizzazione, le istruzioni per l’uso e le prescrizioni per il dosaggio.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
- RS 817.022.16
Art. 9aPreparati edulcoranti consegnati come tali ai consumatori1
1 Se preparati edulcoranti sono consegnati come tali ai consumatori, la denominazione specifica secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera a OID2 è «edulcorante a base di…», seguita dalla denominazione singola, come «saccarina». Anziché «edulcorante» è possibile usare il termine «edulcorante da tavola».
2 Oltre alle indicazioni secondo gli articoli 9 e 3 OID, sull’imballaggio o sull’etichetta dei preparati edulcoranti devono figurare le seguenti indicazioni:
- a.
il potere dolcificante rispetto al saccarosio, ad esempio «una pastiglia corrisponde al potere dolcificante di una zolletta di zucchero (4 g)»;
- b.
la menzione «contiene una fonte di fenilalanina» sui preparati edulcoranti che contengono aspartame (E 951) o aspartame-acesulfame (E 962);
- c.
la menzione «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi» sui preparati edulcoranti che contengono polioli.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
- RS 817.022.16
Art. 9bAdditivi o preparati di additivi non consegnati come tali ai consumatori1
1 Se additivi o preparati di additivi non sono consegnati come tali ai consumatori ma sono consegnati per essere ulteriormente trasformati, sull’imballaggio o sul recipiente devono figurare, oltre alle indicazioni secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a, c, e–g, k e m OID2, le seguenti indicazioni:
- a.
la menzione «da utilizzare negli alimenti» o una menzione dell’utilizzazione prevista nelle derrate alimentari;
- b.
i componenti e le denominazioni stabilite, in ordine ponderale di quantità decrescente; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denominazioni singole oppure i numeri E;
- c.
tutte le indicazioni necessarie al rispetto delle prescrizioni sui livelli massimi di additivi e ingredienti nei prodotti finiti.
2 È sufficiente che le indicazioni secondo il capoverso 1 lettera c e quelle secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere g e k OID figurino sui documenti relativi alla merce che devono essere forniti prima o all’atto della consegna, a condizione che l’indicazione «destinato alla fabbricazione di alimenti, non destinato alla vendita al dettaglio» sia ben visibile sull’imballaggio o sul recipiente del prodotto interessato.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
- RS 817.022.16
Sezione 4 Obbligo d’informazione
I fabbricanti e gli utilizzatori di additivi hanno l’obbligo di:
- a.
trasmettere all’USAV qualsiasi nuova informazione scientifica o tecnica che possa incidere sulla valutazione della sicurezza di un additivo; e
- b.
informare l’USAV, su sua richiesta, in merito all’utilizzazione di tale additivo.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
Sezione 5 Adeguamento degli allegati
1L’USAV adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
2 Può stabilire disposizioni transitorie.2
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1465).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2365).
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 12Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 22 giugno 20071 sugli additivi è abrogata.
- [RU 2007 2977, 20081291,20092047]
Art. 13Disposizioni transitorie
1 Le derrate alimentari possono essere fabbricate, importate e caratterizzate conformemente al diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. Possono essere consegnate al consumatore fino a esaurimento delle scorte secondo il diritto anteriore.
2 Le derrate alimentari che contengono giallo chinolina (E 104), giallo arancio S (E 110) e rosso cocciniglia A (Ponceau 4R) (E 124) possono essere consegnate al consumatore fino a esaurimento delle scorte secondo il diritto anteriore.
3 Gli additivi autorizzati a titolo provvisorio secondo il diritto anteriore possono essere fabbricati, importati, caratterizzati e consegnati al consumatore fino alla scadenza dell’autorizzazione.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 14 set. 2015 (RU 2015 3409). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 19 giu. 2026, con effetto dal 1° ago. 2026 (RU 2026 371).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020 (RU 2020 2365). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 19 giu. 2026, con effetto dal 1° ago. 2026 (RU 2026 371).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 14 feb. 2022 (RU 2022 124). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 19 giu. 2026, con effetto dal 1° ago. 2026 (RU 2026 371).
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV dell’8 dic. 2023 (RU 2023 827). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’USAV del 19 giu. 2026, con effetto dal 1° ago. 2026 (RU 2026 371).
Art. 13eDisposizione transitoria della modifica del 19 giugno 20261
1Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 19 giugno 2026 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 luglio 2027 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
2Le derrate alimentari contenenti ottenilsuccinato di amido e sodio E 1450 delle categorie 13.1.5.1 (alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti) e 13.1.5.2 (alimenti destinati a fini medici speciali per lattanti a partire da quattro mesi e bambini nella prima infanzia) possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 18 febbraio 2028 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’USAV del 19 giu. 2026, in vigore dal 1° ago. 2026 (RU 2026 371).
Art. 14Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Allegati
- Categorie funzionali degli additivi
- Lista degli additivi ammessi
- Gruppi di additivi
- Lista di applicazione
- Criteri di purezza specifici per gli additivi
- Liste degli additivi, comprese le sostanze di supporto per l’utilizzazione in additivi, enzimi, aromi e vitamine, sali minerali e altre determinate sostanze con effetto nutrizionale o fisiologico
- Liste delle derrate alimentari nelle quali non è ammesso il trasferimento di un additivo
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.