Législation

Ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

OIDRS 817.022.16In vigoreStato 01.07.202552 articoli

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  • RU 2025 371in vigore il 01.07.2025
    introdotto: art. 45c
  • RU 2024 7in vigore il 01.02.2024
    modificato: art. 11, 17, 18, 21, 22, 23, 35 · introdotto: art. 15, 16, 42b, 45b
  • RU 2020 2337in vigore il 01.07.2020
    modificato: art. 5, 13, 15, 40 · introdotto: art. 7a, 11, 42a, 45a

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–2
  2. Capitolo 2Indicazioni obbligatorie sulle derrate alimentari3–38
  3. Capitolo 3Informazioni volontarie sulle derrate alimentari39–42b
  4. Capitolo 4Adeguamento degli allegati43
  5. Capitolo 5Disposizioni finali44–46

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 12 capoversi 3 e 4, 14 capoverso 2 lettera b, 36 capoversi 3 e 4, 37 capoversi 3 e 4, 37 capoversi 3 e 4, 38 capoverso 1, 39 capoverso 3 e 95 capoverso 3 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza stabilisce i principi e i requisiti riguardanti le informazioni sulle derrate alimentari e regola in particolare la caratterizzazione al momento della consegna ai consumatori e la pubblicità delle stesse.

2

 Sono fatti salvi gli obblighi di informazione stabiliti nelle ordinanze specifiche dei prodotti della legislazione sulle derrate alimentari.

Art. 2Definizioni

Si applicano le definizioni di cui all’allegato 1.

Capitolo 2 Indicazioni obbligatorie sulle derrate alimentari

Sezione 1 Contenuto e forma

Art. 3Indicazioni obbligatorie

1

 Al momento della consegna ai consumatori, le derrate alimentari devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti (indicazioni obbligatorie):

  1. a.

    la denominazione specifica (art. 6 e 7);

  2. b.

    l’elenco degli ingredienti (art. 8 e 9);

  3. c.

    gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate (art. 10 e 11);

  4. d.

    se necessario, l’indicazione quantitativa degli ingredienti (art. 12);

  5. e.

    il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (art. 13);

  6. f.

    se necessario, indicazioni specifiche per la conservazione o l’utilizzo (art. 14);

  7. g.

    il nome o l’azienda come anche l’indirizzo della persona che le ha fabbricate, messe in circolazione, imballate, confezionate, imbottigliate o consegnate;

  8. h.

    il Paese di produzione delle derrate alimentari (art. 15);

  9. i.

    la provenienza degli ingredienti quantitativamente più importanti della derrata alimentare (art. 16);

  10. j.

    indicazioni specifiche per la carne di bovino, suino, ovino, caprino e pollame (art. 17);

  11. jbis.

    se necessario, un’indicazione secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera j ODerr;

  12. k.

    le istruzioni per l’uso, qualora la loro omissione renda difficile utilizzare la derrata alimentare conformemente alla sua destinazione;

  13. l.

    il tenore alcolico per bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume (art. 18);

  14. m.

    la partita (art. 19–20);

  15. n.

    la dichiarazione del valore nutritivo (art. 21–28);

  16. o.

    una menzione per le derrate alimentari che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono OGM o sono state ricavate da OGM (art. 8 dell’ordinanza del DFI del 27 maggio 20201 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate);

  17. p.

    se necessario, il marchio di identificazione (art. 36–38);

  18. q.

    ulteriori indicazioni di cui all’allegato 2.

2

 Le indicazioni devono essere fornite mediante parole o numeri.

3

 Possono essere espresse:

  1. a.

    in via supplementare attraverso pittogrammi o simboli;

  2. b.

    in alternativa attraverso pittogrammi o simboli, qualora previsto dalle ordinanze pertinenti.

4

 Se la superficie più grande è inferiore a 10 cm2, sullʼimballaggio o sullʼetichetta devono essere apposti obbligatoriamente solo i dati di cui al capoverso 1 lettere a, c, e, o e all’allegato 2 parte A numero 3. Lʼelenco degli ingredienti deve essere reso noto in altro modo (ad es. scheda informativa) o messo a disposizione dei consumatori su richiesta.

5

 Nel caso di imballaggi multipli (ossia di più prodotti uguali o diversi riuniti in un nuovo imballaggio) è consentito tralasciare sull’imballaggio esterno le indicazioni prescritte se le stesse:

  1. a.

    figurano sui singoli imballaggi contenuti all’interno; e

  2. b.

    sono leggibili dall’esterno per i consumatori oppure nel punto di vendita si provvede a informare in altro modo.

  1. RS 817.022.51

Art. 4Presentazione delle indicazioni obbligatorie per le derrate alimentari preimballate

1

 Nel caso di derrate alimentari preimballate, al momento della consegna le indicazioni obbligatorie devono essere apposte direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso applicata.

2

 Devono essere apposte in posizione ben visibile in modo chiaro, leggibile e indelebile. Nessun’altra indicazione o immagine o nessun altro elemento deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l’attenzione.

3

 Le informazioni devono essere stampate sull’imballaggio o sull’etichetta in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è di almeno 1,2 mm, in conformità con l’allegato 3, in modo da garantire una buona leggibilità.

4

 Se la superficie maggiore di una confezione o di un contenitore è inferiore a 80 cm2, la parte mediana dei caratteri deve essere di almeno 0,9 mm, in conformità con l’allegato 3.

5

 Nello stesso campo visivo della denominazione specifica devono figurare:

  1. a.

    il tenore alcolico secondo l’articolo 18;

  2. b.

    la dichiarazione concernente lʼimpiego di modalità di produzione vietate in Svizzera ai sensi dellʼarticolo 3 dellʼordinanza del 26 novembre 20031 sulle dichiarazioni agricole;

  3. c.

    le indicazioni di quantità ai sensi delle prescrizioni dellʼordinanza del 5 settembre 20122 sulle indicazioni di quantità;

  4. d.

    se necessario le indicazioni secondo l’articolo 36 capoverso 1 lettera j ODerr.

  1. RS 916.51
  2. RS 941.204

Art. 5Derrate alimentari immesse sfuse sul mercato

1

 Per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato si applicano per le informazioni secondo l’articolo 39 capoversi 1 e 2 ODerr le disposizioni seguenti:

  1. a.

    la provenienza degli animali deve essere sempre indicata per scritto per:

    1. 1.

      la carne degli animali di cui allʼarticolo 2 lettere a, d ed e dellʼordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari di origine animale (ODOA), intera o in pezzi, fresca o trasformata,

    2. 2.

      il pesce intero, sfilettato o in pezzi, fresco o trasformato;

  2. b.

    per l’indicazione di provenienza di un animale secondo la lettera a:

    1. 1.

      è determinante il Paese in cui l’animale è stato allevato, in cui l’ingrasso è avvenuto in maggior misura o in cui ha trascorso la maggior parte della sua esistenza,

    2. 2.

      per il pesce catturato in mare si applica l’allegato 4,

    3. 3.

      non si applicano gli articoli 16 e 17;

  3. c.

    lʼobbligo di informazione orale si applica alle indicazioni sulla salute di cui allʼarticolo 34 capoverso 1 lettere a e b soltanto se le indicazioni sulla salute sono fornite per scritto;

  4. d.

    le indicazioni di cui allʼarticolo 10 sugli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate possono essere fornite oralmente soltanto se:2

    1. 1.

      figura per iscritto in modo ben visibile che le informazioni possono essere richieste oralmente,

    2. 2.

      le informazioni sono a disposizione del personale per scritto oppure possono essere fornite direttamente da una persona competente in materia;

  5. e.

    per le derrate alimentari con un’indicazione sul contenuto di glutine o lattosio ai sensi degli articoli 41 e 42, in deroga all’articolo 21 capoverso 2 lettera b, si può rinunciare alla dichiarazione del valore nutritivo;

  6. f.

    le miscele involontarie ai sensi dellʼarticolo 11 capoverso 5 non devono essere indicate.

2

 Le indicazioni da riportare per scritto devono essere fornite in forma appropriata. Nelle aziende di ristorazione collettiva possono figurare nella carta delle vivande o su un cartello.

3

 Le informazioni richieste devono essere disponibili al momento dell’offerta dei prodotti.

  1. RS 817.022.108
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Sezione 2 Denominazione specifica

Art. 6Principi

1

 Ogni derrata alimentare deve essere definita con una denominazione specifica (allegato 1 numero 4).

2

 Qualora non esista una denominazione specifica giuridicamente vincolante, la derrata alimentare deve essere definita con la denominazione usuale. Se la denominazione usuale è assente o inutilizzata, è richiesta una denominazione descrittiva.

3

 La denominazione specifica può essere omessa se il consumatore è in grado di riconoscere senza difficoltà la natura, il genere, la sorta, la specie e la costituzione della derrata alimentare.

Art. 7Denominazioni e indicazioni protette

1

 La denominazione specifica può essere sostituita da denominazioni che sono protette secondo l’ordinanza del 28 maggio 19971 sulle DOP/IGP, l’ordinanza del 2 settembre 20152 DOP/IGP per prodotti non agricoli, una legislazione cantonale analoga oppure un trattato internazionale vincolante per la Svizzera.

2

 Le denominazioni specifiche riguardanti carne, preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne di cui all’articolo 9 ODOA3 non possono essere sostituite da denominazioni di cui al capoverso 1; è fatto salvo l’articolo 9 capoverso 4 ODOA.

3

 L’utilizzo di denominazioni protette per il vino è disciplinato nell’ordinanza del 14 novembre 20074 sul vino, l’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20165 sulle bevande e nelle corrispondenti legislazioni cantonali.

  1. RS 910.12
  2. RS 232.112.2
  3. RS 817.022.108
  4. RS 916.140
  5. RS 817.022.12

Art. 7aEccezioni1

Le eccezioni stabilite dal DFI secondo lʼarticolo 14 capoverso 2 lettera b ODerr sono elencate nellʼallegato 5a.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Sezione 3 Elenco degli ingredienti

Art. 8Indicazioni necessarie e ordine

1

 L’elenco degli ingredienti deve essere preceduto da un titolo o una definizione appropriata che contenga la parola «ingredienti».

2

 Tutti gli ingredienti devono essere indicati con la relativa denominazione specifica in ordine quantitativo decrescente. Determinante è la parte in massa al momento della trasformazione.

3

 Gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati devono recare tra parentesi la menzione «nano».

4

 Nel caso di derrate alimentari recanti un’indicazione sulla salute in merito all’aggiunta di microorganismi, questi ultimi devono essere menzionati nell’elenco degli ingredienti con la specifica nomenclatura scientifica.

5

 I dettagli concernenti l’indicazione e la denominazione degli ingredienti sono disciplinati nell’allegato 5.

Art. 9Eccezioni

1

 Non è necessario un elenco degli ingredienti nel caso di:

  1. a.

    frutta e verdura fresca, comprese le patate, che non sia stata sbucciata, tagliata o manipolata analogamente;

  2. b.

    acqua potabile contenente anidride carbonica nella cui denominazione figura questa caratteristica;

  3. c.

    aceto di fermentazione fabbricato a partire da una sola sostanza di base a cui non è stato aggiunto alcun altro ingrediente;

  4. d.

    formaggio e burro nonché latte e panna fermentati, purché siano stati impiegati esclusivamente i seguenti ingredienti:

    1. 1.

      sostanze costitutive del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione,

    2. 2.

      il sale necessario alla produzione di formaggi (salvo il formaggio fresco o fuso); qualora sia stato utilizzato sale (sale da cucina o sale comune) iodato o fluorato, è necessario fornire un’indicazione relativa alla iodurazione o alla fluorizzazione;

  5. e.

    derrate alimentari fabbricate a partire da un solo ingrediente, se la denominazione specifica è identica alla denominazione degli ingredienti o se permette di identificare chiaramente il genere di ingredienti;

  6. f.

    bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume.

2

 I seguenti componenti di una derrata alimentare non devono essere compresi nell’elenco degli ingredienti:

  1. a.

    componenti di un ingrediente eliminati temporaneamente durante la fabbricazione e poi aggiunti nuovamente alla derrata alimentare, senza superare quantitativamente la parte allo stato originale;

  2. b.

    additivi ed enzimi alimentari:

    1. 1.

      considerati additivi trasferiti ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 20131 sugli additivi, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito, oppure

    2. 2.

      utilizzati come sostanze ausiliarie per la preparazione;

  3. c.

    sostanze di supporto e altre sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze di supporto e soltanto nelle quantità assolutamente necessarie;

  4. d.

    sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata;

  5. e.

    acqua:

    1. 1.

      se il suo impiego durante la fabbricazione serve unicamente a ricostituire un ingrediente in forma concentrata o disidratata, oppure

    2. 2.

      se è considerata liquido di copertura che di norma non è consumato.

  1. RS 817.022.31

Sezione 4 Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate e loro caratterizzazione

Art. 10Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate

Le sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate sono elencate nell’allegato 6.

Art. 11Caratterizzazione

1

 Le sostanze di cui all’allegato 6 o gli ingredienti da esse ricavate e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata, devono essere chiaramente definiti nell’elenco degli ingredienti, come «malto d’orzo», «emulsionante (lecitina di soia)», «aroma naturale di arachidi». Tale indicazione deve essere evidenziata mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati.

2

 Qualora l’elenco degli ingredienti non sia obbligatorio, l’indicazione deve comprendere la parola «contiene», seguita dalla denominazione dell’ingrediente o del prodotto in questione conformemente all’allegato 6.

3

 Se in una derrata alimentare vari ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati ottenuti da un unico ingrediente o prodotto secondo l’allegato 6, ciò deve essere indicato chiaramente nella caratterizzazione per ciascuno di questi ingredienti o sostanze ausiliarie.

4

 L’indicazione di cui al capoverso 1 non è obbligatoria se la denominazione specifica della derrata alimentare contiene un chiaro riferimento all’ingrediente in questione.

4bis

 Lʼindicazione di cui al capoverso 1 non è obbligatoria per le derrate alimentari di cui allʼarticolo 9 capoverso 1 lettera d.1

5

 Gli ingredienti secondo i capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche quando non sono stati mescolati volontariamente e hanno contaminato una derrata alimentare involontariamente (miscele o contaminazioni involontarie) purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti:

  1. a.

    per i solfiti: 10 mg di SO2 per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo;

  2. b.

    per i cereali contenenti glutine: 200 mg di glutine per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo;

  3. c.

    per gli oli e grassi vegetali contenenti olio d’arachidi completamente raffinato: 10 g di olio di arachidi per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo;

  4. d.

    per il lattosio: 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo;

  5. e.

    per tutti gli altri casi: 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo.

6

 Il responsabile deve essere in grado di provare che sono state applicate tutte le misure previste nell’ambito della buona prassi procedurale allo scopo di impedire o ridurre il più possibile le miscele o le contaminazioni involontarie secondo il capoverso 5. 2

7

 Le miscele o le contaminazioni involontarie secondo il capoverso 5, che si situano al di sotto dei limiti massimi stabiliti nel capoverso stesso, possono essere indicate.3

7bis

 Le diciture secondo il capoverso 7 possono essere indicate con una denominazione di gruppo:

  1. a.

    per gli ingredienti di cui all’allegato 6 numero 1: con la denominazione di gruppo «cereali contenenti glutine»;

  2. b.

    per gli ingredienti di cui all’allegato 6 numero 8: con la denominazione di gruppo «frutta a guscio», «frutta oleaginosa» o «noci».4

8

 Le diciture secondo il capoverso 5, quale «può contenere arachidi», devono essere apposte immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti.

9

 Se è possibile fornire la prova che singoli ingredienti, fabbricati con ingredienti di cui all’allegato 6, non provocano allergie o altre reazioni indesiderate, è consentito rinunciare alla loro indicazione secondo i capoversi 1, 3 e 5.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).

Sezione 5 Indicazione quantitativa degli ingredienti

Art. 12

1

 La quantità di un ingrediente deve essere indicata se l’ingrediente è:

  1. a.

    menzionato nella denominazione specifica;

  2. b.

    abitualmente messo in relazione dai consumatori con la denominazione specifica;

  3. c.

    messo in evidenza nella caratterizzazione con parole, immagini o rappresentazioni grafiche;

  4. d.

    di fondamentale importanza per la caratterizzazione di una derrata alimentare e per la sua distinzione da altri prodotti, con i quali potrebbe essere confusa a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

2

 I dettagli concernenti l’indicazione quantitativa degli ingredienti e i casi in cui non è necessaria per determinati ingredienti sono disciplinati nell’allegato 7.

Sezione 6 Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento

Art. 13

1

 Sulle derrate alimentari deve essere indicato il termine minimo di conservazione.

2

 Nel caso di derrate alimentari che deperiscono molto facilmente dal punto di vista microbiologico e che dopo breve tempo possono rappresentare un pericolo diretto per la salute umana deve essere indicata la data di scadenza anziché il termine minimo di conservazione.1

3

 I dettagli concernenti l’indicazione della data, le eccezioni concernenti l’obbligo di datazione e l’indicazione della data di congelamento sono disciplinati nell’allegato 8.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Sezione 7 Condizioni di conservazione e di utilizzo

Art. 14

1

 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate.

2

 Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato delle derrate alimentari dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo.

3

 Le derrate alimentari di cui all’articolo 13 capoverso 2 devono recare un’indicazione sulla temperatura di conservazione.

4

 Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da:

  1. a.

    una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»;

  2. b.

    indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento;

  3. c.

    una menzione quale «non ricongelare dopo lo scongelamento».

5

 La temperatura di conservazione può essere indicata all’interno di un pittogramma integrato da un dato numerico.

Sezione 8 Indicazione del Paese di produzione e dell’origine

Art. 15Indicazione del Paese di produzione

1

 Una derrata alimentare è considerata prodotta in un Paese se è stata:

  1. a.

    fabbricata interamente in tale Paese; oppure

  2. b.

    sufficientemente elaborata o trasformata in tale Paese.

2

 Sono considerati interamente fabbricati in un Paese:

  1. a.

    i prodotti minerali estratti dal suolo di tale Paese;

  2. b.

    i prodotti vegetali raccolti in tale Paese;

  3. c.

    la carne di animali allevati in tale Paese, il cui ingrasso è avvenuto principalmente in tale Paese o che hanno trascorso la maggior parte della loro esistenza in tale Paese;

  4. d.

    i prodotti provenienti da animali vivi allevati in tale Paese;

  5. e.

    i prodotti della caccia e della pesca catturati in tale Paese;

  6. f.

    le derrate alimentari fabbricate in tale Paese esclusivamente con prodotti di cui alle lettere a–e.

3

 Una derrata alimentare è considerata sufficientemente elaborata o trasformata in un determinato Paese se ha ottenuto le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica in tale Paese.

3bis

 Il pane e i prodotti di panetteria fine non sono considerati sufficientemente elaborati o trasformati in un determinato Paese se ottengono le loro proprietà caratteristiche o la nuova denominazione specifica solo attraverso la cottura al forno di impasti già formati.1

4

 Per le derrate alimentari trasformate, in alternativa al Paese di produzione può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica». Per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione, le miscele di prodotti tagliati e le miscele di miele sono considerate derrate alimentari trasformate.

5

 Per i prodotti della pesca catturati in mare secondo l’allegato 1 lettere a–c del regolamento (UE) n. 1379/20132 al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l’allegato 4.3

6

 È consentito rinunciare all’indicazione del Paese di produzione, se questo risulta dalla denominazione specifica o dall’indirizzo secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera g. Nell’indirizzo devono figurare almeno il Paese, il numero postale d’avviamento e la località.

7

 Lʼindicazione del Paese di produzione può essere abbreviata qualora sia utilizzata unʼabbreviazione conforme al codice ISO-2 secondo lʼelenco dei Paesi per la statistica del commercio estero nella tariffa dʼuso nella versione del 1° gennaio 20194. Sono ammesse abbreviazioni solo per i Paesi riconosciuti dalla Svizzera.5

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  2. Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/560, GU L 130 del 20.4.2020, pag. 11.
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  4. La tariffa d’uso è consultabile o ottenibile gratuitamente presso la Direzione generale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna.
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 16Indicazione dell’origine degli ingredienti

1

 L’origine di una materia prima secondo l’articolo 15 capoverso 2 che è utilizzata come ingrediente per la fabbricazione di derrate alimentari deve essere indicata se:

  1. a.

    la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa; e

  2. b.

    la presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia un’origine diversa.

2

 Qualora un ingrediente da dichiarare secondo il capoverso 1 provenga da diversi Paesi, devono essere indicati tutti i Paesi.

2bis

 Per l’indicazione volontaria dell’origine degli ingredienti, in alternativa al Paese di origine, può essere indicata una regione geografica più ampia, quale «UE» o «Sudamerica».1

3

 In deroga al capoverso 1 lettera a, per gli ingredienti di origine animale di cui all’articolo 1 ODOA2 la provenienza dell’animale deve essere indicata se è contenuto nel prodotto finito in quantità pari o superiore al 20 per cento in massa.

4

 L’indicazione della provenienza di un ingrediente deve figurare nell’elenco degli ingredienti o nello stesso campo visivo.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  2. RS 817.022.108

Art 17Indicazioni specifiche per la carne fresca1

1

 I singoli pezzi di carne fresca di bovino devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni:

  1. a.

    i numeri di autorizzazione del macello e del laboratorio di sezionamento;

  2. b.

    il Paese in cui l’animale è nato;

  3. c.

    il Paese in cui l’animale:

    1. 1.

      ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, o

    2. 2.

      è ingrassato in maggiore misura.

2

 In deroga al capoverso 1, la carne fresca di bovino può recare l’indicazione «origine: non UE/SEE» oppure «origine: non Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese)» se:

  1. a.

    la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE o dello SEE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato; e

  2. b.

    le informazioni di cui al capoverso 1 non sono disponibili.

3

 I singoli pezzi di carne fresca di suino, ovino, caprino e pollame devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni:

  1. a.

    il Paese in cui l’animale è stato macellato;

  2. b.

    il Paese in cui l’animale:

    1. 1.

      ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, oppure

    2. 2.

      è ingrassato in maggiore misura.

4

 In deroga al capoverso 3, la carne fresca di suino, ovino, caprino e pollame può recare l’indicazione «allevato al di fuori dell’UE/SEE» o «allevato al di fuori della Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese)» se:

  1. a.

    la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE o dello SEE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato; e

  2. b.

    le informazioni di cui al capoverso 3 non sono disponibili.

5

 Se gli animali sono nati, allevati e macellati nello stesso Paese, in deroga ai capoversi 1 lettere b e c e 3 può essere riportata l’indicazione «Paese di origine X».

6

 Per la carne macinata venduta come tale è necessario indicare il Paese di produzione della carne macinata. Il Paese di origine della carne deve essere indicato solo se non coincide con quello di produzione della carne macinata.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).

Sezione 9 Tenore alcolico

Art. 181

1

 Se il tenore alcolico delle bevande è superiore all’1,2 per cento in volume deve essere indicato in «% vol.».

2

 Il tenore alcolico effettivo può avere un margine di tolleranza massimo e minimo dei seguenti valori:

  1. a.

    0,8 per cento in volume per:

    1. 1.

      i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni,

    2. 2.

      i vini spumanti,

    3. 3.

      i vini spumanti di qualità,

    4. 4.

      i vini spumanti gassificati,

    5. 5.

      i vini frizzanti,

    6. 6.

      i vini frizzanti gassificati,

    7. 7.

      i vini liquorosi;

    8. 8.

      i vini di uve stramature;

  2. b.

    1,0 per cento in volume per:

    1. 1.

      la birra con un tenore alcolico di oltre il 5,5 per cento in volume,

    2. 2.

      per le bevande frizzanti ottenute dall’uva,

    3. 3.

      il sidro,

    4. 4.

      il sidro di pere,

    5. 5.

      i vini di frutta e altri prodotti fermentati simili derivati da frutta diversa dall’uva, eventualmente frizzanti o spumanti,

    6. 6.

      l’idromele;

  3. c.

    1,5 per cento in volume per le bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;

  4. d.

    0,5 per cento in volume per tutte le altre bevande alcoliche con un tenore alcolico di oltre lʼ1,2 per cento in volume.

3

 La determinazione del tenore alcolico è disciplinata nell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni su di essa basate, emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  2. RS 941.210

Sezione 10 Partita

Art. 19Principio ed eccezioni

1

 Le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di stabilire la partita alla quale appartengono.

2

 Non è necessario indicare la partita:

  1. a.

    nel caso di prodotti agricoli:

    1. 1.

      venduti o consegnati direttamente dall’azienda agricola a centri di deposito o di confezionamento,

    2. 2.

      avviati verso organizzazioni di produttori, oppure

    3. 3.

      raccolti per essere subito integrati in un sistema operativo di preparazione o di trasformazione;

  2. b.

    nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato ai sensi dellʼarticolo 2 capoverso 1 numero 12 ODerr;

  3. c.

    quando il termine minimo di conservazione, la data di scadenza, di imballaggio o di raccolta sono forniti nella caratterizzazione e indicano in modo chiaro e nell’ordine almeno il giorno e il mese;

  4. d.

    sulle porzioni individuali di gelato, se l’indicazione è fornita sull’imballaggio collettivo.

Art. 20Modalità di indicazione della partita

1

 L’indicazione della partita deve figurare sull’imballaggio. L’indicazione deve essere preceduta dalla lettera «L», salvo nel caso in cui non si distingua già chiaramente dalle altre indicazioni della caratterizzazione.

2

 Nel caso di derrate alimentari preimballate, la partita deve essere indicata sul preimballaggio o su un’etichetta a esso applicata.

Sezione 11 Dichiarazione del valore nutritivo

Art. 21Principi1

1

 La dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria per tutte le derrate alimentari, eccetto per le derrate alimentari di cui all’allegato 9.

2

 Per le derrate alimentari di cui all’allegato 9 la dichiarazione del valore nutritivo è obbligatoria, se:

  1. a.

    recano un’indicazione nutrizionale o sulla salute;

  2. b.

    recano una dicitura concernente il contenuto di glutine o lattosio secondo gli articoli 41 e 42;

  3. c.

    sono definite nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali;

  4. d.

    sono state arricchite con vitamine, sali minerali e altre sostanze;

  5. e.

    recano un’informazione sull’osmolarità secondo l’articolo 42b.

3

 Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli integratori alimentari e alle acque minerali e di sorgente.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  2. RS 817.022.104

Art. 22Indicazioni necessarie1

La dichiarazione del valore nutritivo deve contenere le seguenti indicazioni: valore energetico e tenore di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).

Art. 23Indicazioni supplementari

1

 Oltre alle indicazioni necessarie, la dichiarazione del valore nutritivo può includere le seguenti sostanze:1

  1. a.

    acidi grassi monoinsaturi;

  2. b.

    acidi grassi polinsaturi;

  3. c.

    polialcoli;

  4. d.

    amido;

  5. e.

    fibre;

  6. f.

    vitamine e sali minerali, qualora siano presenti in quantità significative secondo l’allegato 10.

2

 Se è menzionato il contenuto particolare di sostanze di cui al capoverso 1 lettere a–f, il loro tenore deve essere riportato nella dichiarazione del valore nutritivo.2

3

 Se la caratterizzazione di una derrata alimentare preimballata contiene una dichiarazione del valore nutritivo, possono essere ripetute le seguenti indicazioni:3

  1. a.

    il valore energetico; oppure

  2. b.

    il valore energetico insieme al tenore di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).

Art. 24Disposizioni speciali

1

 Se una sostanza, che è oggetto di un’indicazione nutrizionale o sulla salute, non figura nella dichiarazione del valore nutritivo, deve esserne indicata la quantità nelle immediate vicinanze e nello stesso campo visivo della dichiarazione del valore nutritivo.

2

 Qualora il valore energetico o le quantità di sostanze nutritive di un prodotto siano trascurabili, le informazioni al riguardo possono essere sostituite da un’indicazione quale «contiene quantità trascurabili di …». Questa indicazione deve essere riportata immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo, ove presente.

3

 Un’indicazione indicante che il tenore di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo.

4

 Se la dichiarazione del valore nutritivo è fornita su base volontaria per derrate alimentari immesse sfuse sul mercato o bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, può limitarsi unicamente all’indicazione del valore energetico.

Art. 25Presentazione della dichiarazione del valore nutritivo

1

 Le indicazioni della dichiarazione del valore nutritivo devono:

  1. a.

    figurare nello stesso campo visivo;

  2. b.

    essere presentate insieme in un formato chiaro e nell’ordine di presentazione stabilito nell’allegato 11;

  3. c.

    essere presentate in formato tabulare con allineamento delle cifre; in mancanza di spazio, possono essere presentate in formato lineare.

2

 In via supplementare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere presentati in un altro formato o mediante forme o simboli grafici oltre a parole o numeri.

3

 Per le indicazioni di cui all’articolo 23 capoverso 3 vale quanto segue:

  1. a.

    devono essere presentate nel campo visivo principale;

  2. b.

    devono rispettare la dimensione di carattere minima secondo l’articolo 4 capoverso 3;

  3. c.

    possono essere presentate in un formato diverso da quello di cui al capoverso 1 lettera c.

4

 Nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato e bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, le indicazioni possono essere presentate in un formato diverso da quello stabilito nel capoverso 1 lettera c.

Art. 26Calcolo e indicazione quantitativa del valore energetico e delle sostanze nutritive

1

 Il valore energetico deve essere calcolato mediante i fattori di conversione di cui all’allegato 12.

2

 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere espressi nelle unità di misura di cui all’allegato 11.

3

 Devono essere indicati il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive della derrata alimentare al momento della consegna ai consumatori. Queste informazioni possono tuttavia riferirsi alla derrata alimentare preparata a condizione che le modalità di preparazione siano indicate in modo sufficientemente preciso.

4

 Le indicazioni devono basarsi su valori medi desunti:

  1. a.

    dallʼanalisi della derrata alimentare del fabbricante;

  2. b.

    dal calcolo in base ai valori degli ingredienti utilizzati; oppure

  3. c.

    dal calcolo in base ai dati generalmente documentati e accettati.

Art. 27Indicazione per 100 g o 100 ml

1

 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive devono essere indicati per 100 g o 100 ml.

2

 Le quantità di vitamine e sali minerali devono essere espresse anche in percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 10 parte A numero 1 per 100 g o 100 ml.

3

 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai sali minerali, possono essere espressi anche in percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 10 parte B per 100 g o 100 ml.

4

 Quando sono fornite le informazioni di cui al capoverso 3, immediatamente accanto deve figurare la seguente spiegazione supplementare: «Assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)».

Art. 28Indicazione per porzione o unità di consumo

1

 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espressi per porzione o unità di consumo, al fine di essere facilmente riconoscibili dal consumatore, nei seguenti casi:

  1. a.

    se è fornita anche l’indicazione per 100 g o 100 ml (art. 27 cpv. 1 e 2);

  2. b.

    nel caso dell’articolo 27 capoverso 3, se l’indicazione è fornita in aggiunta o in sostituzione a quella per 100 g o 100 ml.

2

 Se è fornita un’indicazione secondo l’articolo 23 capoverso 3 lettera b, le quantità di sostanze nutritive e la percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 10 parte B possono essere espresse anche solo per porzione o unità di consumo. Il valore energetico deve essere espresso sia per 100 g o 100 ml sia per porzione o unità di consumo.

3

 Se l’indicazione è fornita per porzione o unità di consumo, deve essere quantificata la porzione o l’unità considerata e indicato il numero di porzioni o unità di consumo contenute nell’imballaggio.

4

 La porzione o lʼunità di consumo considerata deve essere indicata immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo.

Sezione 12 Indicazioni nutrizionali e sulla salute

Art. 29Disposizioni generali concernenti le indicazioni nutrizionali

1

 Le indicazioni nutrizionali sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma, che spiegano, suggeriscono o sottintendono che una derrata alimentare ha particolari proprietà nutrizionali benefiche.

2

 Una derrata alimentare possiede particolari proprietà nutrizionali benefiche:

  1. a.

    in base al valore energetico che apporta, non apporta o apporta a tasso ridotto o accresciuto;

  2. b.

    in base alle sostanze nutritive o ad altre sostanze contenute nella derrata alimentare:

    1. 1.

      in una quantità significativa secondo l’allegato 10,

    2. 2.

      in mancanza di disposizioni al riguardo, in quantità tali da produrre, sulla base di prove scientifiche universalmente riconosciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato; o

  3. c.

    in base al fatto che determinate sostanze nutritive o altre sostanze non sono contenute nella derrata alimentare o lo sono in proporzioni ridotte o accresciute.

3

 Le indicazioni nutrizionali possono essere apposte soltanto se sono previste nell’allegato 13 e soddisfano i requisiti della presente sezione.

Art. 30Disposizioni particolari concernenti le indicazioni nutrizionali

1

 Per le bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume sono ammesse soltanto indicazioni nutrizionali che fanno riferimento a un basso tenore alcolico o a una riduzione del tenore alcolico o del valore energetico.

2

 Le indicazioni comparative sono ammesse soltanto tra derrate alimentari della stessa categoria e prendendo in considerazione una gamma di derrate alimentari di tale categoria. Devono indicare la differenza nella quantità di una sostanza nutritiva o nel valore energetico. Il confronto deve riferirsi alla stessa quantità della derrata alimentare.

3

 Le indicazioni nutrizionali comparative devono confrontare la composizione della derrata alimentare in questione con quella di una gamma di derrate alimentari della stessa categoria la cui composizione non permette loro di recare un’indicazione, comprese le derrate alimentari di altre marche.

Art. 31Disposizioni generali concernenti le indicazioni sulla salute

1

 Le indicazioni sulla salute sono indicazioni di natura linguistica o grafica, compresi elementi grafici o simboli di qualsiasi forma che spiegano, suggeriscono o sottintendono che vi è una relazione tra una categoria di derrate alimentari, una derrata alimentare o un componente di una derrata alimentare e la salute.

2

 Le indicazioni sulla salute possono essere apposte soltanto se sono previste nell’allegato 14 e soddisfano i requisiti della presente sezione.

3

 Per le indicazioni sulla salute che non figurano nell’allegato 14 è necessaria un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

4

 Le indicazioni sulla salute devono riferirsi al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo o alle funzioni psicologiche e comportamentali oppure ancora alle proprietà dimagranti, di controllo del peso, di riduzione dello stimolo della fame, di aumento del senso di sazietà o di diminuzione dell’apporto calorico.

Art. 32Domanda di autorizzazione

1

 La domanda di autorizzazione per un’indicazione sulla salute non elencata nell’allegato 14 deve essere presentata all’USAV in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

2

 Deve contenere le indicazioni seguenti:

  1. a.

    la denominazione della sostanza nutritiva o di altro tipo, della derrata alimentare o della categoria alimentare per la quale si intende fornire un’indicazione sulla salute nonché le rispettive caratteristiche particolari;

  2. b.

    una copia degli studi scientifici di riferimento e dei documenti disponibili che attestano l’indicazione sulla salute o sono rilevanti per la sua attestazione;

  3. c.

    eventualmente l’indicazione delle informazioni e dei dati scientifici che non possono essere utilizzati per motivare la stessa indicazione sulla salute in riferimento a un altro prodotto;

  4. d.

    una proposta di formulazione nelle tre lingue ufficiali della Confederazione per l’indicazione sulla salute oggetto della domanda di autorizzazione, eventualmente comprendente le particolari condizioni di utilizzo;

  5. e.

    una sintesi della domanda.

Art. 33Rilascio dell’autorizzazione

L’USAV autorizza un’indicazione sulla salute non contenuta nell’allegato 14 se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 38 capoverso 2 ODerr e può essere dimostrato, sulla scorta di studi scientifici universalmente riconosciuti, che l’indicazione sulla salute soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.

Art. 34Disposizioni particolari concernenti le indicazioni sulla salute

1

 Se si forniscono indicazioni sulla salute a proposito di una derrata alimentare, la caratterizzazione di quest’ultima o, nel caso in cui questa manchi, la sua presentazione e la sua pubblicità devono contenere le seguenti informazioni:

  1. a.

    una dicitura relativa all’importanza di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano;

  2. b.

    la quantità della derrata alimentare e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;

  3. c.

    se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare la derrata alimentare;

  4. d.

    un’adeguata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive;

  5. e.

    una dichiarazione secondo cui la malattia a cui fa riferimento l’indicazione è causata da più fattori di rischio e che dalla modifica di uno di questi fattori può risultare un effetto benefico o anche no, in caso di dichiarazioni o descrizioni che spiegano, suggeriscono o sottintendono che il consumo di una derrata alimentare riduce nettamente un fattore di rischio per lo sviluppo di una determinata malattia dell’essere umano (indicazione sulla riduzione di un rischio di malattia).

2

 I riferimenti a benefici non specifici della sostanza nutritiva o della derrata alimentare per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute sono ammessi soltanto se associati a:

  1. a.

    un’indicazione sulla salute autorizzata secondo l’articolo 31 capoverso 3; oppure

  2. b.

    un’indicazione sulla salute di cui all’allegato 14.

3

 È vietato apporre indicazioni sulla salute su bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.

4

 Le indicazioni sulla salute non devono:

  1. a.

    dare l’impressione che la salute potrebbe essere compromessa da un mancato consumo della derrata alimentare;

  2. b.

    essere connesse con indicazioni sul ritmo e sull’entità della perdita di peso;

  3. c.

    essere concepite come raccomandazioni formulate da singoli medici o da altri operatori sanitari.

Art. 35Disposizioni comuni relative alle indicazioni nutrizionali e sulla salute

1

 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute:

  1. a.

    devono essere facilmente comprensibili;

  2. b.

    devono essere basate su prove scientifiche riconosciute;

  3. c.

    devono poter essere motivate dall’azienda alimentare che se ne serve;

  4. d.

    devono fare riferimento alla derrata alimentare pronta al consumo e preparata secondo le istruzioni del fabbricante;

  5. e.

    non devono essere false o ambigue né indurre in errore;

  6. f.

    non devono suscitare alcun dubbio sulla sicurezza o sull’idoneità fisiologico-nutrizionale di altre derrate alimentari;

  7. g.

    non devono incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo della derrata alimentare in questione;

  8. h.

    non devono affermare, suggerire o sottintendere che un’alimentazione equilibrata e variata non possa in generale fornire le necessarie quantità di sostanze nutritive;

  9. i.

    non devono fare riferimento, con il testo scritto o con rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare timori nel consumatore.

2

 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute relative alla presenza di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza con un effetto nutrizionale o fisiologico (altra sostanza) sono ammesse soltanto se:

  1. a.

    la sostanza nutritiva o l’altra sostanza sono presenti nel prodotto finito in quantità significativa o tale da produrre, secondo prove scientifiche riconosciute, l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato;

  2. b.

    la quantità di prodotto finito pronto al consumo che può ragionevolmente essere consumata fornisce una quantità significativa della sostanza nutritiva o dell’altra sostanza a cui si riferisce l’indicazione; e

  3. c.

    la sostanza nutritiva o l’altra sostanza è fornita in una forma utilizzabile per l’organismo.

3

 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute concernenti la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza sono ammesse soltanto se:

  1. a.

    è dimostrato che la mancanza o il ridotto tenore di una sostanza nutritiva o di un’altra sostanza, a cui fa riferimento l’indicazione, in una derrata alimentare o in una categoria di derrate alimentari produce un effetto nutrizionale o fisiologico benefico; e

  2. b.

    la sostanza nutritiva o l’altra sostanza non è presente o è presente in quantità ridotta nel prodotto finale.

4

 Marchi commerciali, nomi di produttori o denominazioni di fantasia che figurano nella caratterizzazione, nella presentazione o nella pubblicità di una derrata alimentare e che possono essere interpretati come un’indicazione nutrizionale o sulla salute, possono essere utilizzati soltanto se accompagnati da un’indicazione nutrizionale o sulla salute che adempie alle disposizioni della presente sezione.

5

 Diversamente da quanto stabilito nel capoverso 4, l’USAV può stabilire eccezioni nell’allegato 14a per denominazioni generiche tradizionalmente utilizzate per indicare la peculiarità di una categoria di derrate alimentari o bevande che potrebbe avere un effetto sulla salute umana, purché sia garantita la protezione della salute e i consumatori non siano indotti in inganno.1

6

 Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle acque minerali e di sorgente.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).

Sezione 13 Marchio d’identificazione

Art. 36Principio ed eccezioni

1

 Alle derrate alimentari di origine animale sprovviste di un bollo di idoneità al consumo secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’igiene nella macellazione, deve essere apposto un marchio d’identificazione; fanno eccezione le derrate alimentari di origine animale che provengono da unʼazienda non sottoposta ad autorizzazione secondo lʼarticolo 21 capoverso 2 ODerr.

2

 Sugli imballaggi di uova non è necessario apporre un marchio di identificazione se è apposto il codice di un centro d’imballaggio secondo l’allegato VII parte VI sezione III del regolamento (UE) n. 1308/20132.

3

 Il bollo di idoneità al consumo può essere rimosso dalla carne solo se questa è fatta a pezzi, trasformata o elaborata in altra maniera.

4

 Il marchio d’identificazione può essere apposto soltanto se la derrata alimentare è stata fabbricata secondo le disposizioni vigenti in materia.

5

 Secondo la presentazione dei vari prodotti di origine animale, il marchio d’identificazione può essere apposto direttamente sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio o essere stampato su un’etichetta apposta a sua volta sul prodotto, sull’involucro o sull’imballaggio. Il marchio d’identificazione può consistere anche in una targhetta inamovibile di materiale resistente.

6

 Se un’azienda produce, oltre alle derrate alimentari cui si deve apporre un marchio d’identificazione, derrate alimentari per i quali non è prescritto il marchio d’identificazione, essa può apporre il marchio d’identificazione anche a quest’ultimo tipo di derrate alimentari.

7

 Nel caso di prodotti di origine animale liquidi, in granulato o in polvere, trasportati sfusi, e dei prodotti della pesca, trasportati sfusi, il marchio d’identificazione non è necessario, se i documenti di accompagnamento contengono il marchio d’identificazione.

8

 Per il trasporto o la consegna di materie prime per la fabbricazione di gelatina o collagene a un servizio di raccolta o a una conceria, come pure per la consegna a un’azienda per la trasformazione della gelatina o del collagene, in luogo del marchio d’identificazione deve essere allegato un documento di accompagnamento che indichi l’azienda di provenienza e le informazioni di cui all’allegato 15.

  1. RS 817.190.1
  2. Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/1614, GU L 242 del 9.9.2016, pag. 15.

Art. 37Indicazioni necessarie

Il marchio d’identificazione deve contenere:

  1. a.

    il nome del Paese in cui si trova l’azienda, per intero o abbreviato, conformemente all’allegato II lettera b numero 6 del regolamento (CE) n. 853/20041;

  2. b.

    il numero di autorizzazione dell’azienda.

  1. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.04.2004, pag. 55, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/355, GU L 67 del 12.03.2016, pag. 22.

Art. 38Disposizioni speciali

1

 Il marchio d’identificazione deve essere apposto prima che il prodotto lasci l’azienda di produzione.

2

 Deve essere ben leggibile, facilmente decifrabile, indelebile ed esposto chiaramente. Se è apposto in un’azienda situata in Svizzera o nellʼUE, deve essere di forma ovale.

3

 Nel caso degli imballaggi contenenti carne a pezzi o sottoprodotti secondari della macellazione, il marchio d’identificazione deve essere fissato o stampato sull’imballaggio in modo che sia distrutto al momento dell’apertura. Ciò non è necessario se l’imballaggio si distrugge al momento dell’apertura. Se il confezionamento offre la stessa protezione dell’imballaggio il marchio d’identificazione può essere fissato sulla confezione.

4

 Nel caso di prodotti di origine animale collocati in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi e destinati a essere ulteriormente manipolati, trasformati, confezionati o imballati in un altro stabilimento, il marchio d’identificazione può essere apposto sulla superficie esterna del contenitore o dell’imballaggio.

5

 Se l’imballaggio o la confezione di una derrata alimentare di origine animale sono asportati o se la derrata è stata trasformata in un’altra azienda, deve essere apposto un nuovo marchio d’identificazione; quest’ultimo deve recare il numero di autorizzazione dell’azienda in cui hanno avuto luogo le fasi di trasformazione.

6

 Quando il marchio d’identificazione è apposto direttamente sui prodotti, i colori utilizzati devono essere ammessi secondo l’allegato 1 lettera a dell’ordinanza del DFI del 25 novembre 20131 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari.

  1. RS 817.022.31

Capitolo 3 Informazioni volontarie sulle derrate alimentari

Art. 39Principio

1

 Le informazioni volontarie sulle derrate alimentari non possono occupare lo spazio disponibile per le indicazioni obbligatorie.

2

 Se le informazioni sulle derrate alimentari di cui all’articolo 3 sono fornite su base volontaria, devono soddisfare i requisiti in materia.

Art. 40«Vegetariano» o «vegetaliano»1

1

 Le derrate alimentari possono recare le seguenti designazioni:

  1. a.

    «vegetariano» o «ovo-latto-vegetariano» o «ovo-latto-vegetaliano», se non contengono ingredienti né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte come il lattosio, uova, componenti dellʼuovo, prodotti apistici come miele o cere dʼapi e grasso di lana/lanolina proveniente da lana di ovini vivi;

  2. b.

    «ovo-vegetariano» o «ovo-vegetaliano», se non contengono ingredienti di origine animale né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per uova, componenti dellʼuovo, prodotti apistici come miele o cere dʼapi e grasso di lana/lanolina proveniente da lana di ovini vivi;

  3. c.

    «latto-vegetariano» o «latto-vegetaliano», se non contengono ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale, eccezion fatta per latte, componenti del latte come il lattosio, prodotti apistici come miele o cere dʼapi e grasso di lana/lanolina proveniente da lana di ovini vivi;

  4. d.

    «vegano» o «vegetaliano», se non contengono né ingredienti né sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale.

2

 Le derrate alimentari e gli ingredienti che sono fabbricati impiegando sostanze ausiliarie per la lavorazione di origine animale possono essere designati con una denominazione secondo il capoverso 1 lettere a–c, se sono separati dai corrispondenti componenti proteici animali delle sostanze ausiliarie per la lavorazione e purificati.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 41Informazioni concernenti l’assenza o il ridotto contenuto di glutine

1

 Le derrate alimentari possono recare le seguenti designazioni:

  1. a.

    «senza glutine» se al momento della vendita ai consumatori la derrata alimentare presenta un contenuto di glutine non superiore a 20 mg/kg;

  2. b.

    «con contenuto di glutine molto basso» se:

    1. 1.

      una derrata alimentare è costituita da o contiene uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente trasformati per ridurre il contenuto di glutine, e

    2. 2.

      tale derrata alimentare al momento della vendita ai consumatori presenta un contenuto di glutine non superiore a 100 mg/kg.

2

 Se una derrata alimentare recante la designazione «senza glutine» o «con contenuto di glutine molto basso» contiene avena, essa deve essere stata fabbricata, preparata e/o trasformata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, della segale, dell’orzo o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.

3

 Le derrate alimentari di cui al capoverso 1 possono recare la dicitura «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci».

4

 Le derrate alimentari di cui al capoverso 1 fabbricate, preparate o trasformate in modo speciale al fine di ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti oppure sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono naturalmente privi possono recare la dicitura «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci».

5

 È vietato fornire le informazioni di cui ai capoversi 1–4 sugli alimenti per lattanti e su quelli di proseguimento.

Art. 42Informazioni sulle derrate alimentari povere o prive di lattosio

1

 Una derrata alimentare è considerata povera di lattosio quando il tenore di lattosio nel prodotto pronto al consumo:

  1. a.

    è ridotto di almeno la metà rispetto alla derrata alimentare normale corrispondente; e

  2. b.

    non supera 2 g per 100 g di sostanza secca.

2

 Una derrata alimentare è considerata priva di lattosio quando il prodotto pronto al consumo contiene meno di 0,1 g di lattosio per 100 g o 100 ml. Per gli integratori alimentari tale quantità si applica a una dose giornaliera.

Art. 42aInformazioni sullʼadeguamento della ricetta di una derrata alimentare1

1

 Se la ricetta di una derrata alimentare è modificata per ridurre la quantità di zuccheri aggiunti o di sale da cucina aggiunto, è possibile informarne i consumatori se:

  1. a.

    la riduzione non è compensata con ingredienti di sapore dolce o salato;

  2. b.

    la riduzione di zuccheri aggiunti o sale da cucina aggiunto rispetto alla ricetta precedente è pari almeno al 5 per cento; e

  3. c.

    la nuova ricetta del prodotto nel suo complesso contiene meno zucchero o sale della ricetta precedente.

2

 L’informazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

  1. a.

    deve riferirsi allʼadeguamento della ricetta della derrata alimentare;

  2. b.

    deve mettere in evidenza il cambiamento di sapore «dolce» o «salato»;

  3. c.

    non può reclamizzare lʼentità della riduzione dello zucchero aggiunto o del sale da cucina aggiunto;

  4. d.

    può essere utilizzata per un anno dalla prima data di produzione dei prodotti con lʼadeguamento della ricetta;

  5. e.

    allo scadere di un anno, i prodotti con questa informazione possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

3

 L’informazione non è ammessa sulle bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 42bInformazione sull’osmolarità delle bevande1

1

 Le bevande con un’osmolarità compresa fra 260 e 300 mOsm per litro possono essere definite isotoniche, mentre le bevande con un’osmolarità inferiore a 260 mOsm per litro possono essere definite ipotoniche.

2

 L’informazione non è ammessa sulle bevande contenenti caffeina ai sensi dell’articolo 37 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle bevande e sulle bevande alcoliche ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI sulle bevande.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).
  2. RS 817.022.12

Capitolo 4 Adeguamento degli allegati

Art. 43

1

 L’USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

2

 Può stabilire disposizioni transitorie.

3

 Per quanto riguarda l’adeguamento degli allegati 13 e 14, tiene conto del registro comunitario di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/20061.

  1. Regolamento (UE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1047/2012, GU L 310 del 9.11.2012, pag. 36.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 45Disposizioni transitorie

I prodotti con marchi commerciali o nomi di produttori esistenti prima del 1° gennaio 2005, che non soddisfano i requisiti in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute di cui agli articoli 29–35 della presente ordinanza, possono essere immessi sul mercato ancora fino al 19 gennaio 2022 secondo il diritto concernente i marchi commerciali o i nomi di produttori in vigore prima del 7 marzo 2008. Dopo il 19 gennaio 2022 tali prodotti possono essere venduti ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

Art. 45aDisposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 20201

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337).

Art. 45bDisposizione transitoria relativa alla modifica dell’8 dicembre 20231

Le derrate alimentari non conformi alla modifica dell’8 dicembre 2023 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI dell’8 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 7).

Art. 45cDisposizione transitoria della modifica del 28 maggio 20251

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 28 maggio 2025 possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2027 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del DFI del 28 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 371).

Art. 46Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

Allegati

  • Definizioni
  • Derrate alimentari la cui caratterizzazione deve contenere una o più indicazioni supplementari
  • Definizione di altezza della X
  • Zone di pesca FAO
  • Indicazione e denominazione degli ingredienti
  • Denominazioni specifiche ammesse secondo l’articolo 14 capoverso 2 lettera b ODerr
  • Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate
  • Indicazione quantitativa degli ingredienti
  • Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento
  • Derrate alimentari alle quali non si applica l’obbligo della dichiarazione del valore nutritivo
  • Quantità di riferimento
  • Presentazione della dichiarazione del valore nutritivo
  • Fattori di conversione per il calcolo del valore energetico
  • Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione
  • Indicazioni sulla salute ammesse per gli alimenti, i componenti, i costituenti e le categorie di derrate alimentari, nonché condizioni per il loro impiego
  • Eccezioni definite dall’USAV per le denominazioni generiche tradizionalmente utilizzate per indicare la peculiarità di una categoria di derrate alimentari o bevande e che potrebbero avere un effetto sulla salute umana
  • Documento di accompagnamento delle materie prime per la fabbricazione di gelatina o collagene (modello)

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).