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Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM)

OStrMRS 941.210In vigoreStato 01.01.202441 articoli

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    introdotto: art. 37b
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    modificato: art. 12, 33 · introdotto: art. 12a, 15a, 37a · abrogato: art. 13, 14
  • RU 2015 3083in vigore il 01.10.2015
    modificato: art. 15
  • RU 2012 7207in vigore il 01.01.2013
    abrogato: art. 3, 27, 30, 32, 34 e 35 · modificato: art. 7, 23, 26, 28, 29

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–4
  2. Capitolo 2: Immissione degli strumenti di misurazione sul mercato5–19
  3. Capitolo 3: Controllo successivo20–26
  4. Capitolo 4: Provvedimenti27–29
  5. Capitolo 5: Informazione30–32
  6. Capitolo 6: Disposizioni esecutive e finali33–38

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 7 capoverso 2, 8 capoverso 2, 9 capoversi 2 e 3, 11 e 13 capoverso 3 della legge federale del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC); in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Scopo

La presente ordinanza si prefigge di:

  1. a.

    creare i presupposti per la sicurezza metrologica delle misurazioni nell’interesse della protezione dell’uomo e dell’ambiente, nonché della buona fede nel commercio e nelle operazioni commerciali, in particolare nello scambio di beni e servizi;

  2. b.

    creare i presupposti per il riconoscimento internazionale delle valutazioni della conformità di strumenti di misurazione al fine di evitare la ripetizione di esami.

  3. c.

    ...

Art. 2Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    i requisiti relativi agli strumenti e metodi di misurazione;

  2. b.

    la procedura per l’immissione degli strumenti di misurazione sul mercato;

  3. c.

    il controllo degli strumenti di misurazione dopo la loro immissione sul mercato;

  4. d.

    i compiti e le competenze degli organi d’esecuzione.

Art. 3Campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza si applica a uno strumento di misurazione, se:

  1. a.

    è utilizzato per una delle seguenti categorie:

    1. 1.

      commercio e operazioni commerciali, in particolare nello scambio di beni e servizi,

    2. 2.

      salute dell’uomo e degli animali,

    3. 3.

      protezione dell’ambiente,

    4. 4.

      sicurezza pubblica,

    5. 5.

      determinazione ufficiale di fatti; e

  2. b.

    il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato in un’ordinanza le prescrizioni necessarie atte a definire i requisiti metrologici specifici dello strumento.

2

 ... 1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

Art. 4Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati;

  2. b.

    metodo di misurazione: la totalità delle attività specifiche, descritte precisamente, per determinare i valori di un misurando;

  3. c.

    tipo: la versione di uno strumento di misurazione caratterizzato da proprietà essenziali dipendenti dal modo di costruzione, di funzionamento e d’impiego;

  4. d.

    ammissione: la decisione di ammettere il tipo di uno strumento di misurazione o un singolo strumento di misurazione alla verificazione o all’impiego;

  5. e.

    verificazione: l’esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l’attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali;

  6. f.

    errori massimi tollerati: lo scarto massimo consentito tra il risultato della misurazione e il valore di riferimento;

  7. g.

    messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l’uso nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  8. h.

    immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero;

  9. i.

    operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore;

  10. j.

    fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;

  11. k.

    mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

  12. l.

    importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo;

  13. m.

    distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione;

  14. n.

    utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà.

Capitolo 2: Immissione degli strumenti di misurazione sul mercato

Sezione 1: Principio

Art. 5

1

 Gli strumenti di misurazione ai sensi dell’articolo 3 possono essere immessi sul mercato soltanto se:

  1. a.

    soddisfano i requisiti essenziali previsti nell’allegato 1 e nelle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione;

  2. b.

    hanno passato una procedura di valutazione della conformità (sezione 3) o una procedura d’ammissione (sezione 4);

  3. c.

    sono muniti delle marcature previste.

2

 Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono in quali casi occorre eseguire una procedura di valutazione della conformità e in quali una procedura d’ammissione.

3

 I requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 sono parimenti soddisfatti se uno strumento di misurazione è conforme ai requisiti considerati equivalenti in virtù di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Sezione 2: Requisiti

Art. 6Rispetto dei requisiti essenziali

1

 Chi immette sul mercato uno strumento di misurazione deve poter dimostrare che esso soddisfa i requisiti essenziali.

2

 Se uno strumento di misurazione è composto di più sottounità che funzionano indipendentemente e se i requisiti metrologici specifici sono stabiliti per ciascuna di tali sottounità, ogni sottounità deve soddisfare le disposizioni della presente ordinanza.

3

 Se uno strumento di misurazione è conforme alle norme tecniche e ai documenti normativi di cui all’articolo 7, si presume che soddisfi i requisiti essenziali.

4

 Se uno strumento di misurazione è conforme soltanto in parte alle norme tecniche e ai documenti normativi, vi è presunzione di conformità ai requisiti essenziali soltanto in relazione agli elementi delle norme o dei documenti normativi che lo strumento soddisfa.

5

 Chi immette sul mercato uno strumento di misurazione non conforme alle norme tecniche e ai documenti normativi di cui all’articolo 7, deve poter dimostrare in altro modo che lo strumento di misurazione soddisfa i requisiti essenziali.

Art. 7Norme tecniche e documenti normativi

1

 L’Istituto federale di metrologia (METAS) designa, previa consultazione con gli organi federali interessati e d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, le norme tecniche e i documenti normativi atti a concretare i requisiti applicabili a una determinata categoria di strumenti di misurazione.1

2

 Il titolo e la fonte delle norme tecniche e dei documenti normativi sono pubblicati nel Foglio federale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

Art. 8Errori massimi tollerati e condizioni di riferimento

1

 Gli errori massimi tollerati indicati nelle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non possono essere sfruttati sistematicamente.

2

 Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono inoltre le condizioni, come temperatura, pressione o densità, alle quali vanno riferiti i risultati delle misurazioni.

Art. 9Riferibilità

1

 Per il controllo dello strumento di misurazione vanno utilizzati campioni di riferimento riconducibili al Sistema internazionale di Unità (SI).

2

 Nel caso in cui mancano unità SI, gli strumenti di misurazione devono essere riconducibili a campioni di riferimento nazionali e internazionali.

Art. 10Informazioni sullo strumento di misurazione

Le informazioni sullo strumento di misurazione secondo l’allegato 1 numero 9.3, destinate all’utilizzatore, devono essere redatte nelle lingue ufficiali delle regioni della Svizzera nelle quali lo strumento di misurazione è presumibilmente impiegato. In casi particolari, il METAS può accordare deroghe, se tale esigenza è sproporzionata e l’utilizzazione corretta dello strumento di misurazione è evidente e può essere garantita anche senza traduzione nelle lingue ufficiali.

Sezione 3: Valutazione della conformità

Art. 11Procedure di valutazione della conformità

1

 La valutazione della conformità di uno strumento di misurazione ai requisiti essenziali avviene secondo le procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato 2.

2

 Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono quali procedure di valutazione della conformità secondo l’allegato 2 sono applicabili ai rispettivi strumenti di misurazione.

Art. 12Organismi di valutazione della conformità1

1

 Gli organismi di valutazione della conformità che partecipano a valutazioni della conformità nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 25 dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD).

2

 Gli organismi di valutazione della conformità che partecipano a valutazioni della conformità rette esclusivamente dal diritto svizzero devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’allegato 5 OAccD.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5835).
  2. RS 946.512

Art. 12aOrganismi interni accreditati1

1

 Un organismo interno può svolgere, per l’impresa di cui fa parte, procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato 2 cifra I modulo A2 e C2, purché soddisfi i criteri seguenti:

  1. a.

    è accreditato conformemente all’OAccD2;

  2. b.

    esso e il suo personale si distinguono, sotto il profilo organizzativo, dall’impresa di cui fanno parte e dispongono di una procedura di rapporto che ne garantisce l’imparzialità;

  3. c.

    né esso né il suo personale sono responsabili della concezione, della fabbricazione, della fornitura, dell’installazione, del funzionamento o della manutenzione degli strumenti di misurazione che valutano o partecipano ad attività che possano pregiudicare la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità nelle attività di valutazione che svolgono;

  4. d.

    fornisce i suoi servizi esclusivamente all’impresa di cui fa parte.

2

 L’organismo interno deve dimostrare al servizio di accreditamento l’imparzialità di cui al capoverso 1 lettera b.

3

 L’impresa di cui fa parte l’organismo interno accreditato e il servizio di accreditamento devono fornire informazioni sull’accreditamento all’autorità responsabile della nomina degli organismi di valutazione della conformità di cui all’articolo 12 se quest’ultima ne fa richiesta.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).
  2. RS 946.512

Art. 13Dichiarazione di conformità

1

 Chi immette sul mercato uno strumento di misurazione deve poter fornire una dichiarazione di conformità attestante che lo strumento soddisfa i requisiti essenziali e che le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 11 sono state eseguite.

2

 La dichiarazione di conformità va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

3

 La dichiarazione di conformità deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

  1. a.

    il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario domiciliato in Svizzera che rilascia la dichiarazione di conformità nonché il nome e la funzione della persona che firma la dichiarazione di conformità;

  2. b.

    la designazione dello strumento di misurazione (nome, numero del tipo o del modello e ogni altra indicazione importante);

  3. c.

    una dichiarazione attestante che lo strumento soddisfa i requisiti legali;

  4. d.

    se del caso, le norme o i documenti normativi applicati;

  5. e.

    se del caso, eventuali indicazioni relative a un’utilizzazione particolare;

  6. f.

    se del caso, il nome e l’indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità.

4

 ...1

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

Art. 14Documentazione tecnica

1

 ...1

2

 La documentazione tecnica di cui all’allegato 2 cifra II deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Può essere redatta in un’altra lingua a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano trasmesse in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.2

3

 La documentazione tecnica deve comprendere almeno quanto segue:

  1. a.

    una descrizione generale dello strumento di misurazione;

  2. b.

    un’esposizione dei provvedimenti adottati al fine di garantire la conformità dello strumento di misurazione ai requisiti essenziali;

  3. c.

    la documentazione necessaria alla rispettiva procedura di valutazione della conformità.

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, con effetto dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

Art. 15Marcature di conformità1

1

 Gli strumenti di misurazione immessi sul mercato in Svizzera nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità devono recare le marcature di conformità internazionali riconosciute da tale trattato. Le marcature di conformità figurano nell’allegato 4.

2

 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia prevede delle marcature di conformità per gli strumenti di misurazione che non vengono immessi sul mercato nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3083).

Art. 15aObblighi degli operatori economici1

Gli obblighi degli operatori economici in relazione agli strumenti di misurazione immessi sul mercato sulla base di una procedura di valutazione della conformità sono retti in particolare dall’allegato 3.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

Sezione 4: Ammissione e verificazione iniziale

Art. 16Ammissione di strumenti di misurazione

1

 L’ammissione di uno strumento di misurazione avviene conformemente a una delle procedure seguenti, disciplinate nell’allegato 5 numero 1:

  1. a.

    l’ammissione ordinaria in base a un esame del tipo o a un esame del metodo di misurazione;

  2. b.

    l’ammissione generale;

  3. c.

    l’ammissione individuale.

2

 Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono quali procedure di cui al capoverso 1 sono applicabili.

3

 Per provare l’idoneità di uno strumento di misurazione o se condizioni d’esercizio particolari lo esigono, il METAS può rilasciare un’ammissione limitata nel tempo.

Art. 17Verificazione iniziale

1

 Gli strumenti di misurazione ammessi secondo una procedura di cui all’articolo 16 devono essere presentati dal fabbricante o dal venditore, di norma prima dell’utilizzazione, per la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2.

2

 Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione disciplinano le eccezioni.

Art. 18Marcature d’ammissione e di verificazione

1

 L’ammissione e la verificazione iniziale di uno strumento di misurazione sono attestate mediante l’apposizione di una marcatura secondo l’allegato 6.

2

 Invece delle marcature secondo il capoverso 1, anche in Svizzera possono essere apposte marcature d’ammissione e di verificazione estere, riconosciute nel quadro di un trattato internazionale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Sezione 5 Riconoscimento di valutazioni della conformità, di ammissioni e di verificazioni iniziali estere

Art. 19

1

 Il METAS può riconoscere valutazioni della conformità, ammissioni e verificazioni iniziali estere, a condizione che soddisfino i requisiti svizzeri. In linea di principio deve essere garantita la reciprocità del riconoscimento.

2

 Chi immette sul mercato strumenti di misurazione conformemente al capoverso 1 o sulla base di trattati internazionali deve poter presentare al METAS, su richiesta, la documentazione tecnica secondo l’allegato 2 cifra II.

Capitolo 3: Controllo successivo

Art. 20Principio

Gli strumenti di misurazione immessi sul mercato devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5–9 durante l’intera durata della loro utilizzazione.

Art. 21Obblighi dell’utilizzatore

1

 L’utilizzatore provvede affinché lo strumento di misurazione da lui utilizzato sia conforme ai requisiti legali e fa sì che le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di cui all’articolo 24 siano eseguite.

2

 L’utilizzatore deve annunciare alle competenti autorità d’esecuzione l’impiego di un nuovo strumento di misurazione ed essere in grado di fornire loro in ogni momento informazioni sugli strumenti di misurazione da lui utilizzati.

Art. 22Obbligo di annuncio e di informazione

Chi immette sul mercato, a titolo professionale, strumenti di misurazione deve:

  1. a.

    annunciare al METAS il proprio nome e indirizzo e la categoria degli strumenti di misurazione, al più tardi al momento della loro immissione sul mercato;

  2. b.

    informare l’utilizzatore sui suoi obblighi secondo l’articolo 21.

Art. 23Sorveglianza del mercato1

1

 Nell’ambito della sorveglianza del mercato, gli organi d’esecuzione controllano che gli strumenti di misurazione immessi sul mercato e messi in servizio conformemente alle procedure di cui al capitolo 2 sezione 3 soddisfino le disposizioni della presente ordinanza.2

2

 La sorveglianza del mercato avviene mediante campioni scelti a caso o sulla scorta di indizi motivati secondo i quali uno strumento di misurazione non corrisponde alle prescrizioni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

Art. 24Esame della stabilità di misurazione

1

 Durante l’intero periodo d’utilizzazione di uno strumento di misurazione, gli organi d’esecuzione competenti secondo l’ordinanza specifica concernente lo strumento ne esaminano periodicamente la stabilità di misurazione. Quest’ultima va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi secondo i quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione. Gli strumenti di misurazione devono essere presentati all’esame in stato ineccepibile.

2

 Le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sono disciplinate nell’allegato 7.

3

 Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono le procedure applicabili a ogni strumento e determinano la frequenza con cui la stabilità di misurazione va esaminata.

4

 Il METAS può riconoscere esami esteri per il mantenimento della stabilità di misurazione.

Art. 25Ispezione generale

Gli organi d’esecuzione controllano a intervalli irregolari, durante l’intero periodo d’utilizzazione dello strumento di misurazione, se:

  1. a.

    lo strumento di misurazione è adatto all’impiego previsto e se la sua utilizzazione avviene conformemente alle disposizioni legali;

  2. b.

    lo strumento di misurazione porta le marcature di conformità e di verificazione prescritte;

  3. c.

    le procedure prescritte per il mantenimento della stabilità di misurazione sono state eseguite entro i termini stabiliti.

Art. 26Organi d’esecuzione

1

 Il servizio competente secondo i capoversi 2 e 3 è responsabile dell’esecuzione della sorveglianza del mercato, delle procedure di mantenimento della stabilità di misurazione e dell’ispezione generale.

2

 I Cantoni eseguono i controlli degli strumenti di misurazione immessi sul mercato, sempreché il diritto federale deleghi loro tale competenza.

3

 Il METAS esegue i controlli degli strumenti di misurazione immessi sul mercato, sempreché tali controlli non siano eseguiti dai Cantoni. Per l’esecuzione di singoli controlli può far capo, sotto la propria responsabilità, a servizi terzi.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

Capitolo 4: Provvedimenti

Art. 28Provvedimenti

1

 Se nell’ambito della sorveglianza del mercato si constata che uno strumento di misurazione non soddisfa le disposizioni legali, il METAS informa la persona responsabile dell’immissione sul mercato, dandole la possibilità di prendere posizione. Dopo di che, il METAS ordina i provvedimenti opportuni e accorda un termine adeguato per la loro attuazione. Può in particolare vietare un’ulteriore immissione sul mercato dello strumento di misurazione, ordinarne il ritiro, il sequestro o la confisca, nonché pubblicare i provvedimenti adottati.1

2

 Il METAS informa:2

  1. a.

    i competenti organi e autorità d’esecuzione sui provvedimenti adottati a livello nazionale e internazionale;

  2. b.

    i competenti organi dei principali partner commerciali della Svizzera sui provvedimenti concernenti l’ulteriore offerta, immissione sul mercato, messa in servizio o il ritiro di strumenti di misurazione immessi sul mercato o messi in servizio.

3

 Se in occasione dell’ispezione generale uno strumento di misurazione o la sua utilizzazione non sono conformi alle prescrizioni, l’organo d’esecuzione competente ordina i provvedimenti atti a ristabilire la conformità alla legge.

4

 Se da controlli eseguiti nell’ambito della sorveglianza del mercato o dell’ispezione generale risulta che uno strumento di misurazione non è conforme alle prescrizioni, l’infrazione è punita secondo le disposizioni penali previste agli articoli 20–24 LMetr, agli articoli 23–30 LOTC e all’articolo 248 del Codice penale3. L’autorità di controllo riscuote un emolumento calcolato secondo il tempo impiegato.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).
  3. RS 311.0
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

Art. 29Modo di procedere in caso di contestazione di risultati di misurazione

1

 Se un interessato contesta il risultato di una misurazione, il servizio competente per l’esame della stabilità di misurazione riesamina che le prescrizioni siano state rispettate. Le spese sono a carico della parte soccombente.1

2

 Tale riesame non influisce sul termine per l’esecuzione della procedura di mantenimento della stabilità di misurazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

Capitolo 5: Informazione

Art. 31Informazioni da parte del METAS

Il METAS raccoglie informazioni sulle categorie e sui tipi di strumenti di misurazione e le trasmette ai servizi competenti.

Capitolo 6: Disposizioni esecutive e finali

Art. 33Dipartimento1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia stabilisce i requisiti specifici relativi all’immissione sul mercato e all’utilizzazione di strumenti di misurazione. Può derogare alla presente ordinanza nella misura in cui sia necessario ad adempiere obblighi derivanti da trattati internazionali sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

Art. 36Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 17 dicembre 19841 sulle verificazioni è abrogata.

  1. [RU 1985 56, 1996 987 art. 20 cpv. 2, 1997 2761 n. II lett. b, 1999 133 n. III 1]

Art. 37Disposizioni transitorie

Le ammissioni rilasciate in base all’ordinanza del 17 dicembre 19841 sulle verificazioni rimangono in vigore. Sulla base di tali ammissioni, nuovi strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato e sottoposti a verificazione iniziale ancora per 10 anni.

  1. [RU 1985 56, 1996 987 art. 20 cpv. 2, 1997 2761 n. II lett. b, 1999 133 n. III 1]

Art. 37aDisposizione transitoria della modifica del 25 novembre 20151

I certificati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2015, come i certificati di esame del tipo e i certificati di esame del progetto, restano validi fino alla loro scadenza.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2015 5835).

Art. 37bDisposizione transitoria della modifica del 15 novembre 20231

Le autorizzazioni di privati per la riparazione e la piombatura di strumenti di misurazione rilasciate prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 novembre 2023, restano valide per cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 724).

Art. 38Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.

Allegati

  • Errori massimi tollerati
  • Obblighi del fabbricante
  • Marcature di conformità
  • Procedure di ammissione
  • Marcature
  • Verificazione successiva

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).