Législation

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 concernente l'emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

RS 812.214.11In vigoreStato 01.07.20263 articoli

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  • RU 2025 186atto di base Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopeein vigore il 01.07.2025
    modificato: art. 1
  • RU 2006 3641atto di base OMCF (RS 812.212.24)in vigore il 01.10.2006
    introdotto: art. 1a

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto), visto l’articolo 52 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 4 capoverso 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sull’autorizzazione di medicamenti (OAM); visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 28 settembre 2001 concernente l’organizzazione dell’Istituto svizzero degli agenti terapeutici, ordina:

Art. 1Farmacopea1

Per farmacopea si intendono:

  1. a.

    Pharmacopoea Europaea, 12a edizione2, numero 12.3 (Ph. Eur. 12.3), del giugno 2025;

  2. b.

    Pharmacopoea Helvetica, 12a edizione3 (Ph. Helv. 12), dell’agosto 2022 e la modifica urgente dei capitoli 20.1.A.2, 20.1.B, 20.2.A.2, 20.2.B, 20.3.A.2, 20.3.B, 21.1.A.2 e 21.1.B della Pharmacopoea Helvetica dell’aprile 2025.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 14 mar. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 186).
  2. La versione originale della Pharmacopoea Europaea è edita dal Consiglio d’Europa. Una versione stampata dell’edizione francese può essere ottenuta presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch , alle condizioni previste dall’ordinanza del 19 nov. 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni (OEm-Pub; RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze di singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic).
  3. La Pharmacopoea Helvetica è edita da Swissmedic. Può essere consultata all’indirizzo Internet www.phhelv.ch o ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch, alle condizioni previste dall’OEm‑Pub.

Art. 1aFarmacopee riconosciute1

Le farmacopee designate nell’allegato della presente ordinanza o le loro parti specialmente designate sono riconosciute dall’Istituto.

  1. Introdotto dall’all. 7 cifra I dell’O del 22 giu. 2006 sui medicamenti complementari e fitoterapeutici, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3641).

Art. 2Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Allegati

  • Farmacopee riconosciute

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).