Législation

Ordinanza del 19 novembre 2014 concernente gli emolumenti per l'acquisto di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni, OEm-Pub)

OEm-PubRS 172.041.11In vigoreStato 01.07.20189 articoli

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Nessun progetto di revisione in corso.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali, ordina:

Art. 1Ordinanza

1

 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte dell’Amministrazione federale per:

  1. a.

    l’acquisto di pubblicazioni stampate ed elettroniche (pubblicazioni) della Confederazione;

  2. b.

    la cessione di diritti di utilizzazione su pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore;

  3. c.

    prestazioni di pubblicazione specifiche, quali la creazione di formati supplementari.

2

 Sono fatte salve le normative di diritto speciale in materia di emolumenti.

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

RS 172.041.1

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti.

Art. 3Obbligo di versare gli emolumenti e calcolo

1

 È tenuto a versare un emolumento chi:

  1. a.

    acquista, una tantum o in abbonamento, pubblicazioni in forma cartacea o in forma elettronica;

  2. b.

    utilizza pubblicazioni della Confederazione protette dal diritto d’autore;

  3. c.

    ottiene prestazioni di pubblicazione specifiche.

2

 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) calcola gli emolumenti secondo la tariffa di cui all’allegato, più eventuali esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.

  1. RS 172.041.1

Art. 4Esenzione dagli emolumenti e riduzione degli stessi

1

 Le pubblicazioni d’interesse superiore possono essere fornite gratuitamente o dietro riscossione di un emolumento ridotto.

2

 Vi è un interesse superiore qualora la pubblicazione:

  1. a.

    sia destinata a formare l’opinione pubblica in vista di votazioni popolari o elezioni a livello federale;

  2. b.

    contenga informazioni concernenti situazioni specifiche e straordinarie;

  3. c.

    contenga un compendio di informazioni destinate a un vasto pubblico e concernente modifiche nell’organizzazione amministrativa oppure modifiche giuridiche;

  4. d.

    sia destinata alla diffusione su tutto il territorio del Paese.

3

 I dipartimenti e la Cancelleria federale o le sedi da essi designate decidono l’esenzione dagli emolumenti o una riduzione degli stessi per le loro pubblicazioni.

4

 L’esenzione dagli emolumenti o la riduzione degli stessi può essere applicata sia alla versione stampata di una pubblicazione che a quella elettronica, oppure solo a una delle due.

5

 L’acquisto di pubblicazioni destinate a un uso interno all’Amministrazione federale centrale di cui all’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, al Parlamento, ai Tribunali federali e al Ministero pubblico della Confederazione è gratuito.

  1. RS 172.010.1

Art. 5Copie gratuite

1

 Allo scopo di far conoscere una pubblicazione, l’unità amministrativa editrice può distribuire o far distribuire un numero adeguato di copie gratuite.

2

 Le persone che necessitano di una pubblicazione per partecipare a un’attività ufficiale ricevono un numero adeguato di copie gratuite.

Art. 6Sconti

1

 Le tariffe degli emolumenti di cui all’allegato sono ridotti del 20 per cento nel caso in cui i destinatari siano:

  1. a.

    organi intercantonali, Cantoni e Comuni;

  2. b.

    organizzazioni ed enti di diritto pubblico o di diritto privato non appartenenti all’Amministrazione federale centrale incaricati di compiti amministrativi della Confederazione;

  3. c.

    istituti di ricerca, istituti scolastici e scuole, per l’utilizzazione nell’ambito dell’insegnamento.

2

 Per la distribuzione a librerie e ad altri canali di rivendita sono concessi gli sconti seguenti:

  1. a.

    per il commercio al dettaglio: 30 per cento;

  2. b.

    per il commercio all’ingrosso: fino al 50 per cento; a condizione che esista un accordo scritto.

3

 In caso di acquisto di almeno 20 copie è concesso uno sconto del 20 per cento.

4

 Per gli abbonamenti con almeno due edizioni annuali è concesso uno sconto del 20 per cento.

5

 Per la liquidazione di pubblicazioni obsolete possono essere concessi sconti speciali.

6

 Gli sconti non possono essere cumulati.

Art. 7Riduzione per le pubblicazioni elettroniche

La riduzione per le pubblicazioni elettroniche di cui al numero 2.2 dell’allegato è concessa in aggiunta a eventuali sconti.

Art. 8Abrogazione di un altro atto normativo

[RU 2005 5433]

L’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione è abrogata.

Art. 9Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Allegati

  • Imposta sul valore aggiunto e spese di spedizione

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.07.2018. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).