Législation

Ordinanza dell'UFT del 14 maggio 2012 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT)

OARF-UFTRS 742.122.4In vigoreStato 01.02.202620 articoli

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  • RU 2024 700in vigore il 01.01.2025
    introdotto: art. 12c
  • RU 2023 718in vigore il 01.01.2024
    introdotto: art. 12b
  • RU 2022 829in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 3 · introdotto: art. 12b
  • RU 2019 4229in vigore il 01.01.2021
    introdotto: art. 1

9 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Prezzo delle tracce1–4
  2. Sezione 2Prestazioni supplementari, pubblicazione5–7
  3. Sezione 3Attribuzione delle tracce8 e 9–10
  4. Sezione 4Limitazioni della capacità per lavori di costruzione10a–10d
  5. Sezione 5Disposizioni finali11–13

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT), visto l’articolo 9c capoverso 3bis della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr); vista l’ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF), ordina:

Sezione 1 Prezzo delle tracce

Art. 1Prezzo di base1

(art. 19 OARF)
1

 Il prezzo di base per traccia è di:

  1. a.

    2.50 fr. per treno-chilometro (tkm) per corse effettuate su tratte della categoria A;

  2. b.

    1.15 fr. per tkm per corse effettuate su tratte della categoria B;

  3. c.

    1.15 fr. per tkm per corse effettuate su tratte della categoria C;

  4. d.

    0.70 fr. per tkm per corse effettuate su tratte della categoria D.2

1bis

 Sul prezzo di base per traccia viene concesso per treno uno sconto di 1 centesimo per tkm per ogni metro di carico rimorchiato oltre i 500 metri.3

2

 La ripartizione delle tratte nelle categorie A–D è riportata nell’allegato 1.

3

 Il prezzo di base in funzione dell’usura, applicabile sulle tratte di cui all’allegato 1, è di:

  1. a.

    0.29 ct. per tonnellata-chilometro lorda (tkmL) per corse effettuate su tratte la cui sovrastruttura è concepita per un carico per asse di 13 tonnellate al massimo;

  2. b.

    0.36 ct. per tkmL per corse effettuate sulle altre tratte.4

4

 Per corse effettuate su tratte a scartamento normale il prezzo di base in funzione dell’usura viene calcolato per veicolo secondo la formula riportata all’allegato 1a. Si applicano i seguenti principi:

  1. a.

    le tratte vengono suddivise in intervalli di velocità e in intervalli di raggi secondo l’allegato 1b;

  2. b.

    i prezzi dei tipi di veicoli per intervallo di velocità e intervallo di raggi sono stabiliti nell’allegato 1c;

  3. c.

    la classificazione dei veicoli d’epoca in tipi di veicoli di cui alla lettera b è stabilita nell’allegato 1d. Il prezzo è commisurato al peso effettivo dei veicoli;

  4. d.

    gli altri veicoli vengono assegnati ad un gruppo di tipi di veicoli affini e gravati di un supplemento del 25 per cento rispetto al prezzo massimo del gruppo per i singoli intervalli di velocità e intervalli di raggi;

  5. e.

    per i veicoli motore rimorchiati viene detratto l’indice della forza di trazione secondo la formula riportata all’allegato 1a.

5

 Per le corse su tratte a cremagliera, su tratte a scartamento ridotto, compresi i binari a rotaie multiple, nonché sulle tratte di cui all’allegato 3 si applicano direttamente i prezzi di cui al capoverso 3.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 21 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3469).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 18 dic. 2025, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2025 870).
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 14 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 4229).
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 18 dic. 2025, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2025 870).
  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).

Art. 2Supplemento per le fermate

(art. 19a cpv. 4 OARF)
1

 Il supplemento per le fermate è applicato per ogni fermata ordinata da un’impresa di trasporto sulle tratte e nelle stazioni di cui all’allegato 2.

2

 Il supplemento viene riscosso anche per la fermata di fine corsa e per quella di inizio corsa.

3

 Se un treno viene separato o riunito in una stazione come previsto dall’orario ufficiale, il supplemento per questa fermata è riscosso solo una volta.

4

 Il supplemento non viene riscosso per le fermate nelle stazioni di smistamento di cui all’articolo 5.1

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 19 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 29).

Art. 3Prezzo dell’energia elettrica1

(art. 20a OARF)
1

Il prezzo per la captazione di energia elettrica dalla linea di contatto (prezzo dell’energia elettrica) è di 14 ct./kWh. È ridotto del 40 per cento tutti i giorni dalle 22.00 alle 6.00 e aumentato del 20 per cento dal lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00.2

2

 L’UFT approva un prezzo diverso dell’energia elettrica per le ferrovie a corrente continua qualora esse attestino una differenza di costi.

3

 Se le imprese di trasporto ferroviario rinunciano a misurare il consumo di energia elettrica lungo le tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19833 sulle ferrovie e lungo la tratta non interoperabile a scartamento normale Emmenbrücke-Hübeli (bif.) – Beinwil am See – Lenzburg o non comunicano al gestore dell’infrastruttura il numero di veicolo a dodici cifre attribuito al veicolo motore, il consumo si calcola sulla base dei valori di riferimento di cui all’allegato 5 applicando un supplemento secondo l’articolo 20a capoverso 4 OARF. Per le restanti tratte l’UFT stabilisce periodicamente i valori di riferimento forfettari in base ai dati del gestore dell’infrastruttura.4

4

 ...5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 21 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3469).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 15 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 829).
  3. RS 742.141.1
  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).
  5. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).

Art. 3aPrezzi per prestazioni di manovra nel traffico merci1

(art. 9c cpv. 3bis Lferr)

I prezzi per le seguenti prestazioni supplementari di manovra nel traffico merci sono i seguenti:

  1. a.

    disposizione di percorsi di manovra, 4.85 fr.;

  2. b.

    manovre in stazioni di smistamento:

    1. 1.

      5 fr. per vagone in entrata,

    2. 2.

      5 fr. per vagone in uscita,

    3. 3.

      100 fr. per gruppo di formazione a partire dal secondo gruppo,

    4. 4.

      9.50 fr. a titolo di supplemento per vagone con limitazione di trasporto,

    5. 5.

      70 fr. a titolo di supplemento per manovre speciali.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 18 dic. 2025, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2025 870).

Art. 41

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47)

Sezione 2 Prestazioni supplementari, pubblicazione

Art. 5Manovre in stazioni di smistamento1

(art. 9c cpv. 3bis Lferr)2

Nelle seguenti stazioni di smistamento le prestazioni supplementari di smistamento si effettuano 24 ore su 24:

  1. a.

    stazione di smistamento di frontiera Basel RB;

  2. b.

    stazione di smistamento di frontiera Buchs SG;

  3. c.

    stazione di smistamento di frontiera Chiasso SM;

  4. d.

    stazione di smistamento Lausanne Triage;

  5. e.

    stazione di smistamento RB Limmattal.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 7 feb. 2017, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 615).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 18 dic. 2025, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2025 870).

Art. 6Liberazione di una tratta al di fuori delle ore di esercizio abituali

(art. 22 cpv. 2 lett. d OARF)1
1

 Per orario di servizio abituale su una data tratta si intende il periodo compreso tra il primo e l’ultimo treno passeggeri riportato nell’orario ufficiale.

2

 Da lunedì a venerdì le tratte adatte al traffico merci devono essere accessibili dalle 4.00.

3

 In linea di principio, sulle tratte di cui all’allegato 4 il servizio viene effettuato 24 ore su 24.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 18 dic. 2025, in vigore dal 1° feb. 2026 (RU 2025 870).

Art. 7Pubblicazione

(art. 10 cpv. 1 lett. d OARF)
1

 Il gestore dell’infrastruttura è tenuto:

  1. a.

    a rendere accessibili in Internet le pubblicazioni di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera d OARF; e

  2. b.

    a inviarle all’UFT.

2

 Il gestore dell’infrastruttura deve rendere note le basi di calcolo dei prezzi delle prestazioni supplementari.

Sezione 3 Attribuzione delle tracce

Art. 8 e 91

  1. Introdotti dalla cifra I dell’O dell’UFT del 7 feb. 2017 (RU 2017 615). Abrogati dalla cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47)

Art. 10Attribuzione delle tracce in caso di limitazioni della capacità per lavori di costruzione1

(art. 11b OARF)
1

 Se nel piano di utilizzazione della rete non sono previste limitazioni della capacità o non lo sono in via definitiva, il gestore dell’infrastruttura cerca una soluzione di comune intesa con i richiedenti interessati.

2

 Se non si perviene a una soluzione consensuale, il servizio di assegnazione delle tracce attribuisce le tracce in linea di principio proporzionalmente a tutti i tipi di trasporto sulla base del piano di utilizzazione della rete.

3

 Se nel piano di utilizzazione della rete non sono previste limitazioni della capacità o non lo sono in via definitiva, il servizio di assegnazione delle tracce può adeguare le tracce già assegnate.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 7 feb. 2017 (RU 2017 615). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).

Sezione 4 Limitazioni della capacità per lavori di costruzione

Art. 10aRequisiti applicabili alle catene di trasporto nel traffico viaggiatori1

(art. 11b cpv. 6 OARF)

Nel servizio sostitutivo le catene di trasporto nel traffico viaggiatori sono garantite se il tempo di viaggio totale si allunga:

  1. a.

    di non oltre 15 minuti per i viaggi di durata non superiore a un’ora in base a quanto pianificato;

  2. b.

    di non oltre 30 minuti per i viaggi di durata superiore a un’ora in base a quanto pianificato.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).

Art. 10bCosti per le imprese di trasporto ferroviario in caso di limitazioni della capacità

(art. 11c OARF)1

In caso di limitazioni della capacità le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi di:2

  1. a.

    pianificazione e preparazione del servizio sostitutivo e delle deviazioni;

  2. b.

    prestazioni d’esercizio supplementari;

  3. c.

    assistenza ai clienti;

  4. d.

    distribuzione; e

  5. e.

    comunicazione.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).

Art. 10cIndennizzo nel rimanente traffico

(art. 11c cpv. 4 OARF)1
1

 Nel traffico merci su tratte a scartamento normale, in caso di deviazioni su rotaia il gestore dell’infrastruttura versa all’impresa di trasporto ferroviario un indennizzo di 800 franchi per treno interessato, treni di servizio esclusi. Una deviazione che interessi aree di stazioni ferroviarie è soggetta a indennizzo solo se comporta una riduzione della lunghezza massima o del peso massimo del treno.2

2

 Se la deviazione su rotaia non è possibile, l’indennizzo è di 1500 franchi per treno interessato.

3

 Su tratte a scartamento ridotto l’indennizzo equivale ai costi supplementari causati all’impresa di trasporto ferroviario.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).

Art. 10dImporto forfettario in caso di annuncio non tempestivo di una limitazione della capacità1

(art. 11c cpv. 6 OARF)
1

 Se non annuncia tempestivamente una limitazione della capacità, il gestore dell’infrastruttura versa all’impresa di trasporto ferroviario un importo forfettario di 2000 franchi per treno interessato.

2

 Se la deviazione su rotaia non è possibile, l’importo forfettario è di 3000 franchi per treno interessato.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47).

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 111

  1. Originario art. 8. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47)

Art. 121

  1. Originario art. 8a. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 21 set. 2016 (RU 2016 3469). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47)

Art. 12a1

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 14 nov. 2019 (RU 2019 4229). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’UFT del 20 dic. 2024, con effetto dal 1° feb. 2025 (RU 2025 47)

Art. 12bDisposizione transitoria concernente la modifica del 15 dicembre 20221

1

 Per i treni del traffico regionale viaggiatori beneficiario di indennità secondo l’articolo 28 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori, del carico di autoveicoli e del traffico merci, compresi i relativi treni di locomotive e corse a vuoto, fino al 31 dicembre 2023 il prezzo dell’energia elettrica secondo l’articolo 3 capoverso 1 è di 12 ct./kWh.

2

 Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2024.3

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 15 dic. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 829).
  2. RS 745.1
  3. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 27 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 718).

Art. 12cDisposizione transitoria concernente la modifica del 21 novembre 20241

Per i treni del traffico merci, compresi i relativi treni di locomotive e corse a vuoto, il prezzo dell’energia elettrica secondo l’articolo 3 capoverso 1 è di 11 ct./kWh fino al 31 dicembre 2025, di 12 ct./kWh dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e di 13 ct./kWh dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFT del 21 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 700).

Art. 13Entrata in vigore1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

  1. Originario art. 9.

Allegati

  • Categorie di tratta secondo l’articolo 19a capoverso 1 OARF
  • Prezzo di base in funzione dell’usura: formula
  • Prezzo di base in funzione dell’usura: intervalli di velocità e intervalli di raggi
  • Prezzo di base in funzione dell’usura: prezzi dei tipi di veicoli per intervalli di velocità e intervalli di raggi secondo l’allegato 1b
  • Prezzo di base in funzione dell’usura: veicoli d’epoca
  • Tratte e stazioni con supplemento per le fermate ai sensi dell’articolo 19a capoverso 4 OARF
  • Tratte sulle quali si applicano direttamente i prezzi di cui all’articolo 1 capoverso 5
  • Tratte in servizio 24 ore su 24
  • Valori di riferimento forfettari relativi al consumo di energia elettrica

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.02.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).