Législation

Ordinanza del 16 novembre 2016 concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3)

OETV 3RS 741.414In vigoreStato 01.01.202610 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1bis e 3 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    il riconoscimento delle omologazioni e dei certificati dell’Unione europea (UE) seguenti per i veicoli di cui al capoverso 2: omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE;

  2. b.

    le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

2

 Essa si applica ai motoveicoli di cui all’articolo 14 lettere a e b dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore di cui all’articolo 15 OETV nonché ai ciclomotori di cui all’articolo 18 lettere a e b OETV.

  1. RS 741.41

Art. 2Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento

L’esame d’immatricolazione, il controllo periodico e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall’OETV1.2

  1. RS 741.41
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 649).

Art. 3Definizioni

Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.

  1. RS 741.511

Art. 4Normative internazionali

1

 Gli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV1.

2

 Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE2, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione stabilita nell’allegato 2 OETV.

3

 Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

  1. RS 741.41
  2. I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente sul sito web dell’UNECE www.unece.org > Our Work > Programmes > Transport > Vehicle Regulations > Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.

Art. 5Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

L’allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013.

Art. 6Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

1

 Le omologazioni generali UE, le omologazioni parziali UE e i certificati di conformità UE rilasciati sulla base degli atti normativi UE menzionati nell’allegato 2 sono riconosciuti.

2

 Non sono riconosciuti le omologazioni e i certificati per:

  1. a.

    i tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013;

  2. b.

    veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;

  3. c.

    veicoli speciali (art. 25 cpv. 1 OETV1) e veicoli di lavoro (art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV).

  1. RS 741.41

Art. 7Esigenze tecniche

1

 Nell’allegato 3 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.

2

 Il capoverso 1 non si applica a:

  1. a.

    veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 168/2013;

  2. b.

    veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;

  3. c.

    tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013.

Art. 8Relazione con le esigenze tecniche secondo l’OETV

Ai veicoli per i quali non è disponibile un’omologazione UE ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell’OETV1.

  1. RS 741.41

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

Allegati

  • Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero
  • Riconoscimento di omologazioni e certificati UE
  • Esigenze tecniche

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).