Législation

Ordinanza del 16 novembre 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2)

OETV 2RS 741.413In vigoreStato 01.01.202610 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1bis e 3, 25 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.

2

 Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.

  1. RS 741.41

Art. 2Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento

L’esame d’immatricolazione, il controllo periodico e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall’OETV1.2

  1. RS 741.41
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 648).

Art. 3Definizioni

Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.

  1. RS 741.511

Art. 4Normative internazionali

1

 Gli atti normativi dell’Unione europea (UE) citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV1.

2

 Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE2, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione definita nell’allegato 2 OETV.

3

 Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

  1. RS 741.41
  2. I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito web dell’UNECE www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.

Art. 5Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

L’allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013.

Art. 6Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

Il riconoscimento di omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE è disciplinato nell’articolo 1 capoverso 2 e nell’allegato 1 capitolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 3.

  1. RS 0.946.526.81

Art. 7Esigenze tecniche

1

 Nell’allegato 2 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.

2

 Il capoverso 1 non si applica a:

  1. a.

    veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013;

  2. b.

    veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;

  3. c.

    tipi di veicoli di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 167/2013.

Art. 8Relazione con le esigenze tecniche secondo l’OETV

Ai veicoli per i quali non è disponibile un’omologazione UE ai sensi dell’articolo 6 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell’OETV1.

  1. RS 741.41

Art. 9Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.

Art. 10Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

Allegati

  • Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero
  • Esigenze tecniche
  • Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).