Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1bis e 3, 25 nonché 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, ordina:
Art. 1Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equipaggiamenti di cui al capoverso 2.
2 Essa si applica ai trattori (art. 11 cpv. 2 lett. h dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali; OETV) e ai loro rimorchi.
- RS 741.41
Art. 2Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento
L’esame d’immatricolazione, il controllo periodico e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati dall’OETV1.2
- RS 741.41
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 648).
Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali.
- RS 741.511
Art. 4Normative internazionali
1 Gli atti normativi dell’Unione europea (UE) citati nella presente ordinanza si applicano nella versione stabilita nell’allegato 2 OETV1.
2 Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE2, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione definita nell’allegato 2 OETV.
3 Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.
- RS 741.41
- I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuitamente in lingua inglese sul sito web dell’UNECE www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regulations > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agreement) o possono essere richiesti, a pagamento, all’Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.
Art. 5Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero
L’allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le categorie di veicoli UE di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 167/2013.
Art. 6Riconoscimento di omologazioni e certificati UE
Il riconoscimento di omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE è disciplinato nell’articolo 1 capoverso 2 e nell’allegato 1 capitolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. È fatto salvo l’articolo 4 capoverso 3.
- RS 0.946.526.81
Art. 7Esigenze tecniche
1 Nell’allegato 2 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2.
2 Il capoverso 1 non si applica a:
- a.
veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 167/2013;
- b.
veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;
- c.
tipi di veicoli di cui all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 167/2013.
Art. 8Relazione con le esigenze tecniche secondo l’OETV
Ai veicoli per i quali non è disponibile un’omologazione UE ai sensi dell’articolo 6 o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigenze tecniche dell’OETV1.
- RS 741.41
Art. 9Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 3.
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.
Allegati
- Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero
- Esigenze tecniche
- Abrogazione e modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.