Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 5 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn), ordina:
Sezione 1 Garanzia di origine
Art. 1Contenuto e forma della garanzia di origine
1 La garanzia di origine riporta come minimo:
- a.
la designazione del combustibile o carburante;
- b.
la quantità di combustibile o carburante prodotta in kWh;
- c.
la designazione dei vettori energetici utilizzati per la produzione del combustibile o del carburante;
- d.
l’indicazione della fonte di carbonio utilizzata nella produzione di combustibili o carburanti prodotti con vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa;
- e.
l’indicazione del periodo di produzione;
- f.
in caso di certificati di origine esteri per gas rinnovabili importati, la data di emissione del certificato originale;
- g.
i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione e dall’utilizzo di combustibili o carburanti;
- h.
i dati dell’impianto di produzione, in particolare la denominazione, l’ubicazione, la data di entrata in servizio, il nome e l’indirizzo del gestore;
- i.
il tipo di impianto, la tecnologia di produzione e la capacità di produzione;
- j.
l’indicazione dell’eventuale ammontare dell’aiuto finanziario ricevuto dal produttore per la produzione del combustibile o del carburante.
2 L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 della legge del 30 settembre 20161 sull’energia (organo d’esecuzione) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine dopo aver consultato le cerchie interessate.
- RS 730.0
Art. 2Validità delle garanzie di origine
1 Una garanzia di origine è valida per 18 mesi a decorrere dalla data del mese in cui è stata emessa.
2 Durante la durata di validità può essere annullata e utilizzata come prova dell’utilizzo di combustibili e carburanti, a meno che altri atti normativi federali non dispongano diversamente.
3 Su richiesta, il termine di 18 mesi è sospeso per la durata dello stoccaggio a lungo termine dei combustibili e carburanti in questione.
4Su richiesta, il termine di 18 mesi è sospeso per la durata della procedura di decisione in merito al rilascio di attestati internazionali secondo l’articolo 92e dell’ordinanza del 30 novembre 20121 sul CO2.2
- RS 641.711
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 249).
Art. 3Registrazione dei gruppi di consumatori finali
Chi annulla garanzie di origine secondo l’articolo 4c capoverso 1 lettere a, b e c numeri 1 e 2 nonché capoverso 2 OEn, registra il gruppo di consumatori finali nella banca dati.
Sezione 2 Notifica di impianti di produzione
Art. 4Obbligo di notifica per impianti di produzione di combustibili e carburanti situati in Svizzera
1 I produttori di combustibili e carburanti notificano all’organo d’esecuzione gli impianti di produzione situati in Svizzera fornendo i dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d e g–j.
2 In mancanza di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni (art. 4 cpv. 6 dell’ordinanza del 2 aprile 20251 sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni [OCoCR]), i dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d e g–j devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.2
3 Per gli impianti di produzione di carburanti rinnovabili, oltre ai dati di cui al capoverso 1, i produttori registrano l’autorizzazione quale stabilimento di produzione secondo l’articolo 28 capoverso 1 lettera b della legge del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e la concessione di un’agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili secondo l’articolo 12b LIOm.
3bis Per gli impianti di produzione di combustibili e carburanti, oltre ai dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d e g–j, i produttori registrano l’autorizzazione all’immissione in commercio.4
4 Qualsiasi modifica dei dati è notificata tempestivamente all’organo d’esecuzione.
- RS 814.311.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 249).
- RS 641.61
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 249).
Art. 5Obbligo di notifica per importatori di combustibili e carburanti provenienti da impianti di produzione esteri
1 Gli importatori di combustibili e carburanti provenienti da impianti di produzione esteri notificano quanto segue:1
- a.
gli impianti di produzione esteri con i dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c, d, e g–j;
- b.
se disponibile, la concessione di un’agevolazione fiscale per carburanti rinnovabili secondo l’articolo 12b LIOm2;
- c.
se disponibile: autorizzazione all’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni (art. 4 cpv. 6 OCoCR3).
2 Se non è stata concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio di cui al capoverso 1 lettera c, l’importatore fa certificare i dati di cui al capoverso 1 lettera a da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.4
3 Qualsiasi modifica dei dati è notificata tempestivamente all’organo d’esecuzione.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 249).
- RS 641.61
- RS 814.311.1
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 249).
Sezione 3 Rilevamento e notifica dei dati di produzione e concernenti l’importazione e l’esportazione
Art. 6Obbligo di rilevamento e notifica dei dati di produzione e concernenti l’importazione e l’esportazione
1 I produttori di combustibili o carburanti o terzi da loro incaricati rilevano i dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b ed e (dati di produzione):
- a.
mensilmente, entro il 6° giorno del mese successivo, per:
- 1.
i combustibili non utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di calore,
- 2.
i combustibili non utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di energia elettrica;
- b.
annualmente, entro la fine di febbraio dell’anno successivo, per:
- 1.
i combustibili utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di calore,
- 2.
i combustibili utilizzati sul luogo di produzione per la generazione di energia elettrica.
2 Se gas prodotto in Svizzera viene immesso nella rete, la quantità deve essere rilevata in corrispondenza del punto di immissione.
3 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini notifica all’organo d’esecuzione mensilmente, entro la fine del mese successivo, i dati concernenti l’importazione e l’esportazione.
4 Gli importatori di carburanti o combustibili bilanciati in massa ai sensi dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/20011 registrano la documentazione di accompagnamento del sistema di bilanciamento di massa.
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del consiglio, GU L 2024/1711, 26.6.2024.
Art. 7Obbligo di notifica per la statistica globale dell’energia
1 I produttori che non immettono tutto il biogas da loro prodotto nella rete o che non vendono tutto il gas da loro prodotto a una stazione di rifornimento, notificano all’organo d’esecuzione per la statistica globale dell’energia, di cui all’allegato 2 numero 03.03 dell’ordinanza del 30 aprile 20251 sulla statistica federale, la potenza del combustibile e la potenza nominale elettrica e termica installata, tenendo conto di eventuali ampliamenti.2
2 I produttori di biogas che dispongono di un contatore di calore notificano annualmente all’organo d’esecuzione quanto segue:
- a.
la produzione di calore in kWh ottenuta con il biogas prodotto sul sito dell’impianto;
- b.
il calore venduto a terzi in kWh, con l’indicazione del gruppo di consumatori finali rifornito.
3 Se i vettori energetici utilizzati per la produzione del combustibile o carburante sono vettori energetici primari o fossili, i produttori notificano all’organo d’esecuzione le quantità di vettori energetici impiegati per la produzione.
- RS 431.011
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 249).
Sezione 4 Trasferimento di garanzie di origine estere per gas rinnovabili, certificati di origine esteri per gas rinnovabili e altri certificati esteri per gas rinnovabili
1 Per essere registrati nella banca dati di cui all’articolo 9, le garanzie di origine estere per gas rinnovabili o un certificato di origine estero per gas rinnovabili devono soddisfare le seguenti condizioni:1
- a.
il gas rinnovabile viene prodotto secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni;
- b.
per il gas rinnovabile prodotto a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa devono essere disponibili:
- 1.
un certificato valido emesso tramite un sistema riconosciuto di cui all’articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/20012,
- 2.
una documentazione di accompagnamento che dimostri che si tratta di un combustibile rinnovabile di origine non biologica secondo l’articolo 2 paragrafo 36 della direttiva (UE) 2018/2001;
- c.
il certificato di origine estero per gas rinnovabili è stato emesso da un registro nazionale o è stato negoziato attraverso lo «European Renewable Gas Registry»3 oppure la garanzia di origine estera si basa sullo Standard europeo di certificazione energetica4 della «Association of Issuing Bodies»5.
- d.
il gas rinnovabile è stato immesso nella rete europea del gas.
2 L’UFE pubblica direttive sui giustificativi che consentono di dimostrare che il gas rinnovabile è prodotto secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni.6
3Se un certificato di origine estero per gas rinnovabili viene registrato nella banca dati di cui all’articolo 9, deve essere cancellato nel registro originale.7
4 Un certificato estero per gas rinnovabili che non è né una garanzia né un certificato di origine e proviene da un Paese che non dispone di un registro viene registrato nella banca dati di cui all’articolo 9, se soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a, b e d. L’importatore del certificato estero deve comprovare che un doppio conteggio commerciale è escluso.8
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 299).
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione), GU L 328 del 21 dic. 2018, pag. 82; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1711, GU L 2024/1711, 26.6.2023.
- www.ergar.org
> ERGaR Schemes
- www.aib-net.org
> EECS > EECS Rules
- www.aib-net.org
> AIB
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 3 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 249).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 299).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 299).
Sezione 5 Organo d’esecuzione
Art. 9Gestione di una banca dati
L’organo d’esecuzione gestisce una banca dati per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine.
Art. 10Controllo e sorveglianza
1 L’organo d’esecuzione verifica a cadenza regolare la plausibilità:
- a.
per i combustibili rinnovabili e l’idrogeno non venduto come carburante: dei dati degli impianti registrati, nonché dei dati concernenti l’importazione e dei dati di produzione;
- b.
per i carburanti rinnovabili prodotti in Svizzera: dei dati di produzione;
- c.
per i combustibili e i carburanti rinnovabili importati in Svizzera: dei dati contenuti nella documentazione di accompagnamento di cui all’articolo 6 capoverso 4;
- d.
per i certificati trasferiti in Svizzera relativi a gas rinnovabili: delle indicazioni che provano che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1.
2 A tale scopo, può effettuare sopralluoghi, richiedere le informazioni e i rapporti necessari nonché un rinnovo della certificazione.1
3 Se i dati di cui al capoverso 1 non sono stati rilevati correttamente, può richiederne la rettifica. Se i dati non sono rettificati, non emette la garanzia di origine o cancella eventuali garanzie di origine già emesse.
4Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine che ha registrato nonché l’esportazione di garanzie d’origine e l’importazione di garanzie e di certificati di origine e di altri certificati esteri per gas rinnovabili.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 299).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DATEC del 27 mag. 2026, in vigore dal 1° lug. 2026 (RU 2026 299).
1 Su richiesta, l’organo d’esecuzione emette in forma scritta o elettronica una conferma verificabile delle transazioni effettuate nella banca dati.
2 Assicura che per la quantità di combustibile o carburante certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine.
3 Riscuote emolumenti per la registrazione degli impianti e per gli altri compiti che gli competono secondo la presente sezione.
4 Mette a disposizione dell’UFE tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ai fini della vigilanza.
5 Rappresenta la Svizzera in seno alla «Association of Issuing Bodies»1 e in altri organismi internazionali.
- www.aib-net.org
> AIB
Sezione 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.