Législation

Ordinanza del 2 aprile 2025 sull’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr)

OCoCrRS 814.311.1Stato 01.05.202512 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35d capoversi 3–6 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb); ordina:

Art. 1Oggetto e campo d’applicazione

1

 La presente ordinanza disciplina le esigenze ecologiche per l’immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni liquidi o gassosi.

2

 Le esigenze ecologiche non si applicano all’immissione in commercio di:

  1. a.

    etanolo destinato alla combustione;

  2. b.

    combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni in quantità inferiori a 25 litri o importati come mezzi d’esercizio nel serbatoio di un veicolo.

Art. 2Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    immissione in commercio: la prima trasmissione o cessione a titolo oneroso o gratuito di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni per la distribuzione o l’uso in Svizzera; l’uso privato equivale all’immissione in commercio se quest’ultima non è avvenuta in precedenza;

  2. b.

    combustibili e carburanti a basso tenore di emissioni: combustibili o carburanti non rinnovabili che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali;

  3. c.

    combustibili o carburanti rinnovabili in equilibrio di massa: combustibili o carburanti la cui catena di custodia è certificata secondo un sistema che consente di miscelare materie prime, combustibili o carburanti rinnovabili con caratteristiche di sostenibilità diverse, garantendo che la somma di tutte le partite ritirate dalla miscela abbia le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

Art. 3Esigenze ecologiche

1

 Le esigenze ecologiche di cui all’articolo 35d capoversi 1 e 4 LPAmb sono adempiute se:

  1. a.

    il combustibile o il carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni emette almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto al combustibile o al carburante fossile convenzionale, tenendo conto dell’intero ciclo di vita;

  2. b.

    il combustibile o il carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni inquina l’ambiente, nel complesso, al massimo il 25 per cento in più rispetto al combustibile o al carburante fossile convenzionale, tenendo conto dell’intero ciclo di vita;

  3. c.

    durante la coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione del combustibile o del carburante rinnovabile non sono state utilizzate superfici la cui destinazione è stata cambiata successivamente al 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento di destinazione presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità.

2

 Le superfici con un elevato stock di carbonio sono in particolare le foreste nonché le torbiere e altre zone umide.

3

 Le superfici con una grande biodiversità sono in particolare le superfici in zone protette che:

  1. a.

    sono riconosciute come tali dalla legislazione o dall’autorità competente per la protezione della natura nel Paese in questione;

  2. b.

    sono riconosciute come tali da accordi internazionali; o

  3. c.

    sono inserite negli elenchi di organizzazioni intergovernative o dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN).

4

 Il calcolo dei gas serra e del carico inquinante viene effettuato sulla base delle indicazioni fornite conformemente all’allegato 2 e tenendo conto di valori standard sulla fase di consumo del combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni. Viene effettuato secondo lo stato della tecnica, in particolare secondo il metodo della scarsità ecologica definito nella pubblicazione Ökofaktoren Schweiz 20211.

5

 Le esigenze di cui al capoverso 1 sono considerate in ogni caso soddisfatte se:

  1. a.

    i combustibili o carburanti rinnovabili sono stati prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni;

  2. b.

    per i carburanti rinnovabili è disponibile un’agevolazione fiscale valida secondo l’articolo 12b capoverso 1 della legge del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali;

  3. c.

    per l’immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni in equilibrio di massa sono disponibili un certificato valido e una documentazione di accompagnamento secondo l’allegato 1.

  1. La pubblicazione «Ökofaktoren Schweiz 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit, Methodische Grundlagen und Anwendung auf die Schweiz», disponibile in tedesco, francese e inglese, può essere consultata gratuitamente sul sito dell’Ufficio federale dell’ambiente www.bafu.admin.ch > Temi > Economia e consumo > Pubblicazioni e studi > Ökofaktoren Schweiz 2021 gemäss der Methode der ökologischen Knappheit.
  2. RS 641.61

Art. 4Procedura per l’immissione in commercio

1

 Per l’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni deve essere presentata una domanda all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); è fatta salva l’immissione in commercio di carburanti rinnovabili di cui all’articolo 3 capoverso 5 lettera b. L’UFAM può stabilire condizioni per la forma della domanda.

2

 Chi presenta una domanda, deve indicare un domicilio di notifica in Svizzera.

3

 Nella domanda deve essere dimostrato che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 sono adempiute o che queste sono considerate adempiute secondo l’articolo 3 capoverso 5. Per la prova concernente l’articolo 3 capoverso 1, alla domanda devono essere allegati le indicazioni di cui all’allegato 2 e i documenti corrispondenti.

4

 Sulla base della domanda presentata, l’UFAM verifica se le esigenze ecologiche sono adempiute. A tal fine, può richiedere indicazioni o documenti supplementari.

5

 In caso di dubbi sulla correttezza delle indicazioni o dei documenti, l’UFAM può farli esaminare e attestare, a spese del richiedente, da terzi indipendenti riconosciuti.

6

 L’UFAM autorizza l’immissione in commercio di un combustibile o carburante rinnovabile o a basso tenore di emissioni. Con l’autorizzazione rilascia un numero dell’autorizzazione valido di norma per sei anni dalla data della decisione.

7

 I combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni che non dispongono di un’autorizzazione valida o che secondo l’articolo 6 capoverso 2 non possono essere assegnati al regime di deposito doganale, non possono essere importati.

Art. 5Obbligo di notifica in caso di cambiamenti delle materie prime e del processo di produzione

Eventuali modifiche, in particolare per quanto riguarda le materie prime impiegate e il processo di produzione, che possono far sì che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 3 capoverso 1 non siano più adempiute, devono essere comunicate senza indugio all’UFAM.

Art. 6Dichiarazione delle merci all’UDSC

1

 Chiunque importi combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni deve fornire all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) le seguenti indicazioni nella dichiarazione delle merci:

  1. a.

    l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione;

  2. b.

    il numero dell’autorizzazione; e

  3. c.

    il titolare dell’autorizzazione.

2

 Per i combustibili o carburanti rinnovabili e a basso tenore di emissioni per i quali al momento dell’importazione non è stata ancora completata la procedura di autorizzazione, si applica il regime di deposito doganale di cui all’articolo 47 capoverso 2 lettera c della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane.

  1. RS 631.0

Art. 7Esecuzione

1

 L’UFAM esegue la presente ordinanza. Controlla il rispetto delle disposizioni in materia di immissione in commercio; può prelevare campioni di combustibili rinnovabili o di combustibili e carburanti a basso tenore di emissioni prodotti in Svizzera.

2

 All’importazione di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni, l’UDSC effettua un controllo automatizzato delle indicazioni di cui all’articolo 6 capoverso 1.

3

 Sulla base del rischio o su richiesta dell’UFAM, può prevelare campioni dei combustibili e carburanti, nonché dei carburanti rinnovabili prodotti in Svizzera. Invia i campioni a un laboratorio d’analisi designato dall’UFAM.

4

 Il laboratorio d’analisi comunica i risultati delle analisi all’UFAM.

5

 Se l’UFAM constata un’immissione in commercio di combustibili e carburanti che contravviene all’articolo 35d capoversi 1, 2 o 4 LPAmb, lo comunica all’UDSC.

Art. 8Trattamento dei dati

L’UFAM concede alle seguenti autorità l’accesso ai dati personali e ai dati di persone giuridiche raccolti nell’ambito della procedura di autorizzazione di cui all’articolo 4 per i seguenti compiti d’esecuzione:

  1. a.

    all’Ufficio federale dell’energia e al suo organo d’esecuzione per i compiti d’esecuzione relativi alle garanzie di origine per combustibili e carburanti di cui agli articoli 4b e 4c dell’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia;

  2. b.

    all’UDSC per i suoi compiti d’esecuzione nell’ambito della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e dell’articolo 7 capoverso 2 della presente ordinanza.

  1. RS 730.01

Art. 9Adeguamento degli allegati 1 e 2

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, adegua gli allegati 1 e 2 agli sviluppi della tecnica.

Art. 10Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...1

  1. Le mod. possono essere consultate alla RU 2025 250

Art. 11Disposizioni transitorie

Combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni possono essere immessi in commercio senza previa autorizzazione dell’UFAM sino al 1° novembre 2025.

Art. 12Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

Allegati

  • Giustificativi per l’immissione in commercio di combustibili o carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni in equilibrio di massa
  • Prova dell’adempimento delle esigenze ecologiche

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.05.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).