Législation

Ordinanza del 5 giugno 2026 sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici della Confederazione e per la comunicazione di dati dei registri tenuti dall’Ufficio federale di statistica (Ordinanza sugli emolumenti in ambito statistico, OEm-Stat)

OEm-StatRS 431.09Stato 15.07.202612 articoli

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 21 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat), ordina:

Art. 1Oggetto

1

 La presente ordinanza disciplina la riscossione degli emolumenti per le seguenti prestazioni eseguite dall’Ufficio federale di statistica (UST) e dalle altre unità amministrative della Confederazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b LStat:

  1. a.

    comunicazione di dati di persone fisiche o di dati di persone giuridiche provenienti dalla statistica federale secondo l’articolo 37 dell’ordinanza del 30 aprile 20251 sulla statistica federale (OStatF);

  2. b.

    pseudonimizzazione dei set di dati secondo l’articolo 38 OStatF;

  3. c.

    collegamento di dati secondo l’articolo 39 OStatF;

  4. d.

    altre prestazioni di servizi secondo l’articolo 41 OStatF;

  5. e.

    messa a disposizione della piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex) per scopi diversi dall’armonizzazione dei registri secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 21 novembre 20072 sull’armonizzazione dei registri (OArRa).

2

 Disciplina inoltre la riscossione di emolumenti da parte dell’UST per le seguenti prestazioni relative ai registri da esso tenuti:

  1. a.

    comunicazione dei dati del registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche secondo l’articolo 45 OStatF;

  2. b.

    comunicazione dei dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) a scopi statistici secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 30 giugno 19933 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS);

  3. c.

    comunicazione dei dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici secondo l’articolo 10 ORIS;

  4. d.

    comunicazione dei dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) risultanti da elaborazioni individuali secondo l’articolo 15 capoverso 4 dell’ordinanza del 9 giugno 20174 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA);

  5. e.

    comunicazione del numero d’identificazione delle imprese unico (IDI) a privati in caso di interrogazioni collettive secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 26 gennaio 20115 sul numero d’identificazione delle imprese.

  1. RS 431.011
  2. RS 431.021
  3. RS 431.903
  4. RS 431.841
  5. RS 431.031

Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.

  1. RS 172.041.1

Art. 3Applicabilità dell’ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni

Per l’acquisto di pubblicazioni stampate o elettroniche si applica l’ordinanza del 19 novembre 20141 sugli emolumenti per le pubblicazioni.

  1. RS 172.041.11

Art. 4Calcolo degli emolumenti

1

 Gli emolumenti sono calcolati in base alle tariffe indicate nell’Allegato 1.

2

 Per le prestazioni rese in casi di emergenza eccezionale, gli emolumenti possono essere maggiorati fino a un massimo del 50 per cento.

3

 Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’importo degli emolumenti al rincaro.

Art. 5Esenzione dagli emolumenti

Non è riscosso alcun emolumento per:

  1. a.

    la fornitura di una semplice informazione orale o scritta oppure di una prestazione di modesta entità che comporti un onere lavorativo non superiore a un’ora; per le domande dei giornalisti l’onere lavorativo esente da emolumenti può arrivare fino a quattro ore;

  2. b.

    la comunicazione dei dati del RIS a servizi statistici cantonali o comunali, nonché ai servizi che svolgono compiti per conto della Confederazione;

  3. c.

    la comunicazione dei dati di base delle imprese secondo l’articolo 9a ORIS1;

  4. d.

    l’accesso ai dati pubblicati dall’UST secondo l’articolo 16 OREA2;

  5. e.

    l’accesso on line ai dati del REA da parte delle entità di cui all’articolo 15 capoverso 1 OREA.

  1. RS 431.903
  2. RS 431.841

Art. 6Stima

1

 Se la persona tenuta a pagare l’emolumento ne fa richiesta, l’unità amministrativa competente le comunica per scritto una stima del suo importo.

2

 Se l’importo previsto supera i 500 franchi, una stima viene comunicata d’ufficio e in anticipo alla persona tenuta a pagarlo.

3

 Una volta ricevuta la stima, la persona tenuta a pagare l’emolumento deve confermare, su supporto cartaceo o elettronico, di voler mantenere la propria richiesta di prestazione.

Art. 7Riscossione

1

 Gli emolumenti possono essere riscossi in anticipo o dopo la fornitura della prestazione.

2

 Se la prestazione viene fornita su un periodo più lungo, gli emolumenti possono essere riscossi in modo scaglionato.

Art. 8Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

L’unità amministrativa interessata può rinunciare a riscuotere emolumenti se la loro riscossione comporta spese superiori all’importo degli stessi.

Art. 9Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 25 giugno 20031 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è abrogata.

  1. [RU 2003 2197; 2006 4705 cifra II n. 29; 2007 6719 all. n. 6; 2011 533 all. n. 4; 2022 568 all. 2 cifra II n. 54]

Art. 10Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’Allegato 2.

Art. 11Disposizioni transitorie

1

 Gli emolumenti dovuti per le prestazioni che sono state fornite in tutto o in parte prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza o la cui esecuzione è stata convenuta in un contratto scritto prima di tale data sono disciplinati dal diritto anteriore.

2

 Gli emolumenti dovuti per prestazioni richieste prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma per le quali non è stato concluso alcun contratto scritto prima di tale data e che verranno fornite dopo la sua entrata in vigore, sono disciplinati dal nuovo diritto.

Art. 12Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2026.

Allegati

  • Tariffe degli emolumenti
  • Modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.07.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).