Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 21 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat), ordina:
1 La presente ordinanza disciplina la riscossione degli emolumenti per le seguenti prestazioni eseguite dall’Ufficio federale di statistica (UST) e dalle altre unità amministrative della Confederazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b LStat:
- a.
comunicazione di dati di persone fisiche o di dati di persone giuridiche provenienti dalla statistica federale secondo l’articolo 37 dell’ordinanza del 30 aprile 20251 sulla statistica federale (OStatF);
- b.
pseudonimizzazione dei set di dati secondo l’articolo 38 OStatF;
- c.
collegamento di dati secondo l’articolo 39 OStatF;
- d.
altre prestazioni di servizi secondo l’articolo 41 OStatF;
- e.
messa a disposizione della piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex) per scopi diversi dall’armonizzazione dei registri secondo l’articolo 15 dell’ordinanza del 21 novembre 20072 sull’armonizzazione dei registri (OArRa).
2 Disciplina inoltre la riscossione di emolumenti da parte dell’UST per le seguenti prestazioni relative ai registri da esso tenuti:
- a.
comunicazione dei dati del registro di campionamento delle persone e delle economie domestiche secondo l’articolo 45 OStatF;
- b.
comunicazione dei dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) a scopi statistici secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 30 giugno 19933 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS);
- c.
comunicazione dei dati del RIS a scopi diversi da quelli statistici secondo l’articolo 10 ORIS;
- d.
comunicazione dei dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) risultanti da elaborazioni individuali secondo l’articolo 15 capoverso 4 dell’ordinanza del 9 giugno 20174 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA);
- e.
comunicazione del numero d’identificazione delle imprese unico (IDI) a privati in caso di interrogazioni collettive secondo l’articolo 20 dell’ordinanza del 26 gennaio 20115 sul numero d’identificazione delle imprese.
- RS 431.011
- RS 431.021
- RS 431.903
- RS 431.841
- RS 431.031
Art. 2Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.
- RS 172.041.1
Art. 3Applicabilità dell’ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni
Per l’acquisto di pubblicazioni stampate o elettroniche si applica l’ordinanza del 19 novembre 20141 sugli emolumenti per le pubblicazioni.
- RS 172.041.11
Art. 4Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono calcolati in base alle tariffe indicate nell’Allegato 1.
2 Per le prestazioni rese in casi di emergenza eccezionale, gli emolumenti possono essere maggiorati fino a un massimo del 50 per cento.
3 Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare l’importo degli emolumenti al rincaro.
Art. 5Esenzione dagli emolumenti
Non è riscosso alcun emolumento per:
- a.
la fornitura di una semplice informazione orale o scritta oppure di una prestazione di modesta entità che comporti un onere lavorativo non superiore a un’ora; per le domande dei giornalisti l’onere lavorativo esente da emolumenti può arrivare fino a quattro ore;
- b.
la comunicazione dei dati del RIS a servizi statistici cantonali o comunali, nonché ai servizi che svolgono compiti per conto della Confederazione;
- c.
la comunicazione dei dati di base delle imprese secondo l’articolo 9a ORIS1;
- d.
l’accesso ai dati pubblicati dall’UST secondo l’articolo 16 OREA2;
- e.
l’accesso on line ai dati del REA da parte delle entità di cui all’articolo 15 capoverso 1 OREA.
- RS 431.903
- RS 431.841
1 Se la persona tenuta a pagare l’emolumento ne fa richiesta, l’unità amministrativa competente le comunica per scritto una stima del suo importo.
2 Se l’importo previsto supera i 500 franchi, una stima viene comunicata d’ufficio e in anticipo alla persona tenuta a pagarlo.
3 Una volta ricevuta la stima, la persona tenuta a pagare l’emolumento deve confermare, su supporto cartaceo o elettronico, di voler mantenere la propria richiesta di prestazione.
1 Gli emolumenti possono essere riscossi in anticipo o dopo la fornitura della prestazione.
2 Se la prestazione viene fornita su un periodo più lungo, gli emolumenti possono essere riscossi in modo scaglionato.
Art. 8Rinuncia alla riscossione degli emolumenti
L’unità amministrativa interessata può rinunciare a riscuotere emolumenti se la loro riscossione comporta spese superiori all’importo degli stessi.
Art. 9Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 25 giugno 20031 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è abrogata.
- [RU 2003 2197; 2006 4705 cifra II n. 29; 2007 6719 all. n. 6; 2011 533 all. n. 4; 2022 568 all. 2 cifra II n. 54]
Art. 10Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’Allegato 2.
Art. 11Disposizioni transitorie
1 Gli emolumenti dovuti per le prestazioni che sono state fornite in tutto o in parte prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza o la cui esecuzione è stata convenuta in un contratto scritto prima di tale data sono disciplinati dal diritto anteriore.
2 Gli emolumenti dovuti per prestazioni richieste prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma per le quali non è stato concluso alcun contratto scritto prima di tale data e che verranno fornite dopo la sua entrata in vigore, sono disciplinati dal nuovo diritto.
Art. 12Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2026.
Allegati
- Tariffe degli emolumenti
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.