Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina la limitazione dell’ammissione al primo semestre del ciclo di studi bachelor del PFL.

Nessun progetto di revisione in corso.
Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.
1 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.
La Direzione del Politecnico federale di Losanna (PFL), visto l’articolo 16a capoverso 5 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF, decreta:
La presente ordinanza disciplina la limitazione dell’ammissione al primo semestre del ciclo di studi bachelor del PFL.
La presente ordinanza si applica ai candidati stranieri che non dispongono di un permesso di domicilio in Svizzera o di un diritto di soggiorno in qualità di lavoratori dipendenti o autonomi o in qualità di membri della famiglia di tali persone ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 19602 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio, e che sono:
La presente ordinanza non si applica né agli studenti del PFL che ripetono il primo semestre di studi né ai candidati che sono stati ammessi all’esame di ammissione o all’esame del corso di matematica speciale («Cours de mathématiques spéciales») e lo hanno superato.
In deroga agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 ottobre 20251 sull’ammissione al PFL, le seguenti persone sono ammesse soltanto nel limite dei posti di studio disponibili:
i candidati titolari di un certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore estera secondo l’articolo 6 dell’ordinanza sull’ammissione al PFL;
i titolari di un diploma rilasciato da una scuola universitaria estera secondo l’articolo 7 lettera b dell’ordinanza sull’ammissione al PFL;
coloro che hanno superato un esame di ammissione al primo semestre del Politecnico federale di Zurigo secondo l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza sull’ammissione al PFL se, in applicazione dell’articolo 5 della presente ordinanza, possono essere ammessi all’esame di ammissione secondo gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza sull’ammissione al PFL.2
Il numero di posti di studio disponibili per l’iscrizione al primo semestre da parte delle persone di cui al capoverso 1 è determinato dal numero totale di posti disponibili nel primo semestre dedotto il numero previsto di studenti nel primo semestre a cui non si applica la limitazione.
Se il numero di posti di studio disponibili secondo l’articolo 3 capoverso 2 è inferiore al numero dei candidati soggetti alla limitazione, i posti sono assegnati come segue:
in base al numero di posti disponibili e al numero di candidati soggetti alla limitazione, viene calcolato un tasso di selezione tenendo conto dei candidati di tutte le sezioni;
per tenere conto di successivi ritiri in ciascuna sezione, il tasso di selezione viene corretto, per ogni sezione, in base al tasso di ritiro previsto nella sezione;
per evitare cali eccessivi nelle sezioni piccole, ossia con meno di 150 studenti al primo semestre, nonché aumenti eccessivi nelle sezioni grandi, ossia con più di 300 studenti al primo semestre, i tassi di ritiro previsti vengono aumentati del 10 per cento e ridotti del 10 per cento, rispettivamente;
per tenere conto dei diversi tipi di valutazione, il tasso di selezione determinato per ogni sezione è applicato separatamente a ciascun gruppo di candidati, suddivisi per Paese e tipo di certificato; il numero risultante, arrotondato all’intero superiore, costituisce il numero di posti di studio disponibili per sezione per ciascun gruppo;
i posti disponibili determinati in tal modo per ogni sezione sono assegnati ai candidati di ciascun gruppo seguendo in ordine decrescente la media complessiva degli esami riportati nel certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore.
Possono sostenere gli esami di ammissione secondo gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 14 ottobre 20252 sull’ammissione al PFL soltanto i titolari di:
un certificato svizzero rilasciato al termine degli studi post-obbligatori che non dà diritto all’ammissione a un bachelor;
un certificato rilasciato al termine degli studi da una scuola media superiore di un Paese diverso da quelli di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 1 dell’ordinanza sull’ammissione al PFL.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2024.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.12.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).