La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «la Svizzera», da un lato, e La Comunità europea, di seguito denominata «la Comunità», dall’altro, di seguito denominate «le Parti», risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio; considerando che, all’articolo 15 dell’Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l’armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l’Accordo, hanno convenuto quanto segue:
1.Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
2.Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci1. Ai fini dell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
3.Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 22 dell’Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.
- RS 0.632.11
- RS 0.632.401.2
Art. 2Concessioni tariffarie
1.Nell’Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
2.Nell’Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell’Allegato 3.
Art. 3Concessioni relative ai formaggi
L’Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.
Art. 4Regole di origine
Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 31 dell’Accordo di libero scambio.
- RS 0.632.401.3
Art. 5Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio
1.Gli allegati da 4 a 12 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:1
- –
allegato 4
relativo al settore fitosanitario
- –
allegato 5
concernente l’alimentazione degli animali
- –
allegato 6
relativo al settore delle sementi
- –
allegato 7
relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
- –
allegato 8
concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle
denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle
bevande aromatizzate a base di vino
- –
allegato 9
relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo
di produzione biologico
- –
allegato 10
relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle
norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli
freschi
- –
allegato 11
relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli
scambi di animali vivi e di prodotti animali
- –
allegato 122
relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche e dei prodotti agricoli e alimentari
2.L’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all’Allegato 11.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).
- Introdotto dall’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).
Art. 6Comitato misto per l’agricoltura
1.È istituito un Comitato misto per l’agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2.Il Comitato è incaricato di gestire l’Accordo e di curarne la corretta esecuzione.
3.Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4.Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5.Il Comitato delibera all’unanimità.
6.Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7.Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell’Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l’altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.
8.Il Comitato può approvare versioni autentiche dell’Accordo nelle nuove lingue.1
- Introdotto dall’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 17 mag. 2011 tra la Confederazione Svizzera e l’UE relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5149).
Art. 7Composizione delle controversie
In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
Art. 8Scambi di informazioni
1.Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo.
2.Ciascuna delle Parti informa l’altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l’oggetto dell’Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all’altra Parte.
I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell’Accordo e coperte dal segreto professionale.
Art. 10Misure di salvaguardia
1.Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2.In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:
- a)
in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
- –
se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi;
- –
se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile;
- –
fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
- –
in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
- b)
devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.
Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell’Accordo.
- Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 dell’Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).
1.Se una delle Parti desidera una revisione dell’Accordo, essa trasmette all’altra Parte una domanda motivata.
2.Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3.Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 13Clausola evolutiva
1.Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2.A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all’esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3.Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell’ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.
4.Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.
Art. 14Attuazione dell’Accordo
1.Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2.Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo.
Gli allegati dell’Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest’ultimo.
Art. 16Sfera di applicazione territoriale
L’Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
Art. 17Entrata in vigore e durata
1.Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:
- –
Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
- –
Accordo sulla libera circolazione delle persone1,
- –
Accordo sul trasporto aereo2,
- –
Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia3,
- –
Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità4,
- –
Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici5,
- –
Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica6.
2.Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all’altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
3.Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all’altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
4.I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.
|
Per la Confederazione Svizzera:
Pascal Couchepin Joseph Deiss
|
Per la Comunità europea:
Joschka Fischer Hans van den Broek
|
- RS 0.142.112.681
- RS 0.748.127.192.68
- RS 0.740.72
- RS 0.946.526.81
- RS 0.172.052.68
- [RU 2002 1998]
Indice
Allegato 1 Concessioni della Svizzera
Allegato 2 Concessioni dell’Unione europea
Allegato 4 Relativo al settore fitosanitario
Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti
Appendice 2 Riferimenti legislativi
Appendice 3 Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
Appendice 4 Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari
Appendice 5 Scambio di dati
Allegato 5 Concernente l’alimentazione degli animali
Appendice 1 Disposizioni della Comunità
Appendice 2 Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9
Allegato 6 Relativo al settore delle sementi
Appendice 2 Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3
Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
Allegato 7 Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
Appendice 1 Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
Appendice 2 Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere (a) e (b)
Appendice 3 Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
Appendice 4 Denominazioni protette di cui all’articolo 5
Appendice 5 Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
Allegato 8 Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
Appendice 1 Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’Unione europea
Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
Appendice 5 Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate
Allegato 9 Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 1 Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
Appendice 2 Modalità di applicazione
Allegato 10 Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commer cializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’Allegato 10
Allegato 11 Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Appendice 1 Misure di lotta/notifica delle malattie
Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi tra la Svizzera e l’Unione europea e immissione sul mercato
Appendice 3 Importazione di animali vivi e del relativo materiale germinale dai paesi terzi
Appendice 4 Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi
Appendice 5 Animali vivi e materiale germinale: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 6 Prodotti di orgine animale
Appendice 7 Autorità competenti
Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
Appendice 9 Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche
Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
Appendice 11 Punti di contatto
Allegato 12 Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
Appendice 1 Elenchi delle rispettive ig oggetto di protezione dall’altra Parte
Appendice 2 Legislazione delle Parti
Atto finale Dichiarazioni comuni
Appendice A Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4
Appendice C Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario
Appendice D Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari
Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008 e dichiarazione comune
Atto finale della modifica del 14 maggio 2009 e dichiarazione comune come pure dichiarazione della Comunità
Atto finale della modifica del 17 maggio 2011 e dichiarazione comune
Allegati
- Concessioni della Svizzera
- Concessioni dell’Unione europea
- Relativo al settore fitosanitario
- Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti
- Legislazioni
- Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
- Zone di cui all’articolo 4 e relative prescrizioni speciali
- Scambio di dati
- Concernente l’alimentazione degli animali
- Disposizioni della Comunità
- Elenco delle disposizioni legislative di cui all’articolo 9
- Relativo al settore delle sementi
- Legislazioni
- Autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 3
- Deroghe
- Elenco dei paesi terzi
- Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
- Prodotti vitivinicoli di cui all’articolo 2
- Disposizioni particolari di cui all’articolo 3, lettere (a) e (b)
- Elenco degli atti e delle disposizioni tecniche di cui all’articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli
- Denominazioni protette di cui all’articolo 5
- Condizioni e modalità di cui all’articolo 8, paragrafo 9, e all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b)
- Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
- Indicazioni geografiche relative alle bevande spiritose originarie dell’Unione europea
- Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
- Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
- Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
- Elenco degli atti di cui all’articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate
- Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
- Elenco degli atti di cui all’articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e alle derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
- Modalità di applicazione
- Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
- Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all’articolo 3 dell’allegato 10
- Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
- Misure di lotta/notifica delle malattie
- Polizia sanitaria: scambi tra la Svizzera e l’Unione europea e immissione sul mercato
- Importazione di animali vivi e del relativo materiale germinale dai paesi terzi
- Zootecnia, compresa l’importazione da paesi terzi
- Animali vivi e materiale germinale: controlli alle frontiere e canoni
- Prodotti di origine animale
- Autorità competenti
- Adeguamento alle condizioni regionali
- Elementi procedurali per l’esecuzione delle verifiche
- Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
- Punti di contatto
- Relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari
- Elenco delle rispettive IG oggetto di protezione dall’altra parte
- Legislazione delle parti
- Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell’allegato 4
- Legislazioni
- Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario
- Zone di cui all’articolo 4 e relative esigenze particolari
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