Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 capoverso 2, 10 capoverso 4 lettera a e 56 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (LBCR) e gli articoli 46 capoverso 3 e 72 della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
1 La presente ordinanza disciplina le esigenze qualitative e quantitative in materia di liquidità applicabili alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi (qui di seguito banche).1
2 La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione.
- Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 1aStandard minimi di Basilea1
1 Per standard minimi di Basilea si intendono i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria che la presente ordinanza dichiara determinanti, in particolare ai fini del calcolo delle esigenze in materia di liquidità.
2 La versione determinante degli standard minimi di Basilea da applicare è riportata nell’allegato 1 e nell’allegato 1 dell’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri (OFoP).
- Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).
- RS 952.03
1 Tutte le banche devono disporre in ogni momento della liquidità necessaria per poter rispettare i propri obblighi di pagamento anche in situazioni di stress.
2 Esse detengono una riserva di liquidità durevole e calcolata in modo adeguato per far fronte a peggioramenti della liquidità che si producono in tempi brevi e assicurano un adeguato finanziamento a medio-lungo termine.1
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
Capitolo 2: ...
- Abrogati dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Capitolo 3: Esigenze in materia di liquidità
Sezione 1: Esigenze qualitative
Art. 5Principio della proporzionalità
Le banche sono obbligate a gestire in modo adeguato i rischi di liquidità a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto conformemente alla loro dimensione nonché al genere, all’entità, alla complessità e ai rischi delle loro attività.
Art. 6Funzioni di direzione, controllo e gestione
1 Le banche definiscono in che misura sono disposte ad assumersi rischi di liquidità (tolleranza al rischio di liquidità).
2 Esse stabiliscono le strategie di gestione del rischio di liquidità in conformità con la tolleranza al rischio di liquidità.
3 Esse considerano i loro costi e rischi inerenti alla liquidità per tutte le fondamentali attività di bilancio e fuori bilancio, segnatamente al momento della fissazione dei prezzi, dell’introduzione di nuovi prodotti e del computo dei ricavi. Esse provvedono affinché tra gli incentivi ai rischi e i rischi di liquidità assunti esista una relazione equilibrata conformemente alla tolleranza al rischio di liquidità statuita.
Art. 7Sistemi di misurazione e gestione dei rischi
1 Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.1
2 Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità nonché il fabbisogno di finanziamento del gruppo finanziario e di tutte le entità giuridiche, i settori di attività e le valute rilevanti per il rischio di liquidità, considerando le restrizioni legali, regolamentari e operative al trasferimento di liquidità.
3 Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità infragiornalieri. I rischi di liquidità incorsi non devono pregiudicare né gli obblighi né i sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni.
4 Le banche controllano i titoli che generano liquidità e distinguono tra titoli gravati e non gravati. Esse devono poter dimostrare in ogni momento dove sono detenuti i titoli e come poterli mobilitare tempestivamente.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).
Art. 8Riduzione dei rischi
Le banche adottano misure per ridurre i loro rischi di liquidità. Esse devono segnatamente disporre di un sistema di limiti e di una struttura di finanziamento adeguatamente diversificata in funzione di fonti di finanziamento e durata.
1 Per quanto concerne i rischi di liquidità ciascuna banca deve riprodurre diversi scenari di stress ed eseguire stress test sul proprio stato di liquidità in base a questi scenari. A questo proposito, essa considera i flussi di pagamento da posizioni di fuori bilancio e altri impegni eventuali, compresi quelli derivanti da società veicolo di cartolarizzazione e altre società veicolo, alle quali fornisce liquidità o che deve sostenere materialmente per motivi contrattuali o di reputazione.
1bis Per gli stress test le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 20141 sulle banche (OBCR) devono considerare esclusivamente lo scenario di stress di cui all’articolo 12 capoverso 1.2
2 La scelta degli scenari di stress deve tener conto dei seguenti elementi:
- a.
cause e fattori specifici all’istituto, comuni al mercato e combinate;
- b.
diversi orizzonti temporali;
- c.
diversi livelli di gravità delle situazioni di stress, compreso lo scenario di una perdita del finanziamento non garantito nonché di una limitazione del finanziamento garantito.
3 Le ipotesi relative agli scenari, in particolare quelli sugli afflussi e sui deflussi di fondi e sul valore di liquidità dei titoli in caso di situazioni di stress, devono essere verificate regolarmente nonché in seguito al manifestarsi di un tale scenario.3
4 Nella valutazione dello stress test occorre analizzare le ripercussioni sul conto economico.
- RS 952.02
- Introdotto dal n. III dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).
Art. 10Piano d’emergenza
1 Tutte le banche elaborano un piano d’emergenza che prevede strategie efficaci in caso di mancanza di liquidità. Esse stabiliscono in forma adeguata nelle direttive interne e nelle istruzioni le competenze, i mezzi di comunicazione e le misure necessarie.
2 L’elaborazione del piano d’emergenza deve tenere conto in particolare degli scenari di stress di cui all’articolo 9 capoverso 1 nonché dei risultati degli stress test.
- Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, con effettto dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Sezione 2: Esigenze quantitative: quota di liquidità a breve termine
Art. 12Quota di liquidità a breve termine
1 Lo scopo della quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) è di garantire che le banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquid Assets, HQLA) per poter coprire in ogni momento il deflusso netto di fondi prospettato in uno scenario di stress di liquidità basato su ipotesi di deflussi e afflussi per un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario (orizzonte temporale di 30 giorni). Le ipotesi riguardanti i deflussi di fondi e i tassi di deflusso sono elaborate sulla base dell’allegato 2, quelle concernenti gli afflussi di fondi e i tassi di afflusso sulla base dell’allegato 3.
2 L’adempimento del requisito LCR non libera le banche dall’obbligo di detenere riserve di liquidità calcolate in modo adeguato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 considerando i risultati degli stress test di cui all’articolo 9 capoverso 1.
Art. 13Calcolo dell’indicatore LCR1
L’indicatore LCR corrisponde al quoziente fra:
- a.
il volume di HQLA (numeratore);
- b.
il valore del deflusso netto di fondi prospettato per l’orizzonte temporale di 30 giorni previsto nello scenario di stress (denominatore).
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Art. 14Adempimento del requisito LCR
1 La banca soddisfa il requisito LCR quando il quoziente calcolato conformemente all’articolo 13 risulta almeno pari a 1.
2 Il requisito LCR deve essere adempito separatamente a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto per quanto riguarda:
- a.
la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15a, 15b e 16 in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri; e
- b.
la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15a, 15b e 16 in franchi svizzeri tenendo in considerazione l’articolo 17.
3 La FINMA stabilisce:
- a.
in che misura le società holding con una banca quale filiale possano essere esonerate dall’adempimento del requisito LCR, qualora tale adempimento non si riveli opportuno dal profilo della normativa sulla vigilanza;
- b.
in che misura la società madre quale istituto singolo possa essere esonerata dall’adempimento del requisito LCR in caso di gruppi finanziari con struttura di holding;
- c.
in che misura per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’OBCR1 si possano prevedere agevolazioni relative alla comprova dell’adempimento del requisito LCR.
4 Nel singolo caso essa può:
- a.
emanare disposti che derogano all’obbligo di consolidamento in materia di vigilanza di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri (OFoP), se ciò è necessario al fine del rilevamento di ulteriori partecipazioni determinanti dal punto di vista del rischio di liquidità;
- b.
definire esigenze più rigorose riguardo all’adempimento del requisito LCR di una banca se ciò risulta necessario in considerazione delle sue attività commerciali, dei rischi di liquidità assunti, della strategia aziendale, della qualità della gestione del rischio di liquidità o del grado di sviluppo delle tecniche utilizzate.
5 La FINMA può inoltre esigere che i singoli istituti che si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero calcolino il requisito LCR senza considerare i prospettati afflussi derivanti da tali succursali. In questo caso essa può definire ulteriori esigenze per l’adempimento del requisito LCR in base a una propria valutazione dei rischi.3
6 Su richiesta della banca, la FINMA può esonerare dall’adempimento del requisito LCR le succursali estere in Svizzera, le cui società madri sottostanno all’estero a una vigilanza e a requisiti legali comparabili a quelli svizzeri, se informazioni equiparabili inerenti al requisito LCR vengono pubblicate su base consolidata.
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- RS 952.03
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
Art. 15HQLA: Definizione e composizione
1 Sono considerate HQLA gli attivi:
- a.
dei quali la banca può disporre facilmente, in ogni momento entro i 30 giorni di calendario seguenti e senza rilevanti perdite di valore, al fine di acquisire liquidità; e
- b.
che soddisfano gli altri requisiti conformemente all’articolo 15d.
2 Possono essere considerate HQLA:
- a.
le attività liquide di elevata qualità ai sensi dell’articolo 15a (categoria 1);
- b.
le attività liquide di elevata qualità ai sensi dell’articolo 15b (categorie 2a
e 2b).
Art. 15aHQLA: Attivi della categoria 1
1 Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:
- a.
le monete e le banconote;
- b.
i patrimoni delle banche centrali comprese le riserve minime, nella misura in cui il regolamento della banca centrale in questione permetta di prelevarli in caso di stress di liquidità;
- c.
i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:
- 1.
- 2.
- 3.
di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico,
- 4.
della Banca dei regolamenti internazionali,
- 5.
del Fondo monetario internazionale,
- 6.
della Banca centrale europea,
- 7.
- 8.
di una banca multilaterale di sviluppo;
- cbis.
i titoli negoziabili garantiti dalle istituzioni elencate nella lettera c;
- d.
i titoli negoziabili che consistono in crediti nella valuta del Paese nei confronti di un Governo centrale o una banca centrale, emessi dal Governo centrale interessato o dalla banca centrale nel Paese interessato o nel Paese di provenienza della banca, se il Governo centrale presenta una ponderazione del rischio superiore allo 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1.1 OFoP1; nonché
- e.
i titoli negoziabili che rappresentano crediti in valuta estera nei confronti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera (BNS) fino a concorrenza del deflusso netto di fondi dovuto alla situazione di stress, nella valuta estera in cui si presenta il rischio di liquidità; questo vale anche se per la Svizzera la ponderazione del rischio supera lo 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1.1 OFoP.
2 I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere c e cbis possono rientrare nella categoria 1 solo se soddisfano le seguenti condizioni:
- a.
presentano una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all’allegato 2 numero 1 o 3.2 OFoP;
- b.
in caso di crediti garantiti, sussiste la garanzia esplicita, irrevocabile e incondizionata di un Governo centrale o di un ente territoriale subordinato oppure la responsabilità solidale di più enti territoriali;
- c.
non rappresentano un impegno di un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1a2 o di una società correlata a un istituto finanziario. Costituiscono un’eccezione i prestiti di istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.
3 Gli attivi della categoria 1 sono calcolati al valore attuale di mercato.
- RS 952.03
- Nuova espressione giusta il n. 3 cpv. 1 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 15bHQLA: Attivi della categoria 2
1 Gli attivi della categoria 2a comprendono i seguenti valori patrimoniali:
- a.
i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:
- 1.
- 2.
- 3.
di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico,
- 4. e 5. ...
- 6.
di una banca multilaterale di sviluppo;
- abis.
i titoli negoziabili garantiti dalle istituzioni elencate nella lettera a;
- b.
i prestiti di imprese negoziabili compresi i titoli del mercato monetario, se sono emessi da società che né singolarmente né in correlazione ad altre sono considerate quale istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1a; e
- c.
i titoli di credito negoziabili, coperti e disciplinati da leggi speciali, che non sono stati emessi dalla banca stessa o da un altro istituto finanziario ad essa correlato ai sensi dell’allegato 1; possono essere conteggiati anche i prestiti ipotecari emessi dalle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie conformemente alla legge del 25 giugno 19301 sulle obbligazioni fondiarie (LOF).
2 I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere a e abis possono rientrare nella categoria 2a solo se soddisfano le seguenti condizioni:
- a.
presentano una ponderazione del rischio del 20 per cento al massimo conformemente all’allegato 2 numeri 1–3 OFoP2;
- b.
non rappresentano un debito di un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1a o di una società correlata a un istituto finanziario. Costituiscono un’eccezione i prestiti di istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.
3 I prestiti di imprese di cui al capoverso 1 lettera b e i titoli di credito coperti conformemente al capoverso 1 lettera c possono rientrare nella categoria 2a se:
- a.
dispongono di una valutazione a lungo termine delle classi di rating 1 o 2 secondo l’allegato 2 OFoP;
- b.
dispongono di una valutazione a breve termine della classe di rating 1 secondo l’articolo 64a capoverso 2 OFoP;
- c.
servono a coprire i deflussi all’estero e dispongono di una valutazione equiparabile a quella di cui alla lettera a o b eseguita da un’agenzia di rating riconosciuta dalla rispettiva autorità nazionale di vigilanza; o
- d.
non dispongono di una valutazione di cui alle lettere a–c, ma la loro probabilità di inadempienza, valutata internamente, corrisponde a una valutazione della classe di rating 1 o 2 secondo l’allegato 2 OFoP.3
4 Gli attivi della categoria 2a sono valutati al valore attuale di mercato, applicando una riduzione del valore pari al 15 per cento.
5 La FINMA può assegnare alla categoria 2 (attivi della categoria 2b) ulteriori attivi che:
- a.
hanno comprovato di essere una fonte affidabile di liquidità anche in condizioni di tensione nei mercati pronti contro termine o a contante; e
- b.
non sono stati emessi da un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1a o da una società correlata a un istituto finanziario.
6 Gli attivi della categoria 2b sono valutati al valore attuale di mercato, applicando una riduzione del valore pari almeno al 50 per cento.
- RS 211.423.4
- RS 952.03
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
Art. 15cHQLA: Computabilità
1 Ai fini del calcolo del requisito LCR, gli attivi possono essere conteggiati nel volume complessivo di HQLA nel modo seguente:
- a.
attivi della categoria 1: nessuna limitazione;
- b.
attivi della categoria 2b considerati separatamente: fino al limite massimo del 15 per cento;
- c.
attivi delle categorie 2a e 2b considerati congiuntamente: fino al limite massimo del 40 per cento.
2 Prima di procedere al calcolo dei limiti massimi di cui al capoverso 1 lettere b e c, è necessario:
- a.
applicare la riduzione del valore pari al 15 e al 50 per cento conformemente all’articolo 15b capoversi 4 e 6;
- b.
pareggiare le operazioni conformemente all’articolo 15e; e
- c.
svolgere le operazioni di finanziamento garantite che:
- 1.
comprendono lo scambio di HQLA,
- 2.
non sono contemplate dall’articolo 15e, e
- 3.
hanno una durata di al massimo 30 giorni di calendario.
3 I limiti massimi vanno rispettati a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto.
4 La FINMA definisce le modalità di computo dei limiti massimi.
5 Gli attivi delle categorie 1 e 2 che rappresentano titoli, prestiti o titoli di credito emessi all’estero, possono essere conteggiati nel volume di HQLA solo se:
- a.
presentano i requisiti di qualità HQLA conformemente alla pertinente regolamentazione estera; o
- b.
sono riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine.1
6 Per l’adempimento del requisito LCR sono determinanti le HQLA detenute il primo giorno dell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress, indipendentemente dalla loro durata residua. Non sono prese in considerazione le HQLA che vanno pareggiate ai sensi dell’articolo 15e.
7 Gli attivi possono essere conteggiati come HQLA per 30 giorni a partire dal momento in cui non sono più considerati tali.
8 Non sono computate nel volume di HQLA della banca le HQLA che una succursale o un’unità consolidata detiene per soddisfare le esigenze locali in materia di liquidità e che superano il contributo di tale succursale o unità al deflusso netto di fondi della banca secondo l’articolo 16.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
- Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
Art. 15dHQLA: Altri requisiti
La FINMA definisce:
- a.
le caratteristiche delle HQLA da considerare determinanti affinché sia possibile acquisire liquidità in modo affidabile nell’orizzonte temporale di 30 giorni anche conformemente allo scenario di stress;
- b.
i requisiti operativi che la gestione delle HQLA deve adempiere affinché sia possibile acquisire liquidità in modo affidabile nell’orizzonte temporale di 30 giorni anche conformemente allo scenario di stress;
- c.
le modalità per un’adeguata diversificazione delle HQLA.
1 Le operazioni di finanziamento garantite vengono pareggiate se comprendono lo scambio di HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.
2 Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli.1
3 Le operazioni della BNS che diminuiscono la liquidità vengono pareggiate indipendentemente dal tipo di garanzia se scadono entro 30 giorni di calendario. Le operazioni della BNS che aumentano la liquidità vengono pareggiate solo se sono garantite da HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.
4 Non vengono pareggiati lo scambio di attivi della categoria 2b né le operazioni di finanziamento garantite, se gli attivi ricevuti sono utilizzati a copertura di short position con una durata superiore a 30 giorni di calendario. Una short position comprende sia il prestito di attivi non coperto sia la vendita di attivi non coperta.
5 Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente la possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.
6 La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione per le operazioni di finanziamento garantite effettuate nelle valute estere nelle quali la banca non possiede alcun conto presso la corrispondente banca centrale estera.2
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
- Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
Art. 16Deflusso netto di fondi
1 Il deflusso netto di fondi è calcolato sottraendo gli afflussi complessivi prospettati nell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress dai deflussi complessivi prospettati per lo stesso periodo.
2 Nel computo gli afflussi di fondi prospettati possono essere presi in considerazione per un importo massimo pari al 75 per cento dei deflussi di fondi prospettati. Su richiesta, la FINMA può esentare le società di intermediazione mobiliare senza conto presso la Banca centrale da questa limitazione.1
3 I deflussi di fondi sono calcolati ponderando le posizioni di bilancio e fuori bilancio conformemente alla rispettiva categoria di deflusso con i tassi di deflusso determinanti ai sensi dell’allegato 2.
4 Se una posizione può rientrare in più categorie di deflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di deflusso maggiore.
5 Gli afflussi di fondi si calcolano ponderando le posizioni di bilancio conformemente alla rispettiva categoria di afflusso con i tassi di afflusso determinanti ai sensi dell’allegato 3.
6 Se una posizione può rientrare in più categorie di afflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di afflusso minore.
7 Per le posizioni da pareggiare ai sensi dell’articolo 15e non viene preso in considerazione alcun afflusso né deflusso di fondi.
8 Le posizioni di bilancio e fuori bilancio non possono essere rilevate due volte. In particolare, gli attivi compresi nel volume di HQLA non possono essere computati quali afflussi di fondi.
9 In deroga all’allegato 2, la FINMA può:
- a.
fissare tassi di deflusso inferiori per depositi stabili all’estero che sottostanno a un sistema di garanzia dei depositi particolarmente sicuro;
- b.
riconoscere un approccio basato su un modello interno per il computo del maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a variazioni del valore di mercato di operazioni su derivati e di altre transazioni finanziarie.
- Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 11 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).
Art. 17Adempimento del requisito LCR in franchi svizzeri
1 La FINMA determina a quali condizioni e in che misura le banche possono conteggiare HQLA in valuta estera ai fini dell’adempimento del requisito LCR conformemente all’articolo 14 capoverso 2 lettera b.
2 Per le banche che per motivi operativi non detengono HQLA in valuta estera, essa stabilisce a quali condizioni e in che misura gli attivi della categoria 2a possano essere conteggiati al di là del limite massimo del 40 per cento (art. 15c cpv. 1 lett. c).
Art. 17aIl requisito LCR in valute estere rilevanti
1 Il requisito LCR va rilevato e sorvegliato per tutte le posizioni in ogni valuta estera rilevante.
2 Ai fini del computo del requisito LCR, i limiti massimi del 15 e del 40 per cento previsti nell’articolo 15c capoverso 1 lettere b e c devono essere rispettati per ogni valuta estera rilevante. Il limite massimo del 75 per cento per gli afflussi di fondi di cui all’articolo 16 capoverso 2 non si applica.
3 La FINMA disciplina:
- a.
il livello di consolidamento al quale va applicato l’obbligo di rilevamento e di sorveglianza;
- b.
la quota fra impegni in una valuta estera e impegni complessivi di una banca a partire dalla quale una valuta estera è considerata rilevante.
4 Se una banca assume eccessivi rischi valutari, in singoli casi giustificati la FINMA può fissare limiti minimi relativi al grado di adempimento del requisito LCR in valute estere rilevanti.
5 Essa può inoltre definire criteri per l’adempimento del requisito LCR in valute estere rilevanti, qualora sia necessario ai fini della realizzazione di standard internazionali riconosciuti.
6 Le HQLA in valuta estera computate conformemente all’articolo 17 per coprire il deflusso netto di fondi in franchi svizzeri non possono essere computate per coprire il deflusso netto di fondi nella valuta estera in questione.
Art. 17bMancato adempimento del requisito LCR
1 Se circostanze straordinarie portano a una drastica riduzione della liquidità, si può tollerare temporaneamente il mancato raggiungimento del grado di adempimento richiesto.
2 Le banche annunciano senza indugio alla FINMA se il grado di adempimento richiesto non è stato raggiunto o se si profila un mancato adempimento.
3 Esse presentano immediatamente un piano alla FINMA, dal quale si evince quali sono le misure e la scadenza previste per raggiungere nuovamente il grado di adempimento richiesto.
4 Se il piano non garantisce che il grado di adempimento richiesto sia di nuovo raggiunto entro un termine adeguato, la FINMA può adottare misure appropriate.
5 La FINMA può esigere dalle banche che non raggiungono il grado di adempimento richiesto di fornire nel corso del mese informazioni a scadenze ravvicinate riguardanti il requisito LCR; può inoltre richiedere ulteriori informazioni inerenti alla liquidità, adeguate alla durata e all’entità del mancato raggiungimento del requisito LCR.
Art. 17cDocumentazione sulla liquidità1
1 La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare l’adempimento del requisito LCR (documentazione sulla liquidità). Può prevedere agevolazioni per banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR2.
2 Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella documentazione sulla liquidità, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle prescrizioni contabili.
3 Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sulla liquidità alla BNS mensilmente, entro 20 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una minore frequenza per la notifica.
4 Le banche di rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sulla liquidità alla BNS mensilmente, entro 15 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese.
5 La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che:
- a.
detengono posizioni in valute estere rilevanti di cui all’articolo 17a capoverso 1;
- b.
si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero di cui all’articolo 14 capoverso 5.
6 Può esigere che la documentazione sulla liquidità contenga informazioni supplementari riguardo ad attivi con incidenza sulla liquidità e non considerati HQLA.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
- RS 952.02
Art. 17dDeflussi e afflussi di fondi all’interno del gruppo
Per i deflussi e gli afflussi di fondi tra una società madre e le filiali dello stesso gruppo finanziario, la FINMA può stabilire tassi di deflusso e di afflusso che si scostano da quelli previsti agli allegati 2 e 3.
1 Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro liquidità e al loro requisito LCR.1
2 Le banche di rilevanza sistemica sono tenute a indicare il requisito LCR sotto forma di media giornaliera degli ultimi 90 giorni. Se sussiste solo un obbligo di pubblicazione semestrale, vanno utilizzati i dati giornalieri degli ultimi 180 giorni.
3 La FINMA può assoggettare ulteriori banche all’obbligo di indicare il requisito LCR sotto forma di media giornaliera se lo ritiene adeguato dal profilo della valutazione del rischio o del bisogno d’informazione del pubblico.
4 La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione. In particolare definisce quali informazioni supplementari e rilevanti per il requisito LCR vanno pubblicate.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7635).
Sezione 2a: Esigenze quantitative: quota di finanziamento
Art. 17fQuota di finanziamento1
1 La quota di finanziamento (Net Stable Funding Ratio, NSFR) consente di garantire in modo costante il finanziamento stabile di una banca su un orizzonte temporale di un anno.
2 Il finanziamento è stabile se gli attivi e le posizioni fuori bilancio elencate nell’allegato 5 numeri 8, 9.1 e 9.2 sono finanziati in modo durevole e sostenibile.
- Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2321). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Art. 17gCalcolo dell’indicatore NSFR1
La NSFR corrisponde al quoziente fra:
- a.
l’ammontare di provvista stabile disponibile (Available Stable Funding, ASF) al numeratore;
- b.
l’ammontare di provvista stabile obbligatoria (Required Stable Funding, RSF) al denominatore.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Art. 17hAdempimento del requisito NSFR1
1 La banca soddisfa il requisito NSFR quando il quoziente calcolato conformemente all’articolo 17g risulta almeno pari a 1.
2 Il requisito NSFR deve essere adempiuto a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto per la totalità delle posizioni elencate negli articoli 17k e 17m in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri.
3 Per singoli istituti appartenenti a un gruppo finanziario la FINMA può ammettere che:
- a.
il requisito NSFR sia adempiuto in forma aggregata da diversi singoli istituti domiciliati in Svizzera; o
- b.
il finanziamento eccedentario di un singolo istituto domiciliato in Svizzera sia computato per un altro singolo istituto domiciliato in Svizzera.
4 I singoli istituti di cui al capoverso 3 domiciliati in Svizzera devono tuttavia presentare ciascuno almeno una NSFR pari a 0,8.
5 Singoli istituti con importanti funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera devono in ogni caso adempiere ciascuno anche il requisito NSFR.
6 È applicabile per analogia l’articolo 14 capoversi 3–6.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Art. 17iCalcolo delle operazioni di finanziamento garantite1
1 I titoli che la banca riceve nel quadro di operazioni di pronti contro termine attivi e collateral swap devono essere rilevati come attivi soltanto se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli.
2 I titoli che la banca conferisce nel quadro di operazioni di pronti contro termine e collateral swap e che per questo risultano gravati devono essere rilevati come attivi soltanto se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli.
3 I crediti e gli impegni possono essere compensati tra loro soltanto se:
- a.
si tratta di un’operazione di finanziamento garantita effettuata con la medesima controparte; e
- b.
le condizioni di cui al numero 30.37 dello standard minimo di Basilea per il «leverage ratio» (LEV) nella versione riportata nell’allegato 1 numero 7 OFoP2 sono soddisfatte.
4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione per il calcolo:
- a.
nei casi in cui la durata residua dei titoli gravati è minore della durata delle operazioni di finanziamento garantite;
- b.
di operazioni di finanziamento parzialmente garantite;
- c.
di operazioni di finanziamento garantite senza limitazione della durata.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
- RS 952.03
Art. 17jCalcolo di impegni e crediti da operazioni su derivati1
1 Gli impegni da operazioni su derivati si calcolano in base ai valori di sostituzione negativi dei contratti in essere al prezzo di mercato.
2 I crediti da operazioni su derivati si calcolano in base ai valori di sostituzione positivi dei contratti in essere al prezzo di mercato.
3 Se sussistono accordi di compensazione tra la banca e la rispettiva controparte che soddisfano le condizioni di cui al numero 30 LEV nella versione riportata nell’allegato 1 numero 7 OFoP2, per le operazioni su derivati contemplate da questi accordi sono determinanti i valori di sostituzione netti.3
4 Nel calcolo degli impegni da operazioni su derivati le garanzie depositate sotto forma di margini di variazione devono essere dedotte dall’importo del valore di sostituzione negativo a prescindere dal tipo di garanzia.
5 Nel calcolo dei crediti da operazioni su derivati le garanzie ricevute non possono essere dedotte dall’importo del valore di sostituzione positivo, salvo se la banca ha ricevuto garanzie da margini di variazione sotto forma di attivi della categoria 1 secondo l’articolo 15a e le altre condizioni di cui al numero 30 LEV nella versione riportata nell’allegato 1 numero 7 OFoP sono soddisfatte.4
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
- RS 952.03
- Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).
- Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).
1 L’importo dell’ASF si calcola:
- a.
assegnando i valori contabili degli impegni e del capitale proprio alle categorie ASF secondo l’allegato 4 e ponderandoli mediante moltiplicazione per il rispettivo fattore ASF; e
- b.
sommando i valori contabili ponderati secondo la lettera a per tutte le categorie ASF.
2 Il valore contabile degli strumenti di capitale proprio e degli impegni che sono fondi propri computabili secondo gli articoli 21–30 OFoP2 è determinato dal valore prima di applicare le correzioni secondo gli articoli 31–40 OFoP.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
- RS 952.03
Art. 17lDeterminazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni1
1 Se gli investitori o i creditori possono esercitare le opzioni di disdetta, di riacquisto anticipato o di liquidazione sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni, per determinare la durata residua si presuppone che le opzioni siano esercitate alla prima data possibile.
2 Se sussiste un’aspettativa di mercato da parte degli investitori o dei creditori secondo cui la banca, segnatamente per motivi reputazionali, esercita le opzioni di riacquisto sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni prima della scadenza fissata contrattualmente, tali strumenti e impegni devono essere assegnati alla categoria ASF secondo l’allegato 4 corrispondente alla durata residua attesa ridotta.
3 Se sussistono opzioni di proroga, si presuppone che né la banca né gli investitori né i creditori li esercitino. Le opzioni di proroga delle banche possono essere prese in considerazione soltanto se la proroga non comporta effetti reputazionali negativi.
4 Per gli impegni a lungo termine con scadenze scaglionate si deve assegnare alla categoria ASF con una durata residua inferiore a un anno soltanto la parte che giunge a scadenza entro un anno.
5 Se uno strumento di capitale proprio o un impegno può essere assegnato a più categorie ASF, è determinante la categoria che presenta il fattore ASF più basso.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
1 L’importo del RSF si calcola:
- a.
assegnando i valori contabili degli attivi e delle posizioni fuori bilancio alle categorie RSF secondo l’allegato 5 e ponderandoli mediante moltiplicazione per il rispettivo fattore RSF; e
- b.
sommando i valori contabili ponderati secondo la lettera a per tutte le categorie RSF.
2 Il valore contabile degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è calcolato secondo il valore esposto nella chiusura. Le correzioni di valore devono essere prese in considerazione secondo il numero 20.1 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (CRE) nella versione riportata nell’allegato 1 numero 4 OFoP2 e secondo il numero 30 LEV nella versione riportata nell’allegato 1 numero 7 OFoP.3
3 Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari su immobili non gravati secondo l’allegato 5 numeri 5.1 e 5.1a devono essere dedotti tutti gli attivi costituiti in pegno quali garanzie per mutui in obbligazioni fondiarie secondo la LOF4.5
4 Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari gravati e della durata per i quali tali crediti sono gravati occorre partire dal valore contabile e dalla durata residua dei mutui in obbligazioni fondiarie da porre in garanzia.
5 La FINMA emana disposizioni di esecuzione sui calcoli secondo i capoversi 3 e 4.
6 Su richiesta della BNS, la FINMA può ridurre temporaneamente i fattori RSF di determinate operazioni se ciò permette di contrastare gravi difficoltà di attuazione della politica monetaria.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
- RS 952.03
- Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).
- RS 211.423.4
- Nuovo testo giusta il n. 3 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13).
Art. 17nDeterminazione della durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio1
1 Per stabilire la durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è determinante la durata fissata contrattualmente.
2 Se per le controparti o i debitori sussistono opzioni di proroga della durata, si presuppone che tali opzioni siano esercitate. Se l’opzione di proroga decorre dalla data di esercizio di un’opzione, si presuppone che le controparti o i debitori esercitino l’opzione nell’ultima data possibile.
3 Se sussiste un’aspettativa di mercato delle controparti o dei debitori secondo cui la banca, segnatamente per motivi reputazionali, esercita opzioni di proroga della durata, gli attivi e le posizioni fuori bilancio devono essere assegnati alla categoria RSF corrispondente alla durata residua attesa e prorogata.
4 Se sussistono opzioni di disdetta o riacquisto anticipati si presuppone che la banca, le controparti o i debitori non le esercitino.
5 Per i prestiti rimborsabili, i prestiti rateizzati e i prestiti a rate costanti si può assegnare alla categoria RSF con una durata residua inferiore a un anno soltanto la parte che giunge a scadenza entro un anno.
6 Se degli attivi o delle posizioni fuori bilancio sono assegnati a più categorie RSF, è determinante la categoria che presenta il fattore RSF più alto.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Art. 17oCalcolo del giorno di riferimento1
1 Il giorno di riferimento determinante per calcolare l’indicatore NSFR risulta dalle prescrizioni contabili determinanti per la banca.
2 Se le prescrizioni contabili della banca ammettono sia il principio della data di regolamento che il principio del giorno di chiusura, la banca potrà adottare il principio della data di regolamento anche se la presentazione dei conti avviene secondo il principio del giorno di chiusura.
3 Il fattore ASF per gli impegni che derivano dal principio del giorno di chiusura risulta dall’allegato 4 numero 6.4, il fattore RSF per i crediti che ne derivano risulta dall’allegato 5 numero 1.4.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Art. 17pDeterminazione di impegni e crediti interdipendenti1
1 La FINMA stabilisce gli impegni e i crediti interdipendenti ai quali è possibile applicare un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento. A tal fine tiene conto degli sviluppi internazionali.
2 L’applicazione di un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento è ammessa soltanto se:
- a.
i vari crediti e impegni interdipendenti sono chiaramente identificabili;
- b.
la durata e l’importo di base degli impegni e dei crediti interdipendenti sono identici;
- c.
l’impegno risultante dal finanziamento ricevuto corrisponde al relativo credito; e
- d.
la controparte di un credito e la controparte di un impegno differiscono.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Art. 17qDocumentazione sul finanziamento1
1 La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare l’adempimento del requisito NSFR (documentazione sul finanziamento). Può prevedere agevolazioni per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR2.
2 Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella documentazione sul finanziamento, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle prescrizioni contabili.
3 Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sul finanziamento alla BNS trimestralmente, entro 60 giorni di calendario dall’ultimo giorno del trimestre. Le banche delle categorie 4 e 5 la inoltrano semestralmente. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può autorizzare l’inoltro della documentazione a intervalli più lunghi.
4 Le banche di rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sul finanziamento alla BNS mensilmente, entro 30 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese.
5 La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che si finanziano
in misura significativa tramite succursali all’estero conformemente all’articolo 14 capoverso 5.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
- RS 952.02
Art. 17rFinanziamenti all’interno del gruppo1
Per finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario, la FINMA può stabilire fattori ASF e RSF che si scostano da quelli previsti negli allegati 4 e 5, segnatamente se:
- a.
la stessa controparte all’interno del gruppo non presenta un finanziamento stabile sufficiente;
- b.
ciò consente di compensare gli effetti negativi di finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario attraverso il trattamento asimmetrico di transazioni con una durata massima di sei mesi; o
- c.
si tratta di impegni eventuali all’interno del gruppo derivanti da garanzie conformemente all’allegato 5 numero 9.2.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
1 Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro situazione di finanziamento e al loro requisito NSFR.
2 La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione. Definisce segnatamente quali informazioni supplementari e rilevanti per il requisito NSFR devono essere pubblicate.
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 3921).
Sezione 2b Semplificazioni per banche particolarmente liquide e ben capitalizzate delle categorie 4 e 5
Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR1 che in virtù dell’arti-colo 47a OFoP2 sono esonerate dall’osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri sono anche esonerate dall’osservanza delle disposizioni sulla quota di finanziamento secondo gli articoli 17f–17s.
- RS 952.02
- RS 952.03
Sezione 3: Esigenze quantitative per depositi privilegiati
1 Le banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle procedure generali di notifica, la somma di:
- a.
depositi iscritti alla chiusura dell’esercizio nelle posizioni di bilancio di cui all’allegato 1 numeri 2.3 e 2.7 OBCR2;
- b.
depositi ai sensi della lettera a, considerati privilegiati conformemente all’articolo 37a LBCR;
- c.
depositi ai sensi della lettera b, considerati garantiti conformemente all’articolo 37h LBCR.
2 Sulla base dei dati comunicati conformemente al capoverso 1 lettera c, la FINMA calcola gli impegni contributivi delle singole banche per la garanzia dei depositi di cui all’articolo 37h capoverso 3 lettera b LBCR e li comunica alle singole banche.3
3 Per il computo del requisito LCR le banche considerano i loro impegni contributivi quali «impegno irrevocabile di versamento per la raccolta di fondi nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi» di cui all’allegato 2 numero 8.1.5.4
4 La FINMA può eccezionalmente esigere che singole banche pubblichino in maniera appropriata la somma da comunicare secondo il capoverso 1 lettera c, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).
- RS 952.02
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).
- Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).
Sezione 4: Indicatori di osservazione
Oltre alle informazioni relative agli indicatori LCR e NSFR, la FINMA può raccogliere informazioni su altri indicatori di osservazione a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto, tenendo conto delle dimensioni nonché del genere, dell’entità, della complessità e del contenuto di rischio delle attività di una banca, purché siano necessarie all’attuazione della presente ordinanza.
Sezione 5: Compiti della società di audit
1 Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica, la società di audit verifica se:
- a.
le esigenze qualitative e quantitative di cui alla presente ordinanza e le disposizioni di esecuzione della FINMA sono soddisfatte; e
- b.
le informazioni inerenti alla documentazione sulla liquidità, alla documentazione sul finanziamento e agli indicatori sono corrette.
2 Essa conferma il risultato della verifica.
Capitolo 4: Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica
Sezione 1: In generale
Art. 19Esigenze particolari in materia di liquidità1
1 Oltre alle esigenze del capitolo 3 le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari in materia di liquidità per coprire i rischi di liquidità che il requisito LCR non copre o non copre a sufficienza.
2 Le esigenze particolari in materia di liquidità comprendono:
- a.
- b.
le esigenze aggiuntive della FINMA specifiche all’istituto.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
Art. 20Perimetro di consolidamento1
1 Le esigenze particolari in materia di liquidità devono essere soddisfatte a livello di gruppo finanziario, a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR e a livello di ogni società di intermediazione mobiliare autorizzata conformemente alla LIsFi da:
- a.
le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica;
- b.
l’unità suprema di un gruppo finanziario, se il perimetro di consolidamento di quest’ultimo comprende un’unità di cui alla lettera a;
- c.
le unità ai vertici di importanti gruppi finanziari subordinati, se il perimetro di consolidamento di questi ultimi comprende un’unità di cui alla lettera a; e
- d.
le unità che, in virtù della loro funzione centrale e della loro dimensione relativa, sono importanti per il gruppo finanziario.
2 In singoli casi, la FINMA può escludere le unità la cui partecipazione diretta alle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario non supera globalmente la quota del 5 per cento o la cui importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
Art. 20aValori patrimoniali computabili1
1 Per soddisfare le esigenze particolari in materia di liquidità sono computabili le HQLA:
- a.
che non sono comprese nel volume di HQLA necessario a soddisfare il requisito LCR; e
- b.
di cui la banca può disporre in ogni momento su un orizzonte temporale di 90 giorni di calendario (orizzonte temporale di 90 giorni).
2 Per la computabilità degli attivi delle categorie 2a e 2b valgono i limiti massimi secondo l’articolo 15c capoverso 1 lettere b e c. Nel singolo caso la FINMA può stabilire che tali attivi possano essere computati anche al di là di questi limiti massimi. Nella sua decisione tiene conto del conseguente rischio che questi attivi non siano alienabili immediatamente.
3 Un’esplicita garanzia dello Stato rilasciata da un Cantone o un meccanismo analogo sono computabili, se la garanzia o il meccanismo:
- a.
sono considerati secondo l’articolo 132b OFoP2 per l’adempimento delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite; e
- b.
qualora utilizzati in caso di crisi, conducessero in tempi brevi a un afflusso di liquidità computabile; la FINMA decide nel singolo caso se questa condizione è soddisfatta.
4 Il 30 per cento dell’importo ottenuto dal seguente calcolo, se positivo, è computabile come valore patrimoniale:
- a.
crediti ipotecari su immobili, che la banca tiene a disposizione quali garanzie per l’ottenimento di un sostegno straordinario di liquidità della BNS e che soddisfano i requisiti posti dalla BNS a tali garanzie;
- b.
dedotte le riduzioni del valore previste dalla BNS per i crediti ipotecari su immobili di cui alla lettera a;
- c.
dedotto il 5 per cento dell’esposizione totale della banca secondo l’articolo 42a OFoP.
5 Le HQLA che conformemente all’articolo 15c capoverso 8 non sono computate e altre HQLA secondo i capoversi 1 e 2 del presente articolo che una succursale o un’unità consolidata detiene per soddisfare le esigenze locali in materia di liquidità possono essere computate nel volume dei valori patrimoniali computabili della banca nella misura in cui tale succursale o unità contribuisce al fabbisogno di liquidità della banca, risultante dalle esigenze particolari in materia di liquidità.
6 I valori patrimoniali computabili non possono essere computati nello stesso tempo come afflussi di fondi.
- Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
- RS 952.03
Art. 20bAdempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità1
1 La banca soddisfa le esigenze conformemente al presente capitolo, se:
- a.
la media giornaliera dei valori patrimoniali computabili del periodo mobile di tre mesi che termina nella data di riferimento corrisponde in ogni momento almeno alla media giornaliera del fabbisogno di liquidità di tale periodo, risultante dalle esigenze particolari in materia di liquidità; e
- b.
i valori patrimoniali computabili corrispondono in ogni momento almeno all’80 per cento del fabbisogno di liquidità, risultante dalle esigenze particolari in materia di liquidità.
2 La banca deve soddisfare le esigenze in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri.
- Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
Sezione 2: Esigenze di base
Le esigenze di base comprendono le esigenze poste al fabbisogno di liquidità dovuto a:
- a.
rischi derivanti dal rinnovo di crediti;
- b.
rischi derivanti da un accumulo di deflussi di fondi immediatamente a partire dal 31° giorno di calendario (rischi di soglia) e uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni.
Art. 22Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal rinnovo di crediti
Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti valori patrimoniali computabili per i primi 30 giorni di calendario dell’orizzonte temporale di 90 giorni, per coprire il fabbisogno di liquidità dovuto a rischi derivanti dal rinnovo di crediti. Per il calcolo del fabbisogno di liquidità il tasso di afflusso secondo i numeri 5.1 e 5.2 dell’allegato 3 viene ridotto al 25 per cento.
Art. 23Fabbisogno di liquidità dovuto a rischi di soglia e a uno scenario di stress per un orizzonte temporale di 90 giorni
1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere sufficienti valori patrimoniali computabili per coprire i deflussi netti di fondi prevedibili per le posizioni seguenti:
- a.
depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario, che non sono ritirati nei primi 30 giorni di calendario;
- b.
posizioni con una durata residua o un termine di disdetta compreso tra 31 e 90 giorni di calendario.
2 Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a i deflussi di fondi per i giorni di calendario 31–90 sono calcolati come segue:
- a.
per le categorie di deflusso 1.1, 1.2 e 2.1 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 5 per cento del volume calcolato per il requisito LCR;
- b.
per le categorie di deflusso 2.2 e 2.4 secondo l’allegato 2 deve essere calcolato un deflusso supplementare pari al 17 per cento del volume calcolato per il requisito LCR.
3 Per le posizioni di cui al capoverso 1 lettera b deve essere calcolato il deflusso netto di fondi per i giorni di calendario 31–90. A tal fine le posizioni devono essere ponderate conformemente alla rispettiva categoria di deflusso o di afflusso con i tassi di deflusso e di afflusso determinanti secondo gli allegati 6 e 7.
Art. 24Considerazione di misure che generano liquidità
Per l’adempimento delle esigenze secondo l’articolo 23 i titoli menzionati nell’allegato 8, se negoziabili e liberamente disponibili, possono essere computati al valore attuale di mercato, al netto della rispettiva riduzione del valore. Il computo è possibile fino a un limite massimo del 30 per cento della somma dei deflussi netti di fondi di cui all’articolo 23 capoversi 2 e 3.
Sezione 2a: Esigenze aggiuntive specifiche all’istituto
Art. 25Supplementi e riduzioni1
1 Per i rischi di liquidità che non sono coperti o non sono coperti a sufficienza dalle disposizioni del capitolo 3 o degli articoli 21–23, la FINMA può stabilire, in funzione dei rischi in questione, supplementi delle esigenze quantificate in materia di liquidità specifici all’istituto. Ciò vale in particolare per i rischi di liquidità risultanti dalle seguenti circostanze:
- a.
fabbisogno di liquidità infragiornaliera;
- b.
margini iniziali (initial margins);
- c.
requisiti di margine per le operazioni di finanziamento di titoli negoziate fuori borsa e regolate per il tramite di controparti centrali;
- d.
riacquisto di propri strumenti di debito (debt buy-back);
- e.
finanziamento rilevante di una società del gruppo da parte di filiali;
- f.
ripartizione della liquidità all’interno del gruppo finanziario non proporzionale ai rischi;
- g.
fabbisogno di liquidità per un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione;
- h.
gestione insufficiente del rischio di liquidità.
2 Le banche di rilevanza sistemica possono chiedere alla FINMA che, oltre alle misure menzionate all’articolo 24, vengano computate altre misure che generano liquidità e che la liquidità da esse ottenuta sia computata sotto forma di riduzioni.
3 Le riduzioni non possono eccedere i supplementi. Non possono essere applicate ai rischi di liquidità di cui al capoverso 1 lettera a.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
Art. 25aProcedura per determinare i supplementi e le riduzioni1
1 Nel determinare i supplementi la FINMA tiene conto delle stime delle banche di rilevanza sistemica sui rischi di liquidità di cui all’articolo 25 capoverso 1.
2 Le banche che chiedono riduzioni alla FINMA devono comprovare la fattibilità delle misure che generano liquidità, in particolare per il caso di una crisi che può portare una banca a un rischio d’insolvenza secondo l’articolo 25 LBCR.
3 Le banche inoltrano alla FINMA regolarmente la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di liquidità di cui all’articolo 25 capoverso 1. La FINMA stabilisce la frequenza dell’inoltro. Gli aggiornamenti sono inoltrati al di fuori della frequenza stabilita se eventuali cambiamenti rendono necessaria una rielaborazione o se la FINMA lo richiede.
- Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
Sezione 3: Ulteriori disposizioni
Art. 26Mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità1
1 Il mancato adempimento delle esigenze particolari in materia di liquidità è ammesso in circostanze straordinarie. Le banche devono comunicare senza indugio alla FINMA se si verifica o si profila un mancato adempimento.
2 In caso di mancato adempimento la banca deve indicare con quali misure ed entro quale termine le esigenze particolari in materia di liquidità saranno di nuovo soddisfatte. La FINMA approva il termine. Se alla scadenza del termine le esigenze particolari in materia di liquidità non sono soddisfatte, la FINMA può ordinare le misure necessarie.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
- Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
Art. 28Obblighi di rendiconto1
1 Le banche di rilevanza sistemica devono presentare mensilmente la loro situazione in merito alla liquidità secondo il presente capitolo. A tal fine inoltrano alla BNS, entro 15 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese, informazioni concernenti la situazione in merito alla liquidità delle unità di cui all’articolo 20.
2 La FINMA disciplina i particolari del rendiconto.
- Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
- Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2017 (RU 2017 7635). Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
Art. 29Compiti della società di audit
Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica la società di audit conferma il rendiconto riguardante le esigenze quantitative in materia di liquidità delle banche di rilevanza sistemica e la loro osservanza.
Capitolo 5: Consulenza della BNS
Nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza, la FINMA consulta la BNS.
Capitolo 6: Disposizioni transitorie e finali
- Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
- Introdotto dal n. I dell’O del 25 giu. 2014 (RU 2014 2321). Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
- Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 2020 (RU 2020 3921). Abrogato dall’all. n. 3 dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).
Art. 31cDisposizioni transitorie della modifica del 3 giugno 20221
1 Le esigenze secondo il capitolo 4 nella versione della modifica del 3 giugno 2022 sono da soddisfare al più tardi entro 18 mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022. Fino al momento in cui queste esigenze sono soddisfatte, sono determinanti le esigenze in materia di liquidità emanate dalla FINMA nell’ambito della vigilanza.
2 L’obbligo di rendiconto secondo l’articolo 28 inizia tre mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022.
3 Il Dipartimento federale delle finanze verifica al più tardi tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio secondo il capoverso 1 se le disposizioni della modifica del 3 giugno 2022 rispondono allo scopo secondo l’articolo 7 capoverso 2 LBCR e alle esigenze particolari secondo l’articolo 9 LBCR. In merito presenterà un rapporto al Consiglio federale e indicherà l’eventuale necessità di adeguamento normativo.
- Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).
Art. 32Modifica del diritto vigente
- La mod. può essere consultata alla RU 2012 7251.
Art. 33Entrata in vigore
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2 Per le banche che non sono di rilevanza sistemica, le disposizioni degli articoli 5–10 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
3 Le disposizioni del quarto capitolo entrano in vigore il 15° giorno del mese successivo alla loro approvazione da parte dell’Assemblea federale.