Législation

Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

RS 952.03 · OFoP · 212 articoli

Ordinanza sui fondi propri (RS 952.03) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

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Estratto del testo (212 articoli)

Art. 1, Principio

1 Al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario, le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale…

Art. 2, Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina: a. i fondi propri computabili; b. i rischi da coprire con fondi propri e l’entità della copertura; c. la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti massimi dei grandi rischi e il tratta…

Art. 3, Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi (qui di seguito banche).…

Art. 4, Definizioni

1 Nella presente ordinanza s’intende per: a. borsa regolata: b. indice principale: c. impresa regolata: d . titolo di partecipazione: d bis strumento partecipativo: e . strumento di capitale proprio: f . approccio di dedu…

Art. 4 a, Standard minimi di Basilea

1 Per standard minimi di Basilea si intendono i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria che la presente ordinanza dichiara determinanti, in particolare ai fini del calcolo delle esigen…

Art. 4 b, Portafoglio della banca

Le posizioni seguenti devono essere assegnate al portafoglio della banca: a. titoli di partecipazione non quotati; b. posizioni destinate alla cartolarizzazione; c. immobili detenuti direttamente; d. crediti…

Art. 5, Portafoglio di negoziazione

1 Una posizione può essere assegnata al portafoglio di negoziazione solo in assenza di motivi giuridici che impediscano la negoziazione o una copertura completa della posizione. 2 Le posizioni che all’atto…

Art. 5 a, Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: riclassificazione e trasferimento interno dei rischi

1 Se una riclassificazione di posizioni tra i due portafogli comporta una riduzione dei fondi propri minimi calcolati su tu…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).