Législation

Ordinanza della FINMA del 6 marzo 2024 sugli obblighi di pubblicazione delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (OPub-FINMA)

RS 952.022.2Stato 24.09.202618 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Indice
  1. Sezione 1Disposizioni generali1–3
  2. Sezione 2Estensione degli obblighi di pubblicazione4–8
  3. Sezione 3Pubblicazione su base consolidata9–11
  4. Sezione 4Modalità di pubblicazione e competenza all’interno della banca12–16
  5. Sezione 5Disposizioni finali17–18

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visti gli articoli 12 capoverso 5 e 42 lettera c dell’ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR); visto l’articolo 16 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri (OFoP); visti gli articoli 17e capoverso 4 e 17s capoverso 2 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità (OLiq); visti gli articoli 66 capoverso 5 e 68 capoverso 6 dell’ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (OIsFi), ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli obblighi in materia di pubblicazione dei rischi, dei fondi propri, della liquidità, delle remunerazioni nonché dei principi del governo d’impresa («corporate governance»).

Art. 2Campo di applicazione

1

 La presente ordinanza si applica ai seguenti istituti:

  1. a.

    alle banche ai sensi dell’articolo 1a della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR);

  2. b.

    alle società di intermediazione mobiliare che gestiscono conti ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettera a della legge del 15 giugno 20182 sugli istituti finanziari;

  3. c.

    ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari ai sensi dell’articolo 3c capoversi 1 e 2 LBCR.

2

 Se non disposto diversamente, le disposizioni applicabili alle banche si applicano altresì agli altri istituti che sottostanno alla presente ordinanza.

3

 La presente ordinanza non si applica:

  1. a.

    ai banchieri privati di cui all’articolo 16 capoverso 2 OFoP;

  2. b.

    alle succursali svizzere di banche e società di intermediazione mobiliare estere.

  1. RS 952.0
  2. RS 954.1

Art. 3Principi

Alla pubblicazione si applicano i seguenti principi:

  1. a.

    chiarezza: le informazioni pubblicate devono essere comprensibili;

  2. b.

    adeguatezza: le attività e i rischi essenziali della banca devono essere pubblicati in modo adeguato dal punto di vista qualitativo e quantitativo;

  3. c.

    esaustività: deve essere possibile valutare i rischi essenziali come pure la gestione dei rischi della banca e all’occorrenza del gruppo finanziario o del conglomerato finanziario; la chiarezza deve essere garantita fornendo eventualmente indicazioni concernenti le pertinenti poste del bilancio o del conto economico; le informazioni non significative devono essere omesse e la relativa giustificazione deve essere documentata internamente;

  4. d.

    coerenza: le pubblicazioni devono essere presentate in maniera coerente da un periodo all’altro; le variazioni significative devono essere adeguatamente motivate e commentate.

Sezione 2 Estensione degli obblighi di pubblicazione

Art. 4Aspetti generali

1

 L’estensione della pubblicazione si basa in particolare:

  1. a.

    sulla categorizzazione della banca secondo l’allegato 3 OBCR;

  2. b.

    sulla rilevanza sistemica della banca secondo l’articolo 124a OFoP;

  3. c.

    sugli approcci che la banca utilizza per il calcolo dei fondi propri minimi.

2

 Gli obblighi di pubblicazione sono definiti negli allegati 1–5. Essi disciplinano in particolare le informazioni da pubblicare e la frequenza della pubblicazione.

3

 La pubblicazione secondo gli allegati 2 e 3 deve comprendere le informazioni concernenti l’esercizio in esame e i dati comparativi eventualmente prescritti nelle tabelle relativi ai periodi precedenti.

4

 Su riserva delle disposizioni seguenti, le informazioni indicate di seguito devono essere pubblicate in ogni caso:

  1. a.

    per tutte le banche: le informazioni secondo l’allegato 2, tabelle KM1, OV1, CR1, CR4, ORA, IRRBBA, IRRBBA1, IRRBB1 e LIQA, nonché le indicazioni sul governo d’impresa secondo l’allegato 4;

  2. b.

    per le banche di rilevanza sistemica, oltre alle informazioni di cui alla lettera a: le informazioni secondo gli allegati 3 e 5;

  3. c.

    per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale, oltre alle informazioni di cui alle lettere a e b: le informazioni secondo l’allegato 2, tabelle KM2, TLAC1, TLAC2, TLAC3 e GSIB1;

  4. d

    per le banche che a livello di singolo istituto, gruppo finanziario o conglomerato finanziario devono detenere fondi propri minimi pari a 10 miliardi di franchi: le informazioni secondo l’allegato 2 tabelle REMA, REM1, REM2 e REM3.

5

 Tutte le informazioni e le tabelle diverse da quelle di cui al capoverso 4 non devono essere pubblicate, se non hanno alcun valore informativo.

6

 Le pubblicazioni concernenti i quattro esercizi precedenti devono continuare a essere messe a disposizione, eccetto le pubblicazioni secondo gli allegati 4 e 5.

Art. 5Pubblicazione integrale

Le banche seguenti sottostanno all’obbligo di pubblicazione integrale:

  1. a.

    banche delle categorie 1–3;

  2. b.

    banche delle categorie 4 e 5 che effettuano operazioni di cartolarizzazione relativamente a posizioni estere o applicano approcci modello secondo gli articoli 59, 77 o 88 OFoP.

Art. 6Pubblicazione parziale

Le banche delle categorie 4 e 5 che non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 5 lettera b sottostanno all’obbligo di pubblicazione parziale.

Art. 7Casi particolari

1

 Le banche che possono applicare le semplificazioni di cui all’articolo 47a OFoP (banche del regime per le piccole banche) devono pubblicare esclusivamente le informazioni secondo l’allegato 2 numero 1.5 tabella KM1.

2

 Le società di intermediazione mobiliare che tengono conti non devono pubblicare:

  1. a.

    i rischi di tasso d’interesse secondo l’allegato 2 tabelle IRRBBA, IRRBBA1 e IRRBB1, se nel portafoglio della banca non vi sono rischi di tasso d’interesse significativi;

  2. b.

    i rischi di liquidità secondo l’allegato 2 tabelle LIQA, LIQ1 e LIQ2.

3

 Se una banca di rilevanza sistemica detiene fondi propri per adempiere le esigenze di cui al titolo quinto capitolo 4 OFoP che non può impiegare contemporaneamente per adempiere le esigenze di cui agli articoli 128–131b OFoP (art. 132 cpv. 6 OFoP), deve pubblicare in forma adeguata anche i seguenti valori nelle tabelle secondo l’allegato 2 previa deduzione dei fondi propri indicati di seguito:

  1. a.

    fondi propri di base di qualità primaria;

  2. b.

    fondi propri di base;

  3. c.

    quote di capitale basate sul rischio;

  4. d.

    «leverage ratio».

4

 La tabella CCA deve essere pubblicata almeno con frequenza semestrale dalle banche delle categorie 1 e 2 e con frequenza annuale dalle banche della categoria 3 come pure dalle banche delle categorie 4 e 5 sottoposte all’obbligo di pubblicazione integrale. È necessario un ulteriore aggiornamento se vi sono stati un’emissione, un rimborso, un riscatto, una conversione, una rinuncia al credito oppure un’ulteriore variazione significativa di altro tipo concernente gli strumenti di capitale o altri strumenti che contribuiscono alla capacità di assorbire le perdite («Total Loss Absorbing Capacity», TLAC) della banca.

5

 La tabella OR1 si applica solo alle banche il cui indicatore commerciale ammonta a più di 1,25 miliardi di franchi o che calcolano il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati di perdita. Per le banche delle categorie 4 e 5 con obbligo di pubblicazione parziale ciò si applica per analogia alle tabelle OR2 e OR3.

6

 La tabella CCyB1 si applica solo alle banche che devono detenere un cuscinetto anticiclico esteso secondo l’articolo 44a OFoP.

Art. 8Cambiamento di circostanze

1

 Se in una banca si verifica un cambiamento di circostanze che comporta una modifica degli obblighi di pubblicazione, questi valgono a partire dal momento di tale cambiamento.

2

 Se esiste un diritto transitorio in relazione alle informazioni pubblicate, la banca deve indicare se e in che misura essa applica tale diritto transitorio o se applica il nuovo diritto.

Sezione 3 Pubblicazione su base consolidata

Art. 9Gruppi finanziari, conglomerati finanziari e grandi banche

1

 Se le norme in materia di fondi propri e di liquidità si applicano a livello di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, gli obblighi di pubblicazione devono essere adempiuti solo su base consolidata, con le seguenti eccezioni:

  1. a.

    le informazioni secondo l’allegato 2 tabella KM1 devono essere pubblicate anche a livello di singolo istituto; possono essere pubblicate anche dal gruppo finanziario o dal conglomerato finanziario; in tal caso, l’istituto interessato deve indicare un esplicito rimando nel suo rapporto di gestione;

  2. b.

    se i fondi propri minimi di una banca ammontano complessivamente a più di 4 miliardi di franchi per il rischio di credito e per il rischio di credito della controparte e la banca svolge un’attività internazionale significativa, le informazioni secondo l’allegato 2 tabella KM1 devono essere pubblicate anche a livello delle filiali bancarie e dei gruppi finanziari subordinati, in Svizzera e all’estero, tenuti a rispettare le norme in materia di fondi propri e di liquidità; la pubblicazione deve essere effettuata con frequenza trimestrale.

2

 Il perimetro di consolidamento per la pubblicazione corrisponde a quello secondo l’articolo 7 OFoP per il calcolo consolidato dei fondi propri computabili e dei fondi propri minimi.

3

 I fondi propri minimi secondo il capoverso 1 lettera b sono calcolati come media delle indicazioni corrispondenti nelle comprove dei fondi propri degli ultimi quattro semestri precedenti il giorno di riferimento.

Art. 10Organizzazioni centrali

Gli obblighi di pubblicazione non si applicano alle banche affiliate a un’organizzazione centrale che, conformemente all’articolo 10 capoverso 1 OFoP, la FINMA ha esentato dall’adempimento delle norme in materia di fondi propri a livello di singolo istituto. L’organizzazione centrale deve adempiere gli obblighi di pubblicazione a livello consolidato.

Art. 11Banche sotto dominio straniero

1

 Le banche sotto dominio straniero sono esentate dall’adempimento degli obblighi di pubblicazione se vengono pubblicate informazioni comparabili a livello di gruppo all’estero e il rapporto di gestione della banca sotto dominio straniero contiene un esplicito rimando al riguardo.

2

 Le seguenti informazioni devono tuttavia essere pubblicate anche a livello della banca sotto dominio straniero:

  1. a.

    le informazioni secondo l’allegato 2 tabella KM1; e

  2. b.

    le informazioni concernenti il governo d’impresa secondo l’allegato 4.

3

 Le informazioni di cui al capoverso 2 devono essere pubblicate con frequenza annuale nel rapporto di gestione della banca sotto dominio straniero.

Sezione 4 Modalità di pubblicazione e competenza all’interno della banca

Art. 12Tipo di pubblicazione

1

 L’allegato 1 stabilisce:

  1. a.

    nella colonna «tipo di informazione», per quali informazioni è richiesta una descrizione qualitativa e per quali una descrizione quantitativa; e

  2. b.

    nella colonna «formato della tabella», in che misura le tabelle possono essere adeguate.

2

 Le tabelle fisse devono essere pubblicate nella forma predefinita. Le righe e le colonne non pertinenti possono essere tralasciate. Se necessario, è possibile inserire altre righe e colonne. La numerazione predefinita delle righe e delle colonne non può tuttavia essere modificata, nemmeno se vengono tralasciate o aggiunte righe e colonne.

3

 Le tabelle flessibili possono essere adeguate dalla banca, se ciò è necessario ai fini della pertinenza delle informazioni; sono fatte salve disposizioni di diverso tenore negli allegati. È possibile derogare alla presentazione e alla granularità prescelta delle tabelle flessibili solo in casi eccezionali debitamente motivati.

4

 Le tabelle secondo l’allegato 2 devono essere pubblicate indicando la loro denominazione e il loro riferimento.

5

 Le banche che pubblicano le informazioni in lingua inglese possono riprendere, nelle tabelle secondo l’allegato 2, il tenore originale dello standard minimo di Basilea in materia di pubblicazione (DIS) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.

Art. 13Forma della pubblicazione

1

 Le banche devono pubblicare le informazioni in modo tale che siano facilmente accessibili.

2

 Esse devono pubblicare le informazioni secondo gli allegati 2 e 3 sul loro sito Internet. Le banche delle categorie 4 e 5 che non dispongono di un sito Internet devono pubblicare tali informazioni nel rapporto di gestione.

3

 Le banche che sottostanno all’obbligo di pubblicazione integrale devono pubblicare le informazioni secondo gli allegati 2 e 3 in un rapporto a sé stante, eccetto le tabelle CCA e GSIB1 secondo l’allegato 2. Tale documento può anche costituire un elemento separato del rapporto intermedio o del rapporto di gestione, se può essere chiaramente identificato come parte dell’obbligo di pubblicazione.

4

 Le banche che sottostanno all’obbligo di pubblicazione parziale e non pubblicano nel rapporto di gestione le informazioni secondo l’allegato 2 devono indicare in tale rapporto dove tali informazioni sono disponibili.

5

 Nella pubblicazione dei contenuti delle tabelle flessibili secondo gli allegati 2 e 3 è possibile indicare un rimando a ulteriori fonti, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

  1. a.

    le fonti sono facilmente accessibili;

  2. b.

    la qualità e l’attendibilità delle fonti sono comparabili a quelle dei dati rilevati internamente;

  3. c.

    il rimando contiene le seguenti informazioni:

    1. 1.

      il riferimento e la denominazione della tabella secondo l’allegato 1,

    2. 2.

      nome completo della fonte a cui il rimando fa riferimento e in cui sono pubblicate le informazioni,

    3. 3.

      link al sito Internet;

    4. 4.

      indicazione della pagina e del numero della sezione della fonte in cui sono pubblicate le informazioni.

6

 Le banche devono pubblicare le informazioni secondo gli allegati 4 e 5 sul loro sito Internet o in un apposito capitolo del rapporto di gestione.

7

 Le banche che effettuano la pubblicazione secondo gli articoli 9–11 devono indicare nei loro rapporti di gestione dove è possibile consultare la pubblicazione consolidata.

Art. 14Tempistica e scadenza della pubblicazione

1

 I dati aggiornati dopo ogni periodo annuale sono pubblicati entro quattro mesi dalla chiusura del conto annuale. La scadenza concernente la pubblicazione delle remunerazioni può essere prorogata al massimo di altri due mesi, se una pubblicazione entro quattro mesi non è possibile in considerazione della data dell’assemblea generale ordinaria.

2

 I dati aggiornati dopo ogni periodo intermedio sono pubblicati entro due mesi dalla fine del periodo intermedio.

3

 Se la fine del periodo intermedio coincide con la fine del periodo annuale, si applicano i termini di cui al capoverso 1.

4

 La data dell’allestimento o dell’adeguamento delle informazioni pubblicate deve essere indicata in modo inequivocabile.

Art. 15Valuta

Se non diversamente specificato, le informazioni devono essere pubblicate nella valuta del conto annuale.

Art. 16Approvazione

1

 L’organo della banca preposto all’alta direzione, alla vigilanza e al controllo deve approvare i principi specifici all’istituto in base ai quali la banca adempie gli obblighi di pubblicazione della presente ordinanza e la portata della pubblicazione.

2

 La pubblicazione deve essere sottoposta a un controllo interno comparabile con quello per la pubblicazione del conto annuale e, all’occorrenza, del conto di gruppo.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 17Disposizioni transitorie

1

 La preparazione delle informazioni destinate alla pubblicazione secondo le tabelle di cui agli allegati 2 e 3 e relative a giorni di riferimento precedenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è disciplinata dalla legislazione applicabile alla data di riferimento corrispondente. Sono fatte salve disposizioni derogatorie nelle tabelle.

2

 La pubblicazione con giorno di riferimento 31 dicembre 2024 si basa sul diritto applicabile in tale giorno.

Art. 18Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Allegati

  • Obblighi di pubblicazione
  • Pubblicazione concernente i fondi propri, la liquidità, le remunerazioni e i rischi
  • Pubblicazione supplementare concernente i fondi propri per le banche di rilevanza sistemica
  • Pubblicazione concernente il governo d’impresa
  • Pubblicazione concernente i rischi finanziari legati al clima

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 24.09.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).