Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1556 (2004), 1591 (2005) e 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
- Originario art. 3.
Sezione 1a Misure coercitive
Art. 1aDivieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine1
1 Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione del Sudan.
2 Sono vietate l’offerta, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, istruzione o assistenza connesse con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1, a destinazione del Sudan.
3 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2 può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:
- a.
l’esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (UNMIS);
- b.
l’esclusiva utilizzazione da parte di organizzazioni regionali in operazioni di osservazione, di verifica o di promovimento della pace;
- c.
la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione;
- d.
la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) destinati all’utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario;
- e.
il sostegno all’accordo globale di pace firmato a Nairobi il 9 gennaio 2005.
4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.
- Originario art. 1.
- La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
- RS 946.202
- RS 514.51
1 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 3 originario del Sudan ed esportato dal Sudan dopo il 9 settembre 2026 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.
2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari, in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera dell’oro di cui al capoverso 1 nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione o l’impiego di tali beni.
3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nel Sudan o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 set. 2026, in vigore dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).
Art. 1cBeni per l’estrazione e lo sfruttamento dell’oro1
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni per l’estrazione e lo sfruttamento dell’oro di cui all’allegato 4 a destinazione del Sudan o per un uso nel Sudan.
2 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di beni di cui al capoverso 1 a destinazione del Sudan o per un uso nel Sudan nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni nel Sudan.
3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni destinati ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
4 L’obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) si applica anche alle deroghe secondo il capoverso 3.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 set. 2026, in vigore dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).
- RS 946.202.1
Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
- a.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
- b.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c.
delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.1
2È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.2
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:
- a.
Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b.
organizzazioni internazionali;
- c.
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d.
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e.
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- f.
ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.3
3bis Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi o alla messa a disposizione di averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 2 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.4
4 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:
- a.
rispettare contratti esistenti;
- b.
soddisfare crediti in applicazione di:
- 1.
una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure
- 2.
una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.5
4bisIn via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
- a.
prevenire casi di rigore;
- b.
svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie per soddisfare bisogni umani fondamentali;
- c.
tutelare interessi svizzeri;
- d.
svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.6
5 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 4bis d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e, se del caso, in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite7.8
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 15 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
- Introdotto dalla cifra I n. 15 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali (RU 2023 236). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
- Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all’indirizzo:
www.un.org/securitycouncil/fr
> Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del 9 set. 2026, con effetto dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).
Art. 4Divieto di entrata e di transito1
1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate negli allegati 1 e 2.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
3 La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:
- a.
per motivi umanitari comprovati;
- b.
per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Sudan; oppure
- c.
per tutelare interessi svizzeri.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 5Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.
2La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.1
3 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.2
4 Su ordine della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
Art. 6Dichiarazioni obbligatorie
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 li dichiarano senza indugio alla SECO.
2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 7Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 1a–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1
2 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 set. 2026, in vigore dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 7aRecepimento automatico delle liste delle Nazioni Unite1
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1) sono recepite automaticamente.
- Introdotto dalla cifra I n. 9 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
Il contenuto degli allegati 1 e 2 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
Art. 7cDisposizione transitoria della modifica del 9 settembre 20261
1 Per i beni di cui all’allegato 4 che rientrano nella voce di tariffa doganale 2837 11, i divieti di cui all’articolo 1c capoversi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione dei contratti conclusi prima del 10 settembre 2026 ed eseguiti entro il 10 marzo 2027, né ai contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
2 L’obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’articolo 3 OBDI2 si applica anche alle deroghe secondo il capoverso 1.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 set. 2026, in vigore dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).
- RS 946.202.1
Art. 8Entrata in vigore1
La presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 2005.
- Introdotta dalla cifra I n. 9 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).
Allegati
- Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
- Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
- Oro
- Beni per l’estrazione e lo sfruttamento dell’oro
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.