Législation

Ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

RS 946.231.18In vigoreStato 10.09.202614 articoli

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  • RU 2026 462in vigore il 10.09.2026
    introdotto: art. 1b, 1c, 7c · abrogato: art. 3 · modificato: art. 7
  • RU 2024 149in vigore il 10.04.2024
    modificato: art. 2, 4, 5, 7a · introdotto: art. 7b
  • RU 2023 236in vigore il 01.06.2023
    modificato: art. 2
  • RU 2013 255in vigore il 01.02.2013
    introdotto: art. 8

4 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Sezione 1Definizioni1
  2. Sezione 1aMisure coercitive1a–4
  3. Sezione 2Esecuzione e disposizioni penali5–7
  4. Sezione 3Disposizioni finali7a–8

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1556 (2004), 1591 (2005) e 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 11

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

  1. Originario art. 3.

Sezione 1a Misure coercitive

Art. 1aDivieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine1

1

 Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione del Sudan.

2

 Sono vietate l’offerta, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, istruzione o assistenza connesse con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1, a destinazione del Sudan.

3

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO)2 può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

  1. a.

    l’esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (UNMIS);

  2. b.

    l’esclusiva utilizzazione da parte di organizzazioni regionali in operazioni di osservazione, di verifica o di promovimento della pace;

  3. c.

    la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione;

  4. d.

    la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) destinati all’utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario;

  5. e.

    il sostegno all’accordo globale di pace firmato a Nairobi il 9 gennaio 2005.

4

 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

  1. Originario art. 1.
  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. RS 946.202
  4. RS 514.51

Art. 1bOro1

1

 Sono vietati l’acquisto di oro di cui all’allegato 3 originario del Sudan ed esportato dal Sudan dopo il 9 settembre 2026 nonché l’importazione, il transito e il trasporto di tale oro in e attraverso la Svizzera.

2

 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari, in relazione con l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera dell’oro di cui al capoverso 1 nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione o l’impiego di tali beni.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni necessari per le attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nel Sudan o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 set. 2026, in vigore dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).

Art. 1cBeni per l’estrazione e lo sfruttamento dell’oro1

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni per l’estrazione e lo sfruttamento dell’oro di cui all’allegato 4 a destinazione del Sudan o per un uso nel Sudan.

2

 È vietata la fornitura di servizi di ogni genere, compresi servizi finanziari, l’intermediazione, l’assistenza tecnica e la concessione di mezzi finanziari, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione o il transito di beni di cui al capoverso 1 a destinazione del Sudan o per un uso nel Sudan nonché con la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di tali beni nel Sudan.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni destinati ad attività umanitarie, alla lotta contro emergenze di sanità pubblica, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

4

 L’obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) si applica anche alle deroghe secondo il capoverso 3.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 set. 2026, in vigore dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).
  2. RS 946.202.1

Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. a.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;

  2. b.

    delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

  3. c.

    delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.1

2

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.2

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  6. f.

    ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.3

3bis

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi o alla messa a disposizione di averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all’allegato 2 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.4

4

 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:

  1. a.

    rispettare contratti esistenti;

  2. b.

    soddisfare crediti in applicazione di:

    1. 1.

      una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure

    2. 2.

      una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.5

4bis

In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie per soddisfare bisogni umani fondamentali;

  3. c.

    tutelare interessi svizzeri;

  4. d.

    svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.6

5

 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 4bis d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze e, se del caso, in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite7.8

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 15 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236).
  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
  5. Introdotto dalla cifra I n. 15 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali (RU 2023 236). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
  7. Le risoluzioni sono consultabili in francese e inglese all’indirizzo: www.un.org/securitycouncil/fr > Sanctions > Comité des sanctions > Résolutions.
  8. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).

Art. 31

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 9 set. 2026, con effetto dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).

Art. 4Divieto di entrata e di transito1

1

 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate negli allegati 1 e 2.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 1 in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3

 La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:

  1. a.

    per motivi umanitari comprovati;

  2. b.

    per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici concernenti il Sudan; oppure

  3. c.

    per tutelare interessi svizzeri.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5Controllo ed esecuzione

1

 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

2

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.1

3

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.2

4

 Su ordine della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).
  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).

Art. 6Dichiarazioni obbligatorie

1

 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 li dichiarano senza indugio alla SECO.

2

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7Disposizioni penali

1

 Chiunque viola gli articoli 1a–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.1

2

 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri e confische.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 set. 2026, in vigore dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 7aRecepimento automatico delle liste delle Nazioni Unite1

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1) sono recepite automaticamente.

  1. Introdotto dalla cifra I n. 9 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi (RU 2013 255). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).

Art. 7bPubblicazione1

Il contenuto degli allegati 1 e 2 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore il 10 apr. 2024 alle ore 18.00 (RU 2024 149).

Art. 7cDisposizione transitoria della modifica del 9 settembre 20261

1

 Per i beni di cui all’allegato 4 che rientrano nella voce di tariffa doganale 2837 11, i divieti di cui all’articolo 1c capoversi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione dei contratti conclusi prima del 10 settembre 2026 ed eseguiti entro il 10 marzo 2027, né ai contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

2

 L’obbligo di autorizzazione per i beni utilizzabili a fini civili e militari di cui all’articolo 3 OBDI2 si applica anche alle deroghe secondo il capoverso 1.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 set. 2026, in vigore dal 10 set. 2026 (RU 2026 462).
  2. RS 946.202.1

Art. 8Entrata in vigore1

La presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 2005.

  1. Introdotta dalla cifra I n. 9 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).

Allegati

  • Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
  • Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie
  • Oro
  • Beni per l’estrazione e lo sfruttamento dell’oro

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 10.09.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).