Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb); ordina:
Sezione 1 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b.
blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d.
blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
Sezione 2 Misure coercitive
Art. 2Blocco degli averi e delle risorse economiche
1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:
- a.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato 1;
- b.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c.
delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.
3 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
- a.
Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b.
organizzazioni internazionali;
- c.
organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d.
organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e.
organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie e non rientrano nel campo d’applicazione delle lettere a–d;
- f.
membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.1
4 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
- a.
interessi e altri redditi di tali conti;
- b.
pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
- c.
pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.2
5 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.3
6 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
- a.
rispettare contratti esistenti;
- b.
soddisfare crediti in applicazione di:
- 1.
una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o
- 2.
una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.4
7 In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:
- a.
prevenire casi di rigore;
- b.
tutelare interessi svizzeri;
- c.
eseguire transazioni finanziarie necessarie a svolgere attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali;
- d.
svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.5
8 Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 5 e 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze.6
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
- Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
Art. 3Divieto di entrata e di transito
1 L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 1.
2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe:
- a.
per motivi umanitari comprovati;
- b.
se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti il Venezuela; oppure
- c.
per tutelare interessi svizzeri.
Art. 4Divieto concernente il materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.
2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela, dei beni di cui all’allegato 2, che possono essere utilizzati per la repressione interna.
3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la manutenzione, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l’intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l’acquisto, la vendita, l’acquisizione, la fornitura, l’importazione, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2.
4 La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per:
- a.
la vendita, la fornitura o l’esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di equipaggiamenti utilizzabili per la repressione interna destinati esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, di organizzazioni regionali o subregionali, dell’Unione europea o della Confederazione per la creazione di istituzioni oppure destinati alla gestione delle crisi;
- b.
la vendita, la fornitura o l’esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento;
- c.
la manutenzione di equipaggiamenti militari non letali utilizzati dalla marina o dalla guardia costiera del Venezuela e destinati esclusivamente alla protezione delle frontiere, alla stabilità regionale o all’intercettazione di stupefacenti;
- d.
lo stanziamento di mezzi finanziari e di aiuti finanziari e la messa a disposizione di assistenza tecnica in relazione con l’equipaggiamento e il materiale di cui alle lettere a–c.
5 L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3.
Art. 5Divieti concernenti le apparecchiature, la tecnologia e i software a fine di ispezione
1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, apparecchiature, tecnologie o software di cui all’allegato 3 e destinati a operare controlli o intercettazioni sulle comunicazioni via Internet o telefoniche, a destinazione del Venezuela o per un uso in Venezuela.
2 È vietato fornire aiuto tecnico o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari concernenti la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.
3 È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni Internet a persone od organizzazioni venezuelane o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto.
4 La SECO autorizza deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 procedendo secondo l’articolo 27 dell’ordinanza del 3 giugno 20161 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo o l’intercettazione di Internet e del traffico telefonico.
- RS 946.202.1
Art. 6Divieto di soddisfare determinati crediti
1 È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione viene impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza. Questo divieto si applica ai crediti:
- a.
delle persone, imprese e organizzazioni elencate nell’allegato 1;
- b.
delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.
2 Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.1
- Introdotto dalla cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali
Art. 7Controllo ed esecuzione
1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2 e 4–6.
2 La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.
3 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1.
4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
- La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).
Art. 8Dichiarazioni obbligatorie1
1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche o averi presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
2 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
3 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 4 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
4 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
- Nuovo testo giusta la cifra I n. 14 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
Art. 9Disposizioni penali
1 Chiunque viola gli articoli 2–6 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 8 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.
3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.
Sezione 4 Pubblicazione e disposizioni finali
La pubblicazione delle voci di cui all’allegato 1 non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 11Disposizione transitoria
L’articolo 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 28 marzo 2018.
Art. 12Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2018 alle ore 18.00.
Allegati
- Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito e imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
- Beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
- Attrezzature, tecnologie e software impiegati a scopo di sorveglianza
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.