Législation

Ordinanza del 12 dicembre 2025 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

RS 946.231.143.6In vigoreStato 18.08.202634 articoli

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Indice
  1. Sezione 1Definizioni1
  2. Sezione 2Restrizioni al commercio2–13
  3. Sezione 3Restrizioni al finanziamento e alle partecipazioni14–15
  4. Sezione 4Restrizioni finanziarie16–20
  5. Sezione 5Restrizioni al trasferimento di averi e ai servizi finanziari21–24
  6. Sezione 6Ulteriori restrizioni25–27
  7. Sezione 7Esecuzione e disposizioni penali28–29
  8. Sezione 8Recepimento automatico e pubblicazione30–31
  9. Sezione 9Disposizioni finali32–34

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzioni a garanzia dell’esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’impiego degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;

  3. c.

    risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. d.

    blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;

  5. e.

    trasferimento di averi: qualsiasi transazione effettuata per via elettronica o non elettronica allo scopo di mettere direttamente o indirettamente gli averi a disposizione del beneficiario; l’ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;

  6. f.

    persona o organizzazione iraniana:

    1. 1.

      lo Stato iraniano e qualsiasi ente pubblico dell’Iran,

    2. 2.

      qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran, tranne il personale diplomatico della Svizzera e di Stati terzi ufficialmente in funzione in Iran,

    3. 3.

      qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Iran,

    4. 4.

      qualsiasi persona giuridica od organizzazione, dentro o fuori dell’Iran, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone od organizzazioni suddette.

Sezione 2 Restrizioni al commercio

Art. 2Divieti concernenti beni a duplice impiego

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni a duplice impiego nonché di tecnologie e software a duplice impiego di cui all’allegato 1 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

2

 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 1.

3

 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 1 provenienti dall’Iran.

4

 I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:

  1. a.

    ai beni, le tecnologie e i software della categoria 5 con i numeri di controllo delle esportazioni 5A002, 5D002, 5E002;

  2. b.

    al transito di beni dal numero di controllo delle esportazioni 0A001 e di uranio scarsamente arricchito in elementi combustibili qualora siano approntati esclusivamente per reattori ad acqua leggera la cui realizzazione sia iniziata prima del dicembre 2006;

  3. c.

    alle transazioni commissionate dal programma di Cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA);

  4. d.

    ai beni che, sulla base degli impegni della Svizzera nell’ambito della Convenzione internazionale del 13 gennaio 19931 sulle armi chimiche (CAC), sono destinati a un uso in Iran.

5

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può autorizzare, in conformità alle decisioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU o del suo comitato competente, eventuali deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3.

6

 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.

  1. RS 0.515.08

Art. 3Obbligo di autorizzazione per la fornitura di determinati beni a duplice impiego

1

 Sono soggetti ad autorizzazione:

  1. a.

    la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni a duplice impiego nonché di tecnologie e software a duplice impiego di cui all’allegato 2 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran;

  2. b.

    i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2.

2

 La SECO rilascia l’autorizzazione. La nega se gli atti di cui al capoverso 1 potrebbero contribuire a una delle attività seguenti da parte dell’Iran:

  1. a.

    attività nel campo dell’arricchimento dell’uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari o dell’acqua pesante;

  2. b.

    sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; o

  3. c.

    attività in relazione con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Art. 4Divieti concernenti beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili di cui all’allegato 3 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

2

 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti, le partecipazioni e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fabbricazione o l’impiego di beni e tecnologie di cui all’allegato 3.

3

 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di beni e tecnologia di cui all’allegato 3 provenienti dall’Iran.

4

 La SECO può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l’esportazione di beni e tecnologie di cui all’allegato 3 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

  1. a.

    scopi medici o farmaceutici;

  2. b.

    scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

Art. 5Divieti concernenti la fornitura e l’acquisizione di materiale d’armamento e di beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

2

 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti, le partecipazioni e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fabbricazione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.

3

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito in Iran di beni di cui all’allegato 4 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna.

4

 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento e beni di cui all’allegato 4.

5

 Sono vietati l’acquisizione, l’importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di materiale d’armamento e beni di cui all’allegato 4 provenienti dall’Iran.

6

 I divieti di cui ai capoversi 1–4 non si applicano ai mezzi corazzati a tutela del personale diplomatico e consolare della Svizzera in Iran e all’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario.

7

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica:

  1. a.

    alle transazioni commissionate dal programma di Cooperazione tecnica dell’AIEA;

  2. b.

    ai beni che, sulla base degli impegni della Svizzera nell’ambito della CAC1 sono destinati a un uso in Iran.

8

 D’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–5 per:

  1. a.

    equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, a programmi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Svizzera, alla creazione di istituzioni o alla gestione di crisi;

  2. b.

    armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

9

 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2, purché:

  1. a.

    i beni e le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; e

  2. b.

    il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia stabilito in precedenza che le transazioni non contribuiscono allo sviluppo di tecnologie che sostengono attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, a condizione che i beni e le tecnologie in questione figurino nelle liste del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.

  1. RS 0.515.08

Art. 6Divieti concernenti le apparecchiature, le tecnologie e i software a scopo di sorveglianza

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di apparecchiature, tecnologie e software di cui all’allegato 5 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran, se tali apparecchiature, tecnologie e software sono destinati alla sorveglianza o all’intercettazione di comunicazioni telefoniche o via Internet.

2

 È vietato fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui al capoverso 1.

3

 È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di comunicazioni telefoniche o via Internet al governo dell’Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona od organizzazione che agisca in nome o per conto del governo iraniano.

4

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo e l’intercettazione del traffico telefonico e di Internet.

Art. 7Divieti concernenti la grafite e i metalli grezzi o i prodotti semilavorati in metallo

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 6 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

2

 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 6.

3

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 8Divieti concernenti la fornitura di beni all’industria petrolifera, petrolchimica e del gas in Iran

1

 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di beni, tecnologie e software di cui all’allegato 7 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

2

 Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari gli investimenti, in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l’impiego di beni di cui all’allegato 7.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione di contratti in relazione con l’articolo 9 capoverso 3 lettera b.

Art. 9Divieti concernenti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi provenienti dall’Iran

1

 Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto in Svizzera di petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all’allegato 8 provenienti dall’Iran o originari dell’Iran.

2

 È vietata la concessione di mezzi finanziari o di assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

3

 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

  1. a.

    all’acquisto di olio combustibile:

    1. 1.

      prodotto e fornito da un Paese terzo diverso dall’Iran e destinato alla propulsione di motori di navi,

    2. 2.

      che viene utilizzato per la propulsione dei motori di una nave che è stata introdotta in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore;

  2. b.

    all’esecuzione di contratti riguardanti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi che sono stati concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025, purché la fornitura o il ricavato della fornitura vadano a beneficio di una persona giuridica, un’impresa o un’organizzazione che è stata costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE);

  3. c.

    al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi che:

    1. 1.

      sono stati esportati dall’Iran prima del 12 dicembre 2025, o

    2. 2.

      sono stati esportati dall’Iran secondo la lettera b o secondo l’articolo 33 capoverso 3.

Art. 10Divieti concernenti metalli preziosi e diamanti

1

 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, metalli preziosi e diamanti di cui all’allegato 9 al governo iraniano, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici nonché a qualsiasi persona od organizzazione che agisca in nome o per conto del governo iraniano o che sia da esso controllata.

2

 È vietato acquistare, direttamente o indirettamente, importare o trasportare metalli preziosi e diamanti di cui all’allegato 9 provenienti dal governo iraniano, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici nonché da qualsiasi persona od organizzazione che agisca in nome o per conto del governo iraniano o che sia da esso controllata.

3

 È vietato mettere a disposizione servizi di intermediazione o mezzi finanziari per gli affari di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 11Obbligo di notifica relativo alle banconote e le monete

La consegna, la vendita o la messa a disposizione in altro modo alla Banca centrale dell’Iran di nuove banconote e monete iraniane che sono state stampate o coniate in Svizzera è notificata senza indugio alla SECO.

Art. 12Obblighi di notifica relativi ai prodotti petrolchimici

1

 L’acquisto, la vendita, l’importazione e il trasporto di prodotti petrolchimici di cui all’allegato 10 che si trovano in Iran, sono originari dell’Iran o sono stati esportati dall’Iran sono notificati senza indugio alla SECO.

2

La messa a disposizione diretta o indiretta di mezzi finanziari o di assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni in relazione con le attività di cui al capoverso 1 è notificata senza indugio alla SECO.

3

 Le notifiche contengono dati dettagliati sulle parti coinvolte nell’affare, nonché sull’oggetto e sul valore dello stesso.

Art. 13Restrizione al sostegno finanziario del commercio

1

 L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non contrae nuovi impegni a breve, medio o a lungo termine a copertura di affari con l’Iran.

2

 La restrizione al sostegno finanziario del commercio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti alimentari, alle prestazioni sanitarie e alle attrezzature mediche né al commercio a scopi umanitari.

Sezione 3 Restrizioni al finanziamento e alle partecipazioni

Art. 14Restrizioni al finanziamento

1

 La concessione di prestiti o crediti a persone od organizzazioni iraniane è vietata se essi sono legati:

  1. a.

    alla prospezione o all’estrazione di petrolio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale;

  2. b.

    alla produzione di materiale d’armamento o di beni e tecnologie di cui all’allegato 1;

  3. c.

    ad impianti per la produzione di prodotti petrolchimici di cui all’allegato 10.

2

 È vietato acquisire partecipazioni in persone od organizzazioni iraniane che svolgono attività di cui al capoverso 1 e costituire joint venture con esse.

3

 È vietato, con persone od organizzazioni iraniane:

  1. a.

    condividere le spese d’investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o fornitura di gas naturale indirettamente da o verso l’Iran;

  2. b.

    cooperare direttamente a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto che si trovano in Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con il territorio dell’Iran.

4

 La concessione di prestiti o crediti a persone od organizzazioni iraniane coinvolte nella fabbricazione di beni e tecnologie di cui all’allegato 2 richiede l’autorizzazione della SECO.

5

 La SECO nega l’autorizzazione se concessione del prestito o del credito potrebbe contribuire a finanziare una delle seguenti attività dell’Iran:

  1. a.

    attività nel campo dell’arricchimento dell’uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari o dell’acqua pesante;

  2. b.

    sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;

  3. c.

    attività in relazione con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

6

 I divieti di cui ai capoversi 1 lettere a e c nonché 2 non si applicano:

  1. a.

    all’esecuzione di contratti sulla concessione di prestiti o crediti a persone od organizzazioni iraniane legate ad attività di cui al capoverso 1 lettere a e b;

  2. b.

    all’acquisizione o all’ampliamento di partecipazioni in tali persone e organizzazioni di cui alla lettera a, purché le partecipazioni si basino su un contratto concordato prima del 12 dicembre 2025 e la transazione sia stata notificata alla SECO almeno 20 giorni prima.

7

 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera b, purché:

  1. a.

    i beni e le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari; e

  2. b.

    nel caso di investimento in una persona, organizzazione o ente iraniani coinvolti nella produzione di beni e tecnologie che sono inclusi nelle liste del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite competente abbia stabilito in precedenza che le transazioni non contribuiscono allo sviluppo di tecnologie che sostengono attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

Art. 15Divieto di partecipazione

1

 È vietato consentire a persone od organizzazioni iraniane di:

  1. a.

    acquisire partecipazioni in imprese nonché di costituire joint venture con imprese che:

    1. 1.

      operano nell’estrazione dell’uranio,

    2. 2.

      arricchiscono o ritrattano l’uranio,

    3. 3.

      sviluppano o fabbricano i beni, le tecnologie o i software seguenti:

      1. –

        materiali nucleari di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare,

      2. –

        beni, tecnologie e software di cui all’allegato 2 parte 1 dell’Ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI),

      3. –

        sistemi completi di razzi e aeromobili senza equipaggio, compresi sottosistemi completi nonché beni, tecnologie e software che possono essere impiegati in relazione con i beni citati e sono contemplati dall’allegato 2 parte 2 OBDI, dall’allegato 3 OBDI o dall’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 19983 concernente il materiale bellico (OMB),

      4. –

        i beni di cui all’allegato 2 parte 2 OBDI dal numero di controllo delle esportazioni codice 101−299;

  2. b.

    concedere prestiti o crediti a imprese di cui alla lettera a.

2

 Alle imprese di cui al capoverso 1 lettera a è fatto divieto di:

  1. a.

    costituire joint venture con persone od organizzazioni iraniane;

  2. b.

    accettare prestiti o crediti da parte di persone od organizzazioni iraniane.

  1. RS 732.11
  2. RS 946.202.1
  3. RS 514.511

Sezione 4 Restrizioni finanziarie

Art. 16Blocco degli averi e delle risorse economiche

1

 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

  1. a.

    delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui agli allegati 11 e 12;

  2. b.

    delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all’allegato 13;

  3. c.

    delle persone fisiche di cui all’allegato 14.

2

 È vietato:

  1. a.

    trasferire averi oppure mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 11 e 12 nonché alle persone fisiche di cui all’allegato 14;

  2. b.

    fornire alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui agli allegati 11 e 12 servizi specifici di traffico dei pagamenti che vengono utilizzati per lo scambio di dati finanziari;

  3. c.

    trasferire averi oppure mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all’allegato 13.

3

 I divieti di cui al capoverso 2 non si applicano quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;

  6. f.

    ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

4

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi e alla messa a disposizione di averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 12 e 13 né alle persone fisiche di cui all’allegato 14 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.

5

 Se anche gli importi accreditati vengono bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica agli accrediti su conti bloccati di:

  1. a.

    interessi e altri redditi di tali conti;

  2. b.

    pagamenti basati su contratti esistenti;

  3. c.

    pagamenti a persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui agli allegati 12 e 13, nonché a persone fisiche di cui all’allegato 14, in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.

6

 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati, a condizione che anche gli importi accreditati su tali conti siano bloccati.

Art. 17Disposizioni derogatorieconcernenti averi o risorse economiche bloccati

1

 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:

  1. a.

    rispettare contratti esistenti;

  2. b.

    soddisfare crediti in applicazione di:

    1. 1.

      una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o

    2. 2.

      una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria.

2

 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche per:

  1. a.

    prevenire casi di rigore;

  2. b.

    pagare gli emolumenti previsti in relazione con il cambio di bandiera di navi;

  3. c.

    finanziare attività conformemente all’articolo 2 capoverso 5.

3

 La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche per:

  1. a.

    svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie per soddisfare bisogni umani fondamentali;

  2. b.

    svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;

  3. c.

    tutelare interessi svizzeri.

4

 La SECO autorizza le deroghe di cui ai capoversi 1–3 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato.

Art. 18Deroghe al blocco degli averi e delle risorse economiche nell’ambito del trasporto aereo

1

 Il blocco di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b e il divieto di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c non si applicano agli averi o alle risorse economiche necessari per:

  1. a.

    lo svolgimento di voli per scopi umanitari per l’evacuazione o il rimpatrio di persone o per le iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali o nucleari o di incidenti chimici;

  2. b.

    lo svolgimento di voli per partecipare a riunioni finalizzate a cercare una soluzione alla questione del sostegno militare dell’Iran all’aggressione russa contro l’Ucraina nonché a organizzazioni e gruppi armati in Medio Oriente e nella regione del Mar Rosso;

  3. c.

    l’atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza;

  4. d.

    lo svolgimento di voli per le attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

2

 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c per i numeri SSID 80-78476, 80-78484, 80-78492, se tali averi o risorse economiche sono necessari per i servizi di assistenza a terra secondo l’allegato dell’Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

3

 La SECO può autorizzare deroghe al blocco di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera b e al divieto di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettera c se tali deroghe sono necessarie per affrontare questioni critiche in materia di sicurezza aerea.

4

 La SECO autorizza deroghe secondo i capoversi 2 e 3 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF e con l’Ufficio federale dell’aviazione civile.

  1. RS 0.748.127.192.68

Art. 19Divieto di transazioni con porti

1

 È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi transazione con i porti di cui all’allegato 15.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle navi che necessitano di assistenza e che sono alla ricerca di un luogo di rifugio per i motivi seguenti:

  1. a.

    effettuare uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, per salvare vite umane in mare o per scopi umanitari;

  2. b.

    prevenire o mitigare urgentemente un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente; o

  3. c.

    reagire a catastrofi naturali.

Art. 20Dichiarazioni obbligatorie relative ai valori patrimoniali bloccati

1

 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 16 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

3

 Gli accrediti secondo l’articolo 16 capoverso 6 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

4

 Le persone e le organizzazioni che secondo l’articolo 18 capoverso 1 mettono a disposizione averi o risorse economiche alle persone o alle organizzazioni di cui all’allegato 13 li dichiarano senza indugio alla SECO.

5

 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

Sezione 5 Restrizioni al trasferimento di averi e ai servizi finanziari

Art. 21Dichiarazioni obbligatorie e autorizzazione per i trasferimenti di averi

1

 I trasferimenti di averi superiori a 10 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un’organizzazione iraniana devono essere dichiarati per iscritto alla SECO entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui sono stati effettuati o ricevuti.

2

 I trasferimenti di averi superiori a 50 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un’organizzazione iraniana necessitano di un’autorizzazione della SECO. La SECO rilascia l’autorizzazione se il trasferimento di averi non viola la presente ordinanza, la legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego né la legge del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico.

3

 La dichiarazione deve essere effettuata o la domanda di autorizzazione deve essere presentata dall’intermediario finanziario dell’ordinante o del beneficiario oppure, se l’intermediario finanziario non è residente in Svizzera, dal destinatario del pagamento o dall’ordinante stesso.3

4

 I capoversi 1 e 2 si applicano anche se il trasferimento di averi è effettuato in più operazioni collegate.

5

 I capoversi 1 e 2 non si applicano se:

  1. a.

    il trasferimento di averi è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie o per altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di organizzazioni secondo l’articolo 16 capoversi 3 e 4;

  2. b.

    l’autorizzazione per un trasferimento di averi è stata concessa secondo gli articoli 2 capoversi 5 e 6, 3 capoverso 1, 4 capoverso 4, 5 capoversi 8 e 9, 14 capoverso 4, 17 capoversi 1–4 e 18 capoversi 2–4;

6

 Il capoverso 2 non si applica ai trasferimenti di averi relativi a transazioni che concernono prodotti alimentari, prestazioni sanitarie e attrezzature mediche nonché scopi umanitari.4

  1. RS 946.202
  2. RS 514.51
  3. Correzione del 10 feb. 2026 (RU 2026 64).
  4. Correzione del 10 feb. 2026 (RU 2026 64).

Art. 22Relazioni bancarie vietate con l’Iran

1

 Alle banche è fatto divieto di:

  1. a.

    aprire un conto presso una banca iraniana;

  2. b.

    aprire un conto di corrispondenza con una banca iraniana;

  3. c.

    aprire una rappresentanza, una succursale o una filiale in Iran;

  4. d.

    costituire una nuova joint venture con una banca iraniana.

2

 Alle banche iraniane è fatto divieto di:

  1. a.

    aprire una rappresentanza o costituire una succursale o una filiale in Svizzera;

  2. b.

    acquisire una partecipazione o qualsiasi altro diritto di proprietà in una banca costituita secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.

3

 D’intesa con i servizi competenti del DFAE, del DFF e dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 23Divieti concernenti obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche

1

 È vietato vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, alle seguenti persone od organizzazioni:

  1. a.

    il governo iraniano e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

  2. b.

    le banche iraniane;

  3. c.

    le persone fisiche o giuridiche e le organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o di un’organizzazione di cui alla lettera a o b;

  4. d.

    le persone giuridiche e le organizzazioni possedute o controllate da una persona o un’organizzazione di cui alla lettera a, b o c.

2

 È vietato fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni garantite da autorità pubbliche emesse dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza a una persona o un’organizzazione di cui al capoverso 1.

3

 È vietato assistere una persona o un’organizzazione di cui al capoverso 1 nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Art. 24Divieti concernenti assicurazioni e riassicurazioni

1

 È vietato offrire, negoziare, stipulare, prorogare o rinnovare accordi di assicurazione o riassicurazione con:

  1. a.

    il governo iraniano e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;

  2. b.

    una persona o un’organizzazione iraniana diversa da una persona fisica;

  3. c.

    persone fisiche o giuridiche od organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o un’organizzazione di cui alla lettera a o b.

2

 Il capoverso 1 lettere a e b non si applica alle assicurazioni obbligatorie e alle assicurazioni di responsabilità civile per le persone o le organizzazioni iraniane in Svizzera nonché alle rappresentanze diplomatiche o consolari iraniane in Svizzera.

3

 Il capoverso 1 lettera c non si applica alle:

  1. a.

    assicurazioni di privati e alle rispettive riassicurazioni;

  2. b.

    assicurazioni o alle riassicurazioni per proprietari di navi, aeromobili o veicoli a motore noleggiati da una persona o da un’organizzazione di cui al capoverso 1 lettere a e b.

4

 Gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere rispettati. Non possono essere prorogati o rinnovati, salvo se sono applicabili le deroghe di cui ai capoversi 2 e 3.

Sezione 6 Ulteriori restrizioni

Art. 25Divieti concernenti gli aeromobili cargo iraniani

1

 È vietato fornire servizi tecnici o di manutenzione ad aeromobili cargo di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto di persone od organizzazioni iraniane se il fornitore di prestazioni presume o sa che l’aeromobile cargo trasporta merci la cui fornitura, vendita, esportazione o transito sono vietati secondo la presente ordinanza.

2

 Il divieto di cui al capoverso 1 si applica finché il carico non sia stato esaminato e, se necessario, sequestrato o smaltito.

3

 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ove la fornitura di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o per motivi di sicurezza.

4

 Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato a spese dell’importatore o di qualunque altra persona od organizzazione responsabile del tentativo di fornitura, vendita, esportazione o transito illeciti.

Art. 26Divieto di ingresso e di transito

1

 L’ingresso in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 11–13.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 11 in conformità con le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

3

 La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui agli allegati 12 e 13:

  1. a.

    per motivi umanitari comprovati;

  2. b.

    per consentire loro di partecipare a conferenze di organismi internazionali o a un dialogo politico riguardanti l’Iran;

  3. c.

    per la partecipazione a procedimenti giudiziari; o

  4. d.

    per tutelare interessi svizzeri.

Art. 27Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra tali crediti e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita od ostacolata da misure previste dalla presente ordinanza, dall’ordinanza del 19 gennaio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran, dall’ordinanza del 14 febbraio 20072 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran, o dall’ordinanza dell’11 novembre 20153 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran:

  1. a.

    persone od organizzazioni iraniane;

  2. b.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 11–13 e persone fisiche di cui all’allegato 14;

  3. c.

    persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone od organizzazioni di cui alle lettere a e b.

  1. [RU 2011 383; 2012 3869; 2013 255 cifra I n. 15, 955, 2155, 3285, 5499;2014 3055,3365, 4697; 2015 1369, 2727, 2843]
  2. [RU 2007 403; 2008 1821, 4101; 2010 2879, 3569]
  3. [RU 2016 59, 383, 1477, 1479, 3699; 2017 243, 2697; 2018 1657, 2421; 2019 1341, 1893, 4093; 2020 1411, 2831, 3607, 4933; 2021 248, 491, 589; 2022 316, 435; 2023 227, 236 cifra I n. 9, 555, 606, 817; 2024 177, 422, 616; 2025 41, 222, 231, 261, 514, 528 cifra I n. 8, 627]

Sezione 7 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 28Controllo ed esecuzione

1

 La SECO è responsabile dell’esecuzione degli articoli 2–25 e 27.

2

 Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

3

 La SEM è responsabile dell’esecuzione dell’articolo 26.

4

 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 29Disposizioni penali

1

 Chiunque violi gli articoli 2–10, 13–19, 21 capoverso 2 e 22–27 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2

 Chiunque violi gli articoli 11, 12, 20 e 21 capoverso 1 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3

 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può disporre sequestri o confische.

Sezione 8 Recepimento automatico e pubblicazione

Art. 30Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal suo comitato competente sono recepite automaticamente nell’allegato 11.

Art. 31Pubblicazione

Il contenuto degli allegati 12–14 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 33Disposizioni transitorie

1

 L’articolo 7 capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026.

2

 L’articolo 8 capoversi 1 e 2 non si applica:

  1. a.

    agli affari concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026, a condizione che le transazioni siano state notificate alla SECO almeno 20 giorni prima.

  2. b.

    agli investimenti effettuati in Iran prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026, a condizione che le transazioni siano state notificate alla SECO almeno 20 giorni prima.

3

 L’articolo 9 capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026.

Art. 34Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2025 alle ore 23.

Allegati

  • Beni, tecnologie e software soggetti ai divieti relativi ai beni a duplice impiego
  • Beni, tecnologie e software soggetti all’obbligo di autorizzazione per la fornitura di determinati beni a duplice impiego
  • Beni e tecnologie soggetti ai divieti concernenti beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili
  • Beni soggetti ai divieti concernenti la fornitura e l’acquisizione di materiale d’armamento e di beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
  • Beni, tecnologie e software soggetti ai divieti concernenti le apparecchiature, le tecnologie e i software a fine di ispezione
  • Beni soggetti ai divieti concernenti la grafite e i metalli grezzi o i prodotti semilavorati in metallo
  • Beni, tecnologie e software soggetti ai divieti concernenti la fornitura di beni all’industria petrolifera, petrolchimica e del gas
  • Beni soggetti ai divieti concernenti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi
  • Beni soggetti ai divieti concernenti metalli preziosi e diamanti
  • Beni soggetti agli obblighi di notifica relativi ai prodotti petrolchimici e alle restrizioni al finanziamento in ambito petrolchimico
  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie
  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie
  • Porti soggetti al divieto di transazioni

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 18.08.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).