Législation

Ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

RS 946.209.2In vigoreStato 15.09.202510 articoli

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  • RU 2025 528atto di base Ordinanza concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioniin vigore il 15.09.2025
    modificato: art. 2, 3
  • RU 2013 255atto di base Ordinanza sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghiin vigore il 01.02.2013
    modificato: art. 7
  • RU 2002 3976atto di base Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwein vigore il 01.01.2003
    introdotto: art. 5a · modificato: art. 6, 11 · abrogato: art. 8 a 10

3 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 2002 sull’applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb), ordina:

Art. 1Divieto di fornire materiale d’armamento

1

 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione dello Zimbabwe.

2

 Sono parimenti vietate la fornitura, la vendita e la mediazione dei beni, elencati nell’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna, a destinazione dello Zimbabwe.

3

 È vietata la fornitura allo Zimbabwe di assistenza o di formazione tecnica in rapporto alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’utilizzo di beni di cui ai capoversi 1 e 2.

4

 I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.

  1. RS 946.202
  2. RS 514.51

Art. 2Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti

1

 Sono bloccati gli averi appartenenti alle persone elencate nell’allegato 2 o da esse controllati.

2

 È vietato trasferire fondi alle persone menzionate nel capoverso 1 o metterli direttamente o indirettamente a loro disposizione.

3

 Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. a.

    Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b.

    organizzazioni internazionali;

  3. c.

    organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  4. d.

    organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e.

    organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;

  6. f.

    membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.1

4

 A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:

  1. a.

    interessi e altri redditi di tali conti;

  2. b.

    pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;

  3. c.

    pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.2

5

 Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.3

6

 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

  1. a.

    tutelare interessi svizzeri;

  2. b.

    prevenire casi di rigore;

  3. c.

    trasferire averi o mettere a disposizione gli averi o le risorse economiche necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali.4

7

 Autorizza le deroghe di cui al capoverso 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.5

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  2. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  3. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  4. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).
  5. Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 3Dichiarazioni obbligatorie1

1

 Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

2

 Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.

3

 Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

4

 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 dell’O del 13 ago. 2025 concernente l’armonizzazione di ordinanze sulle sanzioni, in vigore dal 15 set. 2025 (RU 2025 528).

Art. 4Entrata e transito in Svizzera

1

 L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone elencate nell’allegato 2.

2

 La Segreteria di Stato della migrazione1 può concedere deroghe per ragioni umanitarie comprovate, per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali o a dialoghi politici concernenti lo Zimbabwe, oppure per la tutela di interessi svizzeri.

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

Art. 5Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. a.

    averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. b.

    blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

Art. 5aControllo1

1

 La SECO effettua i controlli.

2

 Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3976).
  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 6Disposizioni penali1

1

 Chiunque viola gli articoli 1, 2 e 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.

2

 Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.

3

 Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

4

 Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3976).

Art. 7Pubblicazione1

Il contenuto dell’allegato 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

  1. Nuovo testo giusta la cifra I 4 dell’O del 19 dic. 2012 sulla modifica della pubblicazione degli allegati alle ordinanze sugli embarghi, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 255).

Art. 11Entrata in vigore1

La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3976).

Allegati

  • Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna
  • Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito nonché persone giuridiche soggette alle sanzioni finanziarie

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 15.09.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).