L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visti gli articoli 3 lettera b, 5 capoverso 2, 16, 22, 23, 31 capoverso 1, 32, 34 e 36 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV), ordina:
Art. 1Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
1 Salvo disposizioni contrarie negli allegati 2–4, le equivalenze terminologiche tra gli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza e la presente ordinanza figurano nell’allegato 1 numero 1.
2 Se la presente ordinanza rimanda ad atti normativi dell’UE che, a loro volta, rimandano ad altri atti dell’UE, in luogo di tali atti dell’UE si applica il diritto svizzero di cui all’allegato 1 numero 2.
Art. 2Esclusione temporanea dal divieto d’importazione
Le merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, le condizioni d’importazione e la durata dell’esclusione dal divieto d’importazione sono indicate nell’allegato 2.
Art. 3Misure contro organismi da quarantena potenziali1
Le misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali sono indicate nell’allegato 3.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).
Art. 4Misure speciali in caso di rischio fitosanitario elevato1
Le misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 20192 concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC) sono indicate nell’allegato 4.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAG del 25 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 832).
- RS 916.201
Art. 5Divieto d’importazione preventivo per merci a rischio fitosanitario elevato1
Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate all’allegato 5.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFAG del 10 lug. 2020, in vigore dal 15 agosto 2020 (RU 2020 3371).
Art. 5aRiconoscimento di misure equivalenti1
Le misure adottate da Paesi terzi riconosciute come equivalenti al livello di protezione fitosanitaria garantito dal rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato 7 dell’OSalV-DEFR-DATEC2 sono elencate nell’allegato 6.
- Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFAG del 26 mag. 2025, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 397).
- RS 916.201
Art. 6Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20171 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è abrogata.
- [RU 2017 7587; 2018 847 cifra II n. 2383; 2019 1819]
Art. 7Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Allegati
- Equivalenze terminologiche e diritto applicabile
- Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione
- Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena potenziali
- Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV‑DEFR‑DATEC
- Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato
- Misure adottate da Paesi terzi che garantiscono lo stesso livello di protezione fitosanitaria previsto dal rispetto delle condizioni stabilite nell’allegato 7 dell’OSalV-DEFR-DATEC
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.