Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e della comunicazione (DATEC), visti gli articoli 4 capoverso 3, 29 capoversi 2, 3 e 5, 29b, 30, 33 capoversi 1, 2 e 5, 38a, 39 capoverso 2, 40 capoverso 1, 49 capoverso 6, 53 capoverso 1, 59a, 60 capoverso 2, 75 capoversi 5 e 7, 96 capoverso 1 nonché 97 capoverso 4 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSalV), ordinano:
Sezione 1 Oggetto
La presente ordinanza contiene disposizioni per l’esecuzione dell’OSalV. Essa definisce in particolare gli organismi da quarantena e gli organismi regolamentati non da quarantena, nonché le merci che non possono essere importate o messe in commercio oppure che possono esserlo soltanto a determinate condizioni.
Sezione 2 Organismi da quarantena
1 Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi considerati organismi da quarantena sono elencati nell’allegato 1. In quest’ultimo è indicata anche l’autorità competente per ogni organismo pericoloso.
2 Gli organismi da quarantena da trattare in via prioritaria sono specificati in quanto tali nell’allegato 1.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR e del DATEC dell’11 mar. 2022, con effetto dal 15 apr. 2022 (RU 2022 216).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR e del DATEC dell’11 mar. 2022, con effetto dal 15 apr. 2022 (RU 2022 216).
Sezione 3 Organismi regolamentati non da quarantena
Art. 4Infestazione di vegetali specifici da organismi regolamentati non da quarantena
1 I vegetali specifici destinati alla piantagione che in caso d’infestazione da organismi regolamentati non da quarantena non possono essere importati a scopo commerciale né messi in commercio sono indicati nell’allegato 3.
2 Nell’allegato 3 sono altresì indicati i valori soglia per l’infestazione al di sotto dei quali i vegetali specifici destinati alla piantagione possono essere importati anche a scopo commerciale o messi in commercio.
Art. 5Misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena
1 I vegetali specifici destinati alla piantagione di cui all’articolo 4 possono essere importati a scopo commerciale e messi in commercio soltanto se sono state prese le misure elencate nell’allegato 4.
2 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari devono annotare le misure prese e le annotazioni devono essere conservate per almeno 3 anni.
Art. 6Misure contro la comparsa di Erwinia amylovora
1 Il servizio cantonale competente può, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), delimitare aree in cui la frequenza d’insorgenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sulle piante ospiti va mantenuta esigua.1
2 Chi possiede vegetali in un’area delimitata secondo il capoverso 1 che potrebbero essere infestati da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, è tenuto a prendere le seguenti misure:
- a.
sorvegliare la situazione fitosanitaria relativamente a Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- b.
notificare al servizio cantonale competente la sospettata o confermata presenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; e
- c.
rimuovere senza indugio e distruggere adeguatamente le parti di vegetali infestate.
3 Il servizio cantonale competente controlla l’attuazione delle misure.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 710).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 1° nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 710).
Art. 6aMisure contro la comparsa di Candidatus Phytoplasma solani1
1 Il servizio cantonale competente può, d’intesa con l’UFAG, delimitare aree in cui la frequenza d’insorgenza di Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. sulle piante di Vitis sp. va mantenuta esigua.
2 Chi possiede piante di Vitis sp. in un’area delimitata secondo il capoverso 1 comprovatamente infestate da Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., è tenuto a rimuoverle senza indugio e a distruggerle adeguatamente.
3 Il servizio cantonale competente controlla se le piante infestate sono state rimosse e distrutte adeguatamente.
4 Se Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. si presenta in una particella conformemente all’articolo 80 capoverso 4 OSalV, spetta al Servizio fitosanitario federale (SFF) controllare se le piante infestate sono state rimosse e distrutte adeguatamente.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 710).
Sezione 4 Importazione di merci
Art. 7Merci la cui importazione da Stati terzi è vietata o consentita soltanto a determinate condizioni
1 Le merci la cui importazione da determinati Stati terzi è vietata sono elencate nell’allegato 5.
2 Le merci la cui importazione da determinati Stati terzi è consentita soltanto a condizione che siano scortate da un certificato fitosanitario per l’importazione sono elencate nell’allegato 6.1
3 Le condizioni specifiche che determinate merci di cui al capoverso 2 devono adempiere in via suppletiva per l’importazione da determinati Stati terzi sono elencate nell’allegato 7.2
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3073).
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3073).
Art. 8Sementi e altre merci la cui importazione dall’UE è consentita soltanto con un passaporto fitosanitario
Le sementi e le altre merci, la cui importazione dall’Unione europea (UE) ai sensi dell’articolo 39 capoverso 2 OSalV è consentita a condizione che siano scortate da un passaporto fitosanitario, sono elencate nell’allegato 8.
Art. 8aCondizioni specifiche delle merci per l’importazione dall’UE1
Le merci che possono essere importate dall’UE soltanto a determinate condizioni sono elencate nell’allegato 8a con le rispettive condizioni.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3073).
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR e del DATEC dell’11 mar. 2022, con effetto dal 15 apr. 2022 (RU 2022 216).
Sezione 5 Controllo all’importazione
Art. 10Notifica al Servizio fitosanitario federale
1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione notifica le merci soggette all’obbligo di controllo al SFF al più tardi il giorno precedente l’importazione. 1
2 A tal fine allega al documento sanitario comune d’entrata (DSCE) le copie elettroniche dei documenti rilevanti per l’importazione, segnatamente del certificato fitosanitario, del bollettino di consegna e della lettera di trasporto aerea, o le trasmette via e-mail al punto di entrata.
3 Il SFF può prevedere scadenze più brevi di quella di cui al capoverso 1. Le rende note sul suo sito Internet2.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 710).
- www.blw.admin.ch/it/salute-dei-vegetali
Art. 11Misure nel traffico turistico
1 Se nel traffico turistico gli uffici doganali riscontrano merci di cui all’articolo 7 capoverso 1 o merci di cui all’articolo 7 capoverso 2 che non sono scortate da un certificato fitosanitario, segnalano alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che la merce può essere eliminata in loco o sequestrata dal SFF.
2 Se la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione non elimina la merce in loco, l’ufficio doganale provvede affinché il competente punto di entrata del SFF la sequestri.
3 Se nel traffico turistico gli uffici doganali riscontrano merci di cui all’articolo 7 capoverso 2 che sono scortate da un certificato fitosanitario, informano il competente punto di entrata del SFF affinché esegua i controlli.
4 Gli uffici doganali coadiuvano il SFF nell’esecuzione di campagne di controllo.
Sezione 6 Stazioni di quarantena e strutture di confinamento
Art. 12Esigenze relative alle stazioni di quarantena e alle strutture di confinamento
Le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento devono adempiere le seguenti esigenze:
- a.
l’isolamento fisico delle merci da conservare in quarantena o sotto chiave è garantito;
- b.
l’accesso alla stazione di quarantena o alla struttura di confinamento può essere limitato;
- c.
all’interno della stazione di quarantena o della struttura di confinamento è possibile sterilizzare, decontaminare o distruggere le merci infestate, i rifiuti e le attrezzature;
- d.
è disponibile un numero sufficiente di addetti con le necessarie qualifiche;
- e.
esiste un piano d’emergenza.
Art. 13Gestione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento
La persona competente designata nel quadro del riconoscimento della stazione di quarantena o della struttura di confinamento è responsabile per quanto concerne:
- a.
la sorveglianza della stazione di quarantena o della struttura di confinamento e dei suoi dintorni relativamente alla presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- b.
l’attuazione delle misure necessarie in presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- c.
l’assegnazione dei diritti d’accesso; e
- d.
la tenuta di un registro:
- 1.
delle persone che hanno diritto d’accesso,
- 2.
dei visitatori che, accompagnati da una persona autorizzata, hanno accesso alla stazione di quarantena o alla struttura di confinamento,
- 3.
delle merci trasportate nella stazione di quarantena o nella struttura di confinamento e di quelle in uscita,
- 4.
dell’origine delle merci trasportate nella stazione di quarantena o nella struttura di confinamento, e
- 5.
della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Art. 14Controllo delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento
1 Il SFF controlla periodicamente se le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento adempiono le esigenze di cui all’articolo 12 e gli obblighi di cui all’articolo 13.
2 Esso revoca il riconoscimento di una stazione di quarantena o di una struttura di confinamento oppure ne vincola il mantenimento a oneri se le esigenze di cui all’articolo 12 o gli obblighi di cui all’articolo 13 non sono più adempiuti.
Sezione 7 Messa in commercio di merci
Art. 15Sementi e altre merci la cui messa in commercio è consentita soltanto con un passaporto fitosanitario1
Le sementi e le altre merci, la cui messa in commercio ai sensi dell’articolo 60 capoverso 2 OSalV è consentita soltanto a condizione che siano scortate da un passaporto fitosanitario, sono elencate nell’allegato 8.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3073).
Art. 15aCondizioni specifiche delle merci per la messa in commercio1
Le merci che possono essere messe in commercio soltanto a determinate condizioni sono elencate nell’allegato 8a con le rispettive condizioni.
- Introdotto dalla cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3073).
Sezione 8 Passaporto fitosanitario
Art. 16Requisiti formali del passaporto fitosanitario
1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari riportano gli elementi prescritti ai sensi dell’allegato 7 OSalV sul passaporto fitosanitario in un campo di testo rettangolare.
2 Inseriscono gli elementi rispettando i margini o separandoli chiaramente in altro modo da altre informazioni o immagini.
Art. 17Modello di passaporto fitosanitario
1 Il passaporto fitosanitario per l’importazione di merci dall’UE e la messa in commercio di merci deve essere conforme al modello di cui all’allegato 10 numero 2.
2 Il passaporto fitosanitario per lo spostamento di merci in zone protette e la messa in commercio di merci in zone protette deve essere conforme al modello di cui all’allegato 10 numero 3.
3 Il passaporto fitosanitario per l’importazione di merci dall’UE e la messa in commercio di merci, combinato con un’etichetta ufficiale per la certificazione ai sensi dell’articolo 17 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul materiale di moltiplicazione, deve essere conforme al modello di cui all’allegato 10 numero 4.
4 Il passaporto fitosanitario per lo spostamento di merci in zone protette e la messa in commercio di merci in zone protette, combinato con un’etichetta ufficiale per la certificazione ai sensi dell’articolo 17 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, deve essere conforme a uno dei modelli di cui all’allegato 10 numero 5.
- RS 916.151
Art. 18Codice di tracciabilità
I tipi e le specie di vegetali per i quali non si applica l’eccezione di cui all’articolo 75 capoverso 6 OSalV concernente il codice di tracciabilità sono elencati nell’allegato 11.
- Abrogato dalla cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3073).
Sezione 9 Finanziamento nel settore agricoltura e ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
Art. 20Criteri per il calcolo delle indennità
1 L’UFAG per il calcolo delle indennità ai sensi dell’articolo 96 OSalV considera in particolare i seguenti criteri:
- a.
situazione d’infestazione nel momento in cui sono state disposte le misure;
- b.
- c.
conseguenze economiche del danno per l’azienda;
- d.
esistenza di altre responsabilità o di altri diritti derivanti da assicurazioni;
- e.
assicurabilità del danno;
- f.
possibilità di prevenzione o di riduzione dei danni da parte dell’azienda.
2 Per il calcolo dell’ammontare del danno è determinante il valore di mercato della merce distrutta o soggetta a blocco della messa in commercio al momento in cui sono state disposte le misure.
Art. 21Spese riconosciute per le indennità ai Cantoni
1 Sono considerate risconosciute le spese ai sensi dell’articolo 97 OSalV se le misure che le hanno generate sono state attuate in base a direttive o piani d’emergenza dell’UFAG oppure d’intesa con lo stesso. I Cantoni ricevono le indennità soltanto se le misure sono concluse e le spese possono essere giustificate.
2 Come costi del personale, ivi inclusi spese e oneri, si riconoscono:
- a.
un’indennità giornaliera di 520 franchi per misure che il Cantone attua autonomamente o della cui attuazione incarica i Comuni;
- b.
le spese effettivamente occasionate al Cantone per misure della cui attuazione incarica la protezione civile o terzi.1
3 L’UFAG rimborsa le indennità concesse da un Cantone, se quest’ultimo ha tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 20 e se l’equità dell’indennità è chiara, nella misura del:
- a.
75 per cento, alla prima comparsa di un organismo da quarantena o di un potenziale organismo da quarantena nel territorio cantonale;
- b.
50 per cento, a una ricomparsa dello stesso organismo.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 755).
Art. 22Domande d’indennità1
1 Le domande d’indennità per misure di sorveglianza e di lotta vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente quello in cui sono state attuate le misure.
2 Le domande d’indennità che i Cantoni hanno concesso ad aziende per danni a esse occasionati vanno inoltrate al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente quello in cui sono state concesse le indennità.
3 La domanda deve essere corredata di tutti i giustificativi necessari.
4 L’UFAG mette a disposizione in forma appropriata il modulo di domanda.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DEFR e del DATEC del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 755).
Sezione 10 Disposizioni finali
Art. 23Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DEFR del 15 aprile 20021 sui vegetali vietati è abrogata.
- [RU 2002 1098, 2007 4477 cifra V n. 19]
Art. 24Modifica di altri atti normativi
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 13.
Art. 25Disposizione transitoria
Le sementi prodotte prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere messe in commercio secondo il diritto anteriore.
Art. 26Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Allegati
- Organismi da quarantena
- Vegetali specifici destinati alla piantagione che in caso d’infestazione da organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) non possono essere importati a scopo commerciale né messi in commercio
- Misure contro la comparsa di organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) su vegetali specifici destinati alla piantagione
- Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è vietata
- Merci la cui importazione da determinati Stati terzi è consentita a condizione che siano scortate da un certificato fitosanitario
- Condizioni specifiche che determinate merci devono adempiere in via suppletiva per l’importazione da determinati Stati terzi
- Sementi e altre merci la cui importazione dall’UE e la messa in commercio sono consentite a condizione che siano scortate da un passaporto fitosanitario
- Merci che possono essere importate dall’UE e messe in commercio in Svizzera soltanto a determinate condizioni
- Modelli di passaporti fitosanitari
- Tipi e specie di vegetali per i quali non si applica l’eccezione concernente il codice di tracciabilità di cui all’articolo 75 capoverso 6 OSalV
- Modifica di altri atti normativi
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.