Législation

Legge federale del 9 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza

RS 857.5In vigoreStato 01.01.20194 articoli

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Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2018 2947Protezione dei minorenni · atto di base Codice civile svizzeroin vigore il 01.01.2019
    introdotto: art. 2
  • RU 2010 1881atto di base CPP (RS 312.0)in vigore il 01.01.2011
    modificato: art. 2

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34quinquies e 64bis della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 27 agosto 1979 e il parere del Consiglio federale del 29 settembre 1980 su le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali concernenti l’interruzione della gravidanza, decreta:

Art. 1Consultori

1

 In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all’aiuto.

2

 Esse sono informate sugli aiuti privati e pubblici su cui possono fare affidamento nel portare a termine la gravidanza, sulla significanza medica di un’interruzione della gravidanza e sulla prevenzione di quest’ultima.

3

 I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l’istituzione e l’esercizio.

4

 I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita e l’aiuto necessario.

Art. 2Segreto d’ufficio e professionale

1

 I collaboratori dei consultori e i terzi cui si sono rivolti soggiacciono all’obbligo del segreto giusta l’articolo 320 o 321 del Codice penale1. L’articolo 321 numero 3 del Codice penale (obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio) non è applicabile; rimangono salvi gli obblighi di testimoniare secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 20072. Nei rapporti con l’autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso 2 e 314e capoversi 2 e 3 del Codice civile3.45

2

 L’obbligo del segreto decade riguardo a prestazioni finanziarie ottenute con indicazioni inveritiere o macchinazioni fraudolente.

  1. RS 311.0
  2. RS 312.0
  3. RS 210
  4. Per. introdotto dal n. 4 dall’all. alla LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
  5. Nuovo testo giusta il n. II 30 dell’all. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 3Disposizioni del Consiglio federale

Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni sui consultori.

Art. 4Referendum, entrata in vigore

1

 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

DCF del 12 dic. 1983.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1984

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2019. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).