Art. 1Oggetto
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis LADI.

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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c capoverso 3 e 109 della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI); visti gli articoli 35 capoverso 5 e 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento (LC); visto l’articolo 25 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale; visto l’articolo 21a capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), ordina:
La presente ordinanza disciplina la gestione e l’utilizzo dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis LADI.
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione è responsabile dell’organizzazione, dello sviluppo e della gestione dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis LADI.
I responsabili degli uffici e degli organi di cui agli articoli 96c LADI e 35 LC provvedono affinché agli utenti dei sistemi d’informazione siano assegnati unicamente i diritti di cui hanno bisogno.
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione nonché gli uffici e gli organi di cui agli articoli 96c LADI e 35 LC garantiscono la sicurezza dei dati nel trattamento dei dati personali. Adottano misure tecniche e organizzative adeguate.
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione adotta le misure necessarie per ripristinare i dati e i programmi dei sistemi d’informazione in caso di sottrazione, perdita o distruzione involontaria.
Esso emana un regolamento per il trattamento che disciplina in particolare il suo processo interno per garantire la sicurezza dei dati, la procedura di trattamento dei dati e la procedura di controllo nonché le singole misure di sicurezza.
La conservazione dei dati è retta dall’articolo 125 dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
La fornitura all’Archivio federale di documenti digitali è retta dalla legge del 26 giugno 19982 sull’archiviazione.
L’esportazione di dati dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis LADI nei sistemi d’informazione degli organi esecutivi sottostà, prima della prima esportazione nel sistema d’informazione interessato, all’autorizzazione dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’autorizzazione è accordata soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
l’esportazione e l’utilizzo dei dati sono necessari per l’esecuzione della LADI o della LC;
gli organi esecutivi garantiscono l’osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati per i dati esportati;
nel caso degli organi esecutivi cantonali, questi ultimi dispongono, per il proprio sistema d’informazione e per il trattamento di dati provenienti da altri sistemi, di una base legale in una legge cantonale in senso formale.
Per stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e per misurare i risultati, i sistemi d’informazione di cui alle sezioni 2–4 contengono i seguenti dati:
dati sul rapporto tra le persone fisiche in cerca d’impiego ai sensi della LC, le persone fisiche assicurate ai sensi della LADI e i posti vacanti annunciati;
dati sui risultati e sulle prestazioni dei servizi di cui all’articolo 96c capoverso 1ter LADI;
cognome e nome dei collaboratori e servizio presso il quale sono impiegati;
numero e tipo di prestazioni fornite e risultati ottenuti.
I collaboratori possono consultare in qualsiasi momento i dati menzionati al capoverso 1 lettere c e d che li riguardano.
I superiori dei servizi di cui all’articolo 96c capoverso 1ter LADI possono consultare i dati menzionati al capoverso 1 lettere c e d che riguardano i propri collaboratori se ciò è necessario per l’adempimento dei propri compiti.
I costi per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione sono coperti dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
La Confederazione partecipa ai costi dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettere b–e LADI con un contributo forfettario.
L’importo del contributo forfettario è calcolato in base ai costi sostenuti per l’adempimento dei compiti federali.
I particolari sono disciplinati in un accordo tra la Confederazione e la commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Il sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera a LADI serve, per quanto riguarda il versamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione da parte delle casse di disoccupazione, all’adempimento dei seguenti compiti:
verifica;
calcolo;
pagamento;
conteggio; e
contabilizzazione.
I dati contenuti nel sistema d’informazione e i corrispondenti diritti d’accesso sono indicati nell’allegato 1.
Il sistema d’informazione per il collocamento pubblico di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera b LADI ha lo scopo di assicurare:
l’attuazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento nonché la sorveglianza e il controllo di tale attuazione;
la collaborazione degli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con i collocatori privati e i datori di lavoro;
la collaborazione degli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con la Direzione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 25 capoversi 1 e 2 LC;
il coordinamento e la collaborazione interistituzionale degli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento con gli organi delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale;
la collaborazione degli organi del servizio pubblico di collocamento con le autorità incaricate di controllare l’adempimento dell’obbligo di annunciare i posti vacanti secondo l’articolo 21a LStrI;
l’osservazione del mercato del lavoro e la statistica del mercato del lavoro.
I dati contenuti nel sistema d’informazione e i corrispondenti diritti d’accesso sono indicati nell’allegato 2.
Il sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera c LADI serve a:
stabilire le statistiche per l’osservazione del mercato del lavoro conformemente all’articolo 36 LC e a fornire i dati necessari alle altre statistiche conformemente all’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 20251 sulla statistica federale;
garantire la ricerca sul mercato del lavoro secondo l’articolo 73 LADI;
fornire ai servizi coinvolti indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione.
Per l’osservazione del mercato del lavoro, il sistema d’informazione contiene dati su:
le persone fisiche in cerca d’impiego ai sensi della LC;
le persone fisiche e giuridiche assicurate ai sensi della LADI;
i posti vacanti registrati;
i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
le prestazioni versate conformemente alla LADI a persone fisiche e giuridiche.
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione riprende i dati:
dal sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione;
dal sistema d’informazione per il collocamento pubblico;
dalle rilevazioni statistiche e dai registri dell’Ufficio federale di statistica;
dalla piattaforma del servizio pubblico di collocamento;
dalla piattaforma d’accesso ai servizi online.
I dati provenienti dal sistema d’informazione possono essere comunicati a scopo di ricerca.
Possono essere comunicati dati personali specifici alle istituzioni che svolgono attività di ricerca se la comunicazione avviene una sola volta e se le persone interessate hanno dato il loro consenso scritto. Il consenso delle persone interessate non è necessario qualora i dati siano usati a fini puramente statistici o resi completamente anonimi e se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante.
L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione provvede al raggruppamento adeguato dei dati all’interno del sistema d’informazione.
La piattaforma di accesso ai servizi online di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera d LADI funge da punto di contatto fra i beneficiari di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione o del servizio pubblico di collocamento e gli organi esecutivi.
La piattaforma permette agli utenti e agli organi esecutivi di trasmettere i dati, i messaggi, le informazioni e i documenti necessari per:
l’esercizio del diritto alle prestazioni;
l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 17 e 88 capoverso 1 LADI; e
la consulenza da parte dell’ufficio regionale di collocamento.1
Per utilizzare la piattaforma occorre prima registrarsi e accettare le condizioni di utilizzo.
I dati trattati nella piattaforma di accesso sono trasmessi nei pertinenti sistemi d’informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento. 1
I dati messi a disposizione dei beneficiari di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento provengono dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettere a e b LADI.
Le funzioni della piattaforma e i corrispondenti diritti di accesso sono indicati nell’allegato 3.
La piattaforma del servizio pubblico di collocamento di cui all’articolo 83 capoverso 1bis lettera e LADI funge da borsa online dei posti vacanti.
Per utilizzare la piattaforma occorre prima registrarsi e accettare le condizioni di utilizzo.
La piattaforma dispone di un’area liberamente accessibile e di un’area con accesso protetto.
L’accesso all’area protetta è riservato alle persone e agli uffici di cui all’articolo 35 capoverso 3ter LC.
Il contenuto della piattaforma è gestito dai servizi competenti.
Le persone in cerca d’impiego registrate presso le autorità preposte al mercato del lavoro decidono se rendere accessibile il proprio profilo personale sulla piattaforma e se pubblicarlo in forma anonima o meno. Questa decisione è registrata nel sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bis lett. b LADI).
Le funzioni della piattaforma e i corrispondenti diritti di accesso sono indicati nell’allegato 3.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).