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Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi)

OSCiRS 824.01In vigoreStato 01.01.2026158 articoli

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  • RU 2024 671Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio · atto di base OPD (RS 910.13)in vigore il 01.01.2026
    modificato: art. 5 · introdotto: art. 118b
  • RU 2022 568atto di base OPDa (RS 235.11)in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 110
  • RU 2022 820atto di base OOPSM (RS 512.21)in vigore il 01.01.2023
    modificato: art. 21
  • RU 2018 2563in vigore il 01.01.2019
    introdotto: art. 118a
  • RU 2017 7405atto di base OOPSM (RS 512.21)in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 15, 16, 19, 20, 39a, 47, 50, 75, 118 · introdotto: art. 24, 48
  • RU 2017 6687in vigore il 01.01.2018
    modificato: art. 5, 6, 19, 31a, 65, 110 · introdotto: art. 9, 110a · abrogato: art. 11, 36, 37

20 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Organizzazione1–2a
  2. Capitolo 2Istituti d’impiego e ambiti d’attività3–14
  3. Capitolo 3Prolungamento e fine del servizio civile15–19
  4. Capitolo 4Esonero dal servizio20–22
  5. Capitolo 5Ammissione al servizio civile23–28
  6. Capitolo 6Prestazione del servizio civile29–58
  7. Capitolo 7Statuto della persona soggetta al servizio civile59–86b
  8. Capitolo 8Procedura per il riconoscimento quale istituto d’impiego87–92
  9. Capitolo 9Statuto dell’istituto d’impiego93–100
  10. Capitolo 10Disposizioni sulla responsabilità civile e disposizioni penali101–102
  11. Capitolo 11...103 a 108
  12. Capitolo 12Esecuzione109–111c
  13. Capitolo 13Disposizioni transitorie112 e 113–118b
  14. Capitolo 14Entrata in vigore119

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC); visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 81 capoversi 3 a 5 del Codice penale militare (CPM); visti gli articoli 9 capoverso 2 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS), ordina:

Capitolo 1 Organizzazione

Art. 1Autorità competenti

(art. 6 e 63 LSC)
1

 L’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile è l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI)1 in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).2

2

 ...3

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  3. Abrogato dal n. II 88 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 2Struttura1

Il CIVI è costituito da un organo centrale e da centri regionali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Capitolo 2 Istituti d’impiego e ambiti d’attività

Sezione 1 Limitazioni relative al riconoscimento e all’impiego

Art. 3Riconoscimento di enti quali istituti d’impiego

(art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC)
1

 Il CIVI riconosce quali istituti d’impiego solo enti aventi una sede in Svizzera.

2

 Il riconoscimento quali istituti d’impiego è escluso, in particolare, per:

  1. a.

    gli enti di diritto pubblico con fine di lucro;

  2. b.

    le imprese ad economia mista che non esercitano un’attività di utilità pubblica;

  3. c.

    le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell’agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un’attività di pubblico interesse.

3

 Non sono di utilità pubblica gli enti:

  1. a.

    le cui attività principali sono a fine lucrativo;

  2. b.

    le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone;

  3. c.

    che subordinano l’ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia;

  4. d.

    la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia.

4

 Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell’ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d’impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 4Attività non ammesse1

(art. 4–6 e 43 cpv. 2 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile non può esercitare nell’istituto d’impiego un’attività che serva direttamente alla realizzazione di obiettivi di politica quotidiana dell’istituto d’impiego o che sia suscettibile di influire sull’esercizio dei diritti politici degli Svizzeri.

2

 La persona soggetta al servizio civile non può svolgere nell’istituto d’impiego alcuna attività di avvocato che potrebbe essere diretta contro le autorità.

2bis

 La persona soggetta al servizio civile non può assumere, nel corso di un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «scuola, dal livello prescolastico al livello secondario II», la responsabilità di insegnante.2

3

 La persona soggetta al servizio civile può utilizzare, nel corso di un periodo d’impiego, al massimo la metà del suo tempo per lavori di sostegno amministrativo o attività manuali qualificate.

4

 La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica:

  1. a.

    se lo stato di salute della persona che presta servizio civile lo richiede;

  2. b.

    nel quadro di impieghi speciali e di impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione dopo simili eventi;

  3. bbis.

    ...

  4. c.

    nel quadro di impieghi presso il CIVI.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 4aInfluenza da parte di persone vicine alla persona soggetta al servizio civile1

(art. 4a lett. a n. 3 nonché lett. b LSC)
1

 Non sono permessi impieghi presso un ente in cui persone vicine alla persona soggetta al servizio civile possono influire sul suo impiego.

2

 Sono considerate persone vicine alla persona soggetta al servizio civile in particolare:

  1. a.

    la o il coniuge;

  2. b.

    i genitori;

  3. c.

    i nonni;

  4. d.

    i fratelli e le sorelle;

  5. e.

    gli amici.

3

 Possono influire sull’impiego:

  1. a.

    le persone di cui al capoverso 2 con competenze in materia di istruzione, controllo o coordinamento rilevanti ai fini dell’impiego, in particolare per quanto riguarda il rispetto del mansionario o degli orari di lavoro nonché il computo dei giorni di servizio o il rimborso delle spese;

  2. b.

    le persone di cui al capoverso 2 che esercitano una funzione dirigenziale o nel settore del personale che permette loro di influire sulle persone di cui alla lettera a.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Sezione 2 Impieghi nell’agricoltura

Art. 5Riconoscimento di aziende agricole quali istituti d’impiego1

(art. 4 cpv. 2 LSC)
1

 Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD) o contributi del Cantone secondo l’articolo 78 OPD.3

2

 Le comunità aziendali devono essere riconosciute secondo l’articolo 29a dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulla terminologia agricola (OTerm) e tutti i membri devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1.

3

 Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione devono essere riconosciute secondo l’articolo 29a OTerm e avere una dimensione minima di dieci carichi normali. Questa dimensione minima non è richiesta per i progetti di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera c.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. RS 910.13
  3. Nuovo testo giusta all’all. dell’O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671).
  4. RS 910.91
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).

Art. 6Progetti e programmi1

(art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC)
1

 Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:

  1. a.

    in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi:

    1. 1.

      per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 OPD2, per i quali vengono concessi contributi,

    2. 2.

      per lavori di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza di cui agli articoli 43 e 44 OPD,

    3. 3.

      per lavori di protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura di cui all’articolo 29 OPD,

    4. 4.

      per la lotta contro le piante problematiche di cui all’articolo 32 capoverso 1 OPD,

    5. 5.

      per lo svolgimento di progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all’articolo 78 OPD;

  2. b.

    in aziende agricole che realizzano progetti o programmi di cui alla lettera a per lavori nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»;

  3. c.

    ...

2

 Il DEFR disciplina il numero di giorni di servizio durante i quali una persona che presta servizio civile può essere impiegata ogni anno in aziende agricole. Esso tiene conto in particolare delle dimensioni delle superfici di cui al capoverso 1 lettera a numeri 1 e 2 e dell’importo dei contributi per le misure di cui al capoverso 1 lettera a numero 5.3

3

 In aziende con pascoli comunitari e in aziende d’estivazione le persone soggette al servizio civile possono essere impiegate soltanto durante il periodo d’estivazione nonché per altri 14 giorni di servizio immediatamente prima e dopo. È considerato periodo d’estivazione il periodo in cui l’azienda con pascoli comunitari o l’azienda d’estivazione in questione viene caricata con gli animali.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. RS 910.13
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).

Art. 7Collaborazione nella produzione agricola e dell’economia forestale1

(art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC)
1

 Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa:

  1. a.

    ...

  2. b.

    nel quadro di progetti e programmi intesi a migliorare le condizioni di vita o di produzione:

    1. 1.

      se le persone che prestano servizio civile sono state convocate d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4,

    2. 2.

      per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro a cui deve far fronte l’azienda agricola o durante un’interruzione dei lavori dovuta a fattori meteorologici.2

2

 Nella produzione nell’ambito dell’economia forestale è ammessa la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile che sono state convocate d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).
  2. Nuovo testo giusta dell’all. 9 n. 8 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Art. 7aAttività pericolose nell’agricoltura e nell’economia forestale1

(art. 4 cpv. 2 e 2bis LSC)
1

 In caso di impieghi nell’agricoltura e nell’economia forestale, le persone che prestano servizio civile possono guidare veicoli nonché utilizzare installazioni e apparecchi pericolosi se sono state istruite in precedenza a tale scopo e se indossano l’equipaggiamento di protezione richiesto.

2

 In particolare esse non possono essere impiegate, senza una formazione professionale, in lavori di esbosco nonché in lavori di abbattimento e di depezzatura effettuati con una motosega.

3

 All’inizio del periodo d’impiego, l’istituto d’impiego controlla le capacità della persona che presta servizio civile e sorveglia le sue attività nella fase d’introduzione.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Sezione 3 Programmi prioritari, impieghi speciali nonché impieghi in relazione a catastrofi e a situazioni d’emergenza

Art. 8Criteri concernenti la concentrazione degli impieghi

(art. 4 e 7a LSC)

Il CIVI determina, secondo i criteri seguenti, in quali ambiti devono essere concentrati gli effetti degli impieghi del servizio civile e in quali tematiche, categorie di istituti d’impiego e mansionari le persone soggette al servizio civile devono essere anzitutto attive:

  1. a.

    gli organi specializzati della Confederazione o dei Cantoni oppure le associazioni professionali confermano la necessità di agire e la mancanza di risorse;

  2. b.

    l’utilità degli impieghi è misurabile e il raggiungimento degli obiettivi prefissati è controllabile;

  3. c.

    può essere impiegato un numero elevato di persone che prestano servizio civile;

  4. d.

    gli impieghi promuovono le competenze personali e professionali delle persone che prestano servizio civile.

Art. 8aProgrammi prioritari

(art. 7a LSC)
1

 Il CIVI organizza programmi prioritari se, nell’ambito dell’articolo 8, è opportuno o necessario un intervento del servizio civile sull’arco di più anni.

2

 Il CIVI convoca a programmi prioritari le persone soggette al servizio civile che devono compiere un lungo periodo d’impiego secondo l’articolo 37 capoverso 5. Esso può limitare ulteriormente l’obbligo di ricercare possibilità d’impiego (art. 31a) e convocare a programmi prioritari anche altre persone soggette al servizio civile.

3

 Il CIVI designa altre possibilità d’impiego correlate con i programmi prioritari sotto il profilo del contenuto se nei programmi prioritari non vi sono sufficienti possibilità d’impiego.

Art. 8bImpieghi speciali

(art. 7a LSC)
1

 Il CIVI organizza impieghi speciali se, nell’ambito dell’articolo 8, è necessario un intervento ingente da parte del personale del servizio civile per un periodo limitato.

2

 Gli impieghi speciali sono programmi prioritari particolari. Servono, in particolare, al sostegno di manifestazioni importanti per la Confederazione e ai lavori di ripristino e di costruzione in seguito a eventi che hanno causato danni importanti.

3

 Il CIVI può limitare l’obbligo della ricerca di possibilità d’impiego (art. 31a) e convocare a impieghi speciali la persona soggetta al servizio civile.

4

 Il CIVI può convocare a impieghi speciali, in particolare, le persone soggette al servizio civile:

  1. a.

    che rischiano di non poter adempiere il loro obbligo di prestare servizio civile prima del raggiungimento del limite d’età;

  2. b.

    che devono compiere un periodo d’impiego ogni anno;

  3. c.

    il cui periodo d’impiego di lunga durata è di durata pari o inferiore a quella dell’impiego speciale.

Art. 8cImpieghi per la prevenzione e l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione dopo simili eventi1

(art. 4 cpv. 1 lett. h e 7a LSC)
1

 Il CIVI, d’intesa con gli organi di condotta interessati e con gli organi federali responsabili emette:

  1. a.

    convocazioni a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione dopo simili eventi;

  2. b.

    convocazioni a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.

2

 Esso può limitare l’obbligo di ricercare possibilità d’impiego e convocare la persona soggetta al servizio civile a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di una situazione d’emergenza oppure a un impiego per la rigenerazione.

3

 Una persona che presta servizio civile non può essere subordinata a un comando militare né integrata nello svolgimento del servizio militare, eccetto che essa vi acconsenta.

4

 L’istituto d’impiego può tuttavia, in casi eccezionali, delegare a un comando militare il diritto di impartire istruzioni a chi presta servizio civile, in modo limitato nel tempo, nello spazio e per quanto riguarda la materia.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 8dIl CIVI quale istituto d’impiego

(art. 7a, 49 e 50 LSC)
1

 Il CIVI può assumere i diritti e gli obblighi di un istituto d’impiego:

  1. a.

    in caso di impieghi speciali urgenti o se non vi è alcun ente atto ad assumere il ruolo dell’istituto d’impiego;

  2. b.

    in caso di impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione che durano al massimo 33 giorni e che non possono essere effettuati in un istituto d’impiego riconosciuto;

  3. c.

    in caso di impieghi ordinati d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4, effettuati nell’ambito di un programma prioritario.

1bis

 Il CIVI applica il capoverso 1 lettera b per sei mesi al massimo dal momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.1

2

 Il CIVI può delegare l’esercizio del diritto di impartire istruzioni e gli obblighi di cui all’articolo 29 LSC a terzi che esso sostiene in virtù del capoverso 1.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 8eAssunzione delle spese da parte della Confederazione

(art. 7a cpv. 3 e 50 LSC)
1

 Il CIVI fattura ai beneficiari degli impieghi di cui all’articolo 8d le spese supplementari causate dagli impieghi.

2

 Il CIVI può rinunciare a fatturare le spese parzialmente o interamente. Esso considera:

  1. a.

    gli introiti dei beneficiari in relazione con la manifestazione (in particolare i biglietti d’ingresso, la sponsorizzazione, la garanzia di deficit, i diritti di valorizzazione) o con l’evento dannoso (in particolare le prestazioni assicurative e altre indennità);

  2. b.

    la fatturazione dei costi da parte di terzi che hanno fornito prestazioni di assistenza; esso fattura nelle stesse proporzioni;

  3. c.

    la situazione finanziaria dei beneficiari;

  4. d.

    le prestazioni della Confederazione in relazione con la manifestazione o l’evento dannoso; esso si concerta con gli organi federali responsabili;

  5. e.

    le prestazioni dei beneficiari nei confronti di chi presta servizio civile.

Sezione 4 Incidenza sul mercato del lavoro

Art. 91

1

 Il CIVI determina nella decisione di riconoscimento il numero massimo delle persone che prestano servizio civile ammesse a essere occupate simultaneamente nell’istituto d’impiego o in uno dei suoi settori, conformemente ai limiti massimi stabiliti nell’Appendice 1.

2

 Il CIVI non applica l’Appendice 1 quando l’istituto d’impiego realizza un progetto concepito specialmente per l’impiego di persone che prestano servizio civile, quando l’istituto d’impiego avvia la propria attività in un ambito nel quale non esistevano ancora posti di lavoro, quando precedentemente per tale attività impiegava solo volontari o quando i periodi d’impiego sono effettuati all’estero.

3

 Il CIVI può derogare all’Appendice 1 nei seguenti casi:

  1. a.

    programmi prioritari;

  2. b.

    impieghi speciali;

  3. c.

    impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione;

  4. d.

    ...

  5. e.

    se nel quadro di corsi di formazione o di convocazioni d’ufficio è esso stesso un istituto d’impiego.2

4

 Il numero massimo di persone che prestano servizio civile, indicato nell’ Appendice 1, può essere superato di una persona se questa è convocata d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4 e se l’istituto d’impiego garantisce l’assistenza a tutte le persone che prestano servizio civile.3

5

 Per lo svolgimento di impieghi di gruppo speciali in aziende con pascoli comunitari e in aziende d’estivazione, il numero massimo di persone che prestano servizio civile di cui all’Appendice 1 numero 2 lettera b può essere aumentato conformemente all’Appendice 1 numero 3. Per tale aumento il CIVI tiene conto della capacità dell’istituto d’impiego di fornire a tutte le persone che prestano servizio contemporaneamente un’assistenza adeguata, un alloggio accettabile e una quantità di lavoro sufficiente e conforme al mansionario. Il numero di giorni di servizio senza aumento cui ha diritto l’istituto d’impiego si applica anche agli impieghi di gruppo.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3113).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).

Sezione 5 Impieghi all’estero

Art. 10Competenze e idoneità1

(art. 7 cpv. 4 nonché 19 cpv. 2 e 8 LSC)
1

 Per periodi d’impiego all’estero, il CIVI convoca soltanto le persone soggette al servizio civile che dispongano, con riferimento all’attività prevista, di una formazione professionale completa di almeno due anni di studio o di un’esperienza professionale qualificata pluriennale.

2

 Una persona soggetta al servizio civile che intende svolgere un impiego all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» deve preventivamente effettuare un periodo d’impiego a titolo di prova o superare un test attitudinale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 11Riconoscimento di enti che eseguono impieghi all’estero quali istituti d’impiego1

(art. 7 cpv. 3 e 4 LSC)
1

 Un ente che propone impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» può essere riconosciuto quale istituto d’impiego se adempie i requisiti seguenti:

  1. a.

    i suoi scopi sono conformi agli scopi della Svizzera in materia di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario o di promozione civile della pace;

  2. b.

    i mansionari prevedono attività che richiedono conoscenze specifiche mancanti nel Paese d’impiego;

  3. c.

    vanta un’esperienza pluriennale nel campo della cooperazione allo sviluppo, dell’aiuto umanitario o della promozione civile della pace;

  4. d.

    intrattiene contatti con organizzazioni partner svizzere o locali all’estero;

  5. e.

    può garantire la sicurezza delle persone che prestano servizio civile.

2

 Nell’esaminare le domande il CIVI è assistito da organi ufficiali svizzeri. Può coinvolgere, all’occorrenza, altre istituzioni specializzate.

3

 Possono essere svolti impieghi all’estero negli ambiti d’attività di cui articolo 4 capoverso 1 LSC anche nei casi seguenti:

  1. a.

    collaborazione a progetti sociali e accompagnamento durante campi e viaggi per beneficiari provenienti dalla Svizzera;

  2. b.

    collaborazione alla protezione dell’ambiente transfrontaliera;

  3. c.

    brevi soggiorni all’estero nel quadro di progetti.

4

 ...2

5

 Gli istituti legati in quanto partner di programmi a strutture che presentano una componente militare non possono essere riconosciuti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).

Art. 12Obblighi dell’istituto d’impiego1

(art. 7 cpv. 4 lett. a e b nonché 39 LSC)
1

 In collaborazione con la persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego procura i documenti di viaggio per l’impiego all’estero.

2

 L’istituto d’impiego prende a proprio carico:

  1. a.

    le spese di viaggio e di trasporto dei bagagli a partire dalla frontiera svizzera, anche se il viaggio di andata o di ritorno ha luogo prima o dopo il periodo d’impiego;

  2. b.

    le spese per i visti e l’annuncio presso la rappresentanza svizzera competente.

3

 L’istituto d’impiego garantisce per tutto il periodo d’impiego la sicurezza della persona che presta servizio civile:

  1. a.

    informando accuratamente e dettagliatamente nel luogo d’impiego, verbalmente o nel quadro di una formazione, la persona che presta servizio civile sulle questioni riguardanti la sicurezza;

  2. b.

    provvedendo affinché la persona che presta servizio civile osservi tutte le prescrizioni del CIVI ed effettuando regolarmente gli opportuni controlli;

  3. c.

    se necessario, emanando a sua volta prescrizioni in materia di sicurezza.

4

 Esso rispetta le condizioni stabilite dal CIVI volte a garantire la sicurezza e in situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.

5

 Esso informa immediatamente i servizi seguenti:

  1. a.

    in caso di infortunio o di malattia secondo l’articolo 12a capoverso 6, se la persona che presta servizio civile non è più in grado di farlo: l’assicurazione militare e il CIVI;

  2. b.

    in caso di morte o di pericolo per la vita o l’integrità fisica della persona che presta servizio civile o in caso di una sua detenzione: la rappresentanza svizzera competente, la helpline del DFAE nonché il CIVI;

  3. c.

    in caso di peggioramento della situazione della sicurezza: il CIVI.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 12aObblighi della persona che presta servizio civile1

(art. 4a lett. c e 7 cpv. 4 LSC)
1

 La persona che presta servizio civile si annuncia presso la rappresentanza svizzera competente entro la settimana successiva al suo arrivo nel Paese d’impiego. Può annunciarsi per via elettronica se:

  1. a.

    nel Paese d’impiego non esiste una rappresentanza svizzera;

  2. b.

    il viaggio per recarsi alla rappresentanza svizzera non è ragionevolmente esigibile.

2

 Il capoverso 1 si applica anche se durante l’impiego la persona che presta servizio civile viene distaccata in un altro Paese.

3

 Nel quadro del suo impiego all’estero, la persona che presta servizio civile non è autorizzata a diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche o a partecipare ad attività volte alla diffusione di simili correnti di pensiero né durante l’orario di lavoro né durante il suo tempo libero.

4

 Durante l’orario di lavoro e nel tempo libero si attiene alle prescrizioni del CIVI e dell’istituto d’impiego, in particolare a quelle in materia di sicurezza.

5

 Nelle situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, segue le raccomandazioni del DFAE in materia di sicurezza nonché le istruzioni della rappresentanza svizzera competente.

6

 In caso di malattia o di infortunio, informa senza indugio il CIVI e l’assicurazione militare:

  1. a.

    se il suo stato richiede cure mediche di lunga durata;

  2. b.

    se è necessario decidere in merito a un eventuale rimpatrio.

7

 Essa informa il CIVI sul suo impiego secondo le modalità previste da quest’ultimo.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 12bValutazione della situazione della sicurezza1

(art. 7 cpv. 4 lett. b e c LSC)
1

 Per valutare la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego, il CIVI richiede le informazioni rilevanti in materia. Tiene conto della valutazione degli organi ufficiali svizzeri qualificati.

2

 Il CIVI non convoca una persona soggetta all’obbligo di prestare servizio civile o ne interrompe l’impiego se ritiene che sussistano considerevoli rischi per la sua sicurezza o integrità.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 13Fine del periodo d’impiego all’estero1

(art. 7 cpv. 3 LSC)

Il periodo d’impiego all’estero prende fine con il rientro in Svizzera di chi presta servizio civile, sempreché il rientro avvenga subito dopo l’ultimo giorno di lavoro. In caso contrario, il periodo d’impiego termina l’ultimo giorno di lavoro all’estero.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 14Computo

(art. 7 cpv. 3 e art. 24 LSC)

Il CIVI computa i periodi d’impiego effettuati all’estero sulla durata del servizio civile ordinario nello stesso modo con cui computa i periodi d’impiego effettuati in Svizzera.

Capitolo 3 Prolungamento e fine del servizio civile

Art. 15Prolungamento del servizio civile e licenziamento posticipato1

(art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 2bis LSC)
1

 Una persona soggetta al servizio civile che intende effettuare un impiego all’estero dopo il raggiungimento del limite d’età ordinario può concludere, secondo l’articolo 11 capoverso 2bis LSC, una convenzione con il CIVI solo se ha prestato almeno 145 giorni di servizio nell’esercito o nel servizio civile.2

2

 Essa può revocare il suo consenso a effettuare un impiego all’estero, ma non il suo consenso al licenziamento posticipato dal servizio civile.

3

 Essa può revocare in qualsiasi momento il suo consenso a effettuare giorni supplementari di servizio civile secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSC.

3bis

 Una persona soggetta al servizio civile cui rimangono ancora tre anni al massimo fino alla fine dell’obbligo di prestare servizio civile che rende credibile che il fatto di essere obbligata a prestare i giorni di servizio rimanenti fino al licenziamento ordinario dal servizio civile metterebbe se stessa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro in una situazione estremamente grave, può concludere una convenzione con il CIVI, in virtù dell’articolo 11 capoverso 2bis LSC, per posticipare il suo licenziamento dal servizio civile. Essa non può rescindere la convenzione.3

4

 Il CIVI licenzia dal servizio civile una persona assoggettata secondo il capoverso 1 al più tardi alla fine dell’anno in cui ha compiuto 49 anni.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 151). Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).
  4. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

Art. 16Licenziamento ed esclusione1

(art. 11 e 12 LSC)
1

 Il CIVI pronuncia il licenziamento dal servizio civile delle persone assoggettate e la loro esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile.

2

 Il licenziamento e l’esclusione dal servizio civile sono definitivi.

3

 Le persone soggette al servizio civile che erano incorporate nell’esercito quali militari in ferma continuata, vengono licenziate alla fine dell’anno nel quale sarebbero state prosciolte secondo la legislazione militare qualora non avessero prestato il loro servizio militare in qualità di militari in ferma continuata.2

4

 Nella sua decisione riguardante l’esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, il CIVI considera in particolare:

  1. a.

    gli atti commessi dalla persona soggetta al servizio civile o di cui è accusata;

  2. b.

    la reputazione della persona soggetta al servizio civile;

  3. c.

    i diritti di terzi;

  4. d.

    se può essere ragionevolmente preteso che l’istituto d’impiego e le altre persone soggette al servizio civile svolgano un impiego insieme a tale persona;

  5. e.

    se la corretta esecuzione è a rischio;

  6. f.

    l’immagine del servizio civile presso l’opinione pubblica.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

Art. 18Incapacità al lavoro e problemi di salute1

(art. 11 cpv. 3 lett. a e b nonché art. 33 LSC)
1

 Il CIVI può far esaminare da un medico di fiducia la persona soggetta al servizio civile che presenta una richiesta di licenziamento anticipato motivata e corredata della necessaria documentazione su domanda della stessa oppure d’ufficio.

2

 Durante la visita il medico di fiducia valuta:

  1. a.

    il grado di capacità lavorativa della persona soggetta al servizio civile;

  2. b.

    la gravità dei suoi problemi di salute;

  3. c.

    se le possibilità d’impiego proposte dal CIVI sono compatibili con i problemi di salute che la persona sostiene di avere.

3

 Il medico di fiducia espone le misure che ritiene necessarie.

4

 Se in base agli esami effettuati o alla documentazione in suo possesso il medico di fiducia non è in grado di giungere a una valutazione definitiva, il CIVI dispone i necessari accertamenti supplementari.

5

 Se il medico di fiducia è in grado di effettuare la valutazione di cui al capoverso 2 lettera a in base alla documentazione in suo possesso, la visita medica non è necessaria.

6

 Il medico di fiducia può essere un medico dell’ufficio competente del Servizio sanitario dell’esercito.

7

 In particolare, presenta un’incapacità al lavoro duratura una persona soggetta al servizio civile alla quale è stato riconosciuto dagli organi competenti un grado di invalidità di almeno il 70 per cento. In questi casi, il CIVI non consulta alcun medico di fiducia.

8

 Il CIVI può dichiarare durevolmente incapace al lavoro una persona soggetta al servizio civile che soffre di una malattia grave con decorso evolutivo o con manifestazioni periodiche che comportano ripetutamente periodi di incapacità al lavoro. Esso consulta a questo scopo un medico di fiducia.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 19Reincorporazione nell’esercito

(art. 11 cpv. 3 lett. d e 18 LSC; art. 81 cpv. 3 CPM)1
1

 Chi è soggetto al servizio civile può essere reincorporato nell’esercito:

  1. a.

    su propria domanda;

  2. b.

    ove la decisione di ammissione al servizio civile sia stata revocata.

2

 La domanda di reincorporazione deve essere presentata al CIVI.2

3

 Il CIVI trasmette gli atti pertinenti al Comando Istruzione. Quest’ultimo decide sulla reincorporazione nell’esercito.3

4

 Il Comando Istruzione comunica la propria decisione al CIVI.4

5

 Il CIVI trasmette gli atti pertinenti all’Ufficio dell’uditore in capo dell’esercito se la domanda di reincorporazione è presentata da una persona astretta a una prestazione di lavoro di pubblico interesse ed esclusa dall’esercito.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  3. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).
  4. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Capitolo 4 Esonero dal servizio

Art. 20Diritto applicabile1

(art. 13 LSC)

Il CIVI applica gli articoli 25–31 dell’ordinanza del 22 novembre 20172 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), con le eccezioni seguenti:

  1. a.

    le competenze del Comando Istruzione secondo l’articolo 26 OOPSM, per quanto si tratti di esoneri dal servizio civile, sono assunte dal CIVI;

  2. b.

    nei casi previsti all’articolo 27 lettera d numero 1 OOPSM il CIVI tiene conto del numero di coloro che sono già stati esentati dall’obbligo di prestare servizio militare.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).
  2. RS 512.21

Art. 21Esonero dal servizio dopo l’adempimento della scuola reclute1

(art. 13 LSC)

Le persone menzionate nell’articolo 18 capoverso 1 lettera c LM2 sono esonerate dal servizio civile dopo aver prestato servizio civile per una durata corrispondente a 1,5 volte la durata della scuola reclute. È preso in considerazione l’adempimento parziale della scuola reclute.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 3 dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 820).
  2. RS 510.10

Art. 22Prestazione del servizio civile al termine dell’esonero1

(art. 13 LSC)
1

 Terminato l’esonero, il numero di giorni di servizio civile che una persona esonerata deve ancora prestare è ridotto di un decimo per ogni anno d’esonero.

2

 È computata la durata di un’esenzione dal servizio militare immediatamente precedente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Capitolo 5 Ammissione al servizio civile

Art. 23Presentazione della domanda1

(art. 16a cpv. 2 e 16b cpv. 3 LSC)

La domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata per via elettronica o utilizzando il modulo ufficiale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 24Effetto della presentazione di una domanda

(art. 17 cpv. 1 e 2 LSC)
1

 Chi presenta una domanda di ammissione al servizio civile è prosciolto dal tiro obbligatorio fintanto che sulla domanda non sia stata presa una decisione passata in giudicato.

2

 Le seguenti persone che presentano una domanda di ammissione al servizio civile prima dell’entrata in servizio non sono più tenute a entrare in servizio:

  1. a.

    gli Svizzeri all’estero convocati a prestare servizio attivo;

  2. b.

    le persone la cui domanda di prestare servizio militare non armato è stata respinta mediante una decisione passata in giudicato meno di tre mesi prima del successivo servizio militare;

  3. c.

    le persone secondo l’articolo 12 capoverso 3 OOPSM1 che sono state reclutate immediatamente prima della scuola reclute.

3

 Una persona che presenta una domanda di ammissione al servizio civile al più tardi due mesi prima della scuola reclute non è tenuta a entrare in servizio:

  1. a.

    fintanto che non sia stata presa una decisione passata in giudicato in merito alla sua domanda; e

  2. b.

    se è stata reclutata meno di quattro mesi prima della scuola reclute.2

  1. RS 512.21
  2. Introdotto dall’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

Art. 26Trattazione della domanda1

(art. 17a e 18 LSC)
1

 Il richiedente può partecipare alla giornata d’introduzione di cui all’articolo 17a LSC a condizione che abbia presentato una domanda completa di ammissione al servizio civile.

2

 Il CIVI gli indica il termine entro il quale deve iscriversi alla giornata d’introduzione. Le domande delle persone che non partecipano alla giornata d’introduzione entro tre mesi vengono stralciate.

3

 Il comando militare competente può rifiutare la domanda di congedo presentata dal richiedente per partecipare alla giornata d’introduzione se il servizio militare in corso non dura più di quattro settimane.

4

 Il richiedente deve confermare la sua domanda per via elettronica o in forma cartacea entro le due settimane successive alla partecipazione all’intera giornata d’introduzione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 26aGiornata d’introduzione del CIVI1

(art. 17a LSC)
1

 Durante la giornata d’introduzione, il CIVI informa i richiedenti sulle modalità di ammissione, sui loro diritti e obblighi e sull’esecuzione del servizio civile.

2

 Esso può fornire altre informazioni strettamente legate al servizio civile se l’esecuzione del servizio civile lo richiede.

3

 Esso invia al richiedente il titolo di trasporto per recarsi alla giornata d’introduzione e gli versa un’indennità di 9 franchi per il pranzo.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 26bDomande multiple1

(art. 18 LSC)
1

 Chi presenta una nuova domanda di ammissione al servizio civile entro sei mesi dalla partecipazione alla giornata d’introduzione non deve prendervi parte una seconda volta.

2

 Il richiedente deve confermare la domanda per via elettronica o in forma cartacea al più tardi due settimane dopo averla presentata.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 27Calcolo della durata del servizio civile ordinario

(art. 8 cpv. 1 LSC)
1

 Per calcolare la durata del servizio civile ordinario, il CIVI riprende i dati del sistema di gestione del personale dell’esercito relativi alla durata complessiva dei servizi d’istruzione non ancora prestati ai sensi della legislazione militare.

2

 ...1

3

 Esso tiene conto delle modifiche della durata complessiva dei servizi d’istruzione previsti dalla legislazione militare.

4

 Per le persone che in precedenza sono state ufficiali specialisti, la durata complessiva dei servizi d’istruzione non ancora prestati è moltiplicata per i fattori seguenti:

  1. a.

    meno di 160 giorni di servizio militare prestati: 1,5

  2. b.

    da 160 a 189 giorni di servizio militare prestati: 1,4

  3. c.

    da 190 a 219 giorni di servizio militare prestati: 1,3

  4. d.

    da 220 a 249 giorni di servizio militare prestati: 1,2

  5. e.

    da 250 o più giorni di servizio militare prestati: 1,1

5

 Per le persone che in precedenza sono state sottufficiali o ufficiali e che non hanno prestato almeno la metà del servizio pratico per l’ottenimento del loro grado, la durata complessiva dei servizi d’istruzione non ancora prestati è moltiplicata per 1,2.

6

 A partire da cinque decimi, la durata è arrotondata al giorno intero successivo.

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 10 dic. 2010, con effetto dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Art. 28Decisione

(art. 18 LSC)

Il CIVI può firmare le proprie decisioni con firme apposte da macchine.

Capitolo 6 Prestazione del servizio civile

Sezione 1 Nozioni

Art. 29Impiego

1

 Per impiego si intendono le prestazioni di servizio civile effettuate nel quadro di una convocazione.

2

 Un impiego effettuato a titolo sostitutivo (art. 43 cpv. 4) è considerato assieme a quello interrotto come un unico impiego.

Art. 29aImpiego nel servizio di picchetto

1

 Per impiego nel servizio di picchetto si intende l’impiego di un gruppo di picchetto del CIVI.

2

 Il CIVI può costituire gruppi di picchetto se sono necessari impieghi del servizio civile con tempi di reazione rapidi e un’elevata prontezza d’intervento.

3

 A tale scopo, il CIVI prende in considerazione le persone soggette al servizio civile che sono pronte a rispondere a convocazioni a breve termine, e sono in grado di farlo, e le forma per tali impieghi.

Art. 29bPeriodo d’impiego a titolo di prova

Il periodo d’impiego a titolo di prova serve a verificare in maniera approfondita l’attitudine di una persona soggetta al servizio civile per un impiego determinato.

Art. 29cTest attitudinale1

Il test attitudinale è il processo durante il quale una persona soggetta al servizio civile è valutata; serve a determinarne l’idoneità a un determinato impiego all’estero.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Sezione 2 Preparazione degli impieghi

Art. 31Dati sulla persona soggetta al servizio civile1

(art. 19 e 80 cpv. 1bis lett. c LSC)2

Il CIVI può procurarsi dalla persona soggetta al servizio civile dati supplementari concernenti in particolare:

  1. a.

    le sue attitudini e preferenze;

  2. b.

    il suo stato di salute;

  3. c.

    i luoghi, gli istituti d’impiego e le date possibili;

  4. d.

    la formazione e il perfezionamento effettuati e pianificati;

  5. e.

    la professione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Art. 31aRicerca di possibilità d’impiego1

(art. 19 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile cerca gli istituti d’impiego e concorda con essi i periodi d’impiego. Sono fatti salvi gli articoli 8a capoverso 2, 8b capoverso 3 e 8c capoverso 2.2

2

 Il CIVI fornisce alla persona soggetta al servizio civile le informazioni di cui necessita per la ricerca e, su domanda, la assiste.3

3

 ...4

4

 Se i risultati della ricerca non consentono di emettere una convocazione, il CIVI stesso determina in una convocazione dove e quando è compiuto il periodo d’impiego (convocazione d’ufficio). Esso prende in considerazione l’attitudine della persona soggetta al servizio civile e gli interessi di un’esecuzione corretta. Concorda i periodi d’impiego con gli istituti d’impiego previsti. Può derogare agli articoli 38 capoverso 3 e 39a se non vi sono a disposizione istituti d’impiego.5

5

 ...6

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  4. Abrogato dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).
  6. Abrogato dal n. I dell’O del 10 dic. 2010, con effetto dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Art. 32Collaborazione dell’istituto d’impiego1

(art. 19 LSC)
1

 Se la persona soggetta al servizio civile è invitata a presentarsi per un colloquio presso l’istituto d’impiego, quest’ultimo ne comunica l’esito al CIVI.

2

 L’istituto d’impiego può rifiutare una persona soggetta al servizio civile inadeguata a svolgere l’impiego previsto..

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 32aVerifica del comportamento1

(art. 19 cpv. 3 lett. b LSC)

Il CIVI verifica in particolare se il comportamento della persona soggetta al servizio civile ha causato l’interruzione di impieghi precedenti e se sono state adottate misure disciplinari.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2009 (RU 2009 1101). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 33Periodi d’impiego a titolo di prova1

(art. 7 cpv. 4 lett. a e 19 LSC)
1

 Il CIVI può autorizzare un impiego a titolo di prova di cinque giorni al massimo qualora:

  1. a.

    il colloquio non sia sufficiente per determinare l’idoneità della persona soggetta al servizio civile;

  2. b.

    il collocamento della persona soggetta al servizio civile comporti difficoltà; o

  3. c.

    debba essere appurata l’idoneità a un impiego all’estero.

2

 Il CIVI rifiuta l’impiego a titolo di prova qualora:

  1. a.

    la persona soggetta al servizio civile non soddisfi manifestamente i requisiti contenuti nel mansionario; o

  2. b.

    sia già stato autorizzato un test attitudinale.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 34Test attitudinale1

(art. 7 cpv. 4 lett. a LSC)
1

 Il CIVI può autorizzare un test attitudinale della durata massima di due giorni per verificare l’idoneità a un impiego all’estero di una persona soggetta al servizio civile.

2

 Il CIVI non autorizza il test attitudinale qualora:

  1. a.

    la persona soggetta al servizio civile non soddisfi manifestamente i requisiti contenuti nel mansionario; o

  2. b.

    sia già stato autorizzato un periodo d’impiego a titolo di prova.

3

 L’istituto d’impiego può incaricare terzi dell’esecuzione del test attitudinale.

4

 Le spese sono a carico dell’istituto d’impiego.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Sezione 3 Durata minima e successione nel tempo dei singoli impieghi

Art. 35Principi1

(art. 20 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile pianifica e presta i suoi periodi d’impiego in modo tale da aver effettuato la totalità dei giorni di servizio civile ordinario, decisi secondo l’articolo 8 LSC, prima del licenziamento dal servizio civile.2

2

 Il CIVI convoca di conseguenza la persona soggetta al servizio civile.

3

 Il CIVI convoca la persona soggetta al servizio civile in modo tale che, di regola, l’impiego inizi un lunedì e finisca un venerdì.

4

 La prestazione del servizio civile a tempo parziale è esclusa. È fatto salvo l’articolo 53 capoverso 5.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Art. 37Periodo d’impiego di lunga durata1

(art. 20 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto la scuola reclute compie un periodo d’impiego di lunga durata di almeno 180 giorni.2

2

 La scuola reclute è considerata adempiuta, se la persona soggetta al servizio civile:

  1. a.

    ha svolto una scuola reclute secondo l’allegato 2 numero 1.0 OOPSM3 e la condizione di cui all’articolo 57 capoverso 2 OOPSM è adempiuta;

  2. b.

    prima di aver completato la scuola reclute ha iniziato un’ulteriore formazione militare e ha prestato complessivamente almeno un numero di giorni di servizio militare equivalente all’eventuale durata della scuola reclute. La somma dei giorni di servizio militare computabili deve ammontare ad almeno l’80 per cento dell’intera durata della scuola reclute.4

3

 La persona soggetta al servizio civile può compiere il periodo d’impiego di lunga durata in due parti sull’arco di due anni civili.

4

 La persona soggetta al servizio civile compie il periodo d’impiego di lunga durata in un unico istituto d’impiego, indipendentemente dal fatto che lo effettui in una o due parti.

5

 La persona soggetta al servizio civile che presta il periodo d’impiego di lunga durata è impiegata primariamente in un programma prioritario, all’estero o presso il CIVI.5

5bis

 ...6

6

 Se presta il periodo d’impiego di lunga durata nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» o «agricoltura», il CIVI può autorizzare un cambiamento dell’istituto d’impiego se la durata del periodo d’impiego è limitata per motivi stagionali o legati al volume di lavoro.7

7

 ...8

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).
  3. RS 512.21
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).
  6. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2010 (RU 2011 151). Abrogato dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).
  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  8. Abrogato dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, con effetto dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

Art. 38Durata minima1

(art. 20 e 21 LSC)
1

 La durata minima di un periodo d’impiego è di 26 giorni.

2

 I periodi d’impiego seguenti possono essere più brevi:

  1. a.

    corsi di formazione;

  2. b.

    periodi d’impiego a titolo di prova;

  3. c.

    impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione

  4. d.

    ...

  5. e.

    impieghi nel servizio di picchetto;

  6. f.

    impieghi speciali;

  7. g.

    impieghi di assistenza nei campi;

  8. h.

    l’ultimo periodo d’impiego;

  9. i.

    il test attitudinale.

3

 La persona soggetta al servizio civile che ha adempiuto una scuola reclute inizia, al più tardi nel corso dell’anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne è passata in giudicato:2

  1. a.

    un primo periodo d’impiego che dura almeno 54 giorni; o

  2. b.

    un periodo d’impiego che comprende tutti i giorni di servizio rimanenti, se la durata complessiva del suo servizio civile ordinario ammonta a meno di 54 giorni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Correzione del 1° mag. 2018 (RU 2018 1757).

Art. 39Inizio del primo impiego1

(art. 21 LSC)

La persona soggetta al servizio civile inizia il suo primo periodo d’impiego dopo la scadenza del termine stabilito nell’articolo 21 LSC qualora il CIVI:

  1. a.

    ...

  2. b.

    abbia accolto una corrispondente domanda di differimento (art. 44–47);

  3. c.

    non possa impiegarla in un istituto d’impiego appropriato.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 39aSuccessione dei periodi d’impiego1

(art. 20 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servizio civile di almeno 26 giorni, al più tardi a partire dal secondo anno civile successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile passa in giudicato e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio secondo l’articolo 8 LSC.

2

 La persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto alcuna scuola reclute compie il periodo d’impiego di lunga durata (art. 37) al più tardi entro la fine del terzo anno civile successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile passa in giudicato.

3

 Essa presta nel corso dell’anno civile successivo al ritorno da un congedo all’estero o successivo alla fine dell’esonero dal servizio:

  1. a.

    il primo periodo d’impiego di almeno 26 e al massimo 54 giorni oppure tutti i giorni di servizio rimanenti, se la durata complessiva del suo servizio civile ordinario ammonta a meno di 54 giorni;

  2. b.

    il periodo d’impiego di lunga durata, se la data del ritorno o della fine si situa nell’ultimo anno civile prima della scadenza del termine secondo il capoverso 2 o più tardi;

  3. c.

    almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC.

4

 Essa può anticipare o recuperare una prestazione di servizio civile annuale secondo il capoverso 1 se ha concluso con un istituto d’impiego una convenzione d’impiego concernente il corrispondente numero di giorni di servizio. Non è possibile un recupero nell’anno del licenziamento dal servizio civile.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

Sezione 4 Convocazione e tessera d’identità del servizio civile

Art. 40Convocazione1

(art. 22 cpv. 1 e 3 LSC)
1

 La convocazione è notificata per iscritto. Il CIVI può vincolarla a oneri.

2

 La convocazione a un colloquio presso l’istituto d’impiego e il CIVI può essere fatta oralmente. Su richiesta della persona soggetta al servizio civile, il CIVI conferma la convocazione per scritto.

3

 Il CIVI invia la convocazione a un corso di formazione, a un periodo d’impiego a titolo di prova o a un test attitudinale al più tardi 30 giorni prima. Per i corsi di durata superiore a cinque giorni, il termine di convocazione è di 60 giorni.

4

 Per i colloqui presso l’istituto d’impiego e il CIVI nonché per le visite mediche in vista di un impiego all’estero vale un termine di convocazione di dieci giorni.

5

 Il CIVI non convoca la persona soggetta al servizio civile a un periodo d’impiego che avrebbe luogo nei tre mesi che precedono un esame importante.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 40aConvocazioni a impieghi speciali nonché a impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d’emergenza1

(art. 7a, 21 cpv. 2 e 22 cpv. 3 LSC)
1

 Il CIVI può convocare la persona soggetta al servizio civile a impieghi speciali, a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché a impieghi per la rigenerazione non appena la decisione concernente l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato. Ciò vale anche per gli impieghi per la prevenzione di catastrofi e situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.

2

 La convocazione a impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione deve avvenire entro i sei mesi successivi al momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.

3

 Il termine di convocazione è di:

  1. a.

    30 giorni per gli impieghi speciali urgenti di una durata massima di 26 giorni;

  2. b.

    14 giorni per gli impieghi nel quadro dell’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché della rigenerazione;

  3. c.

    14 giorni per gli impieghi nel quadro della prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente;

  4. d.

    30 giorni per gli impieghi di cui alle lettere b e c di durata superiore a 26 giorni.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 40bDecisione di trasferimento1

(art. 7a, 21 e 22 cpv. 3 LSC)
1

 Il CIVI può revocare prima dell’inizio dell’impiego una convocazione emessa per un altro impiego nel servizio civile o interrompere anzitempo un impiego in corso e convocare la persona interessata, con una decisione di trasferimento, a un impiego speciale, a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza o a un impiego per la rigenerazione.

2

 Il capoverso 1 si applica anche per gli impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.

3

 Le decisioni di trasferimento per impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione devono essere emesse entro i sei mesi successivi al momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.

4

 Il CIVI notifica la decisione di trasferimento per un impiego della durata massima di 26 giorni al più tardi sette giorni prima dell’inizio dell’impiego e, per un impiego di durata più lunga, al più tardi 14 giorni prima del suo inizio.

5

 Il CIVI può convocare la persona soggetta al servizio civile per una data o per una durata diversa da quella decisa inizialmente.

6

 In casi particolarmente urgenti, il CIVI dà la priorità alle decisioni di trasferimento rispetto alle convocazioni secondo l’articolo 40a.

7

 D’intesa con la persona soggetta al servizio civile e con l’istituto d’impiego iniziale, il CIVI determina prima della fine del trasferimento se l’impiego iniziale debba essere effettuato o proseguito.

8

 La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego iniziale e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria se l’impiego iniziale non è effettuato o proseguito.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 41Assenza di convocazione1

(art. 22 cpv. 2 LSC)

La persona soggetta al servizio civile che non abbia ancora ricevuto una convocazione 14 giorni prima dell’inizio del periodo d’impiego pianificato ne informa immediatamente il CIVI.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 42Tessera d’identità del servizio civile

(art. 22 cpv. 1 LSC)
1

 Prima di ogni impiego, il CIVI rilascia alla persona soggetta al servizio civile una tessera d’identità del servizio civile.1

2

 Esso disciplina l’uso, l’aggiornamento e la restituzione della tessera, come pure le conseguenze di una sua perdita.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Sezione 5 Interruzione del periodo d’impiego

Art. 43

1

 Il CIVI esamina, d’ufficio o su richiesta scritta di chi presta servizio civile o di un istituto d’impiego, se un periodo d’impiego debba essere interrotto.1

2

 Il CIVI può decidere l’interruzione di un periodo d’impiego in corso per trasferire la persona che presta servizio civile a uno dei seguenti impieghi:

  1. a.

    impiego speciale;

  2. b.

    impiego nel servizio di picchetto;

  3. c.

    impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazione d’emergenza o per la rigenerazione;

  4. d.

    impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.2

3

 Nell’interrompere il periodo d’impiego, il CIVI decide la data in cui l’interruzione diviene effettiva. Può decidere che l’interruzione retroagisca al momento in cui la persona che presta servizio civile o l’istituto d’impiego sia venuto a trovarsi in ritardo.

3bis

 Nel caso di impieghi all’estero è determinante il momento del rientro in Svizzera. Se la persona che presta servizio civile non si attiene all’ordine di rientro in Svizzera impartito dal CIVI o dalla rappresentanza svizzera, è determinante la data dell’ordine di rientro.3

4

 Qualora l’interruzione non sia imputabile a colpa della persona che presta servizio civile, il CIVI le procura subito un nuovo impiego, salvo che si tratti dell’interruzione di un periodo d’impiego a titolo di prova.

4bis

 In caso di interruzione di un periodo d’impiego di lunga durata o di una parte di esso, la persona soggetta al servizio civile effettua i giorni restanti nel corso dei due anni civili durante i quali il periodo d’impiego di lunga durata deve essere effettuato.4

5

 La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull’interruzione del periodo d’impiego.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Sezione 6 Differimento del servizio

Art. 44Presentazione di una domanda1

(art. 24 LSC)
1

 Occorre presentare una domanda di differimento del servizio se non si può adempiere un obbligo legale o una convocazione.2

2

 La persona soggetta al servizio civile e l’istituto d’impiego presentano per scritto al CIVI la domanda di differimento del servizio.

3

 Le domande devono essere motivate e contenere i mezzi di prova necessari come pure l’indicazione del lasso di tempo in cui il periodo d’impiego in questione dovrebbe avere luogo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Art. 45Effetti della domanda1

(art. 24 LSC)

Gli obblighi legali, l’obbligo di cercare possibilità d’impiego e la convocazione sono validi fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Art. 46Motivi

(art. 24 LSC)
1

 Il CIVI può ordinare d’ufficio un differimento del servizio, in particolare quando:

  1. a.

    l’impiego previsto risulta ineffettuabile o la convocazione non può essere adempiuta;

  2. b.

    la persona soggetta al servizio civile è convocata a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazione d’emergenza, a un impiego per la rigenerazione, a un impiego speciale o a un impiego nel servizio di picchetto;

  3. c.

    la persona soggetta al servizio civile è convocata a un impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.1

2

 Esso può accogliere una domanda di differimento presentata da un istituto d’impiego ove sia fondata su motivi gravi.

3

 Esso può accogliere la domanda di differimento presentata da una persona soggetta al servizio civile, quando questa:2

  1. a.

    debba superare un esame importante durante il periodo d’impiego o nei tre mesi successivi;

  2. b.

    segua una formazione scolastica o professionale la cui interruzione ne comporterebbe un pregiudizio eccessivo;

  3. c.

    perderebbe altrimenti il suo posto di lavoro;

  4. cbis.

    ...

  5. d.

    per ragioni di salute, non sia temporaneamente in grado di adempiere il periodo d’impiego previsto; il CIVI può ordinare al proposito un esame da parte di un medico di fiducia;

  6. e.

    rende credibile il fatto che, in caso di rifiuto della domanda, essa, i suoi parenti stretti o il suo datore di lavoro verrebbero a trovarsi in una situazione estremamente grave.

4

 Il CIVI respinge una domanda:

  1. a.

    quando non vi sono motivi secondo i capoversi 2 e 3;

  2. b.

    quando, mediante la concessione di un congedo, si può tenere conto in ampia misura delle richieste della persona soggetta al servizio civile; oppure

  3. c.

    quando non vi è la garanzia che la persona soggetta al servizio civile compia la durata complessiva del servizio civile ordinario prima del suo licenziamento dal servizio, a meno che la persona soggetta al servizio civile concluda una convenzione secondo l’articolo 15 capoverso 3bis.3

5

 ...4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).
  4. Abrogato dal n. I dell’O del 10 dic. 2010, con effetto dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Art. 46aImpieghi all’estero pianificati1

(art. 7, 11 cpv. 2bis e 24 LSC)
1

 Il CIVI può autorizzare d’ufficio un differimento del servizio per le persone soggette al servizio civile che devono acquisire le qualifiche tecniche prima dell’impiego all’estero. È possibile differire il servizio per un massimo di sei anni prima del licenziamento dall’obbligo del servizio civile.

2

 Le persone soggette al servizio civile che intendono chiedere il differimento del servizio civile presentano al CIVI una richiesta scritta e la documentazione seguente:

  1. a.

    la dichiarazione, confermata dall’istituto d’impiego, di voler effettuare un impiego all’estero dopo aver acquisito le qualifiche tecniche richieste; e

  2. b.

    l’attestazione di un istituto di formazione che certifica la frequenza o l’iscrizione avvenuta alla formazione.

3

 Se vengono meno le condizioni per un differimento d’ufficio del servizio attestate dai documenti di cui al capoverso 2, il CIVI revoca il differimento e la persona interessata adempie il suo obbligo di prestare il servizio civile conformemente all’articolo 39a.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 47Conseguenze della decisione1

(art. 24 LSC)
1

 Nell’accogliere la domanda, il CIVI revoca una convocazione già notificata. La persona soggetta al servizio civile rinvia la convocazione con i suoi allegati al CIVI.

2

 Il CIVI può emettere una nuova convocazione insieme con la decisione con cui accoglie la domanda di differimento. Esso non è vincolato ai termini di cui all’articolo 22 LSC.

3

 Nella decisione con cui accoglie la domanda di differimento, il CIVI stabilisce quando i giorni di servizio del periodo d’impiego differito devono essere recuperati. Al riguardo considera se sussistono anni di riserva.2

4

 La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria fondata sull’accoglimento di una domanda di differimento del servizio.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

Sezione 7 Congedo per l’estero

Art. 48Domanda

(art. 24 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile che intende soggiornare all’estero per più di dodici mesi senza interruzione o che, domiciliata in Svizzera, appartiene all’equipaggio di una nave d’alto mare o di un battello del Reno, deve chiedere un’autorizzazione di congedo per l’estero.

1bis

 Possono presentare una domanda di congedo all’estero anche le persone soggette al servizio civile che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposizioni di diritto civile, hanno il luogo di lavoro effettivo all’estero presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcuna regolamentazione perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni1 in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali.2

2

 Essa presenta per scritto la sua domanda di congedo al CIVI con sufficiente anticipo rispetto alla partenza. Il CIVI può esigere ulteriori documenti.3

3

 Il servizio civile prestato all’estero (art. 7 LSC) non rende necessario un congedo ai sensi del capoverso 1.

4

 La persona soggetta al servizio civile che risiede all’estero nella zona frontaliera ma lavora o assolve una formazione in Svizzera non necessita di un congedo per l’estero. Essa comunica al CIVI il suo luogo di lavoro o di formazione in Svizzera, come pure i relativi cambiamenti o la cessazione di tale sua attività. Quando termina la sua attività in Svizzera, deve presentare una domanda di congedo per l’estero.4

5

 La persona soggetta al servizio civile che si sia recata all’estero senza un congedo e intenda rimanervi più di dodici mesi presenta al CIVI una domanda perché le sia accordata retroattivamente un’autorizzazione di congedo. Fino alla notifica dell’autorizzazione, il congedo chiesto retroattivamente è considerato come non accordato.

  1. RS 220
  2. Introdotto dall’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 49Autorizzazione

(art. 24 LSC)
1

 Il congedo per l’estero è accordato se la persona soggetta al servizio civile ha adempiuto gli obblighi impostile dalla legge federale del 12 giugno 19591 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.2

2

 Alla persona soggetta al servizio civile, convocata per un periodo d’impiego, il congedo per l’estero è di regola accordato solo quando tale periodo d’impiego è stato adempiuto o il CIVI ha accolto una domanda di differimento del servizio.3

3

 Il CIVI può limitare la durata del congedo per l’estero e notificare insieme con l’autorizzazione del congedo la convocazione per il prossimo periodo d’impiego.

4

 Non è accordato alcun congedo per l’estero alla persona soggetta al servizio civile nei confronti della quale sia stato aperto un procedimento penale per un’infrazione agli articoli 72 a 76 LSC o che non abbia ancora scontato una pena fondata su tali disposizioni.

5

 A chi fa parte dell’equipaggio di una nave d’alto mare o di un battello del Reno, il congedo per l’estero è accordato soltanto previo adempimento del servizio civile durante un periodo di tempo corrispondente a 1,5 volte quello della scuola reclute che avrebbe dovuto effettuare. Viene tenuto conto di un adempimento parziale della scuola reclute.

6

 Il CIVI informa la persona in questione in merito agli obblighi inerenti al congedo per l’estero e comunica, ove occorra, l’autorizzazione del congedo per l’estero alle autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di domicilio.4

  1. RS 661
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Art. 50Obblighi di comunicazione

(art. 32 LSC)1
1

 La persona soggetta al servizio civile avvisa il CIVI qualora rinunci al congedo per l’estero o intenda prenderlo più tardi. Il CIVI annulla il congedo per l’estero ove esso non sia preso entro due mesi dall’inizio del congedo autorizzato.2

2

 La persona soggetta al servizio civile che si trova in congedo all’estero comunica al CIVI un recapito in Svizzera.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  3. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

Art. 51Rientro in Svizzera

(art. 24 LSC)
1

 Entro 14 giorni la persona soggetta al servizio civile avvisa il CIVI di aver preso domicilio in Svizzera.1

2

 Il CIVI annulla il congedo per l’estero. Ne informa, ove occorra, le autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio.2

3

 Al suo rientro, la persona soggetta al servizio civile effettua la totalità dei giorni di servizio civile ordinario non prestato. Se il soggiorno all’estero è durato più di sei anni, il numero complessivo dei giorni di servizio non prestato è ridotto di un decimo per ogni anno in più.

4

 La persona soggetta al servizio civile che ha ottenuto un congedo per l’estero e dimora temporaneamente in Svizzera non è tenuta ad annunciarsi e la sua autorizzazione di congedo per l’estero non è annullata se la durata del suo soggiorno in Svizzera non eccede tre mesi. In casi motivati, il CIVI può, su domanda, prorogare tale termine fino a sei mesi. Esso comunica la proroga alle autorità competenti in materia di tassa d’esenzione del Cantone di ultimo domicilio.3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Sezione 8 Servizio civile ordinario delle persone residenti all’estero

Art. 52

1

 La persona soggetta al servizio civile residente all’estero in congedo autorizzato non è tenuta a prestare servizio civile ordinario in Svizzera.

2

 Sono invece tenute a prestare servizio civile ordinario le persone soggette al servizio civile che:

  1. a.

    sono frontaliere (art. 48 cpv. 4); o

  2. b.

    risiedono all’estero senza il prescritto congedo (art. 48 cpv. 5).

Sezione 9 Computo del servizio civile

Art. 53Giorni di servizio computabili

(art. 24 LSC)
1

 Per l’adempimento del servizio civile ordinario sono computabili:

  1. a.

    ...

  2. b.

    i giorni dei corsi di formazione e i giorni non lavorativi accordati normalmente dagli organizzatori dei corsi;

  3. c.

    i periodi d’impiego a titolo di prova;

  4. d.

    i giorni di lavoro e i giorni non lavorativi accordati normalmente nell’istituto d’impiego;

  5. e.

    i giorni di lavoro secondo l’articolo 56 capoverso 1 lettere d ed f, sempreché la persona che presta servizio civile svolga in un siffatto giorno la propria attività per l’istituto d’impiego durante almeno cinque ore;

  6. f.

    i giorni di viaggio all’inizio e alla fine del periodo d’impiego;

  7. g.

    i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile sia temporaneamente incapace di lavorare secondo l’articolo 54 per causa di malattia o di infortunio;

  8. h.

    i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile compensi ore supplementari;

  9. i.

    i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile sia senza sua colpa incapace di lavorare per causa diversa da malattia o infortunio;

  10. j.

    i giorni di vacanza secondo l’articolo 72;

  11. k.

    la partecipazione a visite mediche di cui all’articolo 76b capoverso 1 lettera a nel quadro di impieghi all’estero;

  12. l.

    la partecipazione a un test attitudinale.1

2

 Il CIVI computa queste prestazioni solo se sono state effettuate nel quadro di un periodo d’impiego per il quale la persona che presta servizio civile sia stata convocata.

3

 Per i periodi d’impiego di una durata complessiva inferiore a 26 giorni o il cui residuo sia inferiore a 26 giorni, il CIVI computa al massimo il numero di giorni non lavorativi indicato nell’Appendice 2 numero 1, indipendentemente dal fatto che i giorni festivi non lavorativi siano caduti durante il periodo d’impiego.2

4

 Il computo dei giorni di servizio ha luogo per giorni interi.

5

 Se la persona che presta servizio civile segue, in virtù di una convocazione del CIVI, un corso introduttivo che ha luogo per ore, ma non partecipa a un impiego del servizio civile al di fuori delle ore del corso, il CIVI computa, ai fini dell’adempimento del servizio civile, un giorno per ogni otto ore di corso seguite.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 54Giorni computabili d’assenza per malattia o infortunio

(art. 24 LSC)
1

 Per 30 giorni d’impiego, il CIVI computa quali giorni di servizio civile adempiuto non oltre sei giorni di assenza dovuta a malattia o infortunio.

2

 Per periodi d’impiego più brevi e per frazioni inferiori a 30 giorni, il CIVI computa al massimo il numero di giorni di assenza indicato nell’Appendice 2 numero 2.1

3

 I giorni in cui la persona che presta servizio civile è solo parzialmente capace di lavorare non valgono quali giorni di assenza.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 55Diritto di usufruire di giorni d’assenza e di vacanze

(art. 24 LSC)
1

 La persona che presta servizio civile può prendere il numero di giorni d’assenza per malattia o infortunio o di giorni di vacanze corrispondente alla durata pianificata del suo periodo d’impiego.

2

 Se il CIVI interrompe anticipatamente il periodo d’impiego, esso computa sulla durata del servizio civile adempiuto solo il numero dei giorni di assenza o di vacanze corrispondente alla durata effettiva dell’impiego.

Art. 56Giorni di servizio non computabili

(art. 24 LSC)
1

 Non sono computabili come servizio civile adempiuto:

  1. a.

    ...

  2. b.

    i colloqui personali presso istituti d’impiego potenziali;

  3. c.

    i colloqui presso il CIVI;

  4. d.

    i giorni di lavoro durante i quali la persona che presta servizio civile si trova in congedo;

  5. e.

    ...

  6. f.

    i giorni di lavoro nei quali la persona che presta servizio civile sia assente in modo ingiustificato;

  7. g.

    i giorni durante i quali il periodo d’impiego è interrotto da un procedimento disciplinare conclusosi con la pronuncia di un provvedimento disciplinare;

  8. h.

    i giorni in cui la persona soggetta al servizio civile ha continuato a lavorare nell’istituto d’impiego benché fosse divenuta operante un’interruzione del periodo d’impiego (art. 43);

  9. i.

    l’esecuzione di una pena privativa della libertà fondata sugli articoli 72 a 76 LSC;

  10. k.

    la partecipazione ad atti d’istruzione concernenti un procedimento disciplinare o un caso di responsabilità civile, che abbiano luogo fuori di un periodo d’impiego;

  11. l.

    le visite mediche intervenute su convocazione del CIVI fuori di un periodo d’impiego;

  12. m.

    appuntamenti legati alle misure preventive di cui all’articolo 76b capoverso 1 lettera b;

  13. n.

    la giornata d’introduzione.

2

 Se la persona che presta servizio civile diviene, durante un congedo, temporaneamente incapace di lavorare a causa di malattia o infortunio, il CIVI computa come servizio civile adempiuto i giorni d’incapacità al lavoro nel quadro dei giorni d’assenza ai sensi dell’articolo 54.

Art. 56aVacanze aziendali1

(art. 24 LSC)

I giorni lavorativi che cadono durante le vacanze aziendali dell’istituto d’impiego non sono computati come giorni compiuti di servizio civile, a meno che la persona che presta servizio civile prenda allora le proprie vacanze.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Art. 57Comunicazione dei giorni computati

(art. 24 LSC)

Il CIVI comunica alla persona che presta servizio civile e all’istituto d’impiego quali sono i giorni da esso non computati. La persona che presta servizio civile può esigere nel termine di 30 giorni una decisione impugnabile con ricorso.

Sezione 10 ...

Capitolo 7 Statuto della persona soggetta al servizio civile

Sezione 1 Diritti e doveri in generale

Art. 59Consulenza

(art. 26 cpv. 1 LSC; art. 13 LAS)1
1

 Se necessario, il CIVI indica alle persone soggette al servizio civile bisognose di aiuto i servizi pubblici o privati specializzati.2

2

 Consiglia, se così richiesto, le persone soggette al servizio civile nelle questioni giuridiche relative all’adempimento del servizio civile.

3

 ...3

4

 Le autorità d’assistenza sociale del Cantone di dimora sono competenti per la consulenza e il sostegno sociale di una persona che presta servizio civile ed effettua il suo periodo d’impiego fuori del Cantone di domicilio quando essa, per presentarsi alle autorità d’assistenza sociale di quest’ultimo Cantone, sarebbe presumibilmente assente dall’istituto d’impiego per più di una giornata di lavoro.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  3. Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Art. 61Propaganda politica e proselitismo religioso1

(art. 27 LSC)

La persona che presta servizio civile deve astenersi da qualsiasi forma di propaganda politica o ideologica e di proselitismo religioso durante le ore di lavoro come pure nei locali dell’istituto d’impiego e negli alloggi comuni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 62Obblighi particolari derivanti da impieghi collettivi

(art. 27 cpv. 5 LSC)
1

 La persona che presta servizio civile assume i compiti supplementari risultanti dall’alloggio e dal vitto in comune, anche se essi devono essere adempiuti fuori dalle ore di lavoro.

2

 L’esecuzione di tali compiti non vale come effettuazione di ore supplementari.

3

 L’istituto d’impiego provvede affinché i compiti supplementari siano ripartiti nel modo più equo possibile tra i membri del gruppo.

4

 Nel fissare l’orario di lavoro di ogni membro del gruppo, l’istituto d’impiego tiene conto dell’onere addizionale risultante dall’adempimento dei compiti supplementari.

Sezione 2 Diritti nei confronti dell’istituto d’impiego

Art. 63Considerazione di obblighi religiosi

(art. 28 cpv. 1 LSC)

Nel fissare il tempo di lavoro e di riposo, l’istituto d’impiego tiene conto degli obblighi religiosi della persona che presta servizio civile, al pari di quanto fa per i propri lavoratori.

Art. 64Compensazione delle ore supplementari

(art. 28 cpv. 4 LSC)
1

 Le ore supplementari effettuate conferiscono alla persona che presta servizio civile il diritto di disporre di un tempo libero d’uguale durata, salvo che l’istituto d’impiego non accordi alcuna compensazione, o accordi una compensazione minore, ai propri lavoratori.

2

 Le ore supplementari decadono senza dar luogo ad indennità se non sono state compensate prima della fine del periodo d’impiego.

3

 Un periodo d’impiego non può essere prolungato per permettere la compensazione di ore supplementari.

Art. 65Prestazioni a favore di chi presta servizio civile; in generale

(art. 29 LSC)
1

 Il DEFR1 determina le prestazioni in denaro previste dall’articolo 29 LSC.2

2

 La persona che presta servizio civile e non accetta le prestazioni in natura offerte dall’istituto d’impiego non può esigere prestazioni in denaro corrispondenti, salvo in casi in cui non possa essere ragionevolmente preteso che essa accetti le prestazioni in natura.3

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).

Art. 66Alloggio1

(art. 29 cpv. 1 lett. d e 2 LSC)

Se l’istituto d’impiego non è in grado alloggiare la persona che presta servizio civile, le propone un alloggio esterno accettabile, assumendone le spese effettive comprovate.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 67Indennità per spese di trasferta1

(art. 29 cpv. 1 lett. e nonché 2 LSC)
1

 L’istituto d’impiego rimborsa alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall’alloggio al luogo di lavoro. Il rimborso dipende dalle spese risultanti dall’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici sulla base dell’offerta più conveniente.

2

 La persona che presta servizio civile non ha diritto al rimborso se utilizza il proprio alloggio privato, benché l’istituto d’impiego le abbia offerto un alloggio accettabile più vicino al luogo d’impiego. L’istituto d’impiego rimborsa tuttavia alla persona che presta servizio civile le spese effettive e comprovate sostenute per compiere il tragitto quotidiano di andata e ritorno dall’alloggio privato al luogo di lavoro se l’alloggio offerto si trova a una distanza nettamente maggiore di quella dell’alloggio privato.

3

 Se la persona che presta servizio civile utilizza un abbonamento, l’istituto d’impiego rimborsa le spese pro rata per i giorni computabili dell’impiego, purché ciò rappresenti per esso la soluzione più conveniente. Altrimenti, l’istituto d’impiego si accolla le spese che dovrebbe assumersi ai sensi del capoverso 1.

4

 Se la persona che presta servizio civile utilizza un veicolo a motore privato anziché i mezzi di trasporto pubblici, non ha diritto a un’indennità di trasferta, salvo che il tragitto quotidiano di andata e ritorno non ecceda le tre ore.

5

 Se l’utilizzazione di un veicolo a motore privato per l’intero tragitto o per una parte di esso è indispensabile, l’istituto d’impiego versa un rimborso alla persona che presta servizio civile.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 68Spese supplementari relative al servizio civile prestato all’estero

(art. 29 cpv. 1 lett. f LSC)

In caso di impiego all’estero, l’istituto d’impiego assume a proprio carico i costi connessi necessariamente con l’adempimento dei compiti come pure quelli usualmente rimborsati ai propri lavoratori. Il CIVI regola i particolari.

Art. 69Esclusione di altre prestazioni1

(art. 29 LSC)
1

 È nullo ogni accordo tra l’istituto d’impiego e chi presta servizio civile che prevede un’estensione o una riduzione delle prestazioni di cui all’articolo 29 LSC.2

2

 L’istituto d’impiego non è autorizzato a fornire a chi presta servizio civile né a persone a lui vicine prestazioni di valore pecuniario eccedenti il quadro dell’articolo 29 LSC, a meno che si tratti di prestazioni in denaro che sostituiscono prestazioni in natura non accettate (art. 65 cpv. 2).3

3

 La persona che presta servizio civile rimborsa all’istituto d’impiego, a norma dell’articolo 64 del Codice delle obbligazioni4, le prestazioni che le sono state versate in violazione del capoverso 2.

4

 Le prestazioni in denaro che chi presta servizio civile ha versato all’istituto d’impiego sotto forma di doni o di prestazioni analoghe durante un periodo d’impiego devono essergli rimborsate completamente. È nulla qualsiasi promessa di doni o di prestazioni analoghe fatta dalla persona che presta servizio civile all’istituto d’impiego nell’ambito della pianificazione dei suoi periodi d’impiego o durante un periodo d’impiego.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).
  4. RS 220
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

Art. 70Congedo: a. procedura

(art. 30 LSC)1
1

 Il congedo è accordato su domanda di chi presta servizio civile, dall’istituto d’impiego o dal CIVI nella sua convocazione.

2

 Chi presta servizio civile presenta la domanda di congedo per scritto e le acclude gli eventuali mezzi di prova.

3

 ...2

4

 Non è più autorizzata a prendere o a continuare un congedo quando ne sia venuto meno il motivo.3

5

 L’istituto d’impiego acclude alla comunicazione dei giorni di servizio destinata al CIVI la domanda di congedo approvata.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 1998, in vigore dal 1° nov. 1998 (RU 1998 2519).

Art. 71b.direttive per la decisione

(art. 30 LSC)
1

 Nei casi seguenti l’istituto d’impiego accorda tre giorni di congedo al massimo a chi presta servizio civile:

  1. a.

    decesso o malattia grave di un congiunto prossimo;

  2. b.

    matrimonio;

  3. c.

    nascita di un figlio;

  4. d.

    esame di formazione professionale da sostenere che non possa essere differito.

2

 Esso accorda inoltre un giorno di congedo al massimo per:

  1. a.

    ...

  2. b.

    iscriversi a una scuola o informarsi previamente al riguardo, ove la presenza personale di chi presta servizio civile sia assolutamente necessaria;

  3. c.

    partecipare a sedute di autorità, quando chi presta servizio civile disponga di un pertinente mandato.

3

 L’istituto d’impiego può, se le condizioni aziendali lo consentono, accordare un giorno di congedo al massimo:

  1. a.

    per pratiche urgenti che la persona che presta servizio civile non è in grado di svolgere durante il tempo libero o nel quadro dell’orario libero;

  2. b.

    per altri scopi importanti, ove il rigetto della domanda comporterebbe per il richiedente o per il suo datore di lavoro difficoltà eccessive.

4

 Se vuole accordare un congedo più lungo, l’istituto d’impiego chiede al CIVI l’autorizzazione ad accordarlo.1

5

 In quanto le condizioni aziendali lo consentano, l’istituto d’impiego può accordare alla persona che presta servizio un congedo per la formazione o il perfezionamento professionali, a condizione che essa ricuperi l’assenza eccedente due ore settimanali. L’istituto d’impiego deve tuttavia chiedere il parere del CIVI quando si tratta di una formazione o perfezionamento che ha luogo regolarmente.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 72Giorni di vacanza

(art. 24 LSC)1
1

 In un periodo d’impiego ininterrotto di almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile ha diritto a otto giorni di vacanza per i primi 180 giorni e ad altri due per ogni periodo di 30 giorni supplementare.2

2

 ...3

3

 I giorni di vacanza non presi decadono senza dar luogo a indennità.

4

 La persona che presta servizio civile che compie un periodo d’impiego ininterrotto in più istituti d’impiego riceve i giorni di vacanza proporzionatamente per ogni istituto d’impiego.4

5

 Se una persona soggetta al servizio civile vuole prolungare un impiego di una durata inferiore a 180 giorni in modo tale da avere diritto di ricevere giorni di vacanza e se, contemporaneamente, vuole cambiare istituto d’impiego, il CIVI accorda il prolungamento solo se gli istituti d’impiego si accordano sulla ripartizione dei giorni di vacanza.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  3. Abrogato dal n. I dell’O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 73Vacanze aziendali

(art. 79 LSC)
1

 Chi presta servizio civile prende, se possibile, i suoi giorni di vacanza durante le vacanze annuali dell’istituto d’impiego.

2

 e 3 ... 1

  1. Abrogati dal n. I dell’O del 10 dic. 2010, con effetto dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Sezione 3 Obblighi nei confronti delle autorità e dell’istituto d’impiego

Art. 75Obbligo di notificazione a. dati destinati al controllo1

(art. 32 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio al CIVI, in particolare:

  1. a.

    il cambiamento di indirizzo del domicilio e del luogo di soggiorno;

  2. b.

    la modifica dei suoi dati personali;

  3. c.

    la sua professione ed eventuali cambiamenti della stessa;

  4. d..

    ...

2

 ...2

3

 Le persone soggette al servizio civile che non sono raggiungibili per più di sei mesi all’indirizzo notificato comunicano al CIVI un recapito in Svizzera.

4

 Il CIVI può prendere le misure necessarie per accertare il domicilio e il luogo di soggiorno di una persona soggetta al servizio civile.

5

 Il CIVI trasmette le modifiche dei dati personali al Comando Istruzione.3

6

 I capoversi 1 lettere a e b, 3 e 4 si applicano per analogia alle persone escluse dal servizio civile in virtù dell’articolo 12 LSC fino alla fine dell’anno in cui vengono licenziate dal servizio civile.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  3. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).
  4. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

Art. 76b.Incapacità al lavoro

(art. 32 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio al CIVI la sua impossibilità, per ragioni di salute, di dar seguito a una convocazione. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.

2

 Chi presta servizio civile comunica senza indugio all’istituto d’impiego ogni limitazione della sua capacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.

3

 La persona che presta servizio civile si procura un certificato medico e lo presenta all’istituto d’impiego entro tre giorni. La scelta del medico è libera. Se il periodo d’impiego dura più di un giorno, essa deve presentare un certificato medico soltanto se la limitazione della capacità al lavoro dura più di un giorno.1

4

 L’istituto d’impiego avvisa senza indugio il CIVI se la durata prevedibile dell’incapacità al lavoro eccede cinque giorni.2

5

 Esso acclude il certificato medico alla prossima comunicazione dei giorni di servizio destinata al CIVI.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 76ac. pregiudizio alla salute delle persone soggette al servizio civile1

(art. 32 LSC)

All’inizio di ogni periodo d’impiego, la persona soggetta al servizio civile notifica al CIVI qualsiasi pregiudizio alla sua salute e alla sua capacità al lavoro. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 1998 (RU 1998 2519). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 76bMisure mediche precedenti agli impieghi all’estero1

(art. 7 cpv. 4 lett. a LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile che intende svolgere un impiego all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario»:

  1. a.

    si sottopone a una visita medica volta a determinare la sua idoneità fisica e psichica all’impiego;

  2. b.

    applica le misure preventive prescritte dal servizio specializzato, tra cui le vaccinazioni e l’assunzione di farmaci.

2

 Il CIVI determina il servizio specializzato incaricato della visita medica e della prescrizione delle misure preventive.

3

 Il CIVI può disporre le misure di cui al capoverso 1 anche nei confronti delle persone soggette al servizio civile che intendono prestare un servizio all’estero in un altro ambito d’attività.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 77Obbligo d’informazione1

(art. 32 LSC)

La persona soggetta al servizio civile collabora ai rilevamenti statistici del CIVI nonché alle misure di controllo dei risultati. Le persone che hanno presentato una domanda di ammissione sono soggette a quest’obbligo nel quadro della giornata d’introduzione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Sezione 4 Introduzione e formazione

Art. 78Introduzione da parte dell’istituto d’impiego

(art. 48 cpv. 2 LSC)1

L’istituto d’impiego trasmette alla persona che presta servizio civile, fondandosi su un programma d’introduzione, le conoscenze di base pratiche e le capacità necessarie per svolgere correttamente, in maniera economica e senza causare danni l’attività prevista nella convocazione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 79Spese d’introduzione a carico dell’istituto d’impiego

(art. 37 cpv. 2 e 48 cpv. 2 LSC)1
1

 L’istituto d’impiego assume di regola a proprio carico le spese inerenti ai corsi d’introduzione necessari per le persone che vi prestano servizio civile.

2

 La Confederazione può assumere fino a un terzo delle spese inerenti ai corsi d’introduzione, ma al massimo 833 franchi per ogni persona che presta servizio civile, quando l’istituto d’impiego non è in grado di trasmettere direttamente le conoscenze materiali necessarie.

3

 L’istituto d’impiego che desideri ottenere un aiuto della Confederazione presenta una domanda motivata al CIVI con sufficiente anticipo rispetto all’emissione della convocazione. Se, pur non esistendo al riguardo ragioni particolari, la domanda perviene al CIVI solo dopo l’inizio dell’introduzione, la Confederazione non assume a proprio carico le spese d’introduzione già incorse.

4

 Il CIVI può subordinare a oneri e condizioni la sua garanzia per le spese.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 80Corsi di formazione predisposti dal CIVI1

(art. 36 cpv. 2 lett. a e 3 nonché 37 cpv. 1 LSC)
1

 Il CIVI organizza corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego sui temi seguenti:

  1. a.

    comunicazione e assistenza;

  2. b.

    assistenza ai malati;

  3. c.

    assistenza alle persone disabili;

  4. d.

    assistenza alle persone anziane;

  5. e.

    assistenza ai bambini;

  6. f.

    assistenza ai giovani;

  7. g.

    protezione dell’ambiente e della natura;

  8. h.

    uso della motosega;

  9. i.

    sicurezza durante l’impiego all’estero.

2

 Il CIVI può organizzare altri corsi di formazione:

  1. a.

    se essi sono di migliore qualità o meno onerosi dei corsi d’introduzione degli istituti d’impiego;

  2. b.

    se gli istituti d’impiego non hanno la possibilità di assicurare l’introduzione e ciò riguarda un numero consistente di persone;

  3. c.

    per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione.

3

 Il CIVI può incaricare terzi di organizzare i corsi di formazione e può consultare specialisti esterni.

4

 Esso assicura un sistema completo di gestione della qualità della formazione.

5

 I corsi di formazione predisposti dal CIVI non dispensano l’istituto d’impiego dall’obbligo d’introduzione di cui all’articolo 78.

6

 La Confederazione versa fino a 3000 franchi per ogni partecipante e per ogni corso.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 81Partecipazione ai corsi1

(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a ed e LSC)
1

 Chi presta servizio civile segue i corsi di formazione previsti dai mansionari, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 81a.

2

 Il CIVI può dispensare la persona soggetta al servizio civile dalla frequenza del corso di formazione:

  1. a.

    su richiesta della persona soggetta al servizio civile, se può dimostrare di possedere una formazione analoga;

  2. b.

    se per motivi di salute la persona soggetta al servizio civile non può seguire o portare a termine il corso di formazione e non è possibile trovare un corso alternativo.

3

 Chi ha seguito un corso di formazione non deve seguirlo nuovamente per altri impieghi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 81aMomento e durata dei corsi di formazione e dei periodi d’impiego successivi1

(art. 36 cpv. 1 e 2 lett. a–d LSC)
1

 Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito delle cure e dell’assistenza segue i corsi seguenti:

  1. a.

    prima o all’inizio dell’impiego, un corso di cinque giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera a; e

  2. b.

    durante le prime quattro settimane d’impiego, un corso di cinque giorni su uno dei temi di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettere b–f, stabilito in base al mansionario.

2

 Se l’impiego dura almeno 180 giorni, la persona che presta servizio civile deve inoltre seguire un corso di approfondimento di cinque giorni su un tema di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettere b–f, stabilito in base al mansionario. Il corso di approfondimento deve essere seguito almeno un mese dopo la frequenza del corso di cui al capoverso 1 lettera b, ma al più tardi due mesi prima della fine dell’impiego.

3

 Chi effettua un periodo d’impiego di almeno 54 giorni nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste» segue un corso di cinque giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera g nelle prime quattro settimane dell’impiego.

4

 Se il CIVI non può offrire un numero sufficiente di posti nel corso di formazione durante il periodo ottimale, il corso può essere seguito in un momento precedente o successivo.

5

 L’uso della motosega è consentito soltanto a chi ha in precedenza seguito il relativo corso di due giorni di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera h.

6

 Chi intende effettuare un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» segue precedentemente un corso di cui all’articolo 80 capoverso 1 lettera i della durata compresa tra i due e i cinque giorni qualora la situazione della sicurezza nel luogo d’impiego dovesse richiederlo.

7

 Il CIVI può autorizzare la frequenza del corso di assistente di cura della Croce Rossa Svizzera:

  1. a.

    se l’istituto d’impiego lo richiede espressamente e l’impiego dura almeno 180 giorni;

  2. b.

    in vista di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2009 (RU 2009 1101). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 82Spese per l’elaborazione dei programmi1

(art. 37 cpv. 2 lett. a LSC)
1

 Se il CIVI dichiara che il programma di corsi elaborato da un istituto d’impiego o da un terzo è determinante per corsi di formazione diversi da quelli offerti dal CIVI, la Confederazione può assumere a proprio carico fino al 75 per cento delle spese concernenti i lavori di elaborazione effettuati senza mandato del CIVI.

2

 Il CIVI può conferire direttamente l’incarico di elaborare un programma di corsi destinato a servire come base per i corsi d’introduzione impartiti dagli istituti d’impiego o per i corsi di formazione specifici in funzione dell’impiego. La Confederazione ne assume le spese.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Sezione 5 Spese di viaggio e di trasporto dei bagagli

Art. 83Viaggi non a carico della persona soggetta al servizio civile

(art. 39 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile, quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio, viaggia dal domicilio o dal luogo di soggiorno a quello d’impiego e viceversa senza dover sopportare le spese relative se si serve dei mezzi di trasporto pubblici.1

2

 ...2

3

 La persona che presta servizio civile e non utilizza il suo alloggio privato durante il periodo d’impiego ha inoltre diritto una volta alla settimana a un viaggio gratuito con i mezzi di trasporto pubblici dal luogo d’impiego al domicilio o al luogo di soggiorno e viceversa.3

4

 Il CIVI stabilisce il numero dei viaggi secondo il capoverso 3 in proporzione alla durata dell’impiego.4

5

 La persona che presta servizio civile riceve, su richiesta, i titoli di trasporto necessari.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Abrogato dal n. I dell’O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Art. 84Notificazione e conteggio1

(art. 39 LSC)
1

 Il CIVI rileva periodicamente presso le persone che prestano servizio civile i viaggi da esse effettuati secondo l’articolo 83.

2

 La Confederazione rimborsa alle imprese dei trasporti pubblici le spese di tali viaggi. È applicata una tariffa ridotta.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 85Viaggi a tariffa ridotta1

(art. 39 LSC)

Durante il periodo d’impiego, chi presta servizio civile viaggia a tariffa ridotta sui mezzi di trasporto pubblici se munito di tessera d’identità del servizio civile.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).

Art. 86Spese per il trasporto dei bagagli

(art. 39 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile paga direttamente le spese del trasporto dei bagagli quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio.

2

 Il CIVI rimborsa alla persona soggetta al servizio civile, dietro presentazione delle ricevute, le spese di tali trasporti effettuati mediante mezzi di trasporto pubblici, se detti trasporti erano necessari. Esso non assume a proprio carico le spese di trasloco.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Sezione 6 Equipaggiamento a scopo d’identificazione

Art. 86a1

(art. 40a LSC)
1

 Il CIVI stabilisce quali equipaggiamenti possono essere consegnati alla persona che presta servizio civile, a scopo d’identificazione, gratuitamente in proprietà.

2

 L’entità degli equipaggiamenti consegnati gratuitamente dipende dal numero di giorni di servizio civile che restano da prestare.

3

 Equipaggiamenti supplementari possono essere consegnati alle persone soggette al servizio civile dietro pagamento di un emolumento.

4

 Il CIVI emana istruzioni concernenti l’utilizzazione e il trattamento degli equipaggiamenti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Art. 86bIdentificazione degli istituti d’impiego e degli impieghi di gruppo

(art. 15a LSC)
1

 Il CIVI può sostenere le istituzioni che intendono rendere visibile il loro riconoscimento quale istituto d’impiego mettendo a loro disposizione supporti scritti adeguati.

2

 Il CIVI provvede affinché gli impieghi di gruppo possano essere identificati quali impieghi di servizio civile.

Capitolo 8 Procedura per il riconoscimento quale istituto d’impiego

Art. 87Domanda1

(art. 41 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LSC)
1

 Nella sua domanda, l’istituto richiedente deve dimostrare di adempiere le condizioni di cui agli articoli 2–6 LSC.

2

 Se soddisfa tutti i requisiti ad eccezione dell’articolo 4 capoverso 1 LSC, deve inoltre dimostrare che i mansionari delle persone che prestano servizio civile contengono esclusivamente compiti corrispondenti agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC (art. 42 cpv. 2bis LSC).

3

 Inoltre, l’istituto richiedente acclude alla domanda la documentazione seguente:

  1. a.

    il rapporto di attività e di gestione degli ultimi due anni;

  2. b.

    lo statuto e le basi giuridiche;

  3. c.

    l’organigramma dell’intero istituto e il piano dei posti di lavoro del settore parziale interessato;

  4. d.

    i mansionari delle persone che prestano servizio civile;

  5. e.

    una prova della sua utilità pubblica; il CIVI può esentare da tale prova le istituzioni di diritto pubblico.

4

 Gli istituti che propongono impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» devono inoltre allegare la documentazione seguente:

  1. a.

    l’elenco delle organizzazioni partner;

  2. b.

    la descrizione delle misure di sicurezza previste, compreso il programma d’introduzione delle persone che prestano servizio civile alle questioni riguardanti la sicurezza;

  3. c.

    la descrizione dei progetti in corso e la documentazione comprovante i progetti conclusi positivamente;

  4. d.

    la documentazione comprovante le modalità di finanziamento e di valutazione dei progetti.

5

 Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 3. Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all’articolo 5 o 6.

6

 Chi intende far capo a persone soggette al servizio civile per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione allega alla propria domanda una conferma delle autorità locali o dell’organo di condotta competente. La conferma contiene in particolare indicazioni sull’evento e sul coordinamento tra l’impiego del servizio civile e di altre forze d’intervento nonché una stima delle spese.

7

 Il capoverso 6 si applica anche a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.

8

 L’istituto richiedente illustra:

  1. a.

    il tipo d’introduzione di cui hanno bisogno le persone che prestano servizio civile e il modo in cui esso può coprire tale bisogno d’introduzione;

  2. b.

    quali impieghi richiedono requisiti particolari per quanto concerne la reputazione delle persone soggette al servizio civile;

  3. c.

    quali requisiti particolari richiesti alla persona che presta servizio civile dall’impiego secondo il mansionario devono essere verificati dal CIVI;

  4. d.

    i compiti della persona che presta servizio civile che devono essere previsti dal mansionario.

9

 Se l’istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC, il mansionario può contenere compiti che non corrispondono agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC.

10

 L’istituto richiedente dichiara, quale istituto d’impiego, di volere rispettare i diritti e gli obblighi secondo la LSC e le sue ordinanze d’esecuzione.

11

 Il CIVI può esigere ulteriori documenti e informazioni.

12

 Le persone competenti del CIVI possono visitare gli istituti d’impiego.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 87aDomanda presentata per via elettronica

(art. 41 cpv. 1 LSC)
1

 L’istituto richiedente può presentare per via elettronica la sua domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego. Conferma la presentazione della stessa inviando successivamente una dichiarazione originale, firmata a mano, secondo l’articolo 87 capoverso 10.1

2

 Le proposte di modifica del riconoscimento non necessitano della dichiarazione di cui al capoverso 1.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 88Reiezione in seguito a domanda sufficiente di impieghi possibili

(art. 42 cpv. 3 lett. a LSC)
1

 Il CIVI valuta la domanda di impieghi possibili in funzione dei singoli spazi economici del bacino di riferimento di un centro regionale.

2

 Per la valutazione della domanda di impieghi possibili, il CIVI si basa sul grado d’occupazione di mansionari di analogo orientamento in istituti d’impiego paragonabili.

3

 Se istituisce un programma prioritario, il CIVI può prescindere dall’applicazione del capoverso 2.

Art. 89Riconoscimento

(art. 42 e 43 cpv. 1 LSC)
1

 La decisione di riconoscimento contiene in particolare:

  1. a.

    mansionari con indicazione dei requisiti;

  2. b.

    il numero dei posti di lavoro autorizzati per ciascun mansionario;

  3. c.

    il numero massimo di persone che prestano servizio civile occupate simultaneamente nell’istituto d’impiego (art. 9);

  4. d.

    un’indicazione circa l’obbligo di pagare tributi e il loro ammontare;

  5. e.

    la designazione dell’organo autorizzato a impartire istruzioni alla persona che presta servizio civile.

2

 Il CIVI limita la durata della decisione di riconoscimento se si tratta di impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o di impieghi per la rigenerazione.1

2bis

Esso limita inoltre la durata della decisione di riconoscimento in caso di impiego per la prevenzione di una catastrofe o di una situazione d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.2

3

 Nella decisione di riconoscimento, il CIVI può prospettare all’istituto d’impiego una partecipazione della Confederazione alle spese d’introduzione (art. 37 LSC) e aiuti finanziari (art. 47 LSC).

4

 Se la domanda si riferiva a più istituti, ognuno di essi riceve una propria decisione.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 90Riconoscimento di un ente della Confederazione

(art. 42 LSC)
1

 Il riconoscimento di un ente della Confederazione quale istituto d’impiego è formalizzato mediante un accordo scritto con il CIVI.

2

 Tale riconoscimento può essere adeguato o revocato di comune accordo.

Art. 91Verifica della decisione di riconoscimento

(art. 42 LSC)1
1

 Il CIVI può verificare in qualsiasi momento la conformità della decisione di riconoscimento alle condizioni legali.

2

 Il CIVI può esigere documenti e informazioni dall’istituto d’impiego.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 92Adeguamento e revoca della decisione di riconoscimento

(art. 23 cpv. 1 e 42 LSC)1
1

 Il CIVI può adeguare la decisione di riconoscimento se l’istituto d’impiego ne fa domanda, se lo richiedono i risultati di un’ispezione o se un mansionario è divenuto obsoleto.

2

 Il CIVI adegua la decisione di riconoscimento se lo richiede la sua verifica secondo l’articolo 91 o se cambia la cerchia degli istituti d’impiego soggetti al pagamento di tributi secondo l’articolo 46 LSC.

3

 Il CIVI può revocare la decisione di riconoscimento se, per tre anni consecutivi, nell’istituto d’impiego non hanno avuto luogo impieghi o vi hanno avuto luogo soltanto impieghi a titolo di prova.

4

 Il CIVI revoca la decisione di riconoscimento se l’istituto d’impiego:

  1. a.

    non adempie più una delle condizioni di riconoscimento di cui agli articoli 2–6 ed eventualmente 42 capoverso 2bis LSC;

  2. b.

    viola ripetutamente singoli obblighi imposti dalla legge o dalle relative ordinanze oppure dalla decisione di riconoscimento; o

  3. c.

    non garantisce più, per altri motivi, l’esecuzione normale del servizio civile.2

4bis

 Se il CIVI viene a conoscenza di circostanze che potrebbero causare la revoca del riconoscimento, esso può revocare le convocazioni a impieghi già ordinate, ma la cui entrata in servizio non ha ancora avuto luogo.3

4ter

 Il CIVI procura immediatamente un nuovo impiego alla persona soggetta al servizio civile interessata da una revoca della convocazione.4

5

 La revoca è decisa per una data in cui tutti i periodi d’impiego in corso siano terminati.

6

 Il CIVI può chiedere informazioni all’autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.

7

 Un’istituzione la cui decisione di riconoscimento è stata revocata secondo il capoverso 4 lettere b o c può presentare una nuova domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego al più presto cinque anni dopo che la decisione di revoca è passata in giudicato.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 1° ago. 2007 (RU 2007 3461).

Capitolo 9 Statuto dell’istituto d’impiego

Sezione 1 Rapporti con le autorità

Art. 93Ispezioni; contatti12

(art. 44 LSC)
1

 Il CIVI effettua ispezioni nell’istituto d’impiego e può incaricarne terzi specializzati.3

2

 Il CIVI comunica i risultati agli interessati in funzione del loro coinvolgimento.

3

 Il CIVI intrattiene contatti regolari con l’istituto d’impiego.4

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).
  4. Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Art. 94Obbligo d’informare; notificazione dei giorni di servizio effettuati

(art. 45 LSC)
1

 Su richiesta del CIVI, l’istituto d’impiego fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni utili relative al servizio civile e gli consegna i documenti necessari. Gli comunica senza indugio avvenimenti particolari importanti.

2

 L’istituto d’impiego invia al CIVI, entro cinque giorni dalla fine del periodo di conteggio, la notificazione dei giorni di servizio.1

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 95Ammontare dei tributi dell’istituto d’impiego1

(art. 46 cpv. 1 LSC)
1

 Il tributo di un istituto d’impiego segue la tariffa progressiva secondo l’Appendice 2a. Il calcolo si basa sul relativo importo giornaliero secondo l’Appendice 2a applicabile all’inizio di un periodo di notifica.

2

 Durante i primi 26 giorni del periodo d’impiego, l’istituto d’impiego deve soltanto la metà dei tributi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Art. 96Rinuncia alla riscossione di tributi1

(art. 46 cpv. 1bis, 2 e 3 LSC)
1

 Il CIVI può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i tributi se:

  1. a.

    in un settore d’attività in una regione, l’offerta di posti d’impiego autorizzati copre meno del 50 per cento della domanda di possibilità d’impiego corrispondenti;

  2. b.

    l’istituto d’impiego è un’azienda agricola il cui reddito non supera i 25 000 franchi all’anno;

  3. c.

    ha proceduto a una convocazione d’ufficio (art. 31a cpv. 4) perché la persona che presta servizio civile non ha cooperato in maniera sufficiente per concludere una convenzione d’impiego; il CIVI deve essere giunto alla conclusione, sulla base del comportamento tenuto in precedenza dalla persona che presta servizio civile, che quest’ultima necessita di un’assistenza speciale e che l’onere supplementare che ciò comporta è particolarmente elevato;

  4. d.

    la persona che presta servizio civile convocata è affetta da una malattia, purché precedentemente:

    1. 1.

      abbia svolto un colloquio presso il CIVI, e

    2. 2.

      il CIVI sia giunto alla conclusione, dopo aver consultato l’istituto d’impiego, che la persona che presta servizio civile necessita di un’assistenza speciale e che l’onere supplementare che ciò comporta è particolarmente elevato;

  5. e.

    si tratta di un impiego per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di una situazione d’emergenza o per la rigenerazione.

2

 Il CIVI riscuote tuttavia i tributi:

  1. a.

    se si tratta di comunità aziendali, anche se composte di aziende agricole il cui reddito individuale non supera i 25 000 franchi annui;

  2. b.

    se si tratta di aziende con pascoli comunitari e di aziende d’estivazione formate da diversi gestori privati indipendenti.

3

 Per calcolare il reddito di cui al capoverso 1 lettera b e al capoverso 2 lettera a il CIVI si basa sul reddito imponibile tassato secondo la legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati, e maggiorato di 500 franchi per ogni 10 000 franchi di sostanza imponibile secondo l’ultima tassazione definitiva. Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato fino al momento della presentazione della domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l’assoggettamento.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. RS 642.11

Art. 97Aiuto finanziario a favore dell’istituto d’impiego

(art. 47 LSC)
1

 Il CIVI può accordare un aiuto finanziario se l’istituto d’impiego, malgrado comprovati sforzi di risparmio, non è in grado di garantire integralmente il finanziamento di un progetto, l’attuazione dello stesso risulta pregiudicata senza un aiuto finanziario e il CIVI è particolarmente interessato alla sua realizzazione. Possono essere concessi aiuti finanziari soltanto a favore di:

  1. a.

    progetti comprendenti lavori pratici nell’ambito d’attività «protezione dell’ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste»;

  2. b.

    progetti nell’ambito d’attività «conservazione dei beni culturali».1

2

 L’istituto d’impiego presenta la domanda al CIVI con un anticipo sufficiente rispetto all’inizio del progetto in particolare con le indicazioni seguenti:2

  1. a.

    una descrizione completa del progetto;

  2. b.

    un preventivo;

  3. c.

    la dimostrazione che sono state prese tutte le misure ragionevoli per limitare i costi;

  4. d.

    la prova che sono state valutate ed esaurite tutte le altre fonti di finanziamento;

  5. e.

    un piano di finanziamento completo che informi anche sul fabbisogno finanziario ancora scoperto.

3

 Il CIVI sottopone per parere la domanda al servizio competente della Confederazione o del Cantone interessato. Tale servizio valuta, all’attenzione del CIVI, la necessità, l’opportunità e l’economicità del progetto proposto.

4

 L’aiuto finanziario della Confederazione contribuisce a colmare lo scoperto del fabbisogno finanziario del progetto. L’aiuto è accordato solo fino a concorrenza dell’ammontare delle spese causate dalla partecipazione al progetto di persone che prestano servizio civile.

5

 Il contributo federale è determinato sulla base del preventivo approvato del progetto, in forma forfettaria per giorno di servizio e fissando un importo massimo dei costi. L’aiuto finanziario non deve eccedere la metà dei costi preventivati computabili del progetto. Non sono computabili i costi del progetto sorti prima della presentazione della domanda.3

6

 Il pagamento avviene sulla base dei giorni di servizio prestati.4

7

 L’istituto d’impiego riferisce regolarmente al CIVI in merito allo svolgimento del progetto. Al termine del progetto, gli presenta un rapporto e un conto finale.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  5. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 97aMateriale in prestito per l’identificazione degli istituti d’impiego1

(art. 40a LSC)
1

 Il CIVI può dare in prestito a tutti gli istituti d’impiego targhe segnaletiche a scopo d’identificazione.

2

 Esso può dare in prestito agli istituti d’impiego, a scopo d’identificazione in caso di impieghi di gruppo, il seguente materiale:

  1. a.

    vestiti impermeabili;

  2. b.

    colonne informative;

  3. c.

    altri oggetti adeguati per identificare gli istituti d’impiego.

3

 L’istituto d’impiego assume i costi risultanti dall’apposizione di informazioni relative all’istituto d’impiego sulle targhe segnaletiche e sulle colonne informative.

4

 Il materiale dato in prestito rimane di proprietà della Confederazione. Gli istituti d’impiego provvedono alla sua manutenzione. Se necessario, il CIVI può fornire il materiale sostitutivo.

5

 Gli istituti d’impiego danno in prestito alle persone che prestano servizio civile i vestiti impermeabili e li ritirano alla fine del periodo d’impiego.

6

 Gli istituti d’impiego e le persone che prestano servizio civile possono utilizzare il materiale in prestito soltanto per attività svolte nell’ambito del servizio civile e non possono venderlo né darlo in pegno.

7

 Il CIVI emana istruzioni concernenti la restituzione del materiale dato in prestito.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Art. 98Enti della Confederazione quali istituti d’impiego1

(art. 44–47 LSC)
1

 L’articolo 47 LSC non si applica agli istituti d’impiego che sono enti della Confederazione.

2

 Il CIVI può formulare raccomandazioni a tali istituti d’impiego e informare gli organi loro preposti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Sezione 2 Rapporti con le persone che prestano servizio civile

Art. 99Delega a terzi del diritto d’impartire istruzioni

(art. 49 cpv. 2 lett. b LSC)
1

 La delega a terzi del diritto d’impartire istruzioni è consentita solo se l’impiego a favore di terzi della persona che presta servizio civile è previsto nel mansionario.1

2

 L’istituto d’impiego limita il diritto delegato d’impartire istruzioni nel tempo, nello spazio e nella materia e per quanto concerne i terzi beneficiari. Non è consentita una cessione integrale a terzi del diritto d’impartire istruzioni.2

3

 La delega del diritto d’impartire istruzioni non dispensa l’istituto d’impiego dai propri obblighi.

4

 L’istituto d’impiego è responsabile del modo con cui i terzi fanno uso del diritto d’impartire istruzioni, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile.3

5

 L’istituto d’impiego informa la persona che presta servizio civile circa il diritto di terzi d’impartirle istruzioni.4

6

 I terzi cui è stato delegato il diritto d’impartire istruzioni non possono subdelegare tale diritto ad altre persone o istituzioni.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).
  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 99aDiritto d’impartire istruzioni in caso d’impieghi di gruppo1

(art. 27 cpv. 5 e 49 LSC)
1

 In caso d’impieghi di gruppo, l’istituto d’impiego può delegare a persone qualificate che prestano servizio civile il diritto d’impartire istruzioni.

2

 L’istituto d’impiego limita nel tempo, nello spazio e nella materia il diritto delegato d’impartire istruzioni.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Art. 100Cessione di diritti e obblighi

(art. 50 cpv. 1 LSC)1
1

 L’istituto d’impiego che intenda cedere i suoi diritti e obblighi ad altri istituti presenta al CIVI una domanda che, per ognuno degli istituti interessati, adempia i requisiti di cui all’articolo 87 capoversi 2–4 e 6.2

1bis

 Il CIVI può sottoporre la domanda, per parere, all’autorità cantonale competente preposta al mercato del lavoro e ad altri enti specializzati.3

2

 Il CIVI decide sulla domanda nel quadro della procedura di riconoscimento, nella convocazione o con decisione separata.

3

 Esso comunica la propria decisione:

  1. a.

    all’istituto d’impiego;

  2. b.

    agli istituti interessati;

  3. c.

    agli enti secondo il capoverso 1bis che hanno espresso un parere.

  4. d.

    ...

4

 L’accordo del CIVI non vale come riconoscimento degli istituti beneficiari.

5

 L’istituto d’impiego rimane l’interlocutore del CIVI. Esso è responsabile del rispetto dei diritti e degli obblighi da parte degli istituti beneficiari, come pure dei loro atti e omissioni nei confronti di chi presta servizio civile.

6

 L’istituto che ha beneficiato della cessione dei diritti e degli obblighi non è autorizzato a subdelegarli ad altri istituti.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).
  3. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

Capitolo 10 Disposizioni sulla responsabilità civile e disposizioni penali

Art. 101Domanda

(art. 58 LSC)

Chiunque intenda far valere un danno fondato sulle disposizioni della LSC concernenti la responsabilità civile presenta la sua domanda al CIVI.

Art. 102Frode per eludere il servizio civile

(art. 78 LSC)
1

 La persona soggetta al servizio civile che, allo scopo di sottrarre se stessa o altri in modo durevole o temporaneo all’adempimento del servizio civile, usa mezzi destinati a trarre in inganno il CIVI o un’altra autorità, è punita con la multa.1

2

 In casi di poca gravità l’infrazione è punita in via disciplinare.

  1. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

Capitolo 11 ...

Capitolo 12 Esecuzione

Art. 109Mezzi ausiliari

(art. 79 LSC)
1

 Il CIVI mette a disposizione i moduli necessari per l’esecuzione del servizio civile.

2

 Può sottoscrivere le proprie decisioni con firme riprodotte meccanicamente.

Art. 110Banca dati del CIVI per la valutazione di giornate d’introduzione, corsi di formazione e impieghi1

(art. 32, 36 cpv. 3 e 45 lett. c LSC)2
1

 Il CIVI gestisce una banca dati per la valutazione di giornate d’introduzione, corsi di formazione e impieghi.3

2

 La banca dati contiene i dati rilevati tramite questionari in occasione di tali giornate, corsi o impieghi da:4

  1. a.

    persone richiedenti l’ammissione al servizio civile o soggette al servizio civile;

  2. b.

    istituti d’impiego riconosciuti;

  3. c.

    responsabili dei corsi.

3

 Con i questionari vengono rilevate informazioni necessarie alla valutazione di giornate d’introduzione, corsi di formazione e impieghi, e in particolare:

  1. a.

    dati e valutazioni concernenti la giornata d’introduzione, il corso di formazione o l’impiego nel suo insieme;

  2. b.

    dati e valutazioni concernenti l’istituto d’impiego e i responsabili dei corsi;

  3. c.

    dati e valutazioni concernenti i servizi forniti dal CIVI;

  4. d.

    dati e valutazioni concernenti l’infrastruttura del centro di formazione;

  5. e.

    altri dati e valutazioni di persone soggette al servizio civile e responsabili dei corsi, concernenti rispettivamente i corsi frequentati e impartiti.

4

 I questionari compilati dalle persone soggette al servizio civile dopo gli impieghi contengono i seguenti dati personali:

  1. a.

    nome, indirizzo e numero sistematico dell’istituto d’impiego;

  2. b.

    il servizio competente per l’assistenza alla persona soggetta al servizio civile all’interno del CIVI.

5

 I questionari compilati dai responsabili dei corsi dopo i corsi di formazione contengono i loro nominativi.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).
  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 114 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
  3. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 114 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
  4. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 114 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 110aBanca dati del CIVI per la gestione dei partner1

(art. 15a e 79 LSC)
1

 Il CIVI gestisce una banca dati contenente dati su persone, istituzioni, associazioni e autorità che:

  1. a.

    si trovano in un rapporto di diritto amministrativo con il CIVI;

  2. b.

    sono interessati all’attività del servizio civile.

2

 Nella banca dati sono registrati i dati delle persone seguenti:

  1. a.

    per le persone fisiche: cognome e nome; altrimenti: designazione;

  2. b.

    funzione professionale;

  3. c.

    titolo accademico;

  4. d.

    grado militare;

  5. e.

    mandato politico;

  6. f.

    dati sulla funzione scientifica;

  7. g.

    dati sulla funzione all’interno del sistema dell’obbligo di prestare servizio;

  8. h.

    se si tratta di un privato, di un’istituzione pubblica o di un’associazione;

  9. i.

    per le associazioni e le autorità: livello federale;

  10. j.

    indirizzo privato o professionale; per i media specializzati: indirizzo della redazione;

  11. k.

    numeri di telefono;

  12. l.

    indirizzi della comunicazione elettronica;

  13. m.

    lingua di corrispondenza;

  14. n.

    ambiti d’attività secondo l’articolo 4 LSC;

  15. o.

    rinvio a documenti redatti o inviati;

  16. p.

    dati sui contatti avvenuti;

  17. q.

    persona o servizio responsabile dei contatti all’interno del CIVI.

3

 I dati personali sono conservati nella banca dati per cinque anni dopo l’ultimo trattamento e poi cancellati.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6687).

Art. 111Autorizzazione di regolamentazioni sperimentali

(art. 79 LSC)
1

 Il DEFR può, senza che occorra adeguare previamente la presente ordinanza, autorizzare il CIVI a sperimentare nell’esecuzione del servizio civile le seguenti modifiche:

  1. a.

    estensione dell’ambito di applicazione degli impieghi a titolo di prova (art. 33);

  2. b.

    prolungamento e riduzione della durata minima dei periodi d’impiego (art. 37 e 38);

  3. c.

    estensione delle possibilità di effettuare periodi d’impiego di durata inferiore ai 26 giorni (art. 38);

  4. d.

    possibilità di suddividere ulteriormente il periodo d’impiego di lunga durata (art. 37);

  5. e.

    estensione dei motivi di congedo e della durata del congedo (art. 71);

  6. f.

    sperimentazione di possibilità alternative di tenere i dati destinati al controllo secondo l’articolo 75.

  7. g.

    ...

2

 Esso delimita la durata delle regolamentazioni sperimentali.

Art. 111bTassa per le convocazioni d’ufficio12

(art. 46a LOGA)
1

 Per l’emanazione di una convocazione d’ufficio (art. 31a cpv. 4) il CIVI riscuote una tassa.3

2

 La tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere i 540 franchi. Per ogni ora impiegata è fatturato un importo di 90 franchi.4

  1. Introdotto n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2687).
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4877).
  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151).

Art. 111cApplicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti1

(art. 46a LOGA)

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

  1. Introdotto n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2687).
  2. RS 172.041.1

Capitolo 13 Disposizioni transitorie

Art. 114Disposizione transitoria relativa alla modifica del 15 ottobre 20081

1

 Chiunque è stato ammesso al servizio civile mediante una decisione passata in giudicato e ha compiuto 26 anni prima del 1° gennaio 2009 effettua entro la fine del 2010 almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, gli restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC.

2

 Le convocazioni e le pianificazioni dei periodi d’impiego decise prima del 1° gennaio 2009 rimangono valide. Se una pianificazione dei periodi d’impiego non può essere attuata, occorre presentare una domanda di differimento del servizio. La pianificazione dei periodi d’impiego è valida fintantoché il differimento del servizio non è stato autorizzato.

3

 Il riconoscimento di istituti d’impiego attivi nel settore dell’agricoltura è valido fino alla scadenza della durata di validità limitata della decisione di riconoscimento, dei contingenti accordati o dei mansionari.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Art. 115Disposizioni transitorie relative alla modifica del 6 marzo 20091

1

 Gli istituti d’impiego che sono stati riconosciuti prima del 1° aprile 2009 notificano al CIVI entro il 30 giugno 2010:

  1. a.

    quali impieghi richiedono esigenze particolari per quanto concerne la buona reputazione di una persona soggetta al servizio civile;

  2. b.

    quali esigenze particolari richieste alla persona che presta servizio civile dall’impiego secondo il mansionario devono essere verificate dal CIVI.

2

 Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d’impiego la categoria secondo l’Appendice 2a deve essere adeguata, l’istituto d’impiego paga il tributo fissato in base alla categoria stabilita in precedenza fino al passaggio in giudicato della modifica.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1101).

Art. 117Disposizioni transitorie della modifica del 3 giugno 20161

1

 Le convenzioni d’impiego concluse e le convocazioni decise prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 rimangono valide.

2

 Il riconoscimento di istituti d’impiego nell’ambito d’attività «agricoltura» è valido fino alla scadenza della durata di validità della decisione di riconoscimento.

3

 Il CIVI verifica entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 se gli istituti d’impiego che offrono impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» soddisfano le condizioni di riconoscimento di cui all’articolo 11. Esso può modificare o revocare la decisione di riconoscimento sulla base di questa verifica.

4

 Alle persone che hanno presentato domanda di ammissione al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applica l’articolo 26 del diritto anteriore.

5

 Le persone soggette al servizio civile possono svolgere i loro successivi periodi d’impiego nell’ambito d’attività «scuola» anche se prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 hanno già svolto o concordato dei periodi d’impiego in altri due ambiti d’attività.

6

 In caso di differimento del servizio secondo l’articolo 46a capoverso 1 del diritto previgente, per la verifica si applica l’articolo 46a capoverso 2 del diritto anteriore.

7

 Per gli impieghi che sono stati concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applicano gli articoli 66, 67 e 81 del diritto anteriore.

8

 Se nella decisione di riconoscimento di un istituto d’impiego si rende necessaria la modifica della categoria di cui all’Appendice 2a, finché la modifica non è definitiva l’istituto d’impiego versa la tassa in base alla categoria precedente. Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016 si applicano le tariffe di cui all’Appendice 2a del diritto anteriore.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).

Art. 118Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 novembre 20171

Per le persone che sono state ammesse al servizio civile prima dell’entrata in vigore della modifica del 22 novembre 2017 si applicano le seguenti norme relative alla successione dei periodi d’impiego:

  1. a.

    la persona soggetta al servizio civile effettua ogni anno prestazioni di servizio civile della durata di almeno 26 giorni a partire dall’anno in cui compie 27 anni e fino al raggiungimento della durata complessiva del servizio secondo l’articolo 8 LSC;

  2. b.

    la persona soggetta al servizio civile che non ha adempiuto la scuola reclute compie un periodo d’impiego di lunga durata (art. 37) entro la fine del terzo anno civile successivo a quello in cui l’ammissione al servizio civile passa in giudicato, ma al più tardi nell’anno in cui compie 27 anni;

  3. c.

    la persona soggetta al servizio civile che non ha ancora compiuto 26 anni nel momento in cui la sua decisione di ammissione passa in giudicato, presta fino alla fine dell’anno in cui compie 27 anni almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, gli restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC nella versione precedente il 1° gennaio 2018;

  4. d.

    la persona soggetta al servizio civile che ha già compiuto 26 anni nel momento in cui la sua decisione di ammissione passa in giudicato, presta, durante l’anno successivo a quello in cui la decisione di ammissione che la concerne passa in giudicato, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC nella versione precedente il 1° gennaio 2018;

  5. e.

    la persona soggetta al servizio civile che ha compiuto 26 anni presta, nel corso dell’anno successivo al ritorno da un congedo all’estero o successivo al termine dell’esonero dal servizio, almeno un numero di giorni di servizio civile tale che, nel corso degli anni successivi, le restano in media ancora 26 giorni di servizio al massimo da prestare ogni anno fino al raggiungimento del limite d’età ordinario previsto all’articolo 11 LSC nella versione precedente il 1° gennaio 2018;

  6. f.

    la persona soggetta al servizio civile può anticipare o recuperare una prestazione di servizio civile annuale secondo la lettera a, se ha concluso con un istituto d’impiego una convenzione d’impiego concernente il corrispondente numero di giorni di servizio. Non è possibile un recupero nell’anno del licenziamento dal servizio civile.

  1. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 7 dell’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405).

Art. 118bis1

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2003 (RU 2003 5215). Abrogato dal n. IV 41 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 118aDisposizioni transitorie della modifica del 20 giugno 20181

1

 Se per un istituto d’impiego la categoria di cui all’Appendice 2a deve essere ridefinita in seguito alla modifica del 20 giugno 2018, l’istituto d’impiego paga il tributo fissato in base alla categoria precedente fino al passaggio in giudicato della modifica della decisione di riconoscimento.

2

 Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano le tariffe di cui all’Appendice 2a del diritto anteriore.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2563).

Art. 118bDisposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241

1

 Le aziende agricole i cui gestori hanno ricevuto contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD2 del diritto anteriore possono essere ancora riconosciute nel 2026 e nel 2027 quali istituti d’impiego ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.

2

 Le persone soggette al servizio civile possono essere ancora impiegate nel 2026 e nel 2027 secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5 del diritto anteriore.

  1. Introdotto dall’all. dell’O del 6 nov. 2024 (Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2024 671).
  2. RS 910.13

Capitolo 14 Entrata in vigore

Art. 119

1

 Ad eccezione dell’Appendice 3 numero 5, la presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1996.

2

 L’Appendice 3 numero 5 entra in vigore il 1° gennaio 1997 e si applica la prima volta all’anno d’esenzione 1997.

Allegati

  • Numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d’impiego
  • Computo dei giorni non lavorativi (art. 53 cpv. 3) e dei giorni d’assenza dovuta a malattia o infortunio (art. 54 cpv. 2)
  • Ammontare dei tributi in funzione del salario lordo
  • Abrogazione e modifica del diritto vigente

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).