Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3, 5 nonché 6 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Campo d’applicazione1
La presente ordinanza disciplina:
- a.
il divieto, nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone:
- 1.
di fumare prodotti del tabacco di cui all’articolo 3 lettera a della legge del 1° ottobre 20212 sui prodotti del tabacco (LPTab), inclusi i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua ad essi equiparati in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 agosto 20243 sui prodotti del tabacco (OPTab),
- 2.
di utilizzare prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati di cui all’articolo 3 lettera c LPTab, inclusi i prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati ad essi equiparati in virtù dell’articolo 3 capoverso 1 OPTab nonché sigarette elettroniche di cui all’articolo 3 lettera f LPTab;
- b.
i requisiti relativi alle sale fumatori e alla loro ventilazione;
- c.
i requisiti relativi ai locali per fumatori e alla loro ventilazione;
- d.
le condizioni per l’impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori;
- dbis.
i requisiti relativi alle zone di degustazione di prodotti di cui alla lettera a numero 2 nei negozi specializzati;
- e.
le deroghe al divieto di fumare e di utilizzare prodotti di cui alla lettera a numero 2 per i luoghi di detenzione e gli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491).
- RS 818.32
- RS 818.321
Art. 2Divieto di fumare e di utilizzare prodotti destinati a essere riscaldati e sigarette elettroniche1
1 Fatti salvi gli articoli 4–7, è vietato fumare e utilizzare prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2 nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.2
2 Sono considerati luoghi di lavoro per più persone i luoghi nei quali più lavoratori esercitano permanentemente o temporaneamente la loro attività.
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491).
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491).
Art. 3Obbligo di diligenza
Il gerente di una sala in cui è permesso fumare deve fare in modo che le persone in spazi attigui in cui è vietato fumare non siano infastidite dal fumo.
Sezione 2 Sale fumatori e locali per fumatori
Art. 4Requisiti relativi alle sale fumatori
1 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno deve provvedere affinché la sala fumatori:
- a.
sia separata ermeticamente dagli altri spazi mediante elementi fissi, non serva quale passaggio verso altri spazi e disponga di una porta a chiusura autonoma;
- b.
sia dotata di sufficiente ventilazione.
2 Le sale fumatori devono essere designate chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.
3 Fatti salvi articoli e accessori per fumatori, nelle sale fumatori non possono essere offerte prestazioni non ottenibili nel resto dell’esercizio.
4 Le sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione devono inoltre soddisfare i requisiti seguenti:
- a.
la loro superficie non può superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescita;
- b.
gli orari di apertura non possono superare quelli del resto dell’esercizio.
Art. 5Requisiti relativi ai locali per fumatori
1 Se ne fanno richiesta, le imprese del settore della ristorazione possono essere autorizzate quali locali per fumatori dalle autorità cantonali competenti se:
- a.
la superficie totale degli spazi accessibili al pubblico, compresi l’atrio, il guardaroba e i servizi, non supera 80 metri quadrati;
- b.
il locale è dotato di sufficiente ventilazione.
2 I locali per fumatori devono essere designati chiaramente in quanto tali in un punto ben visibile a ogni ingresso.
3 Non possono essere autorizzati quali locali per fumatori:
- a.
le sale o le imprese adibite prevalentemente alla ristorazione nel luogo di lavoro, come i ristoranti per il personale o le mense;
- b.
le imprese la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione; sono fatte salve le aziende accessorie non agricole ai sensi dell’articolo 24b della legge del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio.
- RS 700
Art. 6Impiego di lavoratori in sale fumatori e in locali per fumatori
1 Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e nei locali per fumatori possono essere impiegati unicamente lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto.
2 I lavoratori che vi hanno acconsentito per scritto possono essere impiegati nelle sale fumatori per testare prodotti del tabacco.
3 Alle donne incinte, alle madri che allattano e ai minori di 18 anni si applicano le disposizioni di protezione speciale della legge del 13 marzo 19641 sul lavoro e le sue disposizioni esecutive.
- RS 822.11
Sezione 2a Zone di degustazione di prodotti destinati a essere riscaldati e di sigarette elettroniche nei negozi specializzati
Art. 6aDegustazione di prodotti
1 I negozi specializzati possono disporre di una zona per la degustazione dei prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2.
2 Sono considerati negozi specializzati ai sensi del capoverso 1 i negozi che propongono principalmente prodotti di cui all’articolo 3 lettere a–f LPTab.
Art. 6bRequisiti relativi alle zone di degustazione
La zona di degustazione soddisfa i requisiti seguenti:
- a.
essere dotata di sufficiente ventilazione;
- b.
essere designata chiaramente in quanto tale;
- c.
trovarsi in posizione appartata rispetto alla zona di vendita principale;
- d.
la sua superficie non supera un terzo della superficie di vendita totale del negozio.
Art. 6cImpiego di lavoratori
L’articolo 6 si applica per analogia ai lavoratori dei negozi specializzati che dispongono di una zona di degustazione.
Sezione 3 Stabilimenti speciali
1 Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può prevedere il permesso di fumare e di utilizzare i prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2 nelle camere:1
- a.
di istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle misure o di stabilimenti analoghi;
- b.
di case per anziani e case di cura o di stabilimenti analoghi;
- c.
di alberghi o di altre strutture di alloggio.
2 Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a o b può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare o senza emissioni di prodotti di cui all’articolo 1 lettera a numero 2.2
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491).
- Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 7 dell’O del 28 ago. 2024 sui prodotti del tabacco, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 491).
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 8Modifica del diritto vigente
L’ordinanza 3 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
...2
- RS 822.113
- La mod. può essere consultata alla RU 2009 6289.
Art. 9Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2010.