Législation

Ordinanza del 28 agosto 2024 sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (Ordinanza sui prodotti del tabacco, OPTab)

OPTabRS 818.321Stato 01.10.202450 articoli

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Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–3
  2. Capitolo 2Sicurezza e composizione dei prodotti4–7
  3. Capitolo 3Indicazioni obbligatorie e foglietti illustrativi8–20
  4. Capitolo 4Obblighi delle imprese e limitazioni dell’importazione21–29
  5. Capitolo 5Procedure di controllo e test d’acquisto30–42
  6. Capitolo 6Trattamento dei dati43–46
  7. Capitolo 7Disposizioni finali47–50

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 1° ottobre 2021 sui prodotti del tabacco (LPTab); visti gli articoli 18 capoverso 3 lettera a e 27 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici (LPChim); visti gli articoli 4 capoverso 1, 7 capoverso 1 lettera a e 9 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Campo d’applicazione e oggetto

1

 La presente ordinanza si applica:

  1. a.

    ai prodotti del tabacco;

  2. b.

    alle sigarette elettroniche;

  3. c.

    ai prodotti simili di cui all’articolo 4 LPTab.

2

 La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    la classificazione dei prodotti simili;

  2. b.

    i requisiti in materia di sicurezza e composizione dei prodotti di cui al capoverso 1;

  3. c.

    le avvertenze sugli imballaggi dei prodotti di cui al capoverso 1 e nell’ambito della pubblicità e della sponsorizzazione;

  4. d.

    i foglietti illustrativi delle sigarette elettroniche e dei prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati;

  5. e.

    gli obblighi delle imprese;

  6. f.

    le limitazioni dell’importazione per prodotti non conformi ai requisiti legali;

  7. g.

    i controlli e i test d’acquisto;

  8. h.

    il coordinamento dell’esecuzione da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP);

  9. i.

    il trattamento dei dati.

Art. 2Definizioni dei prodotti simili

(art. 4 cpv. 2 LPTab)

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. a.

    prodotto a base di erbe destinato a essere riscaldato: prodotto solido a base di erbe e senza tabacco, da consumare tramite un dispositivo che permette di riscaldarlo per inalarne le emissioni;

  2. b.

    prodotto a base di nicotina destinato a essere fiutato: prodotto senza tabacco destinato a essere consumato per via nasale e contenente nicotina;

  3. c.

    prodotto senza tabacco per pipe ad acqua: prodotto senza tabacco né altre erbe destinato a essere consumato per mezzo di una pipa ad acqua.

Art. 3Classificazione dei prodotti simili

(art. 4 cpv. 2 e 3 LPTab)
1

 I prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati sono considerati simili ai prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati di cui all’articolo 3 lettera c LPTab e soddisfano gli stessi requisiti, fatti salvi i requisiti specifici di cui all’articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza.

2

 I prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati sono considerati simili ai prodotti a base di nicotina per uso orale di cui all’articolo 3 lettera d LPTab e soddisfano gli stessi requisiti.

3

 I prodotti senza tabacco per pipe ad acqua sono considerati simili ai prodotti da fumo a base di erbe di cui all’articolo 3 lettera e LPTab e soddisfano gli stessi requisiti, fatti salvi i requisiti specifici di cui all’articolo 13 capoversi 2 e 3 della presente ordinanza.

Capitolo 2 Sicurezza e composizione dei prodotti

Art. 4Propensione alla combustione delle sigarette

(art. 4 cpv. 1, 7 cpv. 1 lett. a e 9 LSPro)

La propensione alla combustione delle sigarette consegnate in Svizzera è ridotta al punto che non più del 25 per cento delle sigarette di un campione si consumi su tutta la lunghezza quando le sigarette non sono aspirate.

Art. 5Purezza del liquido per sigarette elettroniche e prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati

(art. 6 cpv. 2 lett. a LPTab)

Il liquido non contiene sostanze diverse da quelle notificate secondo l’articolo 27 capoverso 1 lettera d LPTab, tranne che a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la fabbricazione.

Art. 6Requisiti relativi al dispositivo di ricarica per sigarette contenenti nicotina

(art. 16 lett. c LPTab)

Il meccanismo con cui le sigarette elettroniche contenenti nicotina vengono ricaricate soddisfa una delle seguenti condizioni:

  1. a.

    la ricarica del liquido comprende:

    1. 1.

      un ago saldamente fissato lungo almeno 9 mm e più stretto dell’apertura del serbatoio della sigaretta elettronica con cui viene utilizzato, nel quale si inserisce agevolmente, e

    2. 2.

      un meccanismo di controllo dell’erogazione che emette non più di 20 gocce di liquido di ricarica al minuto quando si trova in posizione verticale e unicamente soggetto a pressione atmosferica a 20 °C ± 5 °C;

  2. b.

    il meccanismo opera mediante un sistema di alloggiamento grazie al quale il liquido di ricarica viene rilasciato nel serbatoio della sigaretta elettronica solo quando il contenitore di liquido di ricarica è collegato a quest’ultima.

Art. 7Tenore massimo di nicotina dei prodotti simili

(art. 4 cpv. 3 LPTab)

Il tenore di nicotina dei prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati e dei prodotti senza tabacco per pipe ad acqua non supera i 20 mg/g.

Capitolo 3 Indicazioni obbligatorie e foglietti illustrativi

Sezione 1 Indicazione del Paese di produzione

Art. 8

Un prodotto del tabacco o una sigaretta elettronica sono considerati prodotti nel Paese in cui hanno assunto la loro forma e le loro proprietà caratteristiche definitive.

Sezione 2 Forma delle indicazioni obbligatorie e dei foglietti illustrativi

Art. 9Forma delle indicazioni obbligatorie

(art. 10 cpv. 3 LPTab)
1

 Le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10 capoversi 1 e 2 LPTab e all’articolo 13 capoversi 1 e 2 della presente ordinanza sono stampate sugli imballaggi dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche in modo indelebile, ben visibile e in caratteri facilmente leggibili.

2

 Sugli imballaggi dei prodotti diversi dalle sigarette tali indicazioni possono figurare su etichette adesive non rimovibili.

3

 I testi di avvertenza previsti agli articoli 13 capoverso 1 lettere a e b e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all’articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza, rispettano le regole tecniche concernenti la presentazione riportate all’allegato 1 numero 1.

Art. 10Forma dei foglietti illustrativi

(art. 17 cpv. 4 LPTab)
1

 Il testo dei foglietti illustrativi previsti all’articolo 17 capoverso 1 LPTab per le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati è di dimensioni ben visibili e redatto in caratteri facilmente leggibili.

2

 Se le indicazioni previste all’articolo 17 capoverso 2 LPTab non figurano nei foglietti illustrativi contenuti negli imballaggi, devono essere agevolmente accessibili in forma elettronica su una pagina Internet presentata con una grafica neutra e intitolata «Foglietto illustrativo». I foglietti illustrativi indicano l’indirizzo elettronico o il codice QR che consente di accedere direttamente a tali indicazioni.

Sezione 3 Lingue delle indicazioni obbligatorie e dei foglietti illustrativi

Art. 11Lingue delle indicazioni obbligatorie

(art. 10 cpv. 3 LPTab)
1

 Figurano in almeno una delle lingue ufficiali:

  1. a.

    le indicazioni obbligatorie previste all’articolo 10 capoverso 1 lettere a–c LPTab;

  2. b.

    le avvertenze relative alla capacità di guida previste all’articolo 14 capoverso 1 lettera c numero 3 LPTab e all’articolo 13 capoverso 1 lettera c della presente ordinanza.

2

 Fatto salvo il capoverso 1 lettera b, le avvertenze previste agli articoli 13 capoverso 1 e 14 capoverso 1 LPTab, nonché all’articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza figurano in tutte le lingue ufficiali nel seguente ordine: tedesco, francese, italiano.

Art. 12Lingue dei foglietti illustrativi

(art. 17 cpv. 4 LPTab)

I testi dei foglietti illustrativi previsti all’articolo 17 capoversi 1 e 2 LPTab per le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati figurano in tutte le lingue ufficiali nel seguente ordine: tedesco, francese, italiano.

Sezione 4 Avvertenze ed etichettatura specifiche

Art. 13Avvertenze ed etichettatura specifiche per i prodotti simili

(art. 4 cpv. 3 LPTab)
1

 Le seguenti avvertenze figurano sugli imballaggi dei prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati:

  1. a.

    per i prodotti contenenti nicotina: «Questo prodotto nuoce alla tua salute e provoca un’elevata dipendenza.»;

  2. b.

    per i prodotti senza nicotina: «Questo prodotto nuoce alla tua salute.»;

  3. c.

    inoltre, per i prodotti contenenti canapa: «Questo prodotto può compromettere la capacità di guida. Si sconsiglia di mettersi alla guida di un veicolo dopo il consumo.».

2

 Gli imballaggi dei prodotti simili contenenti nicotina ne indicano il tenore in milligrammi per grammo.

3

 La denominazione specifica dei prodotti da fumo a base di erbe prevista all’articolo 11 capoverso 2 LPTab non figura sugli imballaggi dei prodotti senza tabacco per pipe ad acqua.

Art. 14Avvertenza relativa alle sostanze cancerogene

(art. 13 cpv. 3 e 15 cpv. 2 LPTab)
1

 Se un imballaggio non dispone di superficie laterale, l’avvertenza prevista all’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab può figurare ovunque sull’imballaggio.

2

 Per i sigari e i cigarillos l’avvertenza prevista all’articolo 13 capoverso 1 lettera b LPTab non è obbligatoria.

Art. 15Avvertenze nell’ambito di pubblicità e sponsorizzazioni

(art. 21 cpv. 2 LPTab)
1

 Le avvertenze nell’ambito di pubblicità o sponsorizzazioni sono ben visibili e redatte in caratteri facilmente leggibili nella lingua della pubblicazione. Possono figurare in una delle lingue ufficiali in luogo della lingua della pubblicazione qualora quest’ultima sia una lingua straniera.

2

 Le avvertenze occupano almeno:

  1. a.

    il 10 per cento della superficie delle pubblicità;

  2. b.

    il 25 per cento della superficie delle indicazioni della sponsorizzazione.

3

 L’avvertenza sulle indicazioni di una sponsorizzazione non è necessaria se la loro superficie non ne consente l’apposizione con una grandezza dei caratteri di almeno tre punti.

Sezione 5 Avvertenze combinate

Art. 16Contenuto delle avvertenze combinate

(art. 13 cpv. 2 LPTab)
1

 Le fotografie, le relative avvertenze testuali che spiegano gli effetti del tabagismo sulla salute e le informazioni utili per smettere di fumare che costituiscono le avvertenze combinate sono riportate all’allegato 2.

2

 Le informazioni utili per smettere di fumare rimandano a un servizio di aiuto per smettere di fumare attuato dal Fondo per la prevenzione del tabagismo secondo l’ordinanza del 12 giugno 20201 sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT).

  1. RS 641.316

Art. 17Serie di stampa

(art. 13 cpv. 2 LPTab)
1

 Le avvertenze combinate sono utilizzate conformemente alle tre serie di stampa riportate all’allegato 2. Le tre serie sono utilizzate secondo un ordine di rotazione prestabilito.

2

 In ogni serie, le avvertenze combinate si alternano in modo da comparire con la stessa frequenza sugli imballaggi. La fotografia n. 15 di ogni serie, accompagnata dall’informazione corrispondente alla dipendenza, non è utilizzata per i prodotti da fumo a base di erbe senza nicotina.

3

 Il cambio di serie è effettuato ogni due anni a partire dal 1° gennaio 2028. Gli imballaggi con la nuova serie possono essere consegnati in anticipo ai consumatori tra il 1° ottobre e il 31 dicembre precedente il cambio di serie.

4

 Gli imballaggi già prodotti con le avvertenze combinate della serie precedente possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre successivo al cambio di serie.

Art. 18Superficie delle avvertenze combinate

(art. 13 cpv. 2 LPTab)

Le avvertenze combinate si compongono di tre elementi nelle seguenti proporzioni:

  1. a.

    la fotografia: 50 per cento;

  2. b.

    il testo corrispondente alla fotografia: 38 per cento;

  3. c.

    le informazioni utili per smettere di fumare: 12 per cento.

Art. 19Presentazione delle avvertenze combinate

(art. 10 cpv. 3 LPTab)

Le avvertenze combinate sono riprodotte secondo le regole tecniche concernenti la presentazione riportate:

  1. a.

    nell’allegato 1 numero 2;

  2. b.

    nella «Guida alle avvertenze combinate secondo la legge sui prodotti del tabacco»1 emanata dall’UFSP.

  1. Questa guida è messa a disposizione gratuitamente dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, insieme ai modelli di stampa delle avvertenze.

Art. 20Utilizzo delle fotografie

(art. 36 cpv. 1 lett. a LPTab)
1

 Le fotografie di cui all’allegato 2 sono riservate alla realizzazione di avvertenze combinate.

2

 In deroga al capoverso 1, l’UFSP può utilizzare le fotografie per informare il pubblico sui rischi per la salute dei prodotti del tabacco destinati a essere fumati e dei prodotti da fumo a base di erbe.

Capitolo 4 Obblighi delle imprese e limitazioni dell’importazione

Sezione 1 Controllo autonomo

Art. 21Obbligo del controllo autonomo

(art. 25 cpv. 2 LPTab)
1

 Chi mette a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche provvede affinché ciò avvenga solo con prodotti che soddisfano le prescrizioni della LPTab e della presente ordinanza. Se necessario, adotta immediatamente le misure necessarie per ripristinare la situazione legale.

2

 Il controllo autonomo volto ad assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti legali è documentato e comprende in particolare:

  1. a.

    gli aspetti a garanzia della fabbricazione standardizzata dei prodotti secondo le procedure stabilite dal fabbricante o, se del caso, dal settore dei prodotti del tabacco o delle sigarette elettroniche;

  2. b.

    la campionatura e la relativa analisi, nonché la descrizione dei metodi utilizzati;

  3. c.

    se del caso, il ritiro e il richiamo.

3

 La documentazione relativa all’autocontrollo è aggiornata regolarmente.

4

 Su richiesta delle autorità cantonali competenti, la documentazione di cui al capoverso 2 è fornita immediatamente o entro il termine da esse stabilito.

Art. 22Prova della conformità

(art. 25 cpv. 2 LPTab)
1

 Chiunque mette a disposizione sul mercato sigarette o prodotti con un liquido contenente nicotina deve poter dimostrare che tali prodotti rispettano in particolare:

  1. a.

    per le sigarette:

    1. 1.

      le quantità massime delle emissioni di cui all’allegato 2 numero 1 LPTab,

    2. 2.

      i requisiti relativi alla propensione alla combustione di cui all’articolo 4 della presente ordinanza;

  2. b.

    per i prodotti con un liquido contenente nicotina: la quantità massima di nicotina di cui all’allegato 2 numero 3 LPTab;

  3. c.

    per i prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati e i prodotti senza tabacco per pipe ad acqua: la quantità massima di nicotina di cui all’articolo 7 della presente ordinanza;

  4. d.

    per i contenitori di liquido di ricarica contenente nicotina: l’obbligo di essere muniti di un dispositivo di sicurezza per i bambini previsto all’articolo 16 lettera a LPTab.

2

 Se tali prodotti sono conformi alle norme tecniche di cui all’allegato 3, si presume che soddisfino i requisiti di cui al capoverso 1.

3

 Se tali prodotti non sono conformi alle norme tecniche di cui all’allegato 3, l’impresa deve poter dimostrare che i requisiti di cui al capoverso 1 sono soddisfatti in altro modo.

Art. 23Metodi di misurazione ed esami della conformità

(art. 25 cpv. 2 LPTab)
1

 Le misurazioni e gli esami relativi ai requisiti di cui all’articolo 22 capoverso 1 sono realizzati da un laboratorio di analisi che:

  1. a.

    è accreditato in Svizzera conformemente alle disposizioni dell’ordinanza del 17 giugno 19961 sull’accreditamento e sulla designazione;

  2. b.

    è riconosciuto dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale, o

  3. c.

    è autorizzato o riconosciuto in altro modo conformemente al diritto svizzero.

2

 Il rapporto d’esame o il certificato di conformità redatto da un organismo estero non riconosciuto in virtù del capoverso 1 ha valore di prova se può essere accertato con verosimiglianza che:

  1. a.

    le procedure d’esame o di valutazione della conformità applicate soddisfano i requisiti svizzeri, e

  2. b.

    l’organismo estero dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.

3

 Le misurazioni e gli esami devono essere eseguiti conformemente allo stato attuale della scienza e della tecnica.

  1. RS 946.512

Art. 24Disposizioni particolari per le ricariche di liquido

(art. 10 cpv. 4 LPTab)

Le ricariche di liquido devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. a.

    essere classificate, imballate ed etichettate secondo gli articoli 7–12 dell’ordinanza del 5 giugno 20151 sui prodotti chimici (OPChim);

  2. b.

    essere munite di un identificatore unico di formula (UFI) secondo l’articolo 15a OPChim;

  3. c.

    essere munite di una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 19–23 OPChim.

  1. RS 813.11

Sezione 2 Obbligo d’informazione

Art. 25Notifica dei prodotti

(art. 26 cpv. 3 LPTab e art. 18 cpv. 3 lett. a LPChim)
1

 La notifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche è effettuata mediante il sistema d’informazione dell’UFSP previsto a tale scopo.

2

 L’UFSP fornisce alle imprese i diritti di accesso al sistema d’informazione.

3

 Il contenuto della notifica deve essere aggiornato:

  1. a.

    in caso di modifica:

    1. 1.

      del marchio del prodotto,

    2. 2.

      della composizione del prodotto consistente nell’aggiunta o nell’eliminazione di un ingrediente,

    3. 3.

      della quantità di un ingrediente con il tenore più elevato di cui all’articolo 26 capoverso 3;

  2. b.

    se il prodotto è ritirato dal mercato.

4

 La notifica è aggiornata nei due mesi successivi alla modifica.

Art. 26Informazioni relative alla composizione

(art. 27 cpv. 4 LPTab)
1

 La notifica relativa alla composizione di un prodotto comprende il nome e la quantità di ogni ingrediente in ordine decrescente.

2

 Possono essere raggruppati in un’unica categoria, per esempio aromi, senza indicazione del nome o della quantità degli ingredienti, fatto salvo il capoverso 3:

  1. a.

    per i prodotti del tabacco: gli ingredienti che presentano una percentuale in peso inferiore allo 0,1 per cento del tabacco greggio;

  2. b.

    per il liquido delle sigarette elettroniche: gli ingredienti presenti con un tenore inferiore a 1 mg/ml.

3

 I fabbricanti e gli importatori che notificano più prodotti indicano inoltre, per ogni ingrediente raggruppato in un’unica categoria, il nome e la quantità utilizzata nel prodotto con il tenore più elevato di tale ingrediente.

Art. 27Indicazioni relative alle ricariche di liquido

(art. 18 cpv. 3 lett. a e art. 27 cpv. 2 LPChim)
1

 Oltre alle indicazioni di cui all’articolo 27 capoversi 1–3 LPTab, la notifica relativa alle ricariche di liquido comprende:

  1. a.

    l’etichettatura prevista agli articoli 10 e 11 OPChim1;

  2. b.

    l’UFI previsto all’articolo 15a OPChim;

  3. c.

    le indicazioni circa le sostanze contenute secondo le disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 lettera d numero 2 OPChim.

2

 I dati di cui al capoverso 1 sono trasmessi all’organo di notifica per prodotti chimici di cui all’articolo 77 capoverso 1 OPChim.

  1. RS 813.11

Art. 28Notifica in caso di prodotti nocivi

(art. 28 cpv. 2 LPTab)
1

 Chi constata di aver messo a disposizione sul mercato prodotti del tabacco o sigarette elettroniche nocivi secondo l’articolo 6 capoverso 1 LPTab deve immediatamente:

  1. a.

    adottare le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti interessati;

  2. b.

    se prodotti sono già stati consegnati ai consumatori:

    1. 1.

      informare l’autorità cantonale competente,

    2. 2.

      se necessario, richiamare i prodotti interessati e informare i consumatori segnatamente sui pericoli legati ai prodotti e sul comportamento raccomandato nei riguardi di questi prodotti;

  3. c.

    informare l’UFSP in caso di procedura di richiamo.

2

 Le autorità federali e cantonali competenti possono esigere:

  1. a.

    un campione del prodotto interessato;

  2. b.

    tutte le informazioni e la documentazione pertinenti in una lingua ufficiale o in inglese allo scopo di:

    1. 1.

      identificare l’origine della nocività del prodotto,

    2. 2.

      determinare se le misure adottate sono sufficienti e se è indicato un richiamo attraverso i canali di comunicazione dell’Ufficio federale del consumo.

Sezione 3 Limitazioni dell’importazione per prodotti destinati a uso personale

Art. 29

1

 Un consumatore ha il diritto di importare un prodotto non conforme alla LPTab purché siano soddisfatte contestualmente le seguenti condizioni:

  1. a.

    il prodotto è destinato esclusivamente all’uso personale;

  2. b.

    la quantità importata non supera quella stimata in media per 30 giorni di consumo.

2

La quantità di cui al capoverso 1 lettera b è stabilita dall’UFSP.

Capitolo 5 Procedure di controllo e test d’acquisto

Sezione 1 Controlli

Art. 30Controlli da parte dei Cantoni

(art. 35 LPTab)
1

 Il controllo dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche spetta alle autorità cantonali competenti.

2

 I controlli concernono:

  1. a.

    la conformità dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche ai requisiti della LPTab e della presente ordinanza;

  2. b.

    il rispetto dei divieti di pubblicità, di promozione e di sponsorizzazione per tali prodotti nonché per gli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco;

  3. c.

    il rispetto da parte delle imprese degli obblighi di controllo autonomo e d’informazione.

Art. 31Procedure e metodi

(art. 37 cpv. 4 LPTab)
1

 Le autorità cantonali competenti svolgono i controlli in base a procedure da esse stabilite e documentate.

2

 I metodi e le tecniche di controllo comprendono:

  1. a.

    la verifica dell’imballaggio, dell’etichettatura e della pubblicità;

  2. b.

    la campionatura;

  3. c.

    l’analisi dei prodotti;

  4. d.

    l’esame della documentazione relativa al controllo autonomo;

  5. e.

    qualsiasi altra attività necessaria a individuare infrazioni.

3

 Le autorità cantonali competenti possono in particolare applicare i metodi di misurazione e d’esame riportati all’allegato 3.

Art. 32Rapporti sui controlli

(art. 37 cpv. 4 LPTab)
1

 Le autorità cantonali competenti redigono rapporti su tutti i controlli effettuati.

2

 I rapporti contengono informazioni in merito:

  1. a.

    al tipo di prodotto controllato;

  2. b.

    ai requisiti legali controllati;

  3. c.

    ai metodi di controllo applicati;

  4. d.

    ai risultati dei controlli;

  5. e.

    alla conformità o meno ai requisiti legali;

  6. f.

    se del caso, alle misure che l’impresa è tenuta ad adottare.

Art. 33Comunicazione del risultato in caso d’infrazione

(art. 37 cpv. 4 LPTab)
1

 Le autorità cantonali competenti informano l’impresa controllata per scritto nel più breve tempo possibile di qualsiasi infrazione constatata.

2

 Le comunicano le informazioni di cui all’articolo 32 capoverso 2.

Art. 34Controlli da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

(art. 30 cpv. 2 LPTab)
1

 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) effettua, in funzione dei rischi, controlli fisici all’importazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche.

2

 L’UDSC adotta le misure necessarie se constata che vi sono prodotti non conformi ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza o abbia sospetti in merito.

3

 L’UDSC può adottare le seguenti misure:

  1. a.

    trasmettere i prodotti all’autorità cantonale competente per un esame approfondito; la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD) è tenuta a condurre i prodotti all’autorità cantonale competente, senza modificarli, entro un termine determinato, a suo rischio e a sue spese;

  2. b.

    obbligare la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 LD a mettere a disposizione dell’autorità cantonale competente i prodotti o i campioni dei prodotti; la persona è tenuta a condurre i prodotti senza modificarli al proprio domicilio, entro un termine determinato, a suo rischio e a sue spese e a tenerli lì a disposizione dell’autorità cantonale d’esecuzione;

  3. c.

    respingere i prodotti.

  1. RS 631.0

Sezione 2 Test d’acquisto

Art. 35Organizzazione specializzata

(art. 24 cpv. 4 lett. a LPTab)
1

 L’autorità cantonale competente può affidare l’incarico di svolgere test d’acquisto a un’organizzazione specializzata.

2

 Può essere riconosciuta come organizzazione specializzata qualsiasi organizzazione attiva nell’ambito della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani.

3

 Dopo ogni mandato, l’organizzazione specializzata presenta all’autorità cantonale competente un rapporto sui test d’acquisto svolti e sui risultati ottenuti.

4

L’autorità cantonale competente vigila affinché l’organizzazione specializzata svolga il mandato in ottemperanza alle disposizioni legali e al piano dei test. Può esigere che l’organizzazione specializzata le trasmetta tutta la documentazione relativa ai test d’acquisto.

Art. 36Piano dei test

(art. 24 cpv. 4 LPTab)
1

 Tutti i test d’acquisto si basano su un piano dei test stabilito dall’autorità cantonale competente.

2

 Il piano dei test comprende almeno spiegazioni concernenti:

  1. a.

    le basi legali applicabili;

  2. b.

    il reclutamento dei minorenni;

  3. c.

    l’obbligo di confidenzialità del minorenne e dell’adulto che lo accompagna in merito ai punti di vendita sottoposti al test e ai risultati dei test d’acquisto;

  4. d.

    la pianificazione e la preparazione dei test d’acquisto;

  5. e.

    lo svolgimento dei test d’acquisto;

  6. f.

    la verbalizzazione e la documentazione dei test d’acquisto;

  7. g.

    la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati;

  8. h.

    la procedura da seguire in caso d’infrazione;

  9. i.

    la conservazione e la distruzione dei dati.

Art. 37Istruzione dei minorenni

(art. 24 cpv. 4 lett. b LPTab)
1

 L’autorità cantonale competente o l’organizzazione specializzata informa il minorenne e un detentore dell’autorità parentale sullo svolgimento dei test d’acquisto e in particolare:

  1. a.

    sull’istruzione preventiva del minorenne;

  2. b.

    sul fatto che il minorenne è sempre accompagnato da un adulto;

  3. c.

    sulla garanzia dell’anonimato del minorenne.

2

 L’autorità cantonale competente o l’organizzazione specializzata ottiene il consenso scritto alla partecipazione ai test d’acquisto da parte del minorenne e di un detentore dell’autorità parentale prima dell’inizio dell’istruzione.

3

 L’istruzione dei minorenni comprende almeno:

  1. a.

    una formazione teorica;

  2. b.

    direttive circa il comportamento da tenere durante il test d’acquisto;

  3. c.

    un’esercitazione pratica di test d’acquisto.

Art. 38Svolgimento di un test d’acquisto

(art. 24 cpv. 4 lett. b LPTab)
1

 Il minorenne è accompagnato da un adulto collaboratore dell’autorità cantonale competente o dell’organizzazione specializzata.

2

 Durante il test d’acquisto, l’adulto si tiene a debita distanza dal minorenne e interviene solo se lo ritiene necessario.

3

 Non appena l’anonimato del minorenne non è più garantito, il test d’acquisto è interrotto.

4

 Il minorenne e l’adulto non svolgono test d’acquisto nei punti di vendita che frequentano abitualmente.

Art. 39Debriefing e verbalizzazione

(art. 24 cpv. 4 lett. c LPTab)
1

 In seguito a ogni test d’acquisto si tiene un debriefing tra il minorenne e l’adulto e si svolge la verbalizzazione.

2

 Il verbale comprende la descrizione dello svolgimento del test d’acquisto, il risultato di quest’ultimo, una fotografia del prodotto acquistato e, se del caso, la ricevuta d’acquisto.

3

 Nel verbale non figura alcun dato personale del minorenne oltre alla data di nascita.

Art. 40Comunicazione dei risultati all’impresa in caso d’infrazione

(art. 24 cpv. 4 lett. d LPTab)
1

 L’autorità cantonale competente informa l’impresa, per scritto, di qualsiasi test d’acquisto il cui risultato non è conforme all’articolo 23 capoverso 1 LPTab. Lo fa entro il termine previsto nel piano dei test, ma al più tardi nei 30 giorni successivi al test d’acquisto.

2

 Sono comunicati la data del test d’acquisto e il tipo di prodotto controllato secondo l’articolo 3 lettere a–f LPTab e l’articolo 2 della presente ordinanza.

Art. 41Comunicazione dei risultati all’UFSP

(art. 36 cpv. 1 lett. c LPTab)

L’autorità cantonale competente trasmette all’UFSP, una volta all’anno, al più tardi il 31 gennaio, i dati seguenti:

  1. a.

    il numero totale dei test d’acquisto effettuati nel Cantone nel corso dell’anno precedente;

  2. b.

    il numero di test d’acquisto il cui risultato non è conforme all’articolo 23 capoverso 1 LPTab, raggruppati per:

    1. 1.

      tipo di prodotto secondo l’articolo 3 lettere a–f LPTab e l’articolo 2 della presente ordinanza,

    2. 2.

      luogo di vendita.

Sezione 3 Coordinamento dell’esecuzione

Art. 42

Se è necessario per garantire un’esecuzione uniforme, l’UFSP può emanare circolari o direttive di coordinamento dell’esecuzione dopo aver consultato le autorità cantonali competenti.

Capitolo 6 Trattamento dei dati

Art. 43Natura e forma dei dati trattati dall’UFSP e dalle autorità cantonali competenti

(art. 39 cpv. 2 LPTab)
1

 L’UFSP e le autorità cantonali competenti trattano i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, necessari a svolgere i seguenti compiti:

  1. a.

    esecuzione, vigilanza e coordinamento dell’esecuzione;

  2. b.

    informazione della popolazione.

2

 In questo contesto, trattano dati:

  1. a.

    di persone giuridiche che fabbricano, importano o vendono prodotti del tabacco o sigarette elettroniche oppure di persone giuridiche che agiscono su mandato delle prime, concernenti:

    1. 1.

      prodotti messi a disposizione sul mercato, pubblicità, promozione o sponsorizzazione in favore di tali prodotti e test d’acquisto relativi a tali prodotti,

    2. 2.

      segreti di fabbricazione e procedimenti o sanzioni amministrativi o penali;

  2. b.

    di persone fisiche che agiscono su mandato dell’UFSP o di un’autorità cantonale competente o che sono legate alle persone giuridiche di cui alla lettera a; per quanto concerne queste ultime, il trattamento può riguardare dati relativi a procedimenti o sanzioni amministrativi o penali.

3

 L’UFSP tratta mediante il suo sistema d’informazione i dati necessari al trattamento delle notifiche dei prodotti.

4

 In questo contesto, tratta dati:

  1. a.

    di persone giuridiche che fabbricano o importano prodotti del tabacco o sigarette elettroniche, concernenti i prodotti messi a disposizione sul mercato;

  2. b.

    di persone fisiche legate alle persone giuridiche di cui alla lettera a.

Art. 44Natura dei dati trattati dalle altre autorità federali competenti

(art. 39 cpv. 2 LPTab)
1

 L’UDSC tratta i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, necessari al controllo dell’importazione dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche.

2

 In questo contesto, tratta dati:

  1. a.

    di persone giuridiche che fabbricano, importano o vendono prodotti del tabacco o sigarette elettroniche oppure di persone giuridiche che agiscono su mandato delle prime, concernenti:

    1. 1.

      i prodotti messi a disposizione sul mercato,

    2. 2.

      segreti di fabbricazione e procedimenti o sanzioni amministrativi o penali;

  2. b.

    di persone fisiche, concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi o penali.

3

 La segreteria di cui all’articolo 4 OFPT1 tratta i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, necessari all’attuazione del servizio di aiuto per smettere di fumare.

  1. RS 641.316

Art. 45Scambio di dati

(art. 40 cpv. 2 e 41 cpv. 1 LPTab)
1

 Le autorità federali e cantonali competenti si scambiano reciprocamente i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, di cui agli articoli 43 e 44 necessari all’esecuzione, alla vigilanza e al coordinamento dell’esecuzione.

2

 L’UFSP scambia con le autorità competenti di altri Paesi o con organizzazioni internazionali dati personali e dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione, di cui all’articolo 43 capoversi 2 e 3, unicamente quando tale scambio è indispensabile per:

  1. a.

    ottenere informazioni su prodotti del tabacco o sigarette elettroniche, se constata o ha motivo di supporre che un prodotto non è conforme ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza;

  2. b.

    gestire situazioni d’emergenza; o

  3. c.

    uniformarsi alle disposizioni di un trattato internazionale.

Art. 46Conservazione, archiviazione e distruzione

(art. 39 cpv. 2 LPTab)
1

 Le autorità federali e cantonali competenti conservano i dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali e i dati relativi a segreti di fabbricazione, per almeno cinque anni a partire dal momento in cui sono stati raccolti.

2

 I dati personali e i dati di persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali e i dati relativi a segreti di fabbricazione, sono distrutti dopo dieci anni, a condizione che non siano più necessari all’adempimento di compiti legali. In ogni caso, sono distrutti o anonimizzati al più tardi dopo 30 anni dal momento in cui sono stati raccolti.

3

 Sono fatte salve la legge del 26 giugno 19981 sull’archiviazione (LAr) e le legislazioni cantonali in materia.

  1. RS 152.1

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 47Adeguamento degli allegati

(art. 33 cpv. 2 LPTab)

L’UFSP adegua i seguenti allegati:

  1. a.

    gli allegati 1 e 2 modificando al bisogno le avvertenze allo scopo di mantenere un effetto preventivo;

  2. b.

    l’allegato 3 in funzione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia. Nel definire le norme tecniche, l’UFSP provvede affinché queste siano per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.

Art. 48Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 4.

Art. 49Disposizioni transitorie

1

 Le sigarette elettroniche e i prodotti simili la cui etichettatura non è conforme ai requisiti della LPTab o della presente ordinanza possono continuare a essere importati e fabbricati secondo il diritto anteriore per un anno a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

2

 I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche che sono già sul mercato al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono soggetti a notifica secondo l’articolo 26 capoverso 1 LPTab devono essere notificati entro un anno a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 50Entrata in vigore

(art. 51 cpv. 3 LPTab)

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2024.

Allegati

  • Regole tecniche concernenti la presentazione delle avvertenze
  • 45 avvertenze combinate e la loro suddivisione in tre serie di stampa
  • Norme tecniche relative alle procedure di misurazione ed esame
  • Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.10.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).