L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), visti gli articoli 8 capoverso 3, 14 capoverso 4, 15 capoverso 2, 46, 51 capoverso 2 e 60 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2020 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS); visto l’articolo 44 dell’ordinanza del 18 novembre 2020 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1Utilizzazione delle frequenze senza concessione, senza notifica preliminare e senza certificato di capacità
1 Le utilizzazioni di frequenze per le quali conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettere a, b e d non sono necessari né una concessione, né una notifica preliminare, né un certificato di capacità sono disciplinate nell’allegato 1.
2 Le frequenze al di sotto dei 8,3 kHz possono essere utilizzate liberamente nel rispetto delle prescrizioni vigenti.
Art. 2Trasmissione dell’indicativo di chiamata e dell’identificativo
1 Gli utenti dello spettro delle radiofrequenze soggetti a una limitazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC), devono trasmettere l’indicativo di chiamata o l’identificativo al momento di stabilire la comunicazione e, in seguito, ogni dieci minuti.
2 Il capoverso 1 non si applica all’utilizzazione di impianti di radiocomunicazione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.
- RS 784.10
Art. 3Canale di coordinamento
1 Il canale di coordinamento (canale K) serve alla trasmissione di messaggi per coordinare l’intervento di organizzazioni che prestano soccorso in caso di sinistri o di incidenti.
2 Le organizzazioni che prestano soccorso non possono svolgere il proprio traffico di radiocomunicazione interno sul canale K.
3 Durante le esercitazioni sul canale K bisogna aggiungere ad ogni chiamata il termine «esercitazione» o «controllo del collegamento». L’organizzazione che nel corso di un’esercitazione disturba le radiocomunicazioni di un’organizzazione che sta prestando soccorso deve sospendere immediatamente il proprio traffico di radiocomunicazione.
Sezione 2 Radiocomunicazione aeronautica e a bordo di imbarcazioni
Art. 4Radiocomunicazione aeronautica
Le gamme di frequenze disponibili per la partecipazione alle radiocomunicazioni, alla navigazione e alla sorveglianza aeronautiche sono elencate nell’allegato 2.
Art. 5Radiocomunicazione a bordo di imbarcazioni
Le gamme di frequenze disponibili per la partecipazione alla radiocomunicazione su imbarcazioni d’alto mare e su vie navigabili internazionali (navigazione sul Reno) sono elencate nell’allegato 3.
Sezione 3 Radiocomunicazione amatoriale
Art. 6Gamme di frequenze
Le gamme di frequenze a disposizione dei titolari di un certificato di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 OUS nonché dei titolari di un certificato di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numero 4 OUS sono elencate nell’allegato 4.
Art. 7Aggiunte per l’indicativo di chiamata
1 Se esercita un impianto di radiocomunicazione mobile a bordo di un veicolo terrestre o di un aeromobile, di un battello della navigazione interna, di una nave, o in altro luogo, il titolare di un indicativo di chiamata di cui all’articolo 47f dell’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni può completarlo con una delle seguenti aggiunte:
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Ubicazione
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Aggiunta per radiotelefonia
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Aggiunta per telegrafia Morse
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Veicolo terrestre o battello della navigazione interna
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«mobile»
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«/M»
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Nave
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«maritime mobile»
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«/MM»
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Aeromobile
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«aeronautical mobile»
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«/AM»
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Altro luogo
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«portable»
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«/P»
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2 Il titolare può utilizzare altre aggiunte se sono necessarie per l’esercizio e se sono separate dall’indicativo di chiamata con un trattino o una barra.
3 Se esercita il suo impianto di radiocomunicazione nel Principato del Liechtenstein, il titolare di uno dei seguenti certificati di capacità deve anteporre al suo indicativo di chiamata l’aggiunta seguente:
certificati di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 OUS: «HBØ/» (HB zero barra obliqua);
certificati di capacità di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera a numero 4 OUS: «HBØY/» (HB zero Yankee barra obliqua).
- RS 784.104
Sezione 4 Esami per operatori delle radiocomunicazioni
Art. 8Svolgimento degli esami
1 Gli esami per operatori delle radiocomunicazioni si svolgono in tedesco, francese e italiano. I candidati possono scegliere liberamente la lingua d’esame.
2 Il luogo, la data e l’ora degli esami sono stabiliti dall’UFCOM.
3 All’esame è necessario portare con sé un documento personale ufficiale.1
4Gli apparecchi e i simulatori per effettuare gli esami pratici per l’ottenimento dei certificati di capacità di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OUS sono messi a disposizione dall’UFCOM.
5 Gli esami non sono pubblici.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 18 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 179).
Art. 9Esonero parziale
Chi dispone di un certificato di capacità in un ambito dell’esame, può presentare domanda all’UFCOM di esonero parziale dai contenuti dell’esame.
Art. 10Mezzi ausiliari
I mezzi ausiliari ammessi sono elencati nelle prescrizioni d’esame. Chi utilizza mezzi ausiliari non ammessi è escluso dall’esame.
Art. 11Condizione per superare l’esame1
Supera l’esame il candidato che ottiene almeno il 70 per cento del numero massimo di punti. Se l’esame consiste in una parte teorica e una pratica, è necessario ottenere almeno il 70 per cento del numero massimo di punti per ciascuna parte dell’esame.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 18 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 179).
Art. 12Prescrizioni d’esame
Le prescrizioni per l’esame volto all’ottenimento dei certificati di capacità di cui all’articolo 51 capoverso 1 OUS sono disciplinate nell’allegato 5.
Art. 13Esame di riparazione1
1 Se l’esame consiste in una parte teorica e una pratica, la parte in cui non è stato ottenuto un risultato sufficiente può essere ripetuta entro un anno.
2 I candidati che non superano l’esame di riparazione possono ripetere l’intero esame.
- Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 18 apr. 2024, in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 179).
1 Le tasse di cui agli articoli 39–42 OTST devono essere accreditate sul conto dell’UFCOM al più tardi otto giorni prima dell’esame.
2 I candidati che non si presentano all’esame devono pagare la tassa di base se non comunicano per scritto il loro ritiro al più tardi otto giorni prima dell’esame.
3 I candidati esclusi dall’esame o che si ritirano durante lo stesso non hanno diritto alla restituzione delle tasse.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 15Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’UFCOM del 9 marzo 20071 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è abrogata.
- [RU 2007 1023, 7087; 2009 1089, 4231; 2011 5267: 2012 6573: 2015 2775, 4979; 2016 1685; 2017 3203, 7145; 2018 2689; 2019 989, 2573, 4247; 2020 1223, 3565]
Art. 16Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Allegati
- Utilizzazioni di frequenze che non richiedono né una concessione, né una notifica preliminare, né un certificato di capacità conformemente all’articolo 8 capoverso 2 lettere a, b e d OUS
- Gamme di frequenze per la partecipazione alle radiocomunicazioni, alla navigazione e alla sorveglianza aeronautiche
- Gamme di frequenze per la partecipazione alla radiocomunicazione su imbarcazioni d’alto mare e su vie navigabili internazionali (navigazione sul Reno)
- Utilizzazione di gamme di frequenze secondo l’articolo 44 OUS
- Prescrizioni per l’esame volto all’ottenimento dei certificati di capacità secondo l’articolo 51 capoverso 1 OUS
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.