Législation

Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)

RS 784.10 · 109 articoli

LTC (RS 784.10) fa parte del diritto federale svizzero. Questa pagina presenta il testo, le ultime evoluzioni e le revisioni in preparazione.

Ultime modifiche

Cosa si sta preparando

Revisioni in consultazione che potrebbero modificare questa legge:

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Estratto del testo (109 articoli)

Art. 1, Scopo

1 La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all’economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti. 2 La presente legge i…

Art. 2, Oggetto

La presente legge disciplina la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusa la trasmissione di programmi radiotelevisivi per quanto la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) non di…

Art. 3, Definizioni

Nella presente legge s’intende per: a. informazioni: b. servizio di telecomunicazione: c. trasmissione mediante telecomunicazione: c bis servizio telefonico pubblico: c ter servizio a valore aggiunto: d. impianti di telec…

Art. 3 a, Rapporto di valutazione

1 Ogni tre anni il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale in merito: a. all’evoluzione e capillarità degli investimenti su scala nazionale; b. all’evoluzione del servizio universale; c. alla qua…

Art. 4, Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione

1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di tali serv…

Art. 5, Fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera

L’autorità competente può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofr…

Art. 6, Fornitori di servizi di telecomunicazione con sede o una stabile organizzazione in Svizzera

I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera devono: a. osservare le prescrizi…

Art. 6 a, Blocco dell’accesso ai servizi di telecomunicazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso alla telefonia e a Internet delle persone la cui relazione commerciale non ha avuto inizio mediante la sottoscrizion…

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Fonte: diritto federale consolidato (Fedlex). Testi aggiornati, hosting in Europa (RGPD).