Art. 1Requisiti essenziali supplementari
I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell’allegato 1.

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Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6, 26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), ordina:
I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell’allegato 1.
Gli impianti di telecomunicazione che ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2bis OIT devono essere compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato sono elencati nell’allegato 7 numero 1, mentre le specifiche tecniche per le capacità di ricarica sono elencate nell’allegato 7 numero 2.
Le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT figurano nell’allegato 2.
Le prescrizioni relative all’ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell’allegato 1 n. 4 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo.
L’informazione relativa alle restrizioni d’esercizio che deve figurare sull’imballaggio conformemente all’articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile.
Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:
pittogramma di cui all’allegato 6;
dicitura «restrizioni d’esercizio in CH».
Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:
pittogramma di cui all’allegato 6;
dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all’allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti.
Per un impianto di radiocomunicazione recante i due marchi di conformità, l’informazione deve essere riportata in una delle forme previste al capoverso 3.
Nel caso di impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bis OIT caricabili tramite cavo, devono essere riportate le informazioni seguenti:
le indicazioni di cui all’allegato 7 numero 3 in merito alla capacità di ricarica degli impianti di telecomunicazione e ai dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: nelle istruzioni di sicurezza;
le indicazioni riguardanti la presenza o meno di un dispositivo di ricarica annesso ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un pittogramma conformemente all’allegato 7 numero 4;
le indicazioni riguardanti la capacità di ricarica dell’impianto di telecomunicazione e i dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un’etichetta conformemente all’allegato 7 numero 5.
Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti:
Comitato delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Committee, ECC);
sottogruppi dell’ECC pertinenti per i settori contemplati dall’accreditamento o dalla designazione.
La procedura d’omologazione di cui all’articolo 26 OIT figura nell’allegato 4.
Le prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT per garantire la sicurezza pubblica figurano nell’allegato 5.
Per ottenere un’autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20202 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS).
L’articolo 32 capoverso 3 OUS si applica per analogia.
Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all’articolo 33 capoverso 1 OIT sono elencate nell’allegato 5.
Gli impianti di telecomunicazione elencati nell’articolo 25 capoverso 1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta.
I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:
ai titolari di un indicativo di chiamata ai sensi dell’articolo 47f dell’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, dietro ricevuta e presentazione della fattura dell’anno in corso in merito alla tassa riscossa per la gestione dell’indicativo di chiamata (art. 46 cpv. 8 dell’ordinanza del 18 novembre 20202 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni);
agli operatori economici, dietro ricevuta.
La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomunicazione ceduti, l’indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché, eventualmente, l’indicativo di chiamata riportato sulla fattura presentata. La ricevuta non dev’essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.3
Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2 lettera a deve conservare la ricevuta per due anni.
Chiunque cede impianti conformemente agli articoli 6 capoverso 2 e 25 capoverso 1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura.
Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostanzialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell’allegato 3.
In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.
L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.
I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate che non soddisfano il requisito essenziale supplementare di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera g OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numero 6 possono essere immessi in commercio fino al 16 marzo 2022.
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti ai requisiti essenziali supplementari di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettere d–f OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numeri 7–9 e che non rispettano tali requisiti possono essere immessi in commercio fino al 31 luglio 2025.
Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti alle specifiche tecniche di cui all’articolo 7 capoverso 2bis in combinato disposto con l’allegato 7 numeri 1.1–1.12, e che tuttavia non le adempiono, possono essere immessi in commercio fino al 27 dicembre 2024 e gli impianti di radiocomunicazione di cui al numero 1.13 fino al 27 aprile 2026.
La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.
Gli allegati sono consultabili su Fedlex.
Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).