Législation

Ordinanza dell'UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)

OOITRS 784.101.21In vigoreStato 01.01.202617 articoli

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Progetti di revisione che toccano OOIT, seguiti fino alla pubblicazione nella RU.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2023 721in vigore il 01.01.2024
    introdotto: art. 1a, 2b, 10c · modificato: art. 10b
  • RU 2021 475in vigore il 01.09.2021
    modificato: art. 7
  • RU 2020 5277in vigore il 01.01.2021
    modificato: art. 5
  • RU 2020 3563in vigore il 01.09.2020
    modificato: art. 10a
  • RU 2017 7137in vigore il 09.08.2018
    introdotto: art. 2a

5 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Diritto europeo

Atti dell’Unione europea che Législation em collega a OOIT.

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fanno fede soltanto i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), visto l’articolo 31 capoverso 5 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); visti gli articoli 3, 7 capoverso 3, 8 capoverso 2, 17 capoverso 4, 19 capoverso 6, 26 capoverso 5, 27 capoverso 1, 33 capoversi 1 e 3 e 35 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), ordina:

Art. 1Requisiti essenziali supplementari

I requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e gli impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono figurano nell’allegato 1.

Art. 1aImpianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato e relative specifiche tecniche1

Gli impianti di telecomunicazione che ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2bis OIT devono essere compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato sono elencati nell’allegato 7 numero 1, mentre le specifiche tecniche per le capacità di ricarica sono elencate nell’allegato 7 numero 2.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFCOM del 23 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 721).

Art. 2Interfacce

1

 Le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT figurano nell’allegato 2.

2

 Le prescrizioni relative all’ubicazione delle interfacce prescritte figurano nell’allegato 1 n. 4 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo.

  1. RS 784.101.113

Art. 2aInformazione relativa alle restrizioni d’esercizio1

1

 L’informazione relativa alle restrizioni d’esercizio che deve figurare sull’imballaggio conformemente all’articolo 19 capoverso 3 OIT deve essere riportata in modo visibile e leggibile.

2

 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:

  1. a.

    pittogramma di cui all’allegato 6;

  2. b.

    dicitura «restrizioni d’esercizio in CH».

3

 Per un impianto di radiocomunicazione recante il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 OIT, l’informazione deve essere riportata in una delle due forme seguenti:

  1. a.

    pittogramma di cui all’allegato 6;

  2. b.

    dicitura «restrizioni o requisiti in» in una lingua facilmente compresa dagli utilizzatori finali e determinata dai Paesi interessati, seguita dalle abbreviazioni di cui all’allegato 6 dei Paesi in cui esistono tali restrizioni o requisiti.

4

 Per un impianto di radiocomunicazione recante i due marchi di conformità, l’informazione deve essere riportata in una delle forme previste al capoverso 3.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFCOM del 21 nov. 2017, in vigore dal 9 ago. 2018 (RU 2017 7137).

Art. 2bInformazioni relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica1

Nel caso di impianti di telecomunicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2bis OIT caricabili tramite cavo, devono essere riportate le informazioni seguenti:

  1. a.

    le indicazioni di cui all’allegato 7 numero 3 in merito alla capacità di ricarica degli impianti di telecomunicazione e ai dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: nelle istruzioni di sicurezza;

  2. b.

    le indicazioni riguardanti la presenza o meno di un dispositivo di ricarica annesso ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un pittogramma conformemente all’allegato 7 numero 4;

  3. c.

    le indicazioni riguardanti la capacità di ricarica dell’impianto di telecomunicazione e i dispositivi di ricarica compatibili ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettera d OIT: mediante un’etichetta conformemente all’allegato 7 numero 5.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFCOM del 23 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 721).

Art. 3Obblighi per gli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi di valutazione della conformità devono partecipare alle attività di regolamentazione in materia di impianti di radiocomunicazione e di pianificazione delle frequenze dei seguenti enti:

  1. a.

    Comitato delle comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Committee, ECC);

  2. b.

    sottogruppi dell’ECC pertinenti per i settori contemplati dall’accreditamento o dalla designazione.

Art. 4Omologazione di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

1

 La procedura d’omologazione di cui all’articolo 26 OIT figura nell’allegato 4.

2

 Le prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità di cui all’articolo 27 capoverso 4 OIT per garantire la sicurezza pubblica figurano nell’allegato 5.

Art. 5Autorizzazione per la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica1

1

 Per ottenere un’autorizzazione di mettere a disposizione sul mercato impianti di radiocomunicazione destinati a essere impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica (art. 27 OIT), il richiedente deve disporre di un dirigente tecnico ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 novembre 20202 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS).

2

 L’articolo 32 capoverso 3 OUS si applica per analogia.

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5277).
  2. RS 784.102.1

Art. 6Impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL

Le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia delle correnti portanti in linea (CPL) conformemente all’articolo 33 capoverso 1 OIT sono elencate nell’allegato 5.

Art. 7Cessione di impianti di telecomunicazione

1

 Gli impianti di telecomunicazione elencati nell’articolo 25 capoverso 1 lettera a OIT possono essere ceduti solo ad autorità militari, a organismi addetti alla protezione civile o ad altri organismi operanti in situazioni straordinarie. La cessione va effettuata dietro ricevuta.

2

 I trasmettitori per radioamatori disponibili in commercio, nuovi o usati, possono essere ceduti unicamente:

  1. a.

    ai titolari di un indicativo di chiamata ai sensi dell’articolo 47f dell’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, dietro ricevuta e presentazione della fattura dell’anno in corso in merito alla tassa riscossa per la gestione dell’indicativo di chiamata (art. 46 cpv. 8 dell’ordinanza del 18 novembre 20202 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni);

  2. b.

    agli operatori economici, dietro ricevuta.

3

 La ricevuta deve recare il numero, il marchio e il tipo degli impianti di radiocomunicazione ceduti, l’indirizzo e la firma della persona a cui sono stati ceduti, nonché, eventualmente, l’indicativo di chiamata riportato sulla fattura presentata. La ricevuta non dev’essere firmata se la consegna degli impianti avviene per posta.3

4

 Chiunque cede un impianto di radiocomunicazione conformemente al capoverso 2 lettera a deve conservare la ricevuta per due anni.

5

 Chiunque cede impianti conformemente agli articoli 6 capoverso 2 e 25 capoverso 1 lettera a OIT deve conservare per cinque anni le pezze giustificative della messa a disposizione sul mercato, in particolare il bollettino di consegna e la fattura.

  1. RS 784.104
  2. RS 784.106
  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 5 lug. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 475).

Art. 8Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

Gli impianti di telecomunicazione usati, per i quali sono state modificate sostanzialmente le norme tecniche applicabili (art. 35 OIT) e le prescrizioni sulla loro installazione e il loro esercizio, figurano nell’allegato 3.

Art. 9Modifica delle norme tecniche designate dall’UFCOM

In caso di modifica di una norma tecnica designata, l’UFCOM pubblica nel Foglio federale la data dalla quale la presunzione di conformità viene a cadere per gli impianti di radiocomunicazione conformi alla versione precedente.

Art. 10aDisposizione transitoria della modifica del 12 novembre 20191

I telefoni cellulari con funzionalità informatiche avanzate che non soddisfano il requisito essenziale supplementare di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera g OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numero 6 possono essere immessi in commercio fino al 16 marzo 2022.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFCOM del 12 nov. 2019 (RU 2019 4241). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 27 lug. 2020, in vigore dal 1° set. 2020 (RU 2020 3563).

Art. 10bDisposizione transitoria della modifica del 21 luglio 20221

Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti ai requisiti essenziali supplementari di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettere d–f OIT in combinato disposto con l’allegato 1 numeri 7–9 e che non rispettano tali requisiti possono essere immessi in commercio fino al 31 luglio 2025.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFCOM del 21 lug. 2022 (RU 2022 437). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’UFCOM del 23 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 721).

Art. 10cDisposizione transitoria relativa alla modifica del 1° gennaio 20241

Gli impianti di radiocomunicazione che sono sottoposti alle specifiche tecniche di cui all’articolo 7 capoverso 2bis in combinato disposto con l’allegato 7 numeri 1.1–1.12, e che tuttavia non le adempiono, possono essere immessi in commercio fino al 27 dicembre 2024 e gli impianti di radiocomunicazione di cui al numero 1.13 fino al 27 aprile 2026.

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O dell’UFCOM del 23 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 721). Correzione del 15 ago. 2024 (RU 2024 416).

Art. 11Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 13 giugno 2016.

Allegati

  • Requisiti essenziali supplementari applicabili di cui all’articolo 7 capoverso 3 OIT e impianti di radiocomunicazione ai quali essi si riferiscono
  • Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT
  • Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati di cui all’art. 35 OIT
  • Procedura di omologazione per impianti di radiocomunicazione destinati ad essere utilizzati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica
  • Prescrizioni tecniche e amministrative varie
  • Pittogramma
  • Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato

Gli allegati sono consultabili su Fedlex.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2026. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).