Législation

Ordinanza del 18 novembre 2020 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)

OTSTRS 784.106In vigoreStato 01.01.202453 articoli

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    modificato: art. 24

2 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1: Disposizioni generali1–8
  2. Capitolo 2: Tasse per le concessioni di radiocomunicazione9–17
  3. Capitolo 3: Tasse amministrative18–49
  4. Capitolo 4: Disposizioni finali50–53

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoversi 3bis e 5, 41, 56 capoverso 4 nonché 62 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1Oggetto e applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

1

 La presente ordinanza disciplina le tasse amministrative e quelle per le concessioni di radiocomunicazione nell’ambito del diritto delle telecomunicazioni.

2

 Se non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti.

  1. RS 172.041.1

Art. 2Riscossione di tasse ricorrenti

1

 L’autorità competente riscuote le tasse ricorrenti di regola annualmente in anticipo.

2

 Se per il calcolo delle tasse ricorrenti sono necessarie indicazioni del contribuente, l’autorità competente può riscuotere le tasse annuali retroattivamente.

3

 Il contribuente deve far pervenire all’autorità competente le indicazioni necessarie al calcolo delle tasse entro 30 giorni dal termine del periodo di calcolo. In caso contrario l’autorità determina l’importo delle tasse in base a una stima.

Art. 3Periodo determinante per il calcolo della tassa

1

 Il periodo determinante per il calcolo della tassa inizia il primo giorno del mese successivo al mese in cui è intervenuto il motivo per cui sono riscosse le tasse.

2

 Termina l’ultimo giorno del mese in cui viene meno il motivo per cui sono riscosse le tasse.

3

 Se una modifica delle circostanze ha effetti sull’importo delle tasse, il nuovo importo è dovuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla modifica.

4

 Le tasse riscosse in relazione con i domini Internet la cui gestione è di competenza della Confederazione sono dovute a decorrere dall’attribuzione del nome di dominio.

Art. 4Concessioni di una durata massima di 30 giorni

1

 Per le concessioni di una durata massima di 30 giorni sono dovute le seguenti tasse ricorrenti:

  1. a.

    per un periodo di 10 giorni al massimo: un terzo della tassa calcolata per un mese;

  2. b.

    per un periodo di 11–20 giorni al massimo: due terzi della tassa calcolata per un mese;

  3. c.

    per un periodo superiore a 20 giorni: la tassa calcolata per un mese.

2

 Se la domanda di concessione di una durata massima di 30 giorni è ritirata prima dell’attribuzione della concessione, al richiedente viene fatturata una tassa amministrativa unica in funzione del tempo impiegato fino al momento del ritiro della domanda.

3

 In caso di rinuncia a una concessione di una durata massima di 30 giorni già attribuita, sono dovute:

  1. a.

    la tassa amministrativa unica riscossa per l’attribuzione della concessione;

  2. b.

    le tasse amministrative ricorrenti e le tasse ricorrenti per le concessioni, salvo che la rinuncia venga dichiarata prima dell’entrata in vigore della concessione.

Art. 5Tasse in caso di uso illecito dello spettro delle frequenze

1

 Chi fa un uso illecito dello spettro delle frequenze deve pagare le tasse amministrative e quelle per le concessioni che sarebbero state dovute in caso di uso lecito.

2

 Al fine di determinare il periodo di calcolo, l’esercizio di impianti di telecomunicazione è considerato motivo della riscossione delle tasse secondo l’articolo 3.

3

 Le tasse sono dovute dal momento dell’entrata in funzione degli impianti di telecomunicazione.

Art. 6Calcolo in funzione del tempo impiegato

1

 Se la presente ordinanza non prevede tariffe, le tasse amministrative sono calcolate in funzione del tempo impiegato.

2

 La tariffa oraria ammonta a 210 franchi.

Art. 7Rimborso

1

 Les tasse uniche riscosse non sono rimborsate, nemmeno se la causa della riscossione viene meno.

2

 Le tasse annuali o pluriennali riscosse in anticipo sono rimborsate se la causa della riscossione viene meno, tranne nei casi seguenti:

  1. a.

    revoca di elementi d’indirizzo ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettere b−dbis dell’ordinanza del 6 ottobre 19971 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT);

  2. b.

    rinuncia a un numero attribuito individualmente;

  3. c.

    rinuncia a un indicativo di chiamata attribuito per la trasmissione dati a pacchetto (packet radio) sulle frequenze di radiocomunicazione a uso generale;

  4. d.

    rinuncia a un indicativo di chiamata o a un identificativo attribuiti in relazione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana;

  5. e.

    rinuncia a un indicativo di chiamata attribuito in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche;

  6. f.

    rinuncia a un indicativo di chiamata attribuito in relazione con impianti per radioamatori;

  7. g.

    revoca dell’attribuzione di un nome di dominio subordinato a un dominio la cui gestione è di competenza della Confederazione.

  1. RS 784.104

Art. 8Tasse amministrative della Commissione federale delle comunicazioni

1

 Se la Commissione federale delle comunicazioni riscuote una tassa amministrativa, non viene riscossa alcuna tassa aggiuntiva per le attività dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) che vi sono connesse.

2

 L’UFCOM riscuote le tasse.

Capitolo 2: Tasse per le concessioni di radiocomunicazione

Art. 9Ponte radio

1

 È considerato un collegamento in ponte radio:

  1. a.

    il collegamento punto-punto tra il trasmettitore e la ricevente, indipendentemente dall’uso di eventuali ripetitori passivi;

  2. b.

    il tratto da e verso un ripetitore attivo;

  3. c.

    il collegamento nei due sensi tra due ricetrasmittenti che occupano in alternanza lo stesso canale.

2

 La tassa di concessione annuale per un collegamento in ponte radio è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di categoria di banda delle frequenze.

3

 Il prezzo di base della frequenza ammonta a due franchi. Per i collegamenti transfrontalieri in cui solo il trasmettitore o il ricevitore è situato in Svizzera, il prezzo di base della frequenza ammonta a un franco.

4

 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze

Coefficiente

meno di 1 GHz

10,0

da 1 fino a meno di 10 GHz

  1,4

da 10 fino a meno di 16 GHz

  1,1

da 16 fino a meno di 20 GHz

  0,5

da 20 fino a meno di 24 GHz

  0,75

da 24 fino a meno di 27 GHz

  0,5

da 27 fino a meno di 30 GHz

  0,75

da 30 fino a meno di 40 GHz

  0,40

da 40 fino a meno di 45 GHz

  0,125

da 45 fino a meno di 70 GHz

  0,12

da 70 GHz e oltre

  0,006

5

 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

6

 Il coefficiente di categoria di banda delle frequenze è determinato come segue:

Meccanismo d’attribuzione delle frequenze

Coefficiente

Attribuzione coordinata delle frequenze

1,0

Attribuzione non coordinata delle frequenze

0,3

Art. 10Collegamenti senza filo a banda larga

1

 La tassa di concessione annuale per un collegamento senza filo a banda larga è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

2

 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 1,8 centesimi.

3

 Il coefficiente di gamma di frequenza è determinato come segue:

Banda delle frequenze

Coefficiente

Banda dei 3,5 GHz

0,5

Banda dei 26 GHz

0,3

Bande superiori a 26 GHz

0,2

4

 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo per 25 kHz la larghezza di banda attribuita e arrotondando il risultato al numero intero superiore.

5

 Il coefficiente di territorio per le concessioni nazionali è 42 000. Per le concessioni regionali è calcolato moltiplicando il coefficiente di superficie per il coefficiente di attrattiva:

  1. a.

    il coefficiente di superficie corrisponde alla superficie del territorio che deve restare libera per l’utilizzazione esclusiva delle frequenze del concessionario, espressa in km2 e arrotondata ai 100 km2 superiori;

  2. b.

    il coefficiente di attrattiva è calcolato come segue:

Numero di abitanti nella zona di concessione per km2

Coefficiente di attrattiva

     1

–

    99

  1,0

  100

–

  199

  1,1

  200

–

  399

  1,3

  400

–

  599

  2,1

  600

–

  799

  3,1

  800

–

  999

  4,4

1000

–

1199

  6,0

1200

–

1399

  7,8

1400

–

1599

  9,9

1600

–

1799

12,1

1800

–

1999

14,6

2000

–

2199

17,3

2200

–

2399

20,1

2400

–

2599

23,2

2600

–

2799

26,4

2800

–

2999

29,9

3000

–

3199

33,4

3200

–

3399

37,2

3400

–

3599

41,1

3600

–

3799

45,2

3800

–

3999

49,5

4000

–

4199

53,9

4200

–

4399

58,5

4400

–

4599

63,2

4600

–

4799

68,1

4800

–

4999

73,1

5000 e oltre

80,0

Art. 11Collegamenti fissi via satellite

1

 Sono considerati collegamenti fissi via satellite:

  1. a.

    il collegamento da una stazione spaziale verso una o più stazioni di terra sulla stessa frequenza;

  2. b.

    il collegamento da una o più stazioni di terra verso una stazione spaziale sulla stessa frequenza.

2

 La tassa di concessione annuale per un collegamento fisso via satellite è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

3

 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 2 franchi.

4

 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze

Coefficiente

da 3 fino a meno di 10 GHz

1,5

da 10 fino a meno di 20 GHz

3,0

da 20 fino a meno di 30 GHz

1,0

30 GHz e oltre

0,25

5

 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

6

 Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Orbita

Coefficiente

GSO (Geostationary Orbit)

0,05

Virtual GSO

0,1

Non-GSO

1,0

Art 12Collegamenti mobili via satellite

1

 La tassa di concessione annuale per collegamenti mobili via satellite è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di classe delle frequenze.

2

 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 15 franchi.

3

 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze

Coefficiente

meno di 1 GHz

1,2

da 1 a meno di 3 GHz

1,7

da 3 a meno di 15 GHz

1,1

da 15 a meno di 40 GHz

1,4

da 40 GHz e oltre

1,0

4

 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda attribuita per 25 kHz.

5

 Il coefficiente di classe delle frequenze è determinato come segue:

  1. a.

    se la larghezza di banda è attribuita a un’unica rete satellitare, si applica il coefficiente 1;

  2. b.

    se la larghezza di banda è attribuita a più reti satellitari o se è utilizzata con funzioni di radiocomunicazione terrestre, si applica il coefficiente 0,2.

Art. 13Radiocomunicazione mobile terrestre

1

 La tassa di concessione annuale per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze A è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di gamma delle frequenze, il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

2

 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 156 franchi.

3

 Il coefficiente di gamma delle frequenze è determinato come segue:

Gamma delle frequenze

Coefficiente

meno di 3 GHz

1,0

3 GHz e oltre

0,1

4

 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo la larghezza di banda per 12,5 kHz, arrotondato al numero intero superiore. Per gli impianti multicanale la larghezza di banda risulta dalla somma delle larghezze di banda dei singoli canali.

5

 Il coefficiente di territorio è determinato come segue:

Copertura spaziale

Coefficiente

uso della frequenza su scala nazionale:

più di 30 apparecchi

5,0

da 11 a 30 apparecchi

3,5

da 1 a 10 apparecchi

1,0

uso della frequenza su scala regionale:

più di 30 apparecchi

1,0

da 11 a 30 apparecchi

0,7

da 1 a 10 apparecchi

0,2

6

 La tassa di concessione annuale per le radiocomunicazioni mobili terrestri della classe di frequenze B ammonta a 48 franchi.

7

 La tassa di concessione per le radiocomunicazioni mediante telecamere senza filo utilizzate come impianti accessori per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico è disciplinata dall’articolo 9 capoversi 2–6.

Art. 14Trasmissione digitale unidirezionale di dati nella gamma

1

 La tassa di concessione annuale per la trasmissione digitale unidirezionale di dati nelle bande VHF e UHF secondo l’articolo 1 capoverso 2 delle direttive del 22 dicembre 20101 sulle frequenze per la radiodiffusione è calcolata moltiplicando il prezzo di base della frequenza per il coefficiente di larghezza di banda e il coefficiente di territorio.

2

 Il prezzo di base della frequenza ammonta a 5200 franchi.

3

 Il coefficiente di larghezza di banda è calcolato dividendo per 1 MHz la parte di larghezza di banda attribuita nella concessione di radiocomunicazione che non viene utilizzata per la diffusione di programmi radiotelevisivi.

4

 Il coefficiente di territorio corrisponde al numero dei canali di frequenza attribuiti per la copertura di una regione geografica ben definita nella concessione.

  1. FF 2011 491

Art. 15Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni su onde corte o onde lunghe è determinata in base alla larghezza di banda complessiva attribuita come segue:

Larghezza di banda complessiva

Tassa

fino a 1 kHz

  150 franchi

da più di 1 kHz fino a 2 kHz

  180 franchi

da più di 2 kHz fino a 4 kHz

  210 franchi

da più di 4 kHz fino a 8 kHz

  255 franchi

da più di 8 kHz fino a 16 kHz

  300 franchi

da più di 16 kHz fino a 32 kHz

  360 franchi

da più di 32 kHz fino a 64 kHz

  420 franchi

da più di 64 kHz fino a 125 kHz

  495 franchi

da più di 125 kHz fino a 250 kHz

  600 franchi

da più di 250 kHz fino a 500 kHz

  705 franchi

da più di 500 kHz fino a 1 MHz

  840 franchi

da più di 1 MHz fino a 2 MHz

1005 franchi

da più di 2 MHz fino a 4 MHz

1200 franchi

da più di 4 MHz fino a 8 MHz

1425 franchi

da più di 8 MHz

1680 franchi

Art. 16Altre concessioni di radiocomunicazione

La tassa di concessione per le radiocomunicazioni per i radar terrestri, le prove di radiocomunicazione e le dimostrazioni di radiocomunicazione ammonta ogni anno a 48 franchi.

Art. 17Esenzione dalle tasse per le concessioni di radiocomunicazione

1

 La diffusione di programmi radiotelevisivi ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 LTC nonché le organizzazioni, i beneficiari istituzionali e le persone ai sensi dell’articolo 39 capoverso 5 LTC sono esentati dalle tasse di concessione.

2

 Sono considerate imprese pubbliche di trasporto ai sensi dell’articolo 39 capoverso 5 lettera b LTC:

  1. a.

    le imprese di trasporto che sono soggette alla legge federale del 20 marzo 20091 sul trasporto di viaggiatori e che dispongono di una concessione federale o di un’autorizzazione cantonale per il trasporto di persone;

  2. b.

    le imprese di trasporto aereo che dispongono di un’autorizzazione d’esercizio secondo l’articolo 27 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea.

  1. RS 745.1
  2. RS 748.0

Capitolo 3: Tasse amministrative

Sezione 1: Concessioni per il servizio universale

Art. 18

1

 In caso di messa a concorso di concessioni per il servizio universale, in aggiunta alle tasse amministrative calcolate in funzione del tempo impiegato e agli esborsi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20041 sugli emolumenti possono essere fatturati i costi per l’acquisizione di software.

2

 Le tasse amministrative sono ripartite in parti uguali tra i candidati.

3

Se un candidato si ritira dalla procedura prima della decisione, la sua parte viene calcolata in funzione dei costi insorti fino al momento del ritiro.

4

 La tassa amministrativa per la sorveglianza della concessione ammonta a 200 000 franchi all’anno.

  1. RS 172.041.1

Sezione 2: Radiocomunicazioni

Art. 19Messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione

In caso di messa a concorso di concessioni di radiocomunicazione si applica per analogia l’articolo 18 capoversi 1–3.

Art. 20Tassa amministrativa supplementare per domande presentate


Se una domanda per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione è presentata due giorni lavorativi o meno prima dell’inizio della sua validità, è prelevata una tassa amministrativa supplementare di 50 franchi.

Art. 21Ponti radio

La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i ponti radio ammonta a:

  1. a.

    84 franchi per ogni collegamento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b;

  2. b.

    168 franchi per ogni collegamento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c.

Art. 22Collegamenti senza filo a banda larga

La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per i collegamenti senza filo a banda larga ammonta a 80 franchi per ogni trasmettitore di una stazione centrale, ma in ogni caso a un minimo di 2000 franchi.

Art. 23Radiocomunicazioni via satellite

La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti utilizzati per le radiocomunicazioni via satellite ammonta a 36 franchi per ogni larghezza di banda di 100 kHz attribuita, ma in ogni caso a un minimo di 300 franchi e a un massimo di 50 000 franchi.

Art. 24Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A

1

 Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe A secondo l’articolo 6 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20201 sull’utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze (OUS), la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni larghezza di banda di 12,5 kHz attribuita, ammonta a:

  1. a.

    per un’utilizzazione delle frequenze a livello nazionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:

    1. 1.

      su frequenze armonizzate:

      1. –

        fino a una larghezza di banda di 20 MHz: 50 franchi,

      2. –

        per larghezze di banda supplementari superiori ai 20 MHz fino a 200 MHz: 35 franchi,

      3. –

        per larghezze di banda supplementari superiori ai 200 MHz: 12.50 franchi,

    2. 2.

      su frequenze non armonizzate: 1680 franchi;

  2. b.

    per un’utilizzazione delle frequenze a livello regionale con un impianto di radiocomunicazione fisso:

    1. 1.

      su frequenze armonizzate: 10 franchi,

    2. 2.

      su frequenze non armonizzate: 336 franchi;

  3. c.

    per un’utilizzazione delle frequenze in Direct Mode su frequenze armonizzate: 10 franchi;

  4. d.

    per un’utilizzazione delle frequenze senza impianto di radiocomunicazione fisso su frequenze non armonizzate: 84 franchi.

2

 Sono considerate armonizzate le frequenze attribuite a livello internazionale per un uso univoco a condizioni chiaramente definite.

3

 Se vengono attribuite larghezze di banda diverse da 12,5 kHz, l’intera somma è suddivisa per 12,5 kHz, arrotondata al numero intero superiore e moltiplicata per la tassa corrispondente di cui al capoverso 1.2

4

 In caso di coutenza di un impianto di radiocomunicazione fisso da parte di più concessionari senza relazioni con la clientela nel settore delle telecomunicazioni, la tassa per le frequenze duplex utilizzate in comune è versata solo una volta. La tassa è dovuta dal gestore principale dell’impianto.

  1. RS 784.102.1
  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 749).

Art. 25Radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B

Per le radiocomunicazioni mobili terrestri su frequenze della classe B secondo l’articolo 6 lettera b OUS1, canale di coordinamento incluso, la tassa annuale per la gestione e il controllo tecnico ammonta a 72 franchi per ogni concessione.

  1. RS 784.102.1

Art. 26Telecamere senza filo per il giornalismo elettronico

Per ogni telecamera senza filo utilizzata come impianto accessorio per la radiodiffusione finalizzata al giornalismo elettronico la tassa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 84 franchi.

Art. 27Radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe

La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per le radiocomunicazioni su onde corte e onde lunghe ammonta a 110 franchi per ogni canale attribuito.

Art. 28Diffusione analogica di programmi radiofonici e televisivi

Per la diffusione analogica dei seguenti programmi, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni programma e ogni migliaio di persone presenti nella zona di copertura, ammonta a:

  1. a.

    40 franchi per i programmi radiofonici diffusi sulle onde ultracorte (OUC) e sulle onde medie;

  2. b.

    10 franchi per i programmi televisivi.

Art. 29Trasmissione analogica di dati e voce su OUC

La tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze utilizzato per la trasmissione analogica di dati e voce su OUC ammonta a 40 franchi per ogni canale.

Art. 30Diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e trasmissione digitale unidirezionale di dati nella gamma VHF e UHF e su OUC

1

 Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la radiodiffusione video digitale terrestre (Digital Video Broadcasting, DVB-T), la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita nella concessione, ammonta a 12 000 franchi.

2

 Per la diffusione digitale di programmi radiofonici e televisivi e la trasmissione digitale unidirezionale di dati mediante la radiofonia digitale (Digital Audio Broadcasting, DAB+), la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, riscossa per ogni canale di frequenza destinato alla copertura di una regione geografica ben definita, ammonta a 2250 franchi.

3

 Per la gestione e il controllo tecnico dell’utilizzazione digitale dello spettro delle frequenze OUC, la tassa amministrativa annuale per ogni utilizzazione del canale e ogni migliaio di persone presenti nella zona di copertura ammonta a 55 franchi.

Art. 31Radar terrestri

Per i radar terrestri, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 144 franchi per ogni concessione.

Art. 32Prove di radiocomunicazione

Per le prove di radiocomunicazione, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 450 franchi per ogni concessione.

Art. 33Dimostrazioni d’impianti di radiocomunicazione

Per le dimostrazioni d’impianti di radiocomunicazione, la tassa amministrativa annuale per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze ammonta a 312 franchi per ogni concessione.

Art. 34Tassa di registrazione

1

 Per ciascuna registrazione di un uso di frequenze la tassa ammonta a 70 franchi.

2

 Per i radar terrestri (ground probing radar, GPR) e i ripetitori GPS non sono riscosse tasse di registrazione.

Art. 35Sistemi di localizzazione e di sorveglianza nonché impianti di telecomunicazione che provocano interferenze

1

 Per i sistemi di localizzazione e di sorveglianza e per gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze l’articolo 24 si applica per analogia.

2

 Viene fatturata al massimo una larghezza di banda di 50 kHz per ogni autorizzazione.

Art. 36Riduzione delle tasse amministrative per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi

1

 Se, nell’ambito della diffusione di programmi, le emittenti radiotelevisive con diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 53 lettera b della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione vengono direttamente o indirettamente gravate da tasse amministrative per la messa a concorso, il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni di radiocomunicazione nonché per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze, l’autorità riduce queste tasse amministrative del 60 per cento.

2

 Se la diffusione avviene in digitale, la riduzione è applicata alla parte della capacità trasmissiva che, secondo la concessione di radiocomunicazione, viene richiesta per diffondere programmi con diritto d’accesso.

3

 La tassa amministrativa può essere ulteriormente ridotta per i programmi delle emittenti di cui all’articolo 79 capoverso 2 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla radiotelevisione.

  1. RS 784.40
  2. RS 784.401

Art. 37Localizzazione delle interferenze

1

 La tassa amministrativa per la localizzazione di interferenze è calcolata in funzione del tempo impiegato; non è calcolato il tempo necessario per recarsi sul posto.

2

 La tassa amministrativa ammonta a un minimo di 175 franchi.

Art. 38Esenzione dalle tasse amministrative

bis

Le organizzazioni di cui all’articolo 40 capoverso 1 LTC sono esonerate dalle tasse amministrative per il rilascio, la modifica e la revoca di concessioni di radiocomunicazione e per la relativa vigilanza nonché per la gestione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.

Sezione 3: Esami e duplicati dei certificati

Art. 39Esame per l’ottenimento del certificato limitato per la navigazione da diporto

Le tasse relative all’esame per l’ottenimento del certificato limitato per la navigazione da diporto (Short Range Certificate) ammontano a:

  1. a.

    tassa di base: 110 franchi;

  2. b.

    esame pratico: 140 franchi;

  3. c.

    per ogni materia teorica: 15 franchi.

Art. 40Esame per l’ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto

Le tasse relative all’esame per l’ottenimento del certificato generale per la navigazione da diporto (Long Range Certificate) ammontano a:

  1. a.

    tassa di base: 110 franchi;

  2. b.

    esame pratico: 140 franchi;

  3. c.

    per ogni materia teorica: 15 franchi.

Art. 41Esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna

Le tasse relative all’esame per l’ottenimento del certificato di radiotelefonista OUC per le radiocomunicazioni della navigazione interna ammontano a:

  1. a.

    tassa di base: 60 franchi;

  2. b.

    esame teorico: 25 franchi.

Art. 42Esame per l’ottenimento del certificato di radioamatore principiante o del certificato di capacità per radioamatori

Le tasse relative all’esame per l’ottenimento del certificato di radioamatore principiante o del certificato di capacità per radioamatori ammontano a:

  1. a.

    tassa di base: 75 franchi;

  2. b.

    per la materia «Tecnica»: 40 franchi;

  3. c.

    per la materia «Prescrizioni legali»: 10 franchi.

Art. 43Duplicato del certificato

La tassa amministrativa per l’allestimento di un duplicato del certificato ammonta a 50 franchi.

Art. 44Pagamento anticipato

L’UFCOM riscuote in anticipo le tasse di cui agli articoli 39–43. Le tasse devono essere pagate prima dell’esame o dell’allestimento di un duplicato del certificato.

Sezione 4: Elementi d’indirizzo

Art. 45Attribuzione di elementi d’indirizzo

1

 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un elemento d’indirizzo ammonta a 420 franchi.

2

 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un numero attribuito individualmente ammonta a 90 franchi.

3

 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un numero breve è calcolata in funzione del tempo impiegato. È fatta eccezione per i numeri brevi per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali.

4

 Per la riattribuzione immediata di elementi d’indirizzo secondo l’articolo 7 capoverso 2 ORAT1, la tassa amministrativa è calcolata in funzione del tempo impiegato, se le tasse amministrative calcolate in base ai capoversi 1 e 2 sono eccessive.

5

 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un indicativo di chiamata per la trasmissione dati a pacchetto (packet radio) sulle frequenze di radiocomunicazione a uso generale ammonta a 35 franchi.

6

 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un indicativo di chiamata e di uno o più identificativi in relazione con impianti di radiocomunicazione marittima e renana ammonta a 110 franchi.

7

 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche ammonta a 110 franchi.

8

 La tassa amministrativa per l’attribuzione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori ammonta a 110 franchi.

9

 Se l’attribuzione di un elemento d’indirizzo comporta un onere eccessivo, la tassa è calcolata in funzione del tempo impiegato.

  1. RS 784.104

Art. 46Gestione degli elementi d’indirizzo

1

 La tassa amministrativa annuale per la gestione di un indicativo, di una serie di numeri, di un numero breve per la libera scelta del fornitore di servizio per i collegamenti nazionali e internazionali o di un decimo di DNIC ammonta a 200 franchi.

2

 La tassa amministrativa annuale per la gestione di un numero attribuito individualmente ammonta, a partire dall’anno successivo all’attribuzione:

  1. a.

    a 42 franchi per ogni titolare e indirizzo di fatturazione; e

  2. b.

    a 12 franchi per ogni numero attribuito individualmente.

3

 La tassa amministrativa annuale per la gestione di un numero breve ammonta a 1500 franchi per ogni titolare. È fatta eccezione per i numeri brevi per la libera scelta del fornitore di servizi per i collegamenti nazionali e internazionali.

4

 La tassa amministrativa annuale per la gestione di un altro elemento d’indirizzo, a eccezione di ISPC e ICD, ammonta a 100 franchi. La tassa amministrativa annuale per un ISPC ammonta a 750 franchi. Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per un ICD.

5

 La tassa amministrativa per la gestione di un indicativo di chiamata per la trasmissione dati a pacchetto (packet radio) sulle frequenze di radiocomunicazione a uso generale ammonta a 25 franchi per cinque anni.

6

 La tassa amministrativa annuale per la gestione di un indicativo di chiamata e di uno o più identificativi in relazione con impianti di radiocomunicazione d’alto mare e renani ammonta a 50 franchi, a partire dall’anno successivo all’attribuzione.

7

 La tassa amministrativa annuale per la gestione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per le radiocomunicazioni aeronautiche ammonta a 50 franchi, a partire dall’anno successivo all’attribuzione.

8

 La tassa amministrativa annuale per la gestione di un indicativo di chiamata in relazione con impianti per radioamatori ammonta a 50 franchi, a partire dall’anno successivo all’attribuzione. La tassa per l’allestimento di un duplicato della carta d’identità provvista di fotografia conferita nell’ambito dell’attribuzione dell’indicativo di chiamata ammonta a 50 franchi.

9

 I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente articolo sono spiegati nell’allegato dell’ORAT1.

  1. RS 784.104

Art. 47Eccezioni alla riscossione di tasse amministrative

Non è riscossa alcuna tassa amministrativa per:

  1. a.

    la gestione di indicativi utilizzati senza attribuzione formale ai sensi dell’articolo 18 ORAT1;

  2. b.

    l’attribuzione di serie di numeri ai sensi dell’articolo 23a capoverso 2 ORAT;

  3. c.

    la gestione di numeri di chiamata senza attribuzione formale ai sensi dell’articolo 24a ORAT;

  4. d.

    l’attribuzione e la gestione di numeri brevi ai sensi dell’articolo 28 ORAT;

  5. e.

    l’attribuzione e la gestione di un numero breve attribuito ai sensi dell’articolo 32 ORAT.

  1. RS 784.104

Art. 48Attribuzione e gestione di nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss»

1

 Una tassa annuale di 90 franchi, IVA esclusa, è fatturata al centro di registrazione dei nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss» per l’attribuzione e la gestione:

  1. a.

    di un nome di dominio conformemente agli articoli 27 capoverso 2 e 53 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza del 5 novembre 20141 sui domini Internet (ODIn); o

  2. b.

    di un nome di dominio ottenuto tramite mandato di nominazione conformemente agli articoli 53 capoverso 1 lettera f e 56 ODIn.

2

 Una tassa unica di 2500 franchi, IVA esclusa, è fatturata ai richiedenti dei nomi di dominio subordinati al dominio «.swiss» per la preparazione di un mandato di nominazione secondo l’articolo 56 ODIn. La tassa per il rinnovo del mandato ammonta a 850 franchi, IVA esclusa.

3

 Se la preparazione o il rinnovo di un mandato di nominazione comporta un onere eccessivo, oltre alle tasse amministrative riscosse in virtù del capoverso 2 sono calcolati supplementi in funzione del tempo impiegato, IVA esclusa.

3

Se un mandato di nominazione viene disdetto conformemente all’articolo 56 capoverso 8bis ODIn, l’UFCOM riscuote una tassa calcolata in funzione del tempo impiegato, IVA esclusa.2

  1. RS 784.104.2
  2. Introdotto dal n. II dell’O del 28 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2024 365).

Art. 49Delega di compiti di gestione degli elementi d’indirizzo

Se i compiti di gestione degli elementi d’indirizzo sono delegati a terzi sulla base di un concorso pubblico o di una procedura mediante invito, l’articolo 18 capoversi 1–3 si applica per analogia.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 51Disposizioni transitorie concernenti le tasse di concessione di radiocomunicazione nella diffusione analogica di programmi radiofonici

1

 Fino all’abbandono della diffusione analogica di programmi radiofonici, la tassa di concessione di radiocomunicazione corrisponde all’ultima tassa di concessione secondo l’articolo 22 della legge federale del 24 marzo 20061 sulla radiotelevisione, riscossa presso la relativa emittente, e ammonta almeno a 10 000 franchi.

2

 In caso di forte riduzione della zona di diffusione, può essere prevista una riduzione della tassa di concessione di radiocomunicazione.

3

 In caso di rinuncia parziale alla concessione di radiocomunicazione o di una sua revoca parziale, la relativa tassa viene ridotta qualora a causa di questi motivi il numero degli utenti diminuisca notevolmente.

  1. RS 784.40

Art. 52Disposizioni transitorie concernenti i nomi di dominio attribuiti tramite mandato di nominazione

1

 Se il mandato di nominazione è stato attribuito prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, le tasse di cui all’articolo 48 capoverso 1 lettera b per la durata rimanente del mandato sono stabilite conformemente al diritto anteriore.

2

 Le tasse sono stabilite in base al nuovo diritto se la somma da riscuotere è inferiore alla somma determinata in base al diritto anteriore.

Art. 53Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2024. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).