Législation

Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV)

OTVRS 745.11In vigoreStato 01.01.2025102 articoli

Cosa si sta preparando

Nessun progetto di revisione in corso.

Ultime modifiche

Una riga per pubblicazione nella Raccolta ufficiale, con gli articoli toccati.

  • RU 2024 609atto di base OITRV (RS 745.16)in vigore il 01.01.2025
    modificato: art. 5, 12, 15, 20, 23, 41, 42, 56, 58a, 79 · introdotto: art. 55b, 56a, 62a, 79a
  • RU 2022 568atto di base OPDa (RS 235.11)in vigore il 01.09.2023
    modificato: art. 58b
  • RU 2020 1915atto di base Ordinanza sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviariain vigore il 01.07.2020
    modificato: art. 11, 12, 19, 47, 55, 61, 66 · abrogato: art. 22, 30 · introdotto: art. 52a, 55b, 55c, 55d, 61a, 61b, 61c, 61d, 61e, 78a
  • RU 2015 3217in vigore il 01.01.2016
    introdotto: art. 58a, 58b
  • RU 2015 3167atto di base OIFTin vigore il 01.10.2015
    abrogato: art. 15
  • RU 2013 1695in vigore il 01.07.2013
    modificato: art. 12, 13, 14, 15, 17, 20, 25, 56 · introdotto: art. 30a, 55a

6 pubblicazioni nella RU citate nel testo in vigore.

Indice
  1. Capitolo 1Disposizioni generali1–4
  2. Capitolo 2Concessioni e autorizzazioni per il trasporto di viaggiatori nel traffico interno5–36
  3. Capitolo 3Autorizzazioni per il trasporto internazionale di viaggiatori37–55
  4. Capitolo 4Contratto di trasporto55a–77
  5. Capitolo 5Controlli, obblighi di collaborazione e trattamento di dati78–80
  6. Capitolo 6Misure amministrative81
  7. Capitolo 7Disposizioni finali82–85

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20a capoverso 6 e 63 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. a.

    il rilascio di concessioni e di autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata;

  2. b.

    le deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori;

  3. c.

    i particolari relativi ai contratti concernenti il trasporto regolare e professionale di viaggiatori e di bagagli per ferrovia, su strada, sulle acque, come pure mediante impianti di trasporto a fune, ascensori e altri mezzi di trasporto a guida vincolata.

Art. 2Regolarità

(art. 2 cpv. 1 lett. a LTV)
1

 La corsa di andata e ritorno è considerata alla stregua di due corse.

2

 Nel trasporto internazionale di viaggiatori sono considerate regolari le corse che si effettuano almeno quattro volte nell’arco di un mese.

Art. 3Trasporto professionale

(art. 2 cpv. 1 lett. b LTV)
1

 Per pagamento si intende qualsiasi contropartita, in particolare una prestazione in denaro o in natura.

2

 Una corsa costituisce un trasporto professionale anche se non è pubblica.

Art. 4Principio

(art. 6 e 8 LTV)
1

 Le concessioni e le autorizzazioni per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori possono essere conferite a:

  1. a.

    persone fisiche;

  2. b.

    persone giuridiche.

2

 La concessione o l’autorizzazione stabilisce con quale mezzo di trasporto è effettuato il trasporto di viaggiatori.

3

 Le concessioni e le autorizzazioni possono essere soggette a condizioni o legate a obblighi.

Capitolo 2 Concessioni e autorizzazioni per il trasporto di viaggiatori nel traffico interno

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 5Funzione di collegamento1

(art. 3 LTV)
1

 Una linea ha funzione di collegamento se serve al collegamento generale o, nel traffico locale, al collegamento capillare di una località.

2

 Sono considerate località le aree d’insediamento in cui tutto l’anno almeno 100 abitanti risiedono in:

  1. a.

    un raggio di massimo 1,5 chilometri;

  2. b.

    insediamenti sparsi tradizionali; oppure

  3. c.

    valli nelle regioni di montagna, il cui collegamento è effettuato da un punto comune.

3

 Una linea serve al collegamento generale se:

  1. a.

    collega località tra loro o con la rete interregionale, nazionale o internazionale dei trasporti pubblici;

  2. b.

    all’interno di una località collega parti dell’insediamento in cui risiedono tutto l’anno almeno 100 abitanti, lontane oltre 1,5 chilometri da fermate di altre linee che servono al collegamento generale.

4

Una linea serve al collegamento capillare se:

  1. a.

    le fermate non distano più di 1,5 chilometri circa da fermate delle linee che servono al collegamento generale; e

  2. b.

    le distanze tra le fermate sono brevi.

  1. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 6Trasporto di viaggiatori soggetto a concessione

(art. 6 LTV)

Una concessione è necessaria per:

  1. a.

    i collegamenti conformi all’orario fra determinati punti di partenza e di arrivo, nell’ambito dei quali i viaggiatori salgono o scendono dal mezzo di trasporto alle fermate previste dall’orario (servizio di linea), con funzione di collegamento;

  2. b.

    il servizio di linea senza funzione di collegamento:

    1. 1.

      per i veicoli a guida vincolata, ad eccezione dei piccoli impianti di trasporto a fune, delle sciovie e dei traghetti fluviali,

    2. 2.

      per i veicoli a guida non vincolata, quando i luoghi di destinazione sono serviti da più di dieci coppie di corse al giorno;

  3. c.

    le corse effettuate soltanto se vi è una domanda sufficiente (corse in base alla domanda), con funzione di collegamento;

  4. d.

    le corse nell’ambito delle quali i viaggiatori sono raggruppati oppure vengono annunciate determinate destinazioni di viaggio (corse analoghe al servizio di linea), in particolare i trasporti su richiesta e le corse collettive, con funzione di collegamento;

  5. e.

    il trasferimento di passeggeri aerei tra un aeroporto e una località o una regione turistica (trasferimento dagli aeroporti).

Art. 7Trasporto di viaggiatori soggetto ad autorizzazione

(art. 7 cpv. 2 LTV)

Un’autorizzazione cantonale è necessaria per:

  1. a.

    se non soggetti a concessione secondo l’articolo 6: il servizio di linea, le corse in base alla domanda e le corse analoghe al servizio di linea;

  2. b.

    le corse nell’ambito delle quali sono trasportati esclusivamente scolari o studenti (trasporto di scolari);

  3. c.

    le corse nell’ambito delle quali sono trasportati esclusivamente lavoratori (trasporto di lavoratori);

  4. d.

    le corse effettuate da un’impresa non attiva nel settore dei trasporti, o quelle effettuate per suo conto o a sua richiesta, destinate esclusivamente ai suoi clienti, membri o visitatori.

Art. 8Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori

(art. 5 LTV)
1

 Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori:

  1. a.

    le corse con veicoli a guida non vincolata atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente;

  2. b.

    le corse che, nell’arco di un anno, sono offerte regolarmente e conformemente all’orario durante 14 giorni consecutivi al massimo;

  3. c.

    il trasporto esclusivo di disabili;

  4. d.

    il trasporto esclusivo di militari:

  5. e.

    le corse nell’ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono trasportati da un punto di partenza comune fino a una destinazione di viaggio comune, purché il trasporto sia effettuato nell’ambito di un’offerta di viaggio «tutto compreso»;

  6. f.

    le corse nell’ambito delle quali sono trasportati gruppi di viaggiatori previamente costituiti e ogni gruppo è ricondotto al punto di partenza mediante lo stesso veicolo (corse circolari);

  7. g.

    tutte le altre corse che non rientrano negli articoli 6 o 7.

2

 Le corse che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti dei servizi di linea e sono rivolte ai loro utenti, soggiacciono alla privativa sui trasporti.

3

 In caso di dubbio, spetta all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) decidere se per un servizio di trasporto è necessaria una concessione o un’autorizzazione.

Art. 9Concessioni e autorizzazioni per linee

1

 Per il trasporto di viaggiatori sono rilasciate concessioni e autorizzazioni su determinate linee.

2

 Per linea si intendono tutte le corse con uno stesso punto iniziale e finale, comprese le corse supplementari nonché le corse al mattino e alla sera su singoli tratti. Per punto iniziale e finale si intendono anche i nodi e i punti dove la funzione di collegamento cambia.

3

 Le prestazioni di trasporto che hanno diverse funzioni di collegamento sulla stessa tratta sono considerate una linea.

Art. 10Concessioni e autorizzazioni di zona

1

 Per il trasporto di viaggiatori con veicoli a guida non vincolata all’interno di una determinata zona possono essere rilasciate concessioni e autorizzazioni per:

  1. a.

    il trasporto su richiesta e le corse collettive;

  2. b.

    le reti del traffico locale.

2

 Per ogni zona può essere rilasciata una sola concessione o autorizzazione di zona per gli stessi servizi di trasporto.

Sezione 2 Concessioni

Art. 11Trasferimenti dagli aeroporti1

(art. 9 cpv. 2 LTV)

Nell’esaminare la domanda per un’offerta di trasferimenti da un aeroporto si suppone che non nascano situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell’economia pubblica per l’offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 12Domanda di concessione1

1

L’impresa deve presentare una domanda di concessione all’UFT al più presto dieci mesi e al più tardi tre mesi prima dell’inizio o dell’ampliamento delle corse. Se la domanda è inoltrata nell’ambito di una messa a concorso secondo l’articolo 32 LTV, i termini sono retti dall’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 ott. 20242 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori.3

2

 La domanda deve essere motivata e contenere le indicazioni menzionate nell’allegato. In caso di rinnovo o di modifica della concessione l’UFT può rinunciare a singoli documenti.

3

 La domanda dev’essere inoltrata con firma giuridicamente valida. La domanda e la documentazione possono essere inoltrate in forma elettronica. L’UFT può esigere altre copie della domanda e della documentazione in forma cartacea.4

4

 In caso di messa a concorso secondo l’articolo 32 LTV l’impresa inoltra la domanda di concessione unitamente all’offerta. La domanda deve contenere le informazioni di cui all’allegato, numero I lettere a, d, f, i, k, l e n nonché all’allegato, numero II lettera a. Prima dell’inizio della consultazione, la Confederazione può esigere informazioni supplementari dall’impresa che ha presentato l’offerta più vantaggiosa secondo l’articolo 32g capoverso 1 LTV.5

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).
  2. RS 745.16
  3. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).
  4. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).
  5. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 13Consultazione

(art. 6 cpv. 1 LTV)
1

 Prima del rilascio di una concessione, l’UFT sente i Cantoni, le associazioni di trasporto, le imprese di trasporto e i gestori dell’infrastruttura interessati.1

2

 Spetta ai Cantoni sentire i Comuni nonché altre autorità e cerchie interessati.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 14Coordinamento all’interno dei trasporti pubblici1

Per il rilascio della concessione, l’UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento all’interno dei trasporti pubblici.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 15Durata della concessione1

(art. 6 cpv. 3 LTV)
1

 La concessione è rilasciata o rinnovata per 12 anni.2

2

 La concessione può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore in particolare se:

  1. a.

    l’impresa di trasporto lo richiede;

  2. b.

    al momento della domanda la pianificazione delle messe a concorso dei Cantoni committenti prevede una messa a concorso per la linea in questione; oppure

  3. c.

    una messa a concorso prevede una durata di validità inferiore;

  4. d.

    ciò serve ad armonizzare le durate di concessione di più offerte ordinate di una stessa impresa.

3

 Nel caso di una durata d’ammortamento più lunga dei mezzi d’esercizio, la concessione può essere rilasciata o rinnovata per un periodo più lungo, ma non superiore a 25 anni.

4

 ...3

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).
  2. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).
  3. Abrogato dal n. III dell’O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Art. 16Rinnovo della concessione

(art. 9 cpv. 1 e 2 LTV)

La concessione può essere rinnovata se sono adempiute le condizioni applicabili al suo rilascio. Si applicano per analogia gli articoli 11–15.

Art. 17Modifica della concessione

1

 L’UFT può modificare la concessione durante il suo periodo di validità.1

2

 Le deroghe alla concessione di lieve entità, in particolare per quanto concerne la denominazione della linea, non richiedono una modifica della concessione.

3

 Un’impresa che intende derogare alla concessione deve darne notifica all’UFT almeno tre mesi prima. Se risulta necessaria una modifica della concessione, l’UFT lo comunica all’impresa entro quattro settimane dalla notifica.

4

 La prestazione di trasporto può essere effettuata, interamente o parzialmente, al massimo per un anno con un mezzo di trasporto diverso da quello previsto nella concessione, senza che quest’ultima debba essere modificata.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 18Trasferimento della concessione

La concessione può essere trasferita a un terzo su domanda delle imprese partecipanti.

Art. 19Procedura in caso di modifica o trasferimento della concessione1

(art. 9 cpv. 1 e 2 LTV)2

In caso di modifica o trasferimento della concessione, si applicano per analogia gli articoli 11–14.

  1. Originario art. 20.
  2. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 20Contratto d’esercizio1

1

 Singoli diritti e obblighi, soprattutto relativi all’esecuzione di corse, possono essere trasferiti a un terzo mediante un contratto d’esercizio.

2

 L’impresa concessionaria continua a essere responsabile nei confronti della Confederazione per quanto concerne l’adempimento degli obblighi.

3

 Se sono trasferiti diritti e obblighi di un’offerta2 cofinanziata dall’ente pubblico mediante contributi d’esercizio o d’investimento, l’impresa concessionaria garantisce l’osservanza delle prescrizioni relative alla presentazione dei conti di cui all’articolo 35 LTV.3

4

 I contratti d’esercizio sono inviati all’UFT per informazione.

  1. Originario art. 19.
  2. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 21Ritiro della concessione

Se intende rinunciare alla sua attività, il titolare della concessione deve presentare una domanda di ritiro all’UFT. Esso non può cessare l’esercizio prima del ritiro della concessione.

Art. 221

  1. Abrogato dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 23Designazione ufficiale1

D’intesa con l’impresa, l’UFT stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali di quest’ultima come pure i numeri di linea e le designazioni delle linee. Questi sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

  1. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Sezione 3 Immatricolazione di veicoli per le offerte di trasporto concessionarie

Art. 24Esame del veicolo prima dell’immatricolazione

1

 L’UFT esamina i veicoli stradali e i battelli che devono essere immatricolati nell’ambito di una concessione, secondo le prescrizioni concernenti l’immatricolazione di veicoli stradali e battelli.

2

 Per i veicoli stradali, in singoli casi l’UFT può affidare l’esame alle autorità di immatricolazione cantonali o alle aziende e organizzazioni da queste abilitate e che garantiscono un’esecuzione conforme alle prescrizioni. Esse rendono conto all’UFT delle verifiche effettuate.

Art. 25Immatricolazione dei veicoli1

1

 L’UFT approva l’immatricolazione nell’ambito di una concessione se dal relativo esame risulta che il veicolo stradale o il battello soddisfa le prescrizioni determinanti.

2

 I Cantoni rilasciano la necessaria approvazione per l’immatricolazione di veicoli stradali.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 26Disponibilità dei veicoli

1

 L’impresa concessionaria deve garantire la costante disponibilità dei veicoli stradali e dei battelli necessari all’adempimento degli obblighi previsti nella concessione e disporre di un numero sufficiente di veicoli di riserva.

2

 Più imprese concessionarie possono utilizzare in comune i veicoli di riserva.

Art. 27Esame dopo l’immatricolazione

1

 Le autorità d’immatricolazione cantonali sono responsabili delle verifiche periodiche e degli esami eccezionali dei veicoli stradali dopo la loro immatricolazione.

2

 L’UFT è responsabile delle verifiche periodiche e degli esami eccezionali dei battelli dopo la loro immatricolazione.

Art. 28Sostituzione, trasformazione e non conformità dei veicoli

La sostituzione, la trasformazione e la dichiarazione di non conformità dei veicoli stradali e dei battelli da parte della polizia devono essere notificate senza indugio all’UFT.

Art. 29Modifiche successive dei veicoli

Se la sicurezza del traffico o altri importanti motivi lo richiedono, l’autorità competente può ordinare che i veicoli stradali e i battelli immatricolati siano modificati o completati.

Sezione 4 Autorizzazioni cantonali

Art. 301

  1. Abrogato dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 30aEsonerazione dagli obblighi fondamentali1

(art. 7 cpv. 3 LTV)

In caso di trasporto di viaggiatori scarsamente rilevante secondo l’articolo 7 LTV l’impresa è esonerata dagli obblighi fondamentali di cui agli articoli 12–16 LTV.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 31Rinnovo dell’autorizzazione

(at. 9 cpv. 1 e 2 LTV)

L’autorizzazione può essere rinnovata se sono adempiute le condizioni applicabili al suo rilascio.

Art. 32Modifica e trasferimento dell’autorizzazione

L’autorizzazione può essere modificata o trasferita su domanda del titolare.

Art. 33Rinuncia all’autorizzazione

1

 Il titolare può rinunciare in qualsiasi momento all’attività oggetto dell’autorizzazione.

2

 Il titolare deve notificare la rinuncia all’autorità che rilascia l’autorizzazione.

Art. 34Competenza per il rilascio di autorizzazioni

(art. 7 cpv. 2 LTV)
1

 I Cantoni sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni secondo la presente sezione.

2

 Per il trasporto di scolari e di lavoratori oltre i confini cantonali è responsabile il Cantone sul cui territorio si trova la scuola o il luogo di lavoro. Per gli altri trasporti oltre i confini cantonali è responsabile il Cantone sul cui territorio si trova il punto di partenza delle corse. I Cantoni interessati devono essere sentiti. In caso di controversia decide l’UFT.

Art. 35Comunicazione all’UFT

I Cantoni inviano le loro autorizzazioni all’UFT per informazione.

Art. 36Prescrizioni cantonali

I Cantoni emanano prescrizioni complementari relative alla procedura d’autorizzazione e, in particolare, designano le autorità preposte alle autorizzazioni e alla sorveglianza. Essi fissano gli emolumenti.

Capitolo 3 Autorizzazioni per il trasporto internazionale di viaggiatori

(art. 8 e 9 LTV)

Art. 37Campo d’applicazione

1

 Il presente capitolo si applica al trasporto esclusivamente internazionale di viaggiatori.

2

 Un’autorizzazione secondo il presente capitolo non conferisce il diritto di trasportare viaggiatori esclusivamente all’interno della Svizzera (divieto di cabotaggio).

Art. 38Trasporto di viaggiatori con autorizzazione federale

Un’autorizzazione federale è necessaria per:

  1. a.

    il servizio di linea internazionale;

  2. b.

    le corse in base alla domanda;

  3. c.

    le corse analoghe al servizio di linea, in particolare il trasporto su richiesta e le corse collettive.

Art. 39Deroghe alla privativa sul trasporto di viaggiatori

(art. 5 LTV)
1

 Non sottostanno alla privativa sul trasporto di viaggiatori:

  1. a.

    le corse con veicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di nove persone al massimo incluso il conducente;

  2. b.

    il trasporto di scolari;

  3. c.

    il trasporto di lavoratori;

  4. d.

    il trasporto esclusivo di disabili;

  5. e.

    il trasporto esclusivo di militari;

  6. f.

    le corse del traffico turistico nell’ambito delle quali gruppi di viaggiatori previamente costituiti sono depositati in una destinazione di viaggio comune e ricondotti al punto di partenza comune mediante un’ulteriore corsa effettuata dalla stessa impresa purché, oltre alla prestazione di trasporto nell’ambito dell’offerta forfettaria, sia previsto per i viaggiatori l’alloggio nel luogo di destinazione (corse pendolari con alloggio);

  7. g.

    le corse circolari;

  8. h.

    tutte le altre corse regolari e professionali che non rientrano nell’articolo 38.

2

 Le corse previste che, sotto il profilo della funzionalità e capacità, sono comparabili a corse o a corse in coincidenza già esistenti del trasporto soggetto ad autorizzazione e sono rivolte ai loro utenti, soggiacciono all’obbligo di autorizzazione.

3

 In caso di dubbio, spetta all’UFT decidere se per un servizio di trasporto è necessaria un’autorizzazione.

Art. 40Autorizzazioni per linee

Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente per linee e non per zone.

Art. 41Foglio di viaggio per il trasporto stradale

1

 Nell’ambito del trasporto stradale, per le corse internazionali pendolari con alloggio e le corse internazionali circolari di cui all’articolo 39 lettere f e g è obbligatorio munirsi del foglio di viaggio e delle relative traduzioni. Il foglio deve essere compilato prima dell’inizio della corsa.1

2

 Il foglio di viaggio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. a.

    il tipo di servizio di trasporto;

  2. b.

    l’itinerario principale;

  3. c.

    nel caso di corse pendolari con alloggio, la durata del soggiorno, la data di partenza e di rientro, nonché il luogo di partenza e di destinazione;

  4. d.

    le imprese di trasporto partecipanti.

3

 Il foglio di viaggio è distribuito dall’UFT o da un servizio da esso designato.

  1. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 42Itinerario e fermate

1

 Quale itinerario deve essere scelto un percorso diretto tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione.

2

 Le fermate possono essere allestite solo nei punti nodali più importanti del trasporto pubblico. L’UFT può limitare il loro numero per servizio di trasporto.

3

 Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

4

 I Cantoni provvedono a istituire fermate adeguate e a collegarle al trasporto pubblico.1

5

 D’intesa con le autorità interessate, l’UFT può stabilire i valichi di frontiera che devono essere utilizzati.

  1. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 43Ripartizione della prestazione di trasporto

Le imprese di trasporto svizzere ed estere devono ripartire fra di loro la prestazione di trasporto. La quota annua dell’impresa di trasporto svizzera nella prestazione deve essere rilevante. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

Art. 44Condizioni per il rilascio

1

 L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

  1. a.

    l’impresa garantisce il rispetto delle disposizioni legali;

  2. b.

    ...

  3. c.

    non è gravemente pregiudicata l’esistenza, sui tratti diretti interessati, di un’offerta comparabile coperta da uno o più contratti di pubblico servizio;

  4. d.

    ...

  5. e.

    le corse sono effettuate con i veicoli direttamente a disposizione dell’impresa;

  6. f.

    nel trasporto esiste una cooperazione tra le imprese svizzere e quelle estere; sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali;

  7. g.

    tutte le imprese partecipanti dispongono di un’assicurazione minima conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli, che si applica in tutti gli Stati interessati;

  8. h.

    tutte le imprese partecipanti sono iscritte nel registro delle persone soggette all’imposta sul valore aggiunto;

  9. i.

    l’effettuazione del servizio di trasporto può avvenire in conformità con le disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti.

2

 L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se è stata approvata da tutti gli Stati interessati.

3

 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può esigere da ogni impresa partecipante una garanzia bancaria di 15 000 franchi per la prima autorizzazione e di 5000 franchi per ogni ulteriore autorizzazione. La garanzia bancaria serve a coprire eventuali richieste delle autorità svizzere, in particolare in relazione a violazioni della legislazione in materia di trasporto e di sicurezza del traffico stradale.

4

 Il Cantone in cui è stabilita l’impresa responsabile della gestione è competente per la verifica del rispetto delle disposizioni concernenti i tempi di guida e di riposo dei conducenti, in particolare per la verifica del rispetto dei piani di servizio presentati con la domanda.

  1. RS 741.31

Art. 45Rinnovo e modifica dell’autorizzazione

L’articolo 44 si applica per analogia al rinnovo e alla modifica delle autorizzazioni. Il titolare dell’autorizzazione deve inoltre dimostrare che la prestazione di trasporto è stata ripartita secondo l’articolo 43.

Art. 46Rinuncia all’autorizzazione

1

 Il titolare dell’autorizzazione può rinunciare in qualsiasi momento alla stessa. Esso deve motivare la sua rinuncia.

2

 La rinuncia diventa effettiva tre mesi dopo che l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione ha ricevuto la relativa dichiarazione.

3

 Se la rinuncia è motivata con una domanda insufficiente, il termine è di un mese.

4

 L’impresa deve comunicare alla clientela e al pubblico la cessazione del servizio di trasporto.

Art. 47Ritiro dell’autorizzazione1

(art. 9 cpv. 3 lett. b LTV)

Il DATEC ritira l’autorizzazione se non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 48Domande di autorizzazione

1

 Le domande di rilascio, rinnovo o modifica di autorizzazioni secondo il presente capitolo devono essere inoltrate all’UFT in un’unica copia al più presto dieci mesi e al più tardi sei mesi prima dell’inizio o del proseguimento delle corse.

2

 Le domande devono contenere le indicazioni menzionate al numero VI dell’allegato.

Art. 49Consultazione

1

 Prima del rilascio di un’autorizzazione, l’autorità competente sente i Cantoni e le imprese di trasporto interessati.

2

 Spetta ai Cantoni consultare i proprietari fondiari e i Comuni, nonché altre autorità e cerchie interessate.

Art. 50Autorizzazione

1

 L’autorizzazione non è trasferibile. Il suo titolare può tuttavia affidare il servizio di trasporto a un’altra impresa, purché ciò sia previsto nell’autorizzazione.

2

 L’autorizzazione contiene le seguenti indicazioni:

  1. a.

    il tipo di servizio di trasporto;

  2. b.

    il titolare dell’autorizzazione ed eventuali subappaltatori;

  3. c.

    l’itinerario, in particolare il luogo di partenza e di destinazione;

  4. d.

    la durata di validità dell’autorizzazione;

  5. e.

    la durata e la frequenza del servizio di trasporto;

  6. f.

    le fermate e gli orari;

  7. g.

    eventuali condizioni e obblighi nonché informazioni importanti.

3

 Nell’ambito del servizio di linea internazionale con autobus, una copia dell’autorizzazione autenticata dall’UFT o dall’autorità estera deve essere tenuta a bordo di ogni veicolo e presentata su richiesta agli organi di controllo.

Art. 51Liste di passeggeri nel trasporto stradale

1

 Nell’ambito del trasporto stradale, il titolare dell’autorizzazione nel servizio di linea provvede ad allestire una lista dei passeggeri prima di ogni corsa. La lista dei passeggeri deve essere tenuta a bordo del veicolo durante la corsa.

2

 La lista deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. a.

    le imprese partecipanti;

  2. b.

    le targhe d’immatricolazione dei veicoli;

  3. c.

    i nomi dei conducenti;

  4. d.

    il numero dell’autorizzazione;

  5. e.

    la data di partenza e di arrivo;

  6. f.

    il luogo di partenza e di destinazione;

  7. g.

    i cognomi e i nomi dei passeggeri nonché il luogo in cui salgono e scendono.

3

 Il titolare dell’autorizzazione provvede a cancellare i dati rilevati entro 100 giorni.

Art. 52Informazioni ai passeggeri

1

 Le imprese rendono gli orari accessibili al pubblico.

2

 Le imprese appongono l’itinerario in modo ben visibile sul veicolo.

Art. 52aDiritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio di linea internazionale con autobus autorizzato1

(art. 8 cpv. 2 LTV)

I diritti dei disabili e delle persone a mobilità ridotta nel servizio di linea internazionale con autobus autorizzato sono retti dagli articoli 9–17 del regolamento (UE) n. 181/20112.

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
  2. Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, versione della GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1.

Art. 53Veicoli

1

 Le corse possono essere effettuate soltanto con i veicoli immatricolati a nome delle imprese figuranti nell’autorizzazione. Nel caso di una situazione eccezionale, non prevedibile e temporanea, ad eccezione di carenze di capacità, possono essere impiegati veicoli di altre imprese.

2

 I veicoli impiegati devono essere immatricolati nel luogo ove ha sede il titolare dell’autorizzazione.

Art. 54Battelli

Le disposizioni concernenti l’immatricolazione di veicoli per le offerte di trasporto concessionarie di cui agli articoli 24–29 si applicano per analogia alle offerte di trasporto internazionale con i battelli.

Art. 55Competenza1

1

 Il DATEC è competente per il rilascio, la revoca e il ritiro delle autorizzazioni.

2

 L’UFT è competente per il rinnovo e la modifica delle autorizzazioni.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Capitolo 4 Contratto di trasporto

Sezione 1 Trasporto di viaggiatori nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato

Art. 55aObblighi relativi alle tariffe1

(art. 15 LTV)
1

 Le tariffe sono determinate in particolare in base alla distanza, al comfort dei veicoli, all’attrattiva dell’offerta e alle coincidenze.

2

 Le imprese coordinano la tariffazione in modo da attenuare i picchi della domanda ed equilibrare i gradi di utilizzo dei veicoli e dell’infrastruttura.

3

 Nel caso di titoli di trasporto validi solo su determinate tratte e vincolati a una o più corse, dev’essere possibile modificarne la validità mediante il pagamento di un adeguato supplemento.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).

Art. 55bObbligo d’informazione1

(art. 15a LTV)
1

 Nel traffico concessionario e nel trasporto internazionale autorizzato le imprese forniscono le seguenti informazioni prima del viaggio:

  1. a.

    condizioni generali applicabili al contratto;

  2. b.

    orari e condizioni per il viaggio più veloce;

  3. c.

    orari e condizioni per la tariffa più bassa;

  4. d.

    accessibilità, condizioni di accesso e disponibilità a bordo di infrastrutture per i disabili e le persone a mobilità ridotta;

  5. e.

    accessibilità e condizioni di accesso per le biciclette;

  6. f.

    nel traffico a lunga distanza, disponibilità di posti di prima e seconda classe, di carrozze letto e cuccette;

  7. g.

    attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto;

  8. h.

    disponibilità di servizi;

  9. i.

    procedure per il recupero di bagagli smarriti;

  10. j.

    possibilità di reclamo.

2

 Nel traffico concessionario le imprese forniscono le seguenti informazioni durante il viaggio:

  1. a.

    servizi disponibili;

  2. b.

    prossima fermata;

  3. c.

    ritardi;

  4. d.

    principali coincidenze;

  5. e.

    indicazioni sulla sicurezza.

3

 Le imprese devono elaborare congiuntamente uno standard settoriale relativo all’obbligo d’informazione e sottoporlo all’UFT per approvazione.2

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
  2. Introdotto dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 55cReclami1

(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)
1

 Le imprese istituiscono una procedura per il trattamento dei reclami connessi con i loro obblighi e con i diritti dei viaggiatori. Indicano ai viaggiatori come possono presentare un reclamo.

2

 Il viaggiatore può presentare il reclamo a una qualsiasi impresa coinvolta nel viaggio. Entro un mese dalla presentazione del reclamo l’impresa interessata fornisce una risposta motivata. In casi eccezionali giustificati informa il viaggiatore della data alla quale può aspettarsi la risposta; quest’ultima deve allora essere fornita entro tre mesi dalla presentazione del reclamo.

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 55dRapporto sulla qualità del servizio1

(art. 18 cpv. 1 lett. c LTV)

Le imprese pubblicano ogni anno, congiuntamente alla relazione annuale, un rapporto sulla qualità del servizio nel trasporto internazionale di viaggiatori. Nel rapporto riferiscono su:

  1. a.

    disponibilità di titoli di trasporto;

  2. b.

    puntualità dei servizi di trasporto;

  3. c.

    soppressioni di corse;

  4. d.

    pulizia dei veicoli e delle stazioni e fermate;

  5. e.

    grado di soddisfazione della clientela;

  6. f.

    trattamento dei reclami, rimborsi e indennizzi per il prezzo del trasporto.

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 56Servizio diretto nel traffico concessionario12

(art. 16 LTV)
1

 Il servizio diretto può estendersi anche solo a parti del territorio nazionale o a singoli agglomerati e regioni all’interno e all’esterno di organizzazioni ai sensi dell’articolo 17 LTV.

2

 Le imprese devono offrire il servizio diretto o nel traffico regionale viaggiatori ordinato in virtù dell’articolo 28 capoverso 1 LTV e nel traffico a lunga distanza.

3

 Nell’ambito del restante traffico concessionario, le imprese devono offrire il servizio diretto se il vantaggio per i viaggiatori supera il dispendio economico per le imprese.3

4

 La concessione stabilisce per quali linee dei trasporti a lunga distanza, regionali e locali non deve essere offerto il servizio diretto.

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1695).
  2. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la pre-sentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 56aPiattaforma comune di distribuzione1

(art. 17a LTV)
1

 Le imprese di cui all’articolo 17a capoverso 1 LTV gestiscono congiuntamente i sistemi necessari per la fornitura di prestazioni di prenotazione, vendita, conteggio e ripartizione delle entrate come pure per le funzioni di controllo (piattaforma di distribuzione) e li sviluppano ulteriormente in funzione delle esigenze.

2

Le imprese che offrono il servizio diretto secondo l’articolo 16 LTV devono aderire alla piattaforma di distribuzione. Ad altre imprese va concessa l’adesione a condizioni non discriminatorie.

3

La piattaforma di distribuzione comprende almeno la gamma di titoli di trasporto del servizio diretto di cui all’articolo 16 capoverso 1 LTV.

4

 I dati tecnici e personali necessari per la distribuzione comprendono in particolare gamme di titoli di trasporto, tariffe, dati della clientela, prestazioni richieste dalla stessa e dati di controllo.

  1. Introdotto dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 57Titolo di trasporto

(art. 19 e 20 LTV)
1

 I viaggiatori devono essere in possesso di titoli di trasporto validi. Essi devono conservarli per la durata del viaggio e presentarli su richiesta alle persone incaricate del controllo.

2

 Le tariffe possono prevedere l’obbligo per i viaggiatori di obliterare i titoli di trasporto. Quest’obbligo deve essere reso noto nelle stazioni e alle fermate e, se possibile, indicato nei veicoli.

3

 Un titolo di trasporto nominativo non è trasferibile.

Art. 58Contenuto del titolo di trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 19 cpv. 3 LTV)
1

 Nel servizio di linea internazionale con autobus soggetto ad autorizzazione federale, l’impresa deve emettere per i passeggeri un titolo di trasporto individuale o collettivo sul quale figurano:

  1. a.

    il nome e l’indirizzo dell’impresa di trasporto;

  2. b.

    il luogo di partenza e di destinazione;

  3. c.

    l’indicazione «corsa semplice» o «corsa di andata e ritorno»;

  4. d.

    la durata di validità del titolo di trasporto;

  5. e.

    il prezzo del trasporto;

  6. f.

    il cognome e il nome del passeggero o dei passeggeri;

  7. g.

    le condizioni contrattuali che, per quanto ammissibile, derogano alle disposizioni legali.

2

 Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

Art. 58aSistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: trattamento di dati, accesso e sicurezza dei dati1

(art. 20, 20a LTV)
1

 Nei sistemi d’informazione, per quanto necessario per garantire il supplemento secondo l’articolo 20 LTV, la riscossione e il contrasto degli abusi le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori senza titolo di trasporto valido:

  1. a.

    cognome;

  2. b.

    nome;

  3. c.

    data di nascita;

  4. d.

    luogo d’origine o di nascita;

  5. e.

    lingua e nazionalità;

  6. f.

    tipo e numero di documento d’identificazione;

  7. g.

    numero di telefono;

  8. h.

    dati di cui alle lettere a–g risultanti da foto dei documenti presentati dai viaggiatori;

  9. i.

    indirizzo;

  10. j.

    indirizzo e-mail;

  11. k.

    dati sulla solvibilità dei viaggiatori che non pagano entro 30 giorni il supplemento richiesto, come la fase di diffida, lo stato dell’esecuzione, la presenza di attestati di carenza beni;

  12. l.

    mezzo di pagamento;

  13. m.

    verbali di controllo del titolo di trasporto, luogo e momento del controllo;

  14. n.

    documenti utili a dimostrare un reato.

2

 Al fine di contrastare gli abusi il trattamento dei dati sul percorso è consentito per un massimo di 30 giorni se ciò è necessario per individuare usi plurimi non ammessi.

3

Nel caso di viaggiatori minorenni o privi dell’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati di cui al capoverso 1 del rappresentante legale.

4

 I dati di cui all’articolo 20a capoverso 2 lettera e LTV comprendono anche le sentenze cresciute in giudicato concernenti procedimenti penali o sanzioni riguardanti viaggi senza titolo di trasporto valido, se necessarie per far valere una pretesa.

5

 I dati di cui al capoverso 1 possono essere consultati e trattati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere un supplemento o identificare un viaggiatore.

6

 Chiunque è messo a conoscenza di mutazioni di dati, deve rettificare senza indugio quelli in suo possesso.

7

 Se i dati sono resi accessibili mediante procedura di richiamo, il gestore del sistema d’informazione e l’impresa richiamante devono garantire che i dati stessi possano essere richiamati soltanto dalle persone che li necessitano per riscuotere il supplemento o identificare un viaggiatore.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217). Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 58bSistemi d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido: accesso e rettifica1

(art. 20a LTV)
1

 Se una persona chiede l’accesso ai propri dati contenuti in un sistema d’informazione sui viaggiatori senza titolo di trasporto valido, deve presentare una domanda al gestore del sistema d’informazione nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 20222 sulla protezione dei dati. La pretesa del diritto alla rettifica è retta dall’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 20203 sulla protezione dei dati.4

2

 Il gestore del sistema d’informazione deve verificare almeno una volta al mese se vi sono dati da cancellare secondo l’articolo 20a capoverso 4 lettera b LTV.

  1. Introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3217).
  2. RS 235.11
  3. RS 235.1
  4. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 83 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

Art. 59Esclusione dal trasporto in generale

(art. 12 cpv. 2 LTV)1
1

 L’impresa può escludere dal trasporto le persone che:

  1. a.

    sono in stato di ebrietà oppure sotto l’influsso di stupefacenti;

  2. b.

    si comportano in modo sconveniente;

  3. c.

    non osservano le prescrizioni sull’uso e il comportamento oppure non si conformano agli ordini del personale.

2

 Per motivi di sicurezza, i bambini possono essere esclusi da determinati generi di trasporto anche se accompagnati da un adulto.

  1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

Art. 60Esclusione dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport nel traffico concessionario

(art. 12 cpv. 2 LTV)
1

 Nel traffico concessionario, l’impresa può rifiutare il trasporto di persone finalizzato alla pratica di uno sport se le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli per tale tipo di sport, in particolare nel caso di pericolo di valanghe.

2

 Il contratto di trasporto può prevedere la possibilità da parte dell’impresa di escludere una persona dal trasporto finalizzato alla pratica di uno sport e, in caso di recidiva o in casi gravi, di ritirare il relativo titolo di trasporto se, nella zona servita dall’impresa e immediatamente prima del trasporto previsto, tale persona ha messo in pericolo terzi e vi è motivo di ritenere che possa continuare a farlo.

3

 Un pericolo per terzi può essere dato in particolare dal fatto che la persona interessata:

  1. a.

    si è comportata in modo sconsiderato;

  2. b.

    ha percorso un pendio esposto al pericolo di valanghe;

  3. c.

    non ha rispettato i segnali di istruzione e di divieto relativi alla sicurezza;

  4. d.

    si è opposta agli ordini sulla sicurezza degli agenti dei servizi di vigilanza e di soccorso.

Art. 61Indennizzo per il prezzo del trasporto1

(art. 8 cpv. 2 e art. 21b LTV)
1

 L’indennizzo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato ammonta almeno al 25 per cento del prezzo del trasporto pagato in caso di ritardo superiore a 60 minuti e almeno al 50 per cento in caso di ritardo superiore a 120 minuti.

2

 I viaggiatori titolari di un abbonamento che subiscono ripetutamente ritardi durante il periodo di validità dello stesso possono chiedere un indennizzo adeguato secondo le condizioni di indennizzo dell’impresa. Le imprese definiscono i criteri per la determinazione dei ritardi e per il calcolo dell’indennizzo nelle loro condizioni di indennizzo.

3

 L’indennizzo è di regola effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L’indennizzo può essere effettuato sotto forma di buoni o altri servizi se le loro condizioni sono flessibili per quanto riguarda, in particolare, il periodo di validità e la destinazione. I viaggiatori possono chiedere l’indennizzo sotto forma di denaro.

4

 Le imprese possono stabilire un importo al di sotto del quale non sono previsti indennizzi. Tale importo non può superare i 5 franchi.

5

 I viaggiatori non hanno diritto all’indennizzo se:

  1. a.

    sono informati del ritardo prima dell’acquisto del titolo di trasporto; o

  2. b.

    giungono a destinazione con un ritardo pari o inferiore a 60 minuti.

6

 Il ritardo nel trasporto a fune o nella navigazione concessionari non dà diritto a un indennizzo.

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 61aAssistenza ai viaggiatori1

(art. 8 cpv. 2 e art. 21c LTV)
1

 In caso di ritardo alla partenza o all’arrivo nel traffico concessionario e nel traffico internazionale ferroviario autorizzato l’impresa informa senza indugio i viaggiatori della situazione e dell’orario previsto di partenza e di arrivo.

2

 In caso di ritardo superiore a 60 minuti i viaggiatori ricevono inoltre gratuitamente:

  1. a.

    vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia disponibile sul veicolo o nella stazione o fermata o possa essere ragionevolmente fornito;

  2. b.

    adeguata sistemazione in albergo o in altro alloggio, e il trasporto tra la stazione o fermata e il luogo di alloggio, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti e sia fisicamente possibile.

3

 Se il treno è bloccato sui binari o se per altri motivi il viaggio non può più essere proseguito, l’impresa organizza quanto prima un trasporto dei viaggiatori a un luogo di partenza alternativo o alla destinazione finale della corsa.

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 61bDiritto a proseguire il viaggio e al rimborso del prezzo del trasporto nel servizio di linea internazionale con autobus1

(art. 8 cpv. 2 LTV)
1

 L’impresa che nel servizio di linea internazionale con autobus prevede ragionevolmente che una corsa subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti o una sovraprenotazione, offre senza indugio al viaggiatore la scelta tra:

  1. a.

    il viaggio verso la destinazione finale, senza supplementi e a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; o

  2. b.

    il rimborso del prezzo del trasporto e, ove opportuno, il ritorno gratuito in autobus al luogo di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.

2

 Qualora l’impresa non offra tale scelta, il viaggiatore ha diritto a un indennizzo pari al 150 per cento del prezzo del trasporto. L’impresa versa l’indennizzo entro un mese dal momento in cui è stato fatto valere il diritto.

3

 Se un autobus diventa inutilizzabile durante il viaggio, l’impresa offre il trasporto dal luogo in cui si trova il veicolo inutilizzabile verso la destinazione finale indicata nel contratto o un idoneo luogo da cui il viaggio possa proseguire.

4

 Se una corsa subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza di almeno 120 minuti, il viaggiatore ha diritto alla continuazione del viaggio con un’altra corsa o un altro itinerario o al rimborso del prezzo del trasporto da parte dell’impresa.

5

 L’impresa rimborsa il prezzo del trasporto entro 14 giorni dal momento in cui è stato fatto valere il diritto. Rimborsa il prezzo del trasporto integrale se il viaggio non serve più allo scopo originario del viaggiatore. In caso di abbonamenti il rimborso è pari alla corrispondente percentuale del costo completo dell’abbonamento. Il rimborso è corrisposto in denaro, salvo che il viaggiatore accetti un’altra forma.

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 61cAssistenza in caso d’incidente nel servizio di linea internazionale con autobus1

(art. 8 cpv. 2 LTV)

Nel servizio di linea internazionale con autobus in caso d’incidente l’impresa presta assistenza ragionevole e proporzionata alle esigenze pratiche immediate del viaggiatore a seguito dell’incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, alloggio, vitto, indumenti, trasporto e prima assistenza. Per ciascun viaggiatore, l’impresa può limitare il costo complessivo dell’alloggio a 100 franchi a notte, per un massimo di due notti.

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 61dAssistenza in caso di cancellazione della corsa o ritardo alla partenza nel servizio di linea internazionale con autobus1

(art. 8 cpv. 2 LTV)

Nel servizio di linea internazionale con autobus, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza superiore a 90 minuti di una corsa la cui durata prevista supera le tre ore, l’impresa offre al viaggiatore gratuitamente:

  1. a.

    vitto in quantità adeguata in funzione dei tempi di attesa, sempre che sia disponibile sull’autobus o nella stazione o fermata o possa essere ragionevolmente fornito;

  2. b.

    sistemazione in albergo o in altro alloggio, nonché assistenza nell’organizzazione del trasporto tra la stazione o fermata e il luogo di alloggio, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti. Per ciascun viaggiatore, l’impresa può limitare il costo complessivo dell’alloggio a 100 franchi a notte, per un massimo di due notti.

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 61ePagamento anticipato in caso di decesso1

(art. 44a LTV)

Il pagamento anticipato in caso di decesso ammonta a un minimo di 40 000 franchi per viaggiatore.

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 62Bagaglio a mano

(art. 23 cpv. 1 LTV)

Le tariffe disciplinano quali oggetti possono essere portati come bagagli a mano.

Art. 62aBiciclette a bordo nel trasporto ferroviario internazionale1

(art. 23a LTV)

Le disposizioni che consentono ai viaggiatori di portare a bordo biciclette nel traffico viaggiatori ferroviario transfrontaliero a lunga distanza si rifanno all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/7822.

  1. Introdotto dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).
  2. Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), GU L 172 del 17.05.21, pag. 1

Art. 63Bagagli a mano esclusi

(art. 23 cpv. 1 LTV)
1

 Non possono essere portati come bagagli a mano:

  1. a.

    le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato, in particolare in base all’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR);

  2. b.

    le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su massa, dimensioni e imballaggio;

  3. c.

    animali viventi; è fatto salvo il capoverso 3;

  4. d.

    le cose che recano incomodo agli altri viaggiatori o che possono provocare danni.

2

 Se vi è il sospetto che il viaggiatore porti con sé cose escluse dal trasporto, l’impresa può ispezionare il contenuto del bagaglio a mano in presenza del viaggiatore.

3

 Le tariffe disciplinano le condizioni di ammissione di cani e piccoli animali docili. Esse determinano se e per quali animali deve essere pagato un prezzo di trasporto.

  1. RS 741.621

Sezione 2 Trasporto di bagagli

Art. 64Bagagli esclusi dal trasporto nel traffico concessionario

1

 Non possono essere inviati come bagagli:

  1. a.

    le materie e gli oggetti il cui trasporto è vietato, in particolare in base alla SDR1;

  2. b.

    le cose che non soddisfano le disposizioni tariffali su massa, dimensioni e imballaggio;

  3. c.

    animali viventi.

2

 Se vi è il sospetto che siano trasportate cose escluse dal trasporto, l’impresa può ispezionare i bagagli.

  1. RS 741.621

Art. 65Trasporto di bagagli nel traffico concessionario

1

 Nel traffico concessionario, dopo l’accettazione del trasporto o dopo un trasbordo, i bagagli sono trasportati con la prossima corsa adatta.

2

 L’impresa può escludere il trasporto di bagagli da determinate corse.

Art. 66Trasporto di bagagli nel servizio di linea internazionale con autobus

(art. 8 cpv. 2 LTV)1
1

 Nel servizio di linea internazionale con autobus soggetto ad autorizzazione federale possono essere trasportati solo i bagagli a mano e i bagagli dei passeggeri che viaggiano con la stessa corsa.

2

 Al passeggero è consegnato un documento di trasporto. Quest’ultimo rende possibile una chiara identificazione di ogni unità di bagaglio e contiene il nome e l’indirizzo dell’impresa.

3

 È vietato il trasporto di bagagli nello spazio riservato ai passeggeri. Nel portabagagli possono essere trasportati esclusivamente i bagagli.

4

 Ogni passeggero ha diritto al trasporto di almeno un’unità di bagaglio di dimensioni e peso adeguati.

5

 Sono escluse dal trasporto le unità di bagaglio di cui all’articolo 64 capoverso 1 lettere a e c. L’ispezione dei bagagli si basa sull’articolo 64 capoverso 2.

6

 Nel servizio di linea internazionale con autobus i viaggiatori hanno diritto a un risarcimento o rimborso per la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a un incidente. L’impresa risarcisce o rimborsa esclusivamente:

  1. a.

    il danno comprovato, tuttavia per un massimo di 2000 franchi per unità di bagaglio; e

  2. b.

    il prezzo di trasporto, i dazi ed eventuali altri importi pagati dal viaggiatore per i bagagli persi.2

  1. Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).
  2. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 67Termine di riconsegna nel traffico concessionario

(art. 26 cpv. 3 LTV)
1

 Nel traffico concessionario, i bagagli depositati entro le 19.00 devono essere pronti per la riconsegna a partire dalle 9.00 del secondo giorno successivo.

2

 I bagagli depositati dopo le 19.00 sono considerati depositati il giorno successivo.

Art. 68Riconsegna nel traffico concessionario

1

 Nel traffico concessionario, i bagagli sono riconsegnati contro restituzione dell’attestazione di diritto e dietro pagamento delle spese eventualmente gravanti l’invio.

2

 Se non è presentata alcuna attestazione di diritto, l’impresa verifica se la persona è autorizzata a farsi consegnare i bagagli. L’impresa può esigere una garanzia.

Art. 69Termine di ritiro nel traffico concessionario

(art. 26 cpv. 3 LTV)

Nel traffico concessionario, le tariffe disciplinano il termine per il ritiro.

Art. 70Vendita dei bagagli non ritirati nel traffico concessionario

(art. 26 cpv. 3 e sezione 9 LTV)
1

 Nel traffico concessionario, i bagagli non ritirati possono essere venduti dopo tre mesi dalla scadenza del termine di ritiro.

2

 I bagagli il cui contenuto è visibilmente deperibile o quelli il cui valore non copre le spese di conservazione possono essere venduti immediatamente.

3

 L’avente diritto deve essere avvertito almeno cinque giorni prima della vendita, se la natura dei bagagli lo consente.

4

 L’impresa ha i diritti e gli obblighi di una mandataria dell’avente diritto. Essa risponde dei danni solo fino a concorrenza del valore dei bagagli.

Art. 71Perdita nel traffico concessionario

(art. 27 e sezione 9 LTV)
1

 Nel traffico concessionario, i bagagli sono considerati persi se non sono stati riconsegnati o messi a disposizione entro 14 giorni dal termine di consegna.

2

 Se i bagagli non sono riconsegnati, l’avente diritto può esigere che gli sia attestata la data in cui ne ha chiesto la riconsegna.

3

 Nel caso di perdita totale o parziale dei bagagli, l’impresa deve risarcire o rimborsare esclusivamente:

  1. a.

    il danno comprovato, tuttavia per un massimo di 2000 franchi per unità di bagaglio e per un massimo di 10 000 franchi per invio;

  2. b.

    il prezzo di trasporto, i dazi ed eventuali altri importi pagati dal viaggiatore per i bagagli persi.

Art. 72Bagagli ritrovati nel traffico concessionario

(art. 27 e sezione 9 LTV)
1

 Nel traffico concessionario, se i bagagli considerati persi sono ritrovati entro un anno dopo la domanda di riconsegna, l’impresa deve avvisarne l’avente diritto.

2

 L’avente diritto può esigere, entro 30 giorni dall’avviso, che i bagagli gli siano riconsegnati gratuitamente in una stazione svizzera opportuna. In questo caso, egli ha diritto a un’indennità per la riconsegna ritardata. Deve però restituire l’indennità per la perdita, previa deduzione delle eventuali spese di cui all’articolo 71 capoverso 3 lettera b.

3

 L’impresa dispone dei bagagli di cui non è chiesta la riconsegna o che sono ritrovati dopo la scadenza del termine.

Art. 73Danneggiamento e perdita parziale nel traffico concessionario

(art. 27 e sezione 9 LTV)
1

 Nel traffico concessionario, l’impresa redige un verbale se un danneggiamento o una perdita parziale:

  1. a.

    sono stati da essa scoperti o presunti;

  2. b.

    sono stati annunciati dall’avente diritto al momento della riconsegna o, se il danno non era visibile, entro tre giorni dalla riconsegna.

2

 Nel verbale sono riportati la massa e lo stato dei bagagli e, se possibile, la portata del danno, la sua causa e il momento in cui si è verificato. Il verbale deve essere compilato possibilmente in presenza dell’avente diritto.

3

 Una copia del verbale deve essere consegnata gratuitamente all’avente diritto. Quest’ultimo può chiedere un accertamento giudiziale.

4

 In caso di danneggiamento, l’impresa deve pagare un’indennità corrispondente al danno comprovato.

5

 L’indennità non può tuttavia eccedere:

  1. a.

    in caso di danneggiamento totale, l’importo pagabile per perdita totale;

  2. b.

    in caso di danneggiamento parziale, l’importo pagabile per perdita della parte danneggiata.

Art. 74Riconsegna ritardata nel traffico concessionario

(art. 27 LTV)
1

 Se, nel traffico concessionario, i bagagli sono riconsegnati in ritardo, l’impresa deve pagare un’indennità corrispondente al danno comprovato, tuttavia per un massimo di 200 franchi per unità di bagaglio e periodo indivisibile di 24 ore a partire dalla domanda di riconsegna e per 14 giorni al massimo.

2

 L’indennità è cumulata con l’indennità per perdita parziale o danneggiamento parziale se il danno non è dovuto al ritardo. In questo caso l’indennità complessiva non può tuttavia superare l’importo di quella dovuta in caso di perdita totale.

3

 L’indennità per ritardo nella riconsegna non è pagata se è versata un’indennità per perdita totale.

Art. 75Cause particolari di danno nel traffico concessionario

(art. 27 cpv. 3 secondo periodo LTV)

Nel traffico concessionario, si presume una causa di danno diversa dal trasporto se:

  1. a.

    i bagagli, per loro stessa natura, sono esposti al rischio di rottura, ruggine, deterioramento interno, gelo, calore, disseccazione o spargimento;

  2. b.

    l’imballaggio manca o è difettoso;

  3. c.

    i bagagli sono stati caricati, trasbordati o scaricati dal mittente;

  4. d.

    il danno può essersi verificato al momento del compimento delle operazioni prescritte dalla dogana, dalla polizia o da altre autorità;

  5. e.

    il mittente ha violato una disposizione sull’ammissione di bagagli al trasporto.

Art. 76Veicoli a motore accompagnati (carico di autoveicoli)

(art. 27 LTV)
1

 L’impresa risponde, per i veicoli a motore accompagnati ammessi al trasporto, fino a concorrenza di 8000 franchi per veicolo.

2

 Nel caso di riconsegna ritardata, l’indennità non può eccedere il prezzo del trasporto.

3

 L’impresa non è responsabile del danneggiamento o della perdita di oggetti lasciati nel veicolo. Essa risponde del danneggiamento o della perdita degli oggetti trasportati nel veicolo soltanto se i danni sono dovuti a sua colpa.

Sezione 3 Cose trovate

Art. 77

1

 Chi trova una cosa smarrita sull’area o in un veicolo di un’impresa deve consegnarla senza indugio al personale della stessa.

2

 L’impresa è considerata ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.

3

 Se la conosce, l’impresa deve avvisare la persona che ha smarrito la cosa e custodire debitamente la cosa trovata.

4

 Dopo averla custodita per tre mesi, l’impresa può vendere all’incanto pubblico la cosa trovata. La vendita all’incanto deve essere pubblicata. Le cose trovate il cui valore attuale non supera i 50 franchi possono essere vendute all’incanto o a trattative private già dopo un mese. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

5

 Le cose trovate che richiedono spese di conservazione elevate o che sono esposte a rapido deterioramento possono essere vendute immediatamente. Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

Capitolo 5 Controlli, obblighi di collaborazione e trattamento di dati

Art. 78Controlli e obblighi di collaborazione

(art. 52 LTV)
1

 Le imprese devono informare l’UFT sul loro esercizio per consentire all’UFT di svolgere i suoi compiti. Devono allestire la documentazione finanziaria e statistica secondo le istruzioni dell’UFT e presentarla a quest’ultimo.

2

 Le imprese devono lasciar viaggiare sui loro veicoli, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, i collaboratori dell’UFT per scopi di servizio e concedere loro l’accesso a impianti, installazioni e veicoli.

3

 Le imprese permettono lo svolgimento di controlli intesi a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e di riposo dei conducenti. Nell’ambito di questi controlli, le persone autorizzate possono in particolare:

  1. a.

    verificare i libri contabili e altri documenti aziendali dell’impresa;

  2. b.

    procurarsi in loco copie o estratti dei libri contabili e dei documenti.

4

 Le interruzioni dell’esercizio impreviste, segnatamente in caso di calamità naturali o incidenti, devono essere annunciate immediatamente all’UFT e alla clientela interessata.

5

 Per il resto, si applica l’ordinanza del 28 giugno 20001 concernente le inchieste sugli infortuni.

  1. [RU 2000 2103, 2006 4705 II 68, 2011 4573 art. 2 lett. b 4575. RU 2015 215 art. 59. n. 2]. Vedi ora l’O del 17 dic. 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti (RS 742.161).

Art. 78aRelazione sull’applicazione dei diritti dei passeggeri nel servizio di linea internazionale con autobus1

(art. 52 LTV)

L’UFT pubblica ogni due anni un rapporto sull’applicazione degli articoli 52a, 55b, 61b–61d e 66 nei due anni civili precedenti. Il rapporto contiene in particolare statistiche relative ai reclami e alle sanzioni irrogate.

  1. Introdotto dal n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 1915).

Art. 79Trattamento dei dati da parte dell’UFT

(art. 53 LTV)
1

 Ai fini della pianificazione dei trasporti, l’UFT può chiedere alle imprese i seguenti dati concernenti le linee, i tratti di linee e le zone:

  1. a.

    numero di passeggeri per il traffico giornaliero medio, per il traffico feriale medio, per l’ora di punta al mattino nelle due direzioni e per l’ora di punta alla sera nelle due direzioni;

  2. b.

    diagramma di carico giornaliero;

  3. c.

    luoghi di partenza e di destinazione dei viaggiatori;

  4. d.

    numero di corse;

  5. e.

    tipo di veicoli;

  6. f.

    ripartizione territoriale dei titoli di trasporto.1

2

 I dati possono essere utilizzati anche da altri Uffici federali e dai Cantoni a fini statistici e di studio.

  1. Nuovo testo giusta dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).

Art. 79aTrattamento dei dati da parte delle imprese1

(art. 54 LTV)
1

 Per garantire i ricavi del prezzo del trasporto secondo l’articolo 54 LTV, oltre ai dati di cui all’articolo 54 capoverso 2 LTV le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori con un titolo di trasporto personale:

  1. a.

    cognome;

  2. b.

    nome;

  3. c.

    data di nascita;

  4. d.

    foto;

  5. e.

    indirizzo, dal certificato di domicilio o dall’atto dello stato civile;

  6. f.

    rapporto di filiazione o affiliazione;

  7. g.

    numero di telefono, se il viaggiatore lo ha reso noto all’impresa su base volontaria;

  8. h.

    indirizzo e-mail, se il viaggiatore lo ha reso noto all’impresa su base volontaria;

  9. i.

    dati sulla solvibilità, previo consenso del viaggiatore;

  10. j.

    mezzo di pagamento.

2

 Nel caso di viaggiatori minorenni o privi dell’esercizio della capacità civile possono essere trattati i dati personali di cui al capoverso 1 del rappresentante legale.

3

 Le imprese devono verbalizzare il trattamento dei dati personali:

  1. a.

    nell’ambito in cui hanno potere di disporre;

  2. b.

    in relazione alla riscossione del supplemento secondo gli articoli 20 e 20a LTV;

  3. c.

    nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2016/6802.

  1. Introdotto dall’all.4 n. II 1 dell’O del 16 ott. 2024 sulle indennità e la presentazio-ne dei conti nel traffico regionale viaggiatori, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 609).
  2. Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, versione della GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

Art. 80Elenchi

1

 L’elenco delle concessioni e delle autorizzazioni della Confederazione e gli elenchi delle autorizzazioni cantonali sono pubblici.

2

 Gli elenchi comprendono i nomi e gli indirizzi delle concessionarie e dei titolari di autorizzazioni, nonché il contenuto e la durata della relativa concessione o autorizzazione.

Capitolo 6 Misure amministrative

Art. 81

1

 Se constata che un’impresa viola ripetutamente la privativa sul trasporto di viaggiatori o le disposizioni della concessione o dell’autorizzazione, l’UFT concede all’impresa un termine entro il quale conformarsi ai suoi obblighi, avvertendola che, in caso di mancato adempimento, saranno disposte sanzioni amministrative.

2

 L’UFT può disporre sanzioni amministrative quando:

  1. a.

    senza di esse vi è da aspettarsi che le disposizioni applicabili non siano rispettate; oppure

  2. b.

    le disposizioni applicabili sono state violate in modo grave e ripetuto.

3

 L’UFT può in particolare:

  1. a.

    impedire l’ingresso dei veicoli in Svizzera;

  2. b.

    impedire ai veicoli il proseguimento della corsa;

  3. c.

    vietare la presa in consegna di passeggeri.

4

 Se inoltre è messa in pericolo la sicurezza della circolazione, l’UFT può sequestrare i veicoli.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 84Disposizioni transitorie

1

 Le concessioni e le autorizzazioni in corso di validità rimangono in vigore. Per il rinnovo, il trasferimento, la modifica, il ritiro e la revoca si applica la presente ordinanza.

2

 Alla procedura relativa alle domande di concessione e di autorizzazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente, ad eccezione dei trasferimenti dagli aeroporti di cui all’articolo 6 lettera e. La procedura per tali trasferimenti si basa sulla presente ordinanza.

Art. 85Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Testo: diritto federale consolidato (Fedlex), stato 01.01.2025. Fa fede soltanto la pubblicazione ufficiale. Hosting in Europa (RGPD).